Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, nella causa iscritta al n. 3658 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato ad [...] il [...] ,rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Ciccone presso il quale elett.te dom.to in Palma Campania via S. Carbone 27 giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'Ente in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.9.2023 l'istante in epigrafe indicato ha esposto:
-di avere ricevuto in data 20 01 2023 racc.A/R con la quale gli è stato comunicato di avere un CP_ indebito nei confronti dell' di una somma pari a euro 984,40 dovuta a indebita percezione di ratei (o quota di ratei) di pensione di reversibilità cat.SO n.28452203, di cui era titolare dal
07/2013 la sua defunta madre ,per il periodo dal 01 07 2013 al 30 11 2015;. Persona_1
CP_
-di non dovere nulla all' in quanto non è a conoscenza di ratei indebitamente percepiti dalla sua defunta madre e di essere certo che per il detto periodo (07/13 – 11/15) la sua defunta madre ha percepito la pensione di reversibilità in buona fede così come le veniva erogata dall'Ente.
-che il provvedimento è generico;
-che trova applicazione l'art.52 della legge 88/1989,così come interpretato dall'art.13 della legge 412/1991, il quale recita “ la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base
-che l'indebito è maturato su una prestazione erogata con provvedimento definitivo (pensione di reversibilità cat.SO con dec.07/2013) e non vi è stato dolo da parte della SInora Per_1 CP_ in quanto l' era a conoscenza del reddito percepito da quest'ultima (vedova) in
[...] quanto proveniente dallo stesso Ente (3 pensioni) e regolarmente denunciato al Fisco.
-che l'indebito è irripetibile in quanto i ratei sono stati percepiti dalla SInora Persona_1 CP_ in buona fede (come detto la SInora non ha nascosto nulla all' e sono Per_1 antecedenti al provvedimento di indebito.
.che i ratei di pensione sono irripetibili per violazione del 2°comma dell'art.13 della legge 412/1991 (i ratei sono stati chiesti oltre l'anno successivo alla sua verifica,anno 2013/2015 richiesto nel 2023).
Tanto premesso ha chiesto di “-a) dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'annullamento dell'indebito di euro 984,40, così come in premessa, in quanto per il caso di specie trova applicazione la sanatoria prevista dalla legge 88/89,così come interpretata dalla legge
412/91 e confermata da varie pronunce della Cassazione.
b) annullare l'indebito per la sua genericità e/o per la violazione del 2°comma dell'art.13 della legge 412/1991.
c) vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il 24.1.2024 che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione..
*
Ebbene, si osserva che la richiesta di restituzione indica, sia pure sinteticamente, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al ricorrente, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
È incontestato il possesso di redditi superiori a quelli normativamente previsti per l'insorgenza del diritto all'integrazione al minimo del trattamento previdenziale.
* Ritiene il tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui si presta adesione, circa il riparto degli oneri di allegazione e di prova in fattispecie analoghe alla presente.
La Suprema Corte ha, invero, statuito, proprio con riguardo alla richiesta di restituzione di una somma erogata a titolo di quota di integrazione al minimo sulla pensione di invalidità ordinaria, con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte ha, ulteriormente, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex CP_1 art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del
1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011) e che “L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass Sez. L, Sentenza n. 953 del
24/01/2012).
Siffatti principi possono, del resto, trovare applicazione sempre che “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (Cass Sez. L, Sentenza n. 198 del 05\01\2011)
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Ora, nel caso in esame parte ricorrente ha impugnato un provvedimento di sollecito con il CP_ quale l' ha richiesto la restituzione di €984,40, somme indebitamente percepite su pensione dalla SI.ra cat. SO n.28452203 per il periodo 1.7.2013-30.11.2015. Persona_1
Quanto alla percezione delle somme in buona fede ed all'affidamento che si sarebbe ingenerato l'art. 52 della L.
9.3.1989 n. 88, nel disporre al primo comma che, tra le altre, le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, dispone al comma successivo che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultate non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo dell'interessato...". L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del
1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost.
n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della L. 9.3.1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessalo e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".
CP_ Nel caso di specie l' ha chiarito che in sede di verifica annuale successiva all'erogazione della pensione venivano accertati redditi ulteriori dichiarati ad Agenzia delle Entrate per € 1190,00 per il 2013 ed € 3474,00 per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla proprietà di immobili i quali- soprattutto per l'anno 2015- sommati al reddito da pensione, determinavano la diminuzione della quota di integrazione al minimo erogabile in misura parziale e bilanciata;
in particolare, per l'anno 2013 era stata fissata nell'ambito reddituale da € 6440,59 fino a €
12281,18; per l'anno 2014 da € 6517,94 fino a € 13035,88 e per l'anno 2015 fino ad € 14697,94 con conseguente riduzione dell'importo del trattamento minimo mensile da € 198,17 a € 41,24 per il 2013 e da € 194,40 a € 37,97 per le restanti annualità, determinando un indebito complessivo di € 4724,96 in parte già recuperato attraverso un trattenuta mensile di €
196,88 effettuata per 19 mensilità fino al decesso della dante causa.
Di contro parte ricorrente, come era suo onere, non ha provato il possesso dei redditi per ottenere la pensione di reversibilità in misura piena. .
Il tema della ripetizione dell'indebito pensionistico e dei profili inerenti all'elemento soggettivo e alla regolazione dell'onere probatorio sono già stati affrontati e risolti, dalla Corte di legittimità, con decisioni condivise alle quali va data continuità (v., fra le altre, Cass. nn.
28771 del 2018 e 31832 del 2019).
L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile CP_1 all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
L'art. 13, co. 2, della citata legge n. 412 dispone che l' «procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica CP_1 dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del
2017, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece CP_1 alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co.
2.
Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte
Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano
«immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit. ).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le eSIenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
Tanto premesso e passando al tema specifico posto dal ricorso all'esame, va condivisa la lettura della norma nel senso ritenuto dalla Corte di legittimità (di recente Corte di Cassazione
Sentenza 30 giugno 2021, n. 18615).
La norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero.
II SInificato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.n. 953 del
2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo «successivo» risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
CP_ Nella specie, l' non ha provato di avere operato nel rispetto dei termini stabiliti dall'art.13 L.412/91, ovvero dando corso annualmente alla verifica dei redditi che determinano e condizionano l'erogazione dei trattamenti pensionistici e procedendo, entro l'anno successivo , al recupero di quanto indebitamente erogato. Invero, come contestato dal CP_ ricorrente, non vi è prova che l' ha comunicato alla SI.ra , la richiesta di Persona_1 restituzione delle somme.
La raccomandata del 12.12.2015 non è , in effetti, riconducibile al provvedimento di indebito CP_ che l' asserisce avere notificato alla SI.ra . Per_1
CP_ In conclusione, l'indebito risulta irripetibile con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore del ricorrente delle eventuali somme illegittimamente recuperate oltre accessori come per legge.
Il ricorso va, quindi accolto.
*
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore della causa all'assenza di attività istruttoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
CP_
1.accoglie la domanda e dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione in favore dell' della somma di € 984,40;
CP_
2.condanna, per l'effetto, l' alla restituzione in favore del ricorrente di tutte le somme eventualmente recuperate per l'illegittima ripetizione dell'indebito, maggiorate di interessi legali;
3.condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in di €499,00 oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA con attribuzione.
Benevento, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari