Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1602 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. , rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3 per procura in atti, dagli Avv.ti CAPPONI BRUNO e DI FALCO DOMENICO
APPELLANTI
E
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, da Avv. PALOMBA GIUSEPPE, Avv. LABRUNA CLAUDIO e Avv. D'ACQUISTO
FELICE;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con decreto ingiuntivo n.15972 del 4 luglio 2017, emesso in forma provvisoriamente esecutiva, il
Tribunale di Roma ha intimato a di pagare a Controparte_2 Controparte_1
la somma di € 424.809,24, e ai fideiussori , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1
[...] garanzia prestata, oltre interessi legali dalla data della domanda e le spese della procedura.
La domanda della ricorrente si fondava sulla transazione conclusa in data 4 aprile 2013 con
(a seguito della risoluzione consensuale del pluriennale rapporto di concessione di Controparte_2 vendita di automobili intercorso tra le parti), in forza della quale si era obbligata a pagarle CP_2 la somma complessiva di € 424.809,24 in otto rate mensili scadenti dal 30 settembre 2013 al 30 aprile
2014, e sulla fideiussione a prima richiesta, fino a concorrenza di € 225.000,00, prestata dai Pt_1
a garanzia del credito.
Hanno proposto opposizione tutti gli intimati, instando preliminarmente per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto, sulla scorta di eccezioni pregiudiziali di inammissibilità della domanda in pendenza del giudizio di appello contro la sentenza n.8401/2017 resa tra le stesse parti dal Tribunale di Roma e, comunque, di litispendenza ovvero continenza del presente giudizio rispetto a quello pendente in grado di appello, e, nel merito, deducendo la nullità della transazione.
Respinta l'istanza ex art.649 c.p.c., assegnati alle parti i termini di cui all'at.183 comma 6 c.p.c., la causa, già matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza fissata per tale incombente, preso atto del fallimento della società opponente, è stata disposta la separazione del giudizio di opposizione promosso dai fideiussori da quello promosso dalla società fallita, dichiarato interrotto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando le parti opponenti alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… il credito azionato in via monitoria da (da ora in poi: era stato Controparte_1 CP_3 già azionato con domanda riconvenzionale nella causa definita dalla sentenza n.8401/2017, che, nel rigettare tutte le domande proposte da e dai fideiussori, tra cui in primo luogo la CP_4 domanda di accertamento della nullità sotto diversi profili dei contratti di risoluzione consensuale e di transazione conclusi tra e e nel dichiarare assorbita la domanda CP_4 CP_3 riconvenzionale subordinata di ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale CP_3 principale.
La sentenza n.8401/2017 è stata appellata da e dai fideiussori mentre non ha CP_4 CP_3 proposto appello incidentale per ottenere la pronuncia omessa dal giudice di primo grado, dichiarando di optare per la riproposizione della domanda, che ha quindi riproposto con ricorso per ingiunzione.
Gli opponenti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda, asserendo che la riproposizione presuppone che si formi il giudicato sull'omessa pronuncia.
Si tratta di un assunto non condivisibile, perché su un'omissione non può formarsi alcun giudicato, dato che questo, sul piano sostanziale, consiste nell'irrevocabilità degli effetti dell'accertamento contenuto nella sentenza non più impugnabile (art.2909 c.c.).
A fronte di un'omissione di pronuncia, la parte che ha proposto la domanda può solo chiedere di ottenere la pronuncia omessa e a tale fine proporre appello, anche in via incidentale – deducendo l'omissione come specifico vizio della decisione impugnata e non limitandosi a riproporre la domanda al giudice di secondo grado (Cass.n.10406/2018) – oppure agire nuovamente in primo grado, anche in pendenza del giudizio di appello, dato che tale pendenza ha ad oggetto solo le domande su cui il giudice di primo grado si è pronunciato con decisione oggetto di impugnazione.
L'eccezione va quindi respinta.
Gli opponenti hanno anche dedotto l'esistenza di un rapporto di litispendenza ovvero di continenza tra il presente giudizio e quello pendente in appello, che imporrebbe la dichiarazione di litispendenza ovvero di continenza e la contestuale dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo.
La litispendenza presuppone che pendano davanti a diversi giudici due giudizi identici, ossia tra le stesse parti e con lo stesso oggetto. Poiché il presente giudizio ha ad oggetto una domanda sulla quale il giudice di primo grado non si è pronunciato e che quindi non è oggetto del giudizio di appello,
è evidente che i due giudizi hanno oggetti diversi e tra essi non c'è quindi un rapporto di litispendenza.
Può affermarsi che tra le cause ricorre un rapporto di continenza, secondo la nozione estensiva dettata della continenza dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale da includere anche le cause in rapporto di pregiudizialità:
“la continenza ricorre non solo quando due cause, siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza solo quantitativa di petitum (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altra causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine nel medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (c.d. continenza per specularità)”.
(Cass.n.17737/2005; vedi anche Cass. n.21192/2005).
Infatti il giudizio pendente in grado di appello ha ad oggetto, tra l'altro, la domanda di accertamento della nullità della transazione in data 4 aprile 2013 tra e e, per l'effetto, CP_2 CP_3
l'accertamento dell'inefficacia e/o invalidità e/o nullità della connessa fideiussione prestata dai sig.ri
, da cui deriva il credito oggetto di questo giudizio. Pt_1
S.U. n.10011/2001 ha stabilito che la continenza di cause, quando una delle due sia stata instaurata con ricorso per ingiunzione, rileva per la determinazione della competenza del giudice successivamente adito che ha emesso il decreto, per cui il giudice dell'opposizione dovrà - se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente - dichiarare la continenza e contestualmente la nullità del decreto perché emesso da giudice incompetente, così da consentire la translatio judicii al primo giudice con la tempestiva riassunzione ex art.50 c.p.c..
Si tratta, però, di un principio di diritto che opera se le due cause in rapporto di continenza pendono entrambe nello stesso grado davanti a giudici diversi, mentre nel caso in esame le due cause in rapporto di continenza pendono in gradi diversi.
NéNé potrebbe essere applicato il principio di diritto affermata da S.U. n. 27846/2013, secondo il quale la litispendenza - con il conseguente provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo - va dichiarata dal giudice successivamente adito anche se le due cause pendono in gradi diversi, perché esso riguarda esclusivamente il rapporto di litispendenza e non anche il rapporto di continenza, con il quale è invece incompatibile, come si legge nella motivazione della sentenza: “…le esigenze alle quali risponde l'istituto della litispendenza, la cui cogenza è manifestata dalla possibilità della relativa dichiarazione, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio successivamente iniziato, non consente di ipotizzare che per il giudice successivamente adito sia rilevante lo stato o il grado in cui si trovi la causa precedentemente iniziata, a differenza, invece, di quanto avviene nelle ipotesi di continenza, nelle quali si esclude univocamente che possa essere dichiarata con riguardo a procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi e che si trovino l'uno in fase di gravame, l'altro in primo grado, in considerazione del carattere funzionale della competenza del giudice di secondo grado, da individuarsi inderogabilmente in base al criterio fissato dall'art. 341 c.p.c., nonché delle peculiarità del processo d'impugnazione, circoscritto alle questioni specificamente riproposte e non compatibile con l'inserimento a posteriori di problematiche ulteriori (ancorché incluse nel dibattito del precedente grado)”.
Il rapporto di continenza – nel suo particolare atteggiarsi come pregiudizialità logico giuridica – tra cause pendenti in gradi diversi potrebbe giustificare solamente la sospensione del processo pregiudicato, cioè del presente giudizio, fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio pregiudicante.
Tuttavia, non si tratterebbe di sospensione necessaria ex art.295 c.p.c., ma di sospensione discrezionale ex art.337 comma 2 c.p.c.: “quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”.
Trova infatti applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.10027/2012: “Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado. Pertanto, allorché penda, in grado di appello, sia il giudizio in cui è stata pronunciata una sentenza su causa di riconoscimento di paternità naturale e che l'abbia dichiarata, sia il giudizio che su tale base abbia accolto la domanda di petizione di eredità, ed entrambe le sentenze siano state impugnate, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata sulla dichiarazione di paternità naturale, ma può esserlo, ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione…omissis…”.
Che la sospensione discrezionale ex art.337 c.p.c. presupponga che il giudice della causa pregiudicata dall'accertamento compiuto con la sentenza appellata non intenda uniformarsi a tale decisione è un principio consolidato e ribadito anche da una recente sentenza “ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (Cass.n.14738/2019).
La scrivente non intende discostarsi da quanto deciso da questo Tribunale nella sentenza n.8401/2017 sulle domande di accertamento della nullità dei contratti di transazione e di fideiussione conclusi tra le parti, per cui la domanda di sospensione del presente giudizio deve essere respinta.
Nel merito, ritenuta la validità ed efficacia della fideiussione da cui deriva il credito oggetto di causa, per tutte le ragioni esposte nella sentenza n.8401/2007, e considerato che la contestazione della validità ed efficacia della fideiussione – per la connessa nullità del contratto di transazione cui accede – è l'unico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, dato che è pacifico che il credito derivante da tali contratti non sia mai stato pagato, né si sia estinto in altro modo, l'opposizione deve essere respinta.]»
§ 2 — Hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2 [...]
contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo, previa integrale Pt_3 riforma dell'impugnata sentenza, “(i) in via principale, in ragione dei suesposti profili di litispendenza e/o continenza, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni pronuncia consequenziale;
(ii) in via subordinata e fermo l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, sospendere ai sensi degli artt. 295 e/o 337 c.p.c. il giudizio introdotto con la domanda monitoria da Controparte_1 in attesa della definizione del processo di merito già instaurato tra le parti sulle medesime questioni ed attualmente pendente dinanzi alla III sezione di codesta Corte (RG n. 3942/2017);
(iii) in via ulteriormente gradata, rigettare le domande proposte in via monitoria poiché infondate in fatto ed in diritto”.
Ha resistito _parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'udienza di prima comparizione (15.6.20) veniva tenuta nel periodo di emergenza sanitaria COVID
e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.2.23, poi differita (con provvedimento in data 27.12.22) all'udienza del 3.2.25.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12.7.23.
Le parti appellanti hanno depositato note conclusionali composte da 36 pagine, con le quali – tra l'altro – hanno chiesto di sospendere questo giudizio in attesa di quello pendente tra le medesime parti dinanzi alla Corte di Legittimità, in sede di impugnazione della sentenza di appello emessa dalla terza sezione civile.
Parte appellata ha depositato le note finali composte di 20 pagine.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 23 pagine, è articolato in due motivi. § 3.1 — Col primo motivo – titolato “ ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA
PARTE IN CUI HA RIGETTATO L'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ E/O IMPROPONIBILITÀ
DELLA DOMANDA MONITORIA PER LITISPENDENZA E/O CONTINENZA CON IL GIUDIZIO
DI MERITO GIÀ PENDENTE ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA” – gli appellanti CP_5 denunciano che il Tribunale , nel definire questo profilo della controversia, avrebbe travisato Con totalmente le loro difese, con le quali avevano sostenuto che la domanda monitoria di (per quanto ammissibile) non poteva essere proposta prima che fossero decorsi i termini per l'impugnazione incidentale della sentenza di primo grado in punto di “omessa pronuncia”, versandosi sino a quale momento in una situazione di litispendenza e non essendosi ancora formato il “giudicato” sulla detta domanda riconvenzionale di al momento della proposizione della domanda monitoria, con CP_1 conseguente “pendenza” della medesima ad impedire la riproposizione della stessa con altra modalità.
Richiamano, poi, gli appellanti la situazione di continenza pure rinvenibile nella fattispecie, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo, prendendo atto peraltro che le due cause erano ormai nel medesimo grado di giudizio.
Così concludono gli appellanti: “Si conclude pertanto affinché, in ragione dei suesposti profili di litispendenza e/o continenza, in riforma della sentenza di primo grado codesta Ecc.ma Corte di
Appello annulli e/o revochi il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata - e fermo l'annullamento del decreto ingiuntivo - si chiede quanto meno la sospensione ai sensi degli artt. 295 e/o 337 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione di quello già instaurato tra le parti sulle medesime questioni ed attualmente pendente dinanzi alla III
Sezione di codesta Corte (RG n. 3942/2017)”.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ ERRONEITÀ E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA NELLA
PARTE IN CUI HA RI-GETTATO L'ECCEZIONE DI INFONDATEZZA DELLA DOMANDA
MONITORIA” – in via subordinata gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui - sulla sola base degli accertamenti e della motivazione della sentenza del Tribunale di Roma n. Con 8401/2017 - ha giudicato fondata la domanda di , “recependo acriticamente e supinamente le conclusioni della precedente sentenza del Tribunale di Roma. senza minimamente interrogarsi e motivare sulle deduzioni e sulle prove offerte dagli opponenti.
Tali lacune dovranno essere colmate da codesta Ecc.ma Corte, alla quale si sottopongono pertanto le argomentazioni in fatto e diritto atte a dimostrare l'infondatezza delle altrui domande, del tutto obliterate dal giudice di prime cure.
A tal fine, riteniamo opportuno ripercorrere i fatti rilevanti di causa, dai quali emerge incontestabile Con la generale e reiterata illiceità della condotta di , malcelatamente finalizzata a disfarsi, a costo zero, del concessionario non più gradito a vantaggio di quello più gradito, con conseguente nullità Con degli accordi transattivi sui quali ha, da ultimo, fondato la propria domanda monitoria”.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, risulta palesemente infondato, atteso che il Tribunale ha esattamente valutato la situazione al momento della presentazione della domanda monitoria, evidenziando proprio come l'omessa pronuncia del giudice nel “parallelo” giudizio (conclusosi con la sentenza n. 8401/17) consentiva alla Jaguar di scegliere, proprio nel momento della presentazione del ricorso monitorio, se perseguire questa strategia (di domanda, cioè, autonoma) o piuttosto di riproporre (con l'appello incidentale) detta domanda inserendola nel contenzioso già esistente.
Non possono di certo gli appellanti proporre – come loro tesi – una soluzione difensiva la cui scelta, si ripete, è interesse ex art. 100 CPC esclusivamente della odierna appellata.
D'altro canto, nessun giudicato interno si può essere formato in una sentenza (la n. 8401/17 del
Tribunale di Roma tra le medesime parti) se nel merito quel giudice nulla ha delibato, neppure implicitamente.
Ne consegue che la doglianza odierna è destituita di fondamento.
Peraltro, anche la ri-prospettata “continenza” – che pure il primo giudice ha specificamente affrontato escludendone gli effetti per via della diversità dei gradi tra i giudizi – non ha alcun rilievo, atteso che
, come emerge dalla sentenza n. 6710/23 emessa da questa Corte nel procedimento n. 3942/17 R.G. avente ad oggetto la sentenza n. 8401/17 già indicata, quel giudizio di appello è ormai definito, con conseguente superamento , si ripete, anche della questione della continenza e delle relative istanze di sospensione originariamente formulate nel gravame che , per questo profilo, va quindi respinto.
Né è possibile posticipare ulteriormente la definizione di questo giudizio in attesa di quello che oggi l'appellante con le abbondanti note finali prospetta come pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, senza ulteriori specificazioni, stante il principio fondamentale della ragionevole durata del processo.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, questo attiene, in realtà, a tutto il merito della vicenda posta a fondamento della domanda monitoria, vale a dire la validità o meno dell'atto di transazione e delle fideiussioni in ragione della validità o meno della risoluzione.
Gli appellanti, riepilogando tutte le circostanze sulle quali hanno originariamente fondato la loro tesi di un comportamento abusivo di di concorrenza sleale di Autorally, di abuso del diritto e di CP_1 posizione dominante da parte della odierna appellata, chiedono un riesame , appunto, della vicenda al fine di ottenere quella declaratoria di non operatività delle fideiussioni.
Rileva la Corte che non sussiste alcun difetto di motivazione nella sentenza impugnata, con la quale Cont condivisibilmente il Tribunale ha pure applicato il disposto di cui all'art. 118 disp. Att. , non essendosi peraltro limitato a richiamare per relationem la sentenza n. 8401/17 mediante la mera adesione ad essa, ma ha consentito e consente l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione. Cont Non spiegano, quindi, le parti appellanti – come pure era loro onere ex art. 342 – quali profili sarebbero stati omessi dal Tribunale e che, riveduti in questa sede, condurrebbero la Corte ad un diverso convincimento ed ad una diversa soluzione della controversia.
Ponendo, peraltro, a raffronto le questioni che vengono devolute nell'appello (sostanzialmente tutti i fatti accaduti nel tempo tra le parti) e quelle esaminate dalla sentenza di questa Corte n. 6710/23 – che riporta anche testualmente la sentenza impugnata n. 8401/17 – si evince che tutto il dedotto e il deducibile è stato già esaminato, con piena operatività di efficacia riflessa anche ex art. 116 CPC sul presente giudizio, essendo avvenuti accertamenti in fatto ed intervenute valutazioni in diritto tra le medesime parti e, si ripete, per la medesima vicenda, sicchè non è dato comprendere (si ripete) quali profili siano rimasti effettivamente inesplorati sì da assumere rilevanza decisiva per una soluzione diversa del giudicante.
Di qui la reiezione anche di questo motivo di gravame. § 5 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2624/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione , in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti, in solido tra loro, tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore