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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 3067/2019 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. I. Assenza) contro Parte_1 [...]
(rappr. e dif. dall'avv. S. Boncoraglio) e contro CP Controparte_2
(contumace), avente ad oggetto: risarcimento danni;
[...]
osserva
Con Determina Dirigenziale n. 744 del 09.05.2017, a seguito di procedura indetta dal per l'affidamento del Servizio “Centro Affidi Controparte_1
Distrettuale”, è stata dichiarata aggiudicataria la ditta . CP_2
La dott.ssa già impiegata alle dipendenze della ditta uscente, Parte_1
non è stata ri-assunta dalla cooperativa;
ha pertanto indirizzato a detta CP_2
Cooperativa e al apposita diffida tendete ad ottenere Controparte_1
l'assunzione in parola.
Rimasta senza esito tale diffida, la ha proposto domanda cautelare (ai Pt_1
sensi dell'art. 700 c.p.c.), chiedendo al giudice del lavoro di Ragusa che venisse, in via preliminare, provvisoria ed urgente, inaudita altera parte, ordinato alla Coop. Sociale Girotondo a r.l. l'immediata assunzione della ricorrente stessa alle medesime condizioni già godute con la precedente cooperativa presso il servizio Centro Affidi Distrettuale del nonchè, nel merito, Controparte_1
che la Coop. Sociale Girotondo a r.l. venisse condannata, in solido con il ovvero, in subordine, in via esclusiva, a corrispondere le Controparte_1
retribuzioni maturate e maturande dal passaggio di appalto, ovvero dal 1° giugno
2017 all'effettiva assunzione, oltre accessori di legge.
Nell'ambito del ricorso cautelare così proposto, la ha evidenziato: di Pt_1
essere assistente sociale;
di avere reso la attività lavorativa presso il “Servizio
Centro Affidi Distrettuale” del Comune di alle dipendenze di altre CP
Cooperative sociali (dal 2008 al 3.12.2014 della Coop. Sociale Agape e dal
10.12.2014 al 31.05.2017 della Coop. Sociale ID); che il contratto concluso con la era un contratto a tempo determinato con tempo Parte_2
parziale misto a 20 ore settimanali.
Alla scadenza del contratto d'appalto, la Coop. Sociale ID ha comunicato alla Coop. Sociale Girotondo a r.l., ditta appaltatrice subentrante, i nominativi delle assistenti sociali (in esse compresa la già impiegate presso la Pt_1
cooperativa ID, aventi diritto ad essere assunte dalla cooperativa . CP_2
In mancanza di alcuna comunicazione preordinata all'assunzione di cui trattasi, la ricorrente ha diffidato la Coop. Sociale Girotondo a r.l. a provvedere all'assunzione stessa ed il ad attivarsi per quanto di propria Controparte_1
competenza.
Con ordinanza del 22.08.2017 (confermata ad esito di reclamo con ordinanza del successivo 1° dicembre), il Giudice del Lavoro adito ha disposto l'immediata assunzione di presso il Centro Affidi del Comune di Parte_1 CP
Con nota prot. n. 12936 del 31.01.2018, il ha quindi Controparte_1
invitato la , ai sensi dell'art. 26 del capitolato speciale Controparte_2
d'appalto, giusta D.D. n. 226 del 30.11.2016, ad ottemperare al citato ordine giudiziale. La (come enunciato nella nota prot. n. 14877 del Controparte_2
06.02.2018) ha comunicato di avere invitato la a sottoscrivere un Pt_1
contratto di assunzione per la durata di un'ora settimanale e che la medesima non aveva accettato tale proposta. Pt_1
Con nota prot. n. 36126 del 26.03.2018, il Comune invita nuovamente la a procedere all'assunzione della dott.ssa entro il Controparte_2 Pt_1
termine di giorni 10 dalla data di ricevimento della nota.
A fronte di detto nuovo invito, la rappresenta le Controparte_2
proprie controdeduzioni, esplicitando i motivi sottesi alla mancata assunzione della ricorrente.
Il ritenute non condivisibili le motivazioni addotte dalla CP
, applica alla Cooperativa inadempiente apposita sanzione CP_2 CP_2
(portata poi in compensazione con parte dell'importo da fatturare per il servizio espletato).
Il citato Comune, con D.D. n. 1942 del 24.09.2019, ha infine risolto per grave inadempimento il contratto di affidamento del servizio Centro Affidi distrettuale con la , stipulato in data 22.06.2017 Controparte_2
rep. n. 30397.
Per effetto di nuova procedura, in forza di D.D. n. 2494 del 07.11.2019,
l'appalto del Centro Affidi Distrettuale del Comune di Ragusa è stato affidato alla Coop.va Sociale Oasi Don Bosco.
Il – da un lato - con nota prot. n.127506 del 08.11.2019, Controparte_1
il ha invitato la a comunicare i Controparte_1 Parte_3
nominativi dei dipendenti del Servizio Centro Affidi Distrettuale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del Capitolato speciale di affidamento, e – dall'altro – con nota n. 130286 del 15.11.2019, rilevato che la coop. CP_2
non ha indicato la nell'elenco degli operatori già impiegati dalla coop. Pt_1
stessa, ha rappresentato in maniera esplicita alla coop.va sociale Oasi Don
Bosco che la Dott.ssa in forza dell'ordinanza del Tribunale di Parte_1 Ragusa, Giudice del Lavoro, del 22.08.2017 aveva comunque chiesto e ottenuto di essere reintegrata tra il personale in servizio presso il Centro Affidi
Distrettuale del Comune di CP
La coop.va Sociale Oasi Don Bosco, nuova affidataria dal 21.11.2019, non ha assunto la dott.ssa ma solo i tre operatori impiegati nel Parte_1
cessato appalto.
************
I fatti di cui sopra non costituiscono oggetto di contestazione.
Essi costituiscono la premessa fattuale della domanda risarcitoria formulata dall'odierna ricorrente contro la Coop. Girotondo e contro il Controparte_1
quest'ultimo in quanto ritenuto responsabile in solido del fatto causativo di danno.
La ricorrente ha infatti chiesto che il giudice adito voglia “-accertata e dichiarata la mancata esecuzione all'ordinanza del 22/08/17 resa nel proc.
Iscritto al n. 7915/17 RG del Tribunale di Ragusa, dire gli odierni resistenti, ciascuno in persona del legale rappr. p.t., tenuti anche in solido al pagamento in via risarcitoria e per equivalente delle retribuzioni maturate e maturande dalla mancata assunzione datata 1° giugno 2017 all'effettiva reintegrazione, parametrando il dovuto ad «un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto», previa CTU contabile che espressamente si richiede ai fini della corretta quantificazione dell'ammontare spettante;
- conseguentemente, condannare la Coop. Sociale Girotondo, in persona del legale rappresentante
p.t., anche in solido con il , in persona del sig. Sindaco p.t., Controparte_1
al pagamento in favore dell'odierna ricorrente di quanto risulterà dovuto all'esito della chiesta CTU, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
Il ha chiesto disattendersi il ricorso, mentre della Controparte_1
va dichiarata la contumacia, giacchè la stessa ha omesso Controparte_2
di costituirsi in giudizio benchè ritualmente e tempestivamente citata. La domanda formulata nei confronti del dev'essere Controparte_1
rigettata.
Costituisce infatti ius receptum il principio a mente del quale l'azione dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente di cui all'art. 1676 c.c. non può avere ad oggetto somme pretese a titolo risarcitorio, trattandosi di azione che riguarda esclusivamente il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, in coerenza con la “ratio” della norma di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'appalto, sicché quando essi si rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto (cfr., in questi esatti termini, Cass. civ.
n. 33407/2019 nonché Cass. civ. n. 23489/2010 ove si ribadisce che l'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall'art. 1676 c.c. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro).
Ove, poi, si voglia ricollegare il titolo della domanda risarcitoria azionata in danno del ad altra disciplina di legge, è agevole osservare Controparte_1
come l'odierna ricorrente (in spregio al puntuale onere di allegazione di cui all'art. 414 c.p.c.) abbia del tutto trascurato di specificare la causale giuridica della domanda stessa.
La pretesa formulata in danno della merita invece Controparte_2
accoglimento nei limiti scaturenti dalle considerazioni che seguono. Alcun ragionevole dubbio è lecito prospettare riguardo alle circostanze poste a fondamento della domanda attrice, avendo detta Cooperativa pacificamente omesso di dar seguito all'ordine giudiziale di assunzione della ricorrente.
Ora, è noto che nell'ipotesi di cambio di appalto, laddove non venga rispettata la c.d. “clausola sociale” (intesa ad apprestare tutela occupazionale in favore dei dipendenti occupati presso la ditta uscente), il lavoratore non assunto dalla ditta subentrante può reclamare il risarcimento del danno sofferto.
Tale danno, tuttavia, non coincide con l'intero importo delle retribuzioni non corrisposte. Ciò in quanto il riconoscimento di un importo risarcitorio di ammontare esattamente identico alle retribuzioni perdute implicherebbe un indebito vantaggio per il lavoratore interessato, il quale ben avrebbe potuto medio tempore destinare ad altre attività le proprie energie lavorative e comunque dedicarsi alla ricerca di altre opportunità di lavoro.
Non sussiste, in sostanza, il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro.
La quantificazione del danno risarcibile (sostanzialmente collegato alla perdita della possibilità di assunzione da parte delle successive ditte appaltatrici del servizio) va necessariamente operata in via equitativa, dovendo anzitutto ribadirsi che la ricorrente, nel periodo di cui si discute, non ha comunque reso prestazioni lavorative in favore della cooperativa , utilizzando per CP_2
intero le proprie energie per il compimento di una serie di attività alternative al lavoro dipendente, comunque dotate di intrinseco valore latu sensu economico.
Non può, in altri termini, ragionevolmente disconoscersi come la disponibilità di tempo “non lavorato” costituisca di per sè un vantaggio, consistente nella possibilità di dedicarsi ad attività di vario genere che – in presenza di una occupazione lavorativa – il soggetto interessato non avrebbe potuto svolgere direttamente. La domanda diretta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni perdute “fino alla data della reintegrazione” si rivela, del resto, inaccoglibile già sotto il profilo astratto, non essendo stata resa alcuna pronuncia di “reintegrazione” nel posto di lavoro già ricoperto alle dipendenze della coop. , che non ha CP_2
mai avuto la alle proprie dipendenze. Laddove la ricorrente fosse stata Pt_1
assunta in attuazione della c.d. clausola sociale, il suo diritto a permanere in servizio alle dipendenze della più volte menzionata si Controparte_2
sarebbe comunque protratto non oltre la data di scadenza dell'appalto.
Alla stregua dei rilievi svolti, ai fini della valutazione equitativa del danno sofferto, deve dunque tenersi conto – da un lato – dell'importo della retribuzione conseguita dalla durante il periodo di lavoro alle dipendenze della Coop. Pt_1
ID (di importo compreso tra i 700,00 ed i 1.000,00 euro circa), e – dall'altro – della complessiva durata dell'appalto (dal 9 maggio 2017, data dell'aggiudicazione, al 24 settembre 2019, data della risoluzione del contratto già concluso dal con la Coop. Girotondo). Controparte_1
Tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, in conclusione, stimasi equo commisurare il danno lamentato dalla ricorrente in complessivi € 425,00
(pari a circa la metà della retribuzione mensile media già erogata dalla
) per il numero di mesi (28) durante i quali si è protratto il Parte_2
contratto di appalto tra il e la Coop. Girotondo. Controparte_1
Detta Cooperativa va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di € 11.900,00, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sicchè la CP_2
va condannata a rifondere alla le spese dalla stessa sostenute,
[...] Pt_1
mentre a carico di quest'ultima vanno poste le spese relative alla partecipazione del al presente giudizio. Controparte_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna la al pagamento, in favore di Controparte_3
, del complessivo importo di € 11.900,00, oltre interessi legali dal Parte_1
dì della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna altresì detta Cooperativa a rifondere a le spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA;
condanna infine a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA;
Ragusa, 16 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 3067/2019 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. I. Assenza) contro Parte_1 [...]
(rappr. e dif. dall'avv. S. Boncoraglio) e contro CP Controparte_2
(contumace), avente ad oggetto: risarcimento danni;
[...]
osserva
Con Determina Dirigenziale n. 744 del 09.05.2017, a seguito di procedura indetta dal per l'affidamento del Servizio “Centro Affidi Controparte_1
Distrettuale”, è stata dichiarata aggiudicataria la ditta . CP_2
La dott.ssa già impiegata alle dipendenze della ditta uscente, Parte_1
non è stata ri-assunta dalla cooperativa;
ha pertanto indirizzato a detta CP_2
Cooperativa e al apposita diffida tendete ad ottenere Controparte_1
l'assunzione in parola.
Rimasta senza esito tale diffida, la ha proposto domanda cautelare (ai Pt_1
sensi dell'art. 700 c.p.c.), chiedendo al giudice del lavoro di Ragusa che venisse, in via preliminare, provvisoria ed urgente, inaudita altera parte, ordinato alla Coop. Sociale Girotondo a r.l. l'immediata assunzione della ricorrente stessa alle medesime condizioni già godute con la precedente cooperativa presso il servizio Centro Affidi Distrettuale del nonchè, nel merito, Controparte_1
che la Coop. Sociale Girotondo a r.l. venisse condannata, in solido con il ovvero, in subordine, in via esclusiva, a corrispondere le Controparte_1
retribuzioni maturate e maturande dal passaggio di appalto, ovvero dal 1° giugno
2017 all'effettiva assunzione, oltre accessori di legge.
Nell'ambito del ricorso cautelare così proposto, la ha evidenziato: di Pt_1
essere assistente sociale;
di avere reso la attività lavorativa presso il “Servizio
Centro Affidi Distrettuale” del Comune di alle dipendenze di altre CP
Cooperative sociali (dal 2008 al 3.12.2014 della Coop. Sociale Agape e dal
10.12.2014 al 31.05.2017 della Coop. Sociale ID); che il contratto concluso con la era un contratto a tempo determinato con tempo Parte_2
parziale misto a 20 ore settimanali.
Alla scadenza del contratto d'appalto, la Coop. Sociale ID ha comunicato alla Coop. Sociale Girotondo a r.l., ditta appaltatrice subentrante, i nominativi delle assistenti sociali (in esse compresa la già impiegate presso la Pt_1
cooperativa ID, aventi diritto ad essere assunte dalla cooperativa . CP_2
In mancanza di alcuna comunicazione preordinata all'assunzione di cui trattasi, la ricorrente ha diffidato la Coop. Sociale Girotondo a r.l. a provvedere all'assunzione stessa ed il ad attivarsi per quanto di propria Controparte_1
competenza.
Con ordinanza del 22.08.2017 (confermata ad esito di reclamo con ordinanza del successivo 1° dicembre), il Giudice del Lavoro adito ha disposto l'immediata assunzione di presso il Centro Affidi del Comune di Parte_1 CP
Con nota prot. n. 12936 del 31.01.2018, il ha quindi Controparte_1
invitato la , ai sensi dell'art. 26 del capitolato speciale Controparte_2
d'appalto, giusta D.D. n. 226 del 30.11.2016, ad ottemperare al citato ordine giudiziale. La (come enunciato nella nota prot. n. 14877 del Controparte_2
06.02.2018) ha comunicato di avere invitato la a sottoscrivere un Pt_1
contratto di assunzione per la durata di un'ora settimanale e che la medesima non aveva accettato tale proposta. Pt_1
Con nota prot. n. 36126 del 26.03.2018, il Comune invita nuovamente la a procedere all'assunzione della dott.ssa entro il Controparte_2 Pt_1
termine di giorni 10 dalla data di ricevimento della nota.
A fronte di detto nuovo invito, la rappresenta le Controparte_2
proprie controdeduzioni, esplicitando i motivi sottesi alla mancata assunzione della ricorrente.
Il ritenute non condivisibili le motivazioni addotte dalla CP
, applica alla Cooperativa inadempiente apposita sanzione CP_2 CP_2
(portata poi in compensazione con parte dell'importo da fatturare per il servizio espletato).
Il citato Comune, con D.D. n. 1942 del 24.09.2019, ha infine risolto per grave inadempimento il contratto di affidamento del servizio Centro Affidi distrettuale con la , stipulato in data 22.06.2017 Controparte_2
rep. n. 30397.
Per effetto di nuova procedura, in forza di D.D. n. 2494 del 07.11.2019,
l'appalto del Centro Affidi Distrettuale del Comune di Ragusa è stato affidato alla Coop.va Sociale Oasi Don Bosco.
Il – da un lato - con nota prot. n.127506 del 08.11.2019, Controparte_1
il ha invitato la a comunicare i Controparte_1 Parte_3
nominativi dei dipendenti del Servizio Centro Affidi Distrettuale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del Capitolato speciale di affidamento, e – dall'altro – con nota n. 130286 del 15.11.2019, rilevato che la coop. CP_2
non ha indicato la nell'elenco degli operatori già impiegati dalla coop. Pt_1
stessa, ha rappresentato in maniera esplicita alla coop.va sociale Oasi Don
Bosco che la Dott.ssa in forza dell'ordinanza del Tribunale di Parte_1 Ragusa, Giudice del Lavoro, del 22.08.2017 aveva comunque chiesto e ottenuto di essere reintegrata tra il personale in servizio presso il Centro Affidi
Distrettuale del Comune di CP
La coop.va Sociale Oasi Don Bosco, nuova affidataria dal 21.11.2019, non ha assunto la dott.ssa ma solo i tre operatori impiegati nel Parte_1
cessato appalto.
************
I fatti di cui sopra non costituiscono oggetto di contestazione.
Essi costituiscono la premessa fattuale della domanda risarcitoria formulata dall'odierna ricorrente contro la Coop. Girotondo e contro il Controparte_1
quest'ultimo in quanto ritenuto responsabile in solido del fatto causativo di danno.
La ricorrente ha infatti chiesto che il giudice adito voglia “-accertata e dichiarata la mancata esecuzione all'ordinanza del 22/08/17 resa nel proc.
Iscritto al n. 7915/17 RG del Tribunale di Ragusa, dire gli odierni resistenti, ciascuno in persona del legale rappr. p.t., tenuti anche in solido al pagamento in via risarcitoria e per equivalente delle retribuzioni maturate e maturande dalla mancata assunzione datata 1° giugno 2017 all'effettiva reintegrazione, parametrando il dovuto ad «un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto», previa CTU contabile che espressamente si richiede ai fini della corretta quantificazione dell'ammontare spettante;
- conseguentemente, condannare la Coop. Sociale Girotondo, in persona del legale rappresentante
p.t., anche in solido con il , in persona del sig. Sindaco p.t., Controparte_1
al pagamento in favore dell'odierna ricorrente di quanto risulterà dovuto all'esito della chiesta CTU, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
Il ha chiesto disattendersi il ricorso, mentre della Controparte_1
va dichiarata la contumacia, giacchè la stessa ha omesso Controparte_2
di costituirsi in giudizio benchè ritualmente e tempestivamente citata. La domanda formulata nei confronti del dev'essere Controparte_1
rigettata.
Costituisce infatti ius receptum il principio a mente del quale l'azione dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente di cui all'art. 1676 c.c. non può avere ad oggetto somme pretese a titolo risarcitorio, trattandosi di azione che riguarda esclusivamente il credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, in coerenza con la “ratio” della norma di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per l'esecuzione dell'appalto, sicché quando essi si rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto (cfr., in questi esatti termini, Cass. civ.
n. 33407/2019 nonché Cass. civ. n. 23489/2010 ove si ribadisce che l'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall'art. 1676 c.c. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro).
Ove, poi, si voglia ricollegare il titolo della domanda risarcitoria azionata in danno del ad altra disciplina di legge, è agevole osservare Controparte_1
come l'odierna ricorrente (in spregio al puntuale onere di allegazione di cui all'art. 414 c.p.c.) abbia del tutto trascurato di specificare la causale giuridica della domanda stessa.
La pretesa formulata in danno della merita invece Controparte_2
accoglimento nei limiti scaturenti dalle considerazioni che seguono. Alcun ragionevole dubbio è lecito prospettare riguardo alle circostanze poste a fondamento della domanda attrice, avendo detta Cooperativa pacificamente omesso di dar seguito all'ordine giudiziale di assunzione della ricorrente.
Ora, è noto che nell'ipotesi di cambio di appalto, laddove non venga rispettata la c.d. “clausola sociale” (intesa ad apprestare tutela occupazionale in favore dei dipendenti occupati presso la ditta uscente), il lavoratore non assunto dalla ditta subentrante può reclamare il risarcimento del danno sofferto.
Tale danno, tuttavia, non coincide con l'intero importo delle retribuzioni non corrisposte. Ciò in quanto il riconoscimento di un importo risarcitorio di ammontare esattamente identico alle retribuzioni perdute implicherebbe un indebito vantaggio per il lavoratore interessato, il quale ben avrebbe potuto medio tempore destinare ad altre attività le proprie energie lavorative e comunque dedicarsi alla ricerca di altre opportunità di lavoro.
Non sussiste, in sostanza, il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro.
La quantificazione del danno risarcibile (sostanzialmente collegato alla perdita della possibilità di assunzione da parte delle successive ditte appaltatrici del servizio) va necessariamente operata in via equitativa, dovendo anzitutto ribadirsi che la ricorrente, nel periodo di cui si discute, non ha comunque reso prestazioni lavorative in favore della cooperativa , utilizzando per CP_2
intero le proprie energie per il compimento di una serie di attività alternative al lavoro dipendente, comunque dotate di intrinseco valore latu sensu economico.
Non può, in altri termini, ragionevolmente disconoscersi come la disponibilità di tempo “non lavorato” costituisca di per sè un vantaggio, consistente nella possibilità di dedicarsi ad attività di vario genere che – in presenza di una occupazione lavorativa – il soggetto interessato non avrebbe potuto svolgere direttamente. La domanda diretta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni perdute “fino alla data della reintegrazione” si rivela, del resto, inaccoglibile già sotto il profilo astratto, non essendo stata resa alcuna pronuncia di “reintegrazione” nel posto di lavoro già ricoperto alle dipendenze della coop. , che non ha CP_2
mai avuto la alle proprie dipendenze. Laddove la ricorrente fosse stata Pt_1
assunta in attuazione della c.d. clausola sociale, il suo diritto a permanere in servizio alle dipendenze della più volte menzionata si Controparte_2
sarebbe comunque protratto non oltre la data di scadenza dell'appalto.
Alla stregua dei rilievi svolti, ai fini della valutazione equitativa del danno sofferto, deve dunque tenersi conto – da un lato – dell'importo della retribuzione conseguita dalla durante il periodo di lavoro alle dipendenze della Coop. Pt_1
ID (di importo compreso tra i 700,00 ed i 1.000,00 euro circa), e – dall'altro – della complessiva durata dell'appalto (dal 9 maggio 2017, data dell'aggiudicazione, al 24 settembre 2019, data della risoluzione del contratto già concluso dal con la Coop. Girotondo). Controparte_1
Tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, in conclusione, stimasi equo commisurare il danno lamentato dalla ricorrente in complessivi € 425,00
(pari a circa la metà della retribuzione mensile media già erogata dalla
) per il numero di mesi (28) durante i quali si è protratto il Parte_2
contratto di appalto tra il e la Coop. Girotondo. Controparte_1
Detta Cooperativa va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di € 11.900,00, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza, sicchè la CP_2
va condannata a rifondere alla le spese dalla stessa sostenute,
[...] Pt_1
mentre a carico di quest'ultima vanno poste le spese relative alla partecipazione del al presente giudizio. Controparte_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna la al pagamento, in favore di Controparte_3
, del complessivo importo di € 11.900,00, oltre interessi legali dal Parte_1
dì della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna altresì detta Cooperativa a rifondere a le spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA;
condanna infine a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA;
Ragusa, 16 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)