Articolo 864 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 863Articolo 843
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9 ottobre 2010
Art. 864. Cancellazione dai ruoli 1. La cancellazione dai ruoli e' determinata dalle seguenti cause:
a) perdita della cittadinanza; b) assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile; c) assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza; d) assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri. 2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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