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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 7030/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
27/05/2024
DA
,nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena DE IULIIS del Foro di Verona e dall'Avv.
Giorgio LAPOLLA del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso lo studio dei quali elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella DE STROBEL del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
1
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e , celebrato il 31/08/1991 e trascritto nel Registro Pt_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Monteforte d'Alpone (VR) al n. 25 - parte II -
serie A - anno 1991, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in via Paolo Borsellino n. 108 unitamente ai mobili, agli arredi e alle pertinenze,
rimarrà nella titolarità e nella disponibilità di . Parte_1
3) Confermare a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_2 [...]
un assegno di mantenimento per un importo mensile di € 200,00 tramite Pt_1
accredito in conto corrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT.
4) Con l'adempimento di quanto previsto dal presente atto le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1888/2024 pubblicata il 06/08/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e
2 rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Dagli elementi acquisiti al processo risulta che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti prestano acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 26/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4
N. 7030/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
27/05/2024
DA
,nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena DE IULIIS del Foro di Verona e dall'Avv.
Giorgio LAPOLLA del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso lo studio dei quali elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella DE STROBEL del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
1
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e , celebrato il 31/08/1991 e trascritto nel Registro Pt_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Monteforte d'Alpone (VR) al n. 25 - parte II -
serie A - anno 1991, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in via Paolo Borsellino n. 108 unitamente ai mobili, agli arredi e alle pertinenze,
rimarrà nella titolarità e nella disponibilità di . Parte_1
3) Confermare a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_2 [...]
un assegno di mantenimento per un importo mensile di € 200,00 tramite Pt_1
accredito in conto corrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT.
4) Con l'adempimento di quanto previsto dal presente atto le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1888/2024 pubblicata il 06/08/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e
2 rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Dagli elementi acquisiti al processo risulta che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti prestano acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 26/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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