TRIB
Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/12/2024, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1659.2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
In composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 450 dell'anno 2021
e vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CR UT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano Via
Monte Zebio n. 11;
ATTORE
E
p.i. c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Aleandro Equizi e Angelica Equizi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
L'Aquila, Viale Giovanni XXIII n. 15;
CONVENUTA
E
, c.f. , , c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, , c.f. , tutte nella C.F._3 Controparte_4 C.F._4 qualità di erede del Sig. , nato ad [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 01.11.2016, tutte rappresentate dall'Avv. Enrico Orlandi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Avezzano Via A. Diaz n. 63;
CONVENUTE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore adiva l'intestato Parte_2
Tribunale per richiedere il risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti in occasione dell'incidente del 01.11.2016 alle ore 02:30 in Canistro (Aq) lungo la SS 690 al KM
12.200 con direzione da Avezzano a Sora mentre era a bordo del proprio veicolo
Mercedes 200 Tg CR216RW, assicurato con (polizza Controparte_1
30/6223313171). Deduceva l'attore come il sinistro fosse accaduto a seguito della condotta di guida del
Sig. che a bordo della propria vettura Suzuki TG DR269YN Persona_1
(Assicurata Polizza n. 30/102948454/1), proveniente dalla Controparte_1 corsia con direzione di marcia opposta avrebbe invaso la corsia in cui transitava il Sig.
. Parte_1
Nell'incidente il Sig. decedeva mentre il Sig. riportava Persona_1 Parte_1 delle lesioni e veniva trasportato in ambulanza presso il locale Ospedale di Avezzano.
Sul posto dopo l'accaduto intervenivano i Carabinieri di della Stazione di Civitella
Roveto che provvedevano aI rilievi del caso ed all'audizione dell'unico teste presente il
Sig. nonché a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Testimone_1
Avezzano che apriva un fascicolo per il delitto di cui all'art. 589 bis c.p. a carico del Sig.
. Parte_1 Cont La Compagnia di Assicurazioni Unipolsai su richiesta risarcitoria avanzata da parte del Sig. provvedeva a corrispondere all'attore la somma di € 18.130,50 Parte_1 che veniva trattenuta dallo stesso solo a titolo di acconto ed una volta instaurata la negoziazione assistita veniva instaurato il presente giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice nonché nei confronti degli eredi del defunto Persona_1
, le sorelle , e .
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
Lamentando un danno fisico nella misura del 28% di postumi permanenti, nonché una incapacità temporanea assoluta per giorni 60, una ITP al 75% per giorni 80 e una ITP al 50% per giorni 75, danno fisico quantificato nella misura di € 184.775,10, nonché un danno patrimoniale nella misura di ulteriori € 16.610,62 per i danni al veicolo, per le spese mediche e per le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, l'attore richiedeva condannarsi la ed i convenuti in solido al pagamento, CP_1 Per_1 detratto quanto già versato dalla Compagnia, della somma totale di € 183.255,22.
L'attore rassegnava le conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
Sig. nella causazione dell'incidente per cui è causa e, per l'effetto, Persona_1 condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed i convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(quali eredi di ), in solido tra loro, al risarcimento in favore Persona_1 dell'attore, di tutti i danni (patrimoniali e non) subiti e subendi secondo i criteri di valutazione indicati nella parte narrativa del presente atto e comunque nella somma che risulterà accertata e dovuta in corso di causa anche a mezzo di nominanda CTU di cui sin d'ora si invoca richiesta e/o in quella che sarà liquidata equitativamente dal
Giudice adito (art. 1226 c.c.); oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del fatto fino a quella dell'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite, con rimborso delle spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. CR UT, procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 10
Si costituiva in giudizio la , contestando le Controparte_5 richieste di parte attrice sia nell'an che nel quantum. Quanto all'an deduceva la compagnia come una responsabilità della causazione del sinistro fosse in ogni caso, almeno in parte, da attribuire alla condotta di guida dell'attore per non aver fatto il possibile per evitare l'incidente, avvenuto in prossimità del centro della strada, non viaggiando lungo il margine destro della sua corsia ed a velocità non regolamentare.
Quanto al quantum contestava la misura del danno fisico così come richiesto, nonché il danno patrimoniale richiesto ritenendosi il veicolo Mercedes di valore Eurotax pari alla minor somma di € 5000,00/6000,00 e le spese legali sostenute per la fase stragiudiziale e di difesa nel processo penale non dovute in quanto non previste nel contratto di assicurazione.
Concludeva la : “in via principale rigettare la domanda Controparte_1 attrice così come formulata in quanto infondata;
per l'effetto dichiarare sussistente la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. e congruo il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato dalla nella misura di € Controparte_6
18.130,50; - sempre in via principale, dichiarare non dovute le spese sostenute per
l'assistenza nella fase stragiudiziale per motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, rideterminare gli importi dovuti dalla in relazione al danno non Controparte_7 patrimoniale e patrimoniale con specifico riferimento al danno auto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore degli Avv.ti Aleandro Equizi e Angelica Equizi che si dichiarano antistatari.”
Si costituivano in giudizio le convenute , e quali Controparte_2 CP_3 CP_4 eredi del fratello contestando la domanda attrice ed evidenziando, Persona_1 quanto all'an, come alcuna responsabilità potesse ascriversi al loro fratello non risultando provata con certezza la causazione del sinistro per sua colpa nonché il fatto che comunque il al momento dell'incidente viaggiasse a velocità non Pt_1 regolamentare e senza tenere la sua destra, invocando conseguentemente la regola della presunzione ex art. 2054 comma 2 cc.
Concludevano le convenute chiedendo di rigettare la domanda attrice in Per_1 quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso, previa graduazione della responsabilità ascrivibile rispettivamente ad entrambi le parti stabilire la misura del risarcimento gravante su ognuno, conclusioni ribadite dal nuovo difensore delle Sig.re
, subentrato nella difesa all'Avv. Roberto Verdecchia, nella propria comparsa Per_1 di costituzione di nuovo difensore.
La causa veniva istruita mediante audizione di testimoni di tutte le parti e veniva disposta sia una CTU cinematica per ricostruire la dinamica del sinistro che una CTU medica per accertare le lesioni riportate dall'attore.
Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per il deposito delle memorie ex art. 190 cp ritualmente depositate dalle parti.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 10
1.Dall'istruttoria, consistita nell'audizione di testimoni e nell'espletamento di CTU medica e cinematica per la ricostruzione del sinistro è emerso come entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente abbiano violato norme del Codice della
Strada e di comune prudenza.
Riscontra il CTU Ing. , dopo aver eseguito una serie di Persona_2 simulazioni e ricostruzioni cinematiche ed analizzato la documentazione in atti, come la velocità del veicolo condotto dall'attore , proveniente da Avezzano in Parte_1 direzione Sora, fosse superiore a quella consentita mentre la velocità riportata dall'altro conducente , proveniente dalla direzione opposta, rientrasse tra Persona_1 quella dei 70 km/h consentita lungo il tratto di strada, si legge infatti nelle conclusioni del CTU a pag 41 in merito alla velocità tenuta dai veicoli nella fase di pre urto come
“la stessa, non risultasse violare quella imposta dalla segnaletica stradale (70 km/h) per il veicolo Suzuki PL (60 km/h), mentre fosse superiore per la Mercedes 200
CD (80 km/h).”
Fermo principalmente quanto riscontrato dal CTU, il fatto che il veicolo Mercedes dell'attore andasse a velocità superiore a quella consentita trova ulteriore riscontro da quanto emerso dall'audizione testimoniale del Sig. che ha confermato di Testimone_2 aver scattato la foto prodotta in atti del cronotachigrafo del veicolo del a Pt_1 seguito dell'incidente da cui si evince la lancetta del cronotachigrafo ferma a circa 100 km/h, circostanza confermata anche dall'altro teste che accompagnava Testimone_3 il teste per l'occasione presso il deposito giudiziario di Magliano dei Marsi. Anche Tes_2 il teste unico presente ai fatti ha comunque parlato di una velocità del Tes_1 veicolo Mercedes di km/h 70/75 e quindi comunque superiore a quanto prescritto anche in considerazione dei vari segnali di pericolo presenti nella zona e stante l'orario notturno.
E' da ritenersi pertanto certo che il veicolo Mercedes dell'attore andasse ad una velocità superiore a quella consentita in violazione delle norme del codice della strada e di quelle di comune prudenza che impongono altresì di moderare e commisurare la velocità alle condizioni della strada ed in particolare in orario notturno.
E' emerso altresì che il veicolo Mercedes del viaggiasse non mantenendo la Pt_1 propria destra ma al momento del pre urto fosse spostato verso il centro della carreggiata, infatti lo stesso per evitare l'urto del veicolo Suzuky che sopraggiungeva confluiva volutamente verso il centro della carreggiata piuttosto che spostarsi sulla sua destra lungo la corsia di emergenza. Rileva il CTU come nel tratto in cui è avvenuto l'incidente la carreggiata percorsa dalla Mercedes avesse una dimensione di mt 3.60 e fosse anche dotata di uno spazio di mt 1.5 quale corsia di emergenza quindi, adottando una condotta di guida più prudenziale, mantenendo la destra e senza superare i limiti di velocità, ben avrebbe potuto il evitare l'incidente anche spostandosi sulla Pt_1 sua destra transitando lungo la zona interessa dalla corsia di emergenza piuttosto che girare a sinistra verso il centro della strada. Riferisce infatti il teste , Testimone_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 10
unico presente ai fatti essendo intervenuti i Carabinieri ed il personale sanitario successivamente all'incidente, sentito all'udienza del 15.03.2021 ADR “il ha Pt_1 tentato di evitare l'altra macchina, sterzando a sinistra” Riferisce invece il teste come invece lo stesso sia riuscito ad evitare l'impatto spostandosi a destra: Tes_1
“Per evitare l'impatto sono transitato a destra tra il parapetto e la Mercedes”.
Quindi mentre correttamente il è riuscito a non impattare contro nessun Tes_1 veicolo spostandosi sulla sua destra pur avendo la sua corsia di marcia completamente occupata dal veicolo Mercedes, a dimostrazione del fatto che lo spazio della corsia di emergenza superiore a mt 1.50 unito allo spazio residuo della carreggiata pari a mt
3.60 fosse sufficiente per transitare ed evitare l'incidente, il ha adottato una Pt_1 manovra opposta e chiaramente ritenuta innaturale spostandosi sulla sua sinistra verso il veicolo Suzuki del che proveniva dal senso opposto. Per_1
Riferisce sempre il teste per chiarire la dinamica dell'incidente come “la Tes_1
Mercedes lampeggiava per avvertire il conducente della Suzuki.”, tale circostanza riferita dal teste dimostra con certezza il fatto che il pur avvedendosi di cosa Pt_1 stesse accadendo e del veicolo Suzuki che sopraggiungeva verso il centro della strada invece di spostarsi sulla destra verso la corsia di emergenza, eseguendo la stessa manovra adottata subito dopo dal , ed invece di frenare (nessuna traccia di Tes_1 frenata veniva rinvenuta dai Carabinieri), sopraggiungendo comunque a velocità superiore ai limiti consentiti, in violazione di quanto imposto dal Codice della Strada non adottava alcuna condotta idonea ad evitare l'incidente. Il avrebbe dovuto, Pt_1 al fine di evitare l'impatto, quantomeno spostarsi sulla sua destra per evitarlo, infatti per chiaro istinto di sopravvivenza a nessuno verrebbe mai in mente di svoltare a sinistra proprio verso l'ostacolo piuttosto che verso destra individuando una via di fuga in direzione completamente opposta all'ostacolo.
Quanto alla condotta di guida tenuta dal Sig. , seppur da ritenersi Persona_1 non rispettosa delle norme del Codice della strada per aver condotto il veicolo con un tasso alcolemico riscontrato in misura superiore alla norma, occorre rilevare come non sia emerso con chiarezza né se tali condizioni abbiano potuto causare il sinistro né il punto preciso dove sia avvenuto l'impatto e se ed in che misura la vettura del abbia invaso l'opposta corsia di marcia. Per_1
Il punto d'urto infatti può essere localizzato in una zona centrale ed a cavallo della striscia centrale della strada ma non è dato riscontrare con certezza, così come rilevato dalle osservazioni al CTU redatte dalla CTP della Compagnia di Assicurazioni, il punto preciso dell'impatto e conseguentemente la corretta dinamica dell'incidente.
Rilevato quanto sopra, in considerazione delle reciproche violazioni e del fatto che comunque il ha superato i limiti di velocità e non ha adottato tutte le cautele Pt_1 per evitare l'incidente, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2054 comma 2° cc, deve essere riconosciuto un concorso di colpa in misura paritaria per entrambi i
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 10
conducenti nella causazione del sinistro e pertanto la domanda di parte attrice deve essere accolta solo parzialmente nei limiti del 50% e nei termini di seguito riconosciuti.
Infatti “Nello scontro tra veicoli, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro è idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 co. 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.” (Corte appello sez. II - Lecce, 03/07/2023, n. 581). Ed ancora secondo Corte appello sez. II - Bologna, 23/01/2024, n. 152 “In caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Siffatta presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisce la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro.” Nel giudizio alcuna prova rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è stata fornita dall'attore come suo onere.
2. Venendo alla quantificazione dei danni richiesti dall'attore. Parte attrice nell'atto introduttivo ha richiesto a codesto Tribunale riconoscersi un danno fisico nella misura del 28% di postumi permanenti, nonché una incapacità temporanea assoluta per giorni
60, una ITP al 75% per giorni 80 e una ITP al 50% per giorni 75, danno fisico quantificato nella misura di € 184.775,10.
Alla luce della espletata CTU medica ad opera del Medico Legale Dott. Per_3
dalle conclusioni a cui il CTU è pervenuto, conclusioni che questo Giudice
[...] condivide facendole proprie, si evince come le lesioni riportate dal siano Parte_1 inferiori rispetto a quanto richiesto.
Conclude infatti il CTU Dott. “In diretta ed esclusiva conseguenza dell'evento Per_3 traumatico per cui è causa sono ammissibili come postumi permanenti gli esiti algodisfunzionali della pregressa frattura delle teste metatarsali nonché gli esiti da resezione intestinale consistenti in esito cicatriziale precedentemente descritto ed attendibili difficoltà digestive. Tali esiti possono essere valutati nella misura complessiva del 14% (quattordici per cento) in termini di invalidità permanente. Le lesioni riportate a seguito del riferito evento traumatico per cui è causa hanno determinato un lungo periodo di incapacità temporanea che può essere definito in complessivi giorni 170 (centosettanta), di cui 60 (sessanta) a totale,
80 (ottanta) a parziale al 50% e 30 (trenta) a parziale al 25. Infine, il grado di sofferenza psico-fisica patita dal paziente per le lesioni subite nonché per l'intervento chirurgico effettuato può essere quantificato di grado medio-grave (punteggio 4). Non è attualmente rilevabile una maggior usura lavorativa.”
Alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, in uso al Tribunale di Avezzano, attualmente in vigore, e riconoscendo un aumento del 30% sul danno biologico per incremento per sofferenza psico-fisica
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 10
patita dall'attore per le lesioni subite così come riconosciuta dal CTU nella misura medio-grave (punteggio 4), le somme da liquidarsi in favore dell'attore per il danno fisico subito (47 anni alla data del sinistro) e per i 14 punti di invalidità permanente sono le seguenti:
Punto danno biologico € 3.091,34
Incremento per sofferenza psico fisica (+ 30%) € 927,40
Punto danno non patrimoniale € 4.018,74
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 33.325,00
Danno non patrimoniale risarcibile (compreso incremento per
€ 43.322,00 sofferenza psico-fisica
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 12.362,50
Totale danni non patrimoniali liquidabili € 55.684,50
Nessun ulteriore aumento per personalizzazione può essere riconosciuto, non essendo stata fornita alcuna prova d ritenersi adeguata oltre a quanto riferito dai testi a riguardo ed avendo rilevato il CTU come “Non è attualmente rilevabile una maggior usura lavorativa”
I danni non patrimoniali devono essere riconosciuti pertanto in favore dell'attore nella misura di € 55.684,00, importo che andrà parametrato in funzione del grado di corresponsabilità riconosciuto nella causazione del sinistro.
3. Quanto ai danni patrimoniali richiesti dall'attore si rileva come l'importo richiesto di
€ 1.480,62 per spese mediche sia stato ritenuto congruo dal CTU Dott. Per_3
e pertanto tale importo deve essere riconosciuto in favore dell'attore.
[...]
4. Il danno patrimoniale relativo alla vettura Mercedes dell'attore, richiesto in citazione nella misura di € 9.500,00 o altra misura maggiore o minore risultante accertata in corso di causa o con liquidazione in via equitativa, viene riconosciuto in via equitativa da questo Giudice nella misura di € 5.000,00 anche in considerazione del valore dello stesso veicolo (demolito dopo il sinistro come rilevato dal CTP della Compagnia il Perito
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 10
risultante da Eurotax ed indicato dalla stessa Compagnia convenuta a pag. 10 Pt_3 della propria comparsa di costituzione nella misura di € 5.000,00/6.000,00.
Considerato il minor importo indicato dalla controparte compagnia assicuratrice, tenendo in considerazione come in caso di demolizione spettino al danneggiato anche le spese di demolizione e nuova reimmatricolazione di veicolo analogo, ritiene questo
Giudice di dover liquidare in favore dell'attore la somma di € 5.000,00 in via equitativa da parametrare sempre al grado di corresponsabilità nella causazione del sinistro.
5. Merita invece accoglimento la domanda dell'attore volta al riconoscimento dei compensi dovuti per l'assistenza stragiudiziale e prima dell'instaurazione del giudizio.
Nel caso di un sinistro stradale mortale come il caso che ci interessa, con tutti i risvolti e complessità di trattazione che ne derivano, l'assistenza legale deve ritenersi indispensabile e pertanto la compagnia di assicurazione era tenuta al versamento dei compensi per la difesa stragiudiziale. La Cassazione recentemente con sentenza n.
26368.2022 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai densi dell'art. 1223 c.c.”, principio questo che richiama quanto già statuito in precedenza dalle Sezioni Unite 10.07.2017 n. 16990.
La difesa di parte attrice ha provato mediante produzione documentale di aver prestato la propria attività stragiudiziale che ha portato alla formulazione dell'offerta da parte della Compagnia di Assicurazioni, offerta pari a circa € 18.000,00 accettata solo a titolo di acconto e che non ricomprendeva chiaramente alcuna somma in aggiunta per i compensi al difensore Avv. CR UT. Quanto alla modalità di liquidazione
Cass. Civ. Sez. III Ordinanza 4306 del 14.02.2019 ha chiarito come in tali casi si debba procedere alla liquidazione delle spese di lite mediante l'applicazione del parametro sullo scaglione che deriva per “l'intero ammontare complessivamente riconosciuto in via stragiudiziale e giudiziale”.
Conseguentemente la domanda di parte attrice relativamente al pagamento dei compensi per l'attività stragiudiziale volta alla liquidazione del danno, ritenendo indispensabile la difesa nella gestione di un complesso incidente mortale, deve essere accolta e liquidata unitamente ed in aggiunta alle spese legali della presente fase giudiziale.
6. La domanda di condanna dei convenuti al pagamento delle spese legali per i compensi sostenuti dall'attore per la difesa nel procedimento penale aperto a suo carico dinanzi la Procura della Repubblica di Avezzano non può trovare invece accoglimento. Le somme richieste a titolo di compensi per la difesa penale non possono essere riconducibili al rapporto contrattuale assicurativo in essere tra le parti in
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 8 di 10
assenza di una specifica statuizione. Si ritengono pertanto spettanti i soli compensi per l'ottenimento del risarcimento del danno sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando il DM
55.2014 per le espletate 4 fasi del giudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale) stante la complessità del giudizio e delle questioni trattate ed il numero delle parti coinvolte, tenuto anche conto di quanto spettante alla difesa dell'attore per i compensi dovuti per la fase stragiudiziale come meglio spiegato sopra al punto 5) e pertanto per la sola difesa dell'attore adottando come parametro di liquidazione lo scaglione superiore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, mentre per le altre difese lo scaglione inferiore, tenuto conto della dichiarazione di antistatarietà dei difensori costituiti, come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Avezzano in accoglimento parziale della domanda di parte attrice e nei limiti di quanto riconosciuto dalla CTU Medico Legale,
- Accerta e dichiara la corresponsabilità con concorso di colpa in misura paritaria del 50% nella causazione del sinistro del 1.12.2016 tra e Parte_1
accogliendo la domanda di parte attrice parzialmente nei Persona_1 limiti del 50% e nei limiti delle somme in motivazione dettagliate, e per l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e le Sig.re , e , tutte Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 quali eredi di , in solido tra loro al pagamento in favore Persona_1 dell'attore della somma di € 31.082,31 (di cui € 27.842,00 quale Parte_2 danno non patrimoniale subito, € 740,31 quali spese mediche, € 2.500,00 quale danno patrimoniale auto), somma dalla quale deve essere detratto l'importo di
€ 18.130,50 già ricevuto in acconto e quindi per un totale ancora dovuto pari ad
€ 12.951,81 oltre interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 le Sig.re , e , tutte quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi di , in solido tra loro al pagamento in favore dell'Avv. Persona_1
CR UT dichiaratosi antistatario, tenuto conto di quanto liquidabile anche per l'acconto ricevuto in fase stragiudiziale, dell'importo di € 6.000,00 oltre accessori di legge;
- Condanna al pagamento in favore della parte convenuta Parte_1
e direttamente in favore degli Avv.ti Angelica e Controparte_1
Aleandro Equizi dichiarati antistatari dell'importo di € 3.000,00 oltre accessori di legge e al pagamento in favore della parte convenuta e Controparte_8 direttamente in favore dell'Avv. Enrico Orlandi dichiaratosi antistatario dell'importo di € 3.000,00 oltre accessori di legge.
- Compensa tra le parti le spese di CTU.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 9 di 10
Avezzano 30.11.2024
Il Giudice
(Dott.ssa Alessandra Contestabile)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
In composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 450 dell'anno 2021
e vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CR UT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano Via
Monte Zebio n. 11;
ATTORE
E
p.i. c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Aleandro Equizi e Angelica Equizi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
L'Aquila, Viale Giovanni XXIII n. 15;
CONVENUTA
E
, c.f. , , c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, , c.f. , tutte nella C.F._3 Controparte_4 C.F._4 qualità di erede del Sig. , nato ad [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 01.11.2016, tutte rappresentate dall'Avv. Enrico Orlandi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Avezzano Via A. Diaz n. 63;
CONVENUTE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore adiva l'intestato Parte_2
Tribunale per richiedere il risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti in occasione dell'incidente del 01.11.2016 alle ore 02:30 in Canistro (Aq) lungo la SS 690 al KM
12.200 con direzione da Avezzano a Sora mentre era a bordo del proprio veicolo
Mercedes 200 Tg CR216RW, assicurato con (polizza Controparte_1
30/6223313171). Deduceva l'attore come il sinistro fosse accaduto a seguito della condotta di guida del
Sig. che a bordo della propria vettura Suzuki TG DR269YN Persona_1
(Assicurata Polizza n. 30/102948454/1), proveniente dalla Controparte_1 corsia con direzione di marcia opposta avrebbe invaso la corsia in cui transitava il Sig.
. Parte_1
Nell'incidente il Sig. decedeva mentre il Sig. riportava Persona_1 Parte_1 delle lesioni e veniva trasportato in ambulanza presso il locale Ospedale di Avezzano.
Sul posto dopo l'accaduto intervenivano i Carabinieri di della Stazione di Civitella
Roveto che provvedevano aI rilievi del caso ed all'audizione dell'unico teste presente il
Sig. nonché a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Testimone_1
Avezzano che apriva un fascicolo per il delitto di cui all'art. 589 bis c.p. a carico del Sig.
. Parte_1 Cont La Compagnia di Assicurazioni Unipolsai su richiesta risarcitoria avanzata da parte del Sig. provvedeva a corrispondere all'attore la somma di € 18.130,50 Parte_1 che veniva trattenuta dallo stesso solo a titolo di acconto ed una volta instaurata la negoziazione assistita veniva instaurato il presente giudizio nei confronti della compagnia assicuratrice nonché nei confronti degli eredi del defunto Persona_1
, le sorelle , e .
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
Lamentando un danno fisico nella misura del 28% di postumi permanenti, nonché una incapacità temporanea assoluta per giorni 60, una ITP al 75% per giorni 80 e una ITP al 50% per giorni 75, danno fisico quantificato nella misura di € 184.775,10, nonché un danno patrimoniale nella misura di ulteriori € 16.610,62 per i danni al veicolo, per le spese mediche e per le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, l'attore richiedeva condannarsi la ed i convenuti in solido al pagamento, CP_1 Per_1 detratto quanto già versato dalla Compagnia, della somma totale di € 183.255,22.
L'attore rassegnava le conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
Sig. nella causazione dell'incidente per cui è causa e, per l'effetto, Persona_1 condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed i convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(quali eredi di ), in solido tra loro, al risarcimento in favore Persona_1 dell'attore, di tutti i danni (patrimoniali e non) subiti e subendi secondo i criteri di valutazione indicati nella parte narrativa del presente atto e comunque nella somma che risulterà accertata e dovuta in corso di causa anche a mezzo di nominanda CTU di cui sin d'ora si invoca richiesta e/o in quella che sarà liquidata equitativamente dal
Giudice adito (art. 1226 c.c.); oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del fatto fino a quella dell'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite, con rimborso delle spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. CR UT, procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 10
Si costituiva in giudizio la , contestando le Controparte_5 richieste di parte attrice sia nell'an che nel quantum. Quanto all'an deduceva la compagnia come una responsabilità della causazione del sinistro fosse in ogni caso, almeno in parte, da attribuire alla condotta di guida dell'attore per non aver fatto il possibile per evitare l'incidente, avvenuto in prossimità del centro della strada, non viaggiando lungo il margine destro della sua corsia ed a velocità non regolamentare.
Quanto al quantum contestava la misura del danno fisico così come richiesto, nonché il danno patrimoniale richiesto ritenendosi il veicolo Mercedes di valore Eurotax pari alla minor somma di € 5000,00/6000,00 e le spese legali sostenute per la fase stragiudiziale e di difesa nel processo penale non dovute in quanto non previste nel contratto di assicurazione.
Concludeva la : “in via principale rigettare la domanda Controparte_1 attrice così come formulata in quanto infondata;
per l'effetto dichiarare sussistente la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. e congruo il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato dalla nella misura di € Controparte_6
18.130,50; - sempre in via principale, dichiarare non dovute le spese sostenute per
l'assistenza nella fase stragiudiziale per motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, rideterminare gli importi dovuti dalla in relazione al danno non Controparte_7 patrimoniale e patrimoniale con specifico riferimento al danno auto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore degli Avv.ti Aleandro Equizi e Angelica Equizi che si dichiarano antistatari.”
Si costituivano in giudizio le convenute , e quali Controparte_2 CP_3 CP_4 eredi del fratello contestando la domanda attrice ed evidenziando, Persona_1 quanto all'an, come alcuna responsabilità potesse ascriversi al loro fratello non risultando provata con certezza la causazione del sinistro per sua colpa nonché il fatto che comunque il al momento dell'incidente viaggiasse a velocità non Pt_1 regolamentare e senza tenere la sua destra, invocando conseguentemente la regola della presunzione ex art. 2054 comma 2 cc.
Concludevano le convenute chiedendo di rigettare la domanda attrice in Per_1 quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso, previa graduazione della responsabilità ascrivibile rispettivamente ad entrambi le parti stabilire la misura del risarcimento gravante su ognuno, conclusioni ribadite dal nuovo difensore delle Sig.re
, subentrato nella difesa all'Avv. Roberto Verdecchia, nella propria comparsa Per_1 di costituzione di nuovo difensore.
La causa veniva istruita mediante audizione di testimoni di tutte le parti e veniva disposta sia una CTU cinematica per ricostruire la dinamica del sinistro che una CTU medica per accertare le lesioni riportate dall'attore.
Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per il deposito delle memorie ex art. 190 cp ritualmente depositate dalle parti.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 10
1.Dall'istruttoria, consistita nell'audizione di testimoni e nell'espletamento di CTU medica e cinematica per la ricostruzione del sinistro è emerso come entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente abbiano violato norme del Codice della
Strada e di comune prudenza.
Riscontra il CTU Ing. , dopo aver eseguito una serie di Persona_2 simulazioni e ricostruzioni cinematiche ed analizzato la documentazione in atti, come la velocità del veicolo condotto dall'attore , proveniente da Avezzano in Parte_1 direzione Sora, fosse superiore a quella consentita mentre la velocità riportata dall'altro conducente , proveniente dalla direzione opposta, rientrasse tra Persona_1 quella dei 70 km/h consentita lungo il tratto di strada, si legge infatti nelle conclusioni del CTU a pag 41 in merito alla velocità tenuta dai veicoli nella fase di pre urto come
“la stessa, non risultasse violare quella imposta dalla segnaletica stradale (70 km/h) per il veicolo Suzuki PL (60 km/h), mentre fosse superiore per la Mercedes 200
CD (80 km/h).”
Fermo principalmente quanto riscontrato dal CTU, il fatto che il veicolo Mercedes dell'attore andasse a velocità superiore a quella consentita trova ulteriore riscontro da quanto emerso dall'audizione testimoniale del Sig. che ha confermato di Testimone_2 aver scattato la foto prodotta in atti del cronotachigrafo del veicolo del a Pt_1 seguito dell'incidente da cui si evince la lancetta del cronotachigrafo ferma a circa 100 km/h, circostanza confermata anche dall'altro teste che accompagnava Testimone_3 il teste per l'occasione presso il deposito giudiziario di Magliano dei Marsi. Anche Tes_2 il teste unico presente ai fatti ha comunque parlato di una velocità del Tes_1 veicolo Mercedes di km/h 70/75 e quindi comunque superiore a quanto prescritto anche in considerazione dei vari segnali di pericolo presenti nella zona e stante l'orario notturno.
E' da ritenersi pertanto certo che il veicolo Mercedes dell'attore andasse ad una velocità superiore a quella consentita in violazione delle norme del codice della strada e di quelle di comune prudenza che impongono altresì di moderare e commisurare la velocità alle condizioni della strada ed in particolare in orario notturno.
E' emerso altresì che il veicolo Mercedes del viaggiasse non mantenendo la Pt_1 propria destra ma al momento del pre urto fosse spostato verso il centro della carreggiata, infatti lo stesso per evitare l'urto del veicolo Suzuky che sopraggiungeva confluiva volutamente verso il centro della carreggiata piuttosto che spostarsi sulla sua destra lungo la corsia di emergenza. Rileva il CTU come nel tratto in cui è avvenuto l'incidente la carreggiata percorsa dalla Mercedes avesse una dimensione di mt 3.60 e fosse anche dotata di uno spazio di mt 1.5 quale corsia di emergenza quindi, adottando una condotta di guida più prudenziale, mantenendo la destra e senza superare i limiti di velocità, ben avrebbe potuto il evitare l'incidente anche spostandosi sulla Pt_1 sua destra transitando lungo la zona interessa dalla corsia di emergenza piuttosto che girare a sinistra verso il centro della strada. Riferisce infatti il teste , Testimone_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 10
unico presente ai fatti essendo intervenuti i Carabinieri ed il personale sanitario successivamente all'incidente, sentito all'udienza del 15.03.2021 ADR “il ha Pt_1 tentato di evitare l'altra macchina, sterzando a sinistra” Riferisce invece il teste come invece lo stesso sia riuscito ad evitare l'impatto spostandosi a destra: Tes_1
“Per evitare l'impatto sono transitato a destra tra il parapetto e la Mercedes”.
Quindi mentre correttamente il è riuscito a non impattare contro nessun Tes_1 veicolo spostandosi sulla sua destra pur avendo la sua corsia di marcia completamente occupata dal veicolo Mercedes, a dimostrazione del fatto che lo spazio della corsia di emergenza superiore a mt 1.50 unito allo spazio residuo della carreggiata pari a mt
3.60 fosse sufficiente per transitare ed evitare l'incidente, il ha adottato una Pt_1 manovra opposta e chiaramente ritenuta innaturale spostandosi sulla sua sinistra verso il veicolo Suzuki del che proveniva dal senso opposto. Per_1
Riferisce sempre il teste per chiarire la dinamica dell'incidente come “la Tes_1
Mercedes lampeggiava per avvertire il conducente della Suzuki.”, tale circostanza riferita dal teste dimostra con certezza il fatto che il pur avvedendosi di cosa Pt_1 stesse accadendo e del veicolo Suzuki che sopraggiungeva verso il centro della strada invece di spostarsi sulla destra verso la corsia di emergenza, eseguendo la stessa manovra adottata subito dopo dal , ed invece di frenare (nessuna traccia di Tes_1 frenata veniva rinvenuta dai Carabinieri), sopraggiungendo comunque a velocità superiore ai limiti consentiti, in violazione di quanto imposto dal Codice della Strada non adottava alcuna condotta idonea ad evitare l'incidente. Il avrebbe dovuto, Pt_1 al fine di evitare l'impatto, quantomeno spostarsi sulla sua destra per evitarlo, infatti per chiaro istinto di sopravvivenza a nessuno verrebbe mai in mente di svoltare a sinistra proprio verso l'ostacolo piuttosto che verso destra individuando una via di fuga in direzione completamente opposta all'ostacolo.
Quanto alla condotta di guida tenuta dal Sig. , seppur da ritenersi Persona_1 non rispettosa delle norme del Codice della strada per aver condotto il veicolo con un tasso alcolemico riscontrato in misura superiore alla norma, occorre rilevare come non sia emerso con chiarezza né se tali condizioni abbiano potuto causare il sinistro né il punto preciso dove sia avvenuto l'impatto e se ed in che misura la vettura del abbia invaso l'opposta corsia di marcia. Per_1
Il punto d'urto infatti può essere localizzato in una zona centrale ed a cavallo della striscia centrale della strada ma non è dato riscontrare con certezza, così come rilevato dalle osservazioni al CTU redatte dalla CTP della Compagnia di Assicurazioni, il punto preciso dell'impatto e conseguentemente la corretta dinamica dell'incidente.
Rilevato quanto sopra, in considerazione delle reciproche violazioni e del fatto che comunque il ha superato i limiti di velocità e non ha adottato tutte le cautele Pt_1 per evitare l'incidente, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2054 comma 2° cc, deve essere riconosciuto un concorso di colpa in misura paritaria per entrambi i
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 10
conducenti nella causazione del sinistro e pertanto la domanda di parte attrice deve essere accolta solo parzialmente nei limiti del 50% e nei termini di seguito riconosciuti.
Infatti “Nello scontro tra veicoli, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro è idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 co. 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.” (Corte appello sez. II - Lecce, 03/07/2023, n. 581). Ed ancora secondo Corte appello sez. II - Bologna, 23/01/2024, n. 152 “In caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Siffatta presunzione può essere superata solo se la parte che ne chiede l'esclusione fornisce la prova rigorosa e convincente della propria estraneità al sinistro.” Nel giudizio alcuna prova rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è stata fornita dall'attore come suo onere.
2. Venendo alla quantificazione dei danni richiesti dall'attore. Parte attrice nell'atto introduttivo ha richiesto a codesto Tribunale riconoscersi un danno fisico nella misura del 28% di postumi permanenti, nonché una incapacità temporanea assoluta per giorni
60, una ITP al 75% per giorni 80 e una ITP al 50% per giorni 75, danno fisico quantificato nella misura di € 184.775,10.
Alla luce della espletata CTU medica ad opera del Medico Legale Dott. Per_3
dalle conclusioni a cui il CTU è pervenuto, conclusioni che questo Giudice
[...] condivide facendole proprie, si evince come le lesioni riportate dal siano Parte_1 inferiori rispetto a quanto richiesto.
Conclude infatti il CTU Dott. “In diretta ed esclusiva conseguenza dell'evento Per_3 traumatico per cui è causa sono ammissibili come postumi permanenti gli esiti algodisfunzionali della pregressa frattura delle teste metatarsali nonché gli esiti da resezione intestinale consistenti in esito cicatriziale precedentemente descritto ed attendibili difficoltà digestive. Tali esiti possono essere valutati nella misura complessiva del 14% (quattordici per cento) in termini di invalidità permanente. Le lesioni riportate a seguito del riferito evento traumatico per cui è causa hanno determinato un lungo periodo di incapacità temporanea che può essere definito in complessivi giorni 170 (centosettanta), di cui 60 (sessanta) a totale,
80 (ottanta) a parziale al 50% e 30 (trenta) a parziale al 25. Infine, il grado di sofferenza psico-fisica patita dal paziente per le lesioni subite nonché per l'intervento chirurgico effettuato può essere quantificato di grado medio-grave (punteggio 4). Non è attualmente rilevabile una maggior usura lavorativa.”
Alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, in uso al Tribunale di Avezzano, attualmente in vigore, e riconoscendo un aumento del 30% sul danno biologico per incremento per sofferenza psico-fisica
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 10
patita dall'attore per le lesioni subite così come riconosciuta dal CTU nella misura medio-grave (punteggio 4), le somme da liquidarsi in favore dell'attore per il danno fisico subito (47 anni alla data del sinistro) e per i 14 punti di invalidità permanente sono le seguenti:
Punto danno biologico € 3.091,34
Incremento per sofferenza psico fisica (+ 30%) € 927,40
Punto danno non patrimoniale € 4.018,74
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 33.325,00
Danno non patrimoniale risarcibile (compreso incremento per
€ 43.322,00 sofferenza psico-fisica
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 12.362,50
Totale danni non patrimoniali liquidabili € 55.684,50
Nessun ulteriore aumento per personalizzazione può essere riconosciuto, non essendo stata fornita alcuna prova d ritenersi adeguata oltre a quanto riferito dai testi a riguardo ed avendo rilevato il CTU come “Non è attualmente rilevabile una maggior usura lavorativa”
I danni non patrimoniali devono essere riconosciuti pertanto in favore dell'attore nella misura di € 55.684,00, importo che andrà parametrato in funzione del grado di corresponsabilità riconosciuto nella causazione del sinistro.
3. Quanto ai danni patrimoniali richiesti dall'attore si rileva come l'importo richiesto di
€ 1.480,62 per spese mediche sia stato ritenuto congruo dal CTU Dott. Per_3
e pertanto tale importo deve essere riconosciuto in favore dell'attore.
[...]
4. Il danno patrimoniale relativo alla vettura Mercedes dell'attore, richiesto in citazione nella misura di € 9.500,00 o altra misura maggiore o minore risultante accertata in corso di causa o con liquidazione in via equitativa, viene riconosciuto in via equitativa da questo Giudice nella misura di € 5.000,00 anche in considerazione del valore dello stesso veicolo (demolito dopo il sinistro come rilevato dal CTP della Compagnia il Perito
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 10
risultante da Eurotax ed indicato dalla stessa Compagnia convenuta a pag. 10 Pt_3 della propria comparsa di costituzione nella misura di € 5.000,00/6.000,00.
Considerato il minor importo indicato dalla controparte compagnia assicuratrice, tenendo in considerazione come in caso di demolizione spettino al danneggiato anche le spese di demolizione e nuova reimmatricolazione di veicolo analogo, ritiene questo
Giudice di dover liquidare in favore dell'attore la somma di € 5.000,00 in via equitativa da parametrare sempre al grado di corresponsabilità nella causazione del sinistro.
5. Merita invece accoglimento la domanda dell'attore volta al riconoscimento dei compensi dovuti per l'assistenza stragiudiziale e prima dell'instaurazione del giudizio.
Nel caso di un sinistro stradale mortale come il caso che ci interessa, con tutti i risvolti e complessità di trattazione che ne derivano, l'assistenza legale deve ritenersi indispensabile e pertanto la compagnia di assicurazione era tenuta al versamento dei compensi per la difesa stragiudiziale. La Cassazione recentemente con sentenza n.
26368.2022 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai densi dell'art. 1223 c.c.”, principio questo che richiama quanto già statuito in precedenza dalle Sezioni Unite 10.07.2017 n. 16990.
La difesa di parte attrice ha provato mediante produzione documentale di aver prestato la propria attività stragiudiziale che ha portato alla formulazione dell'offerta da parte della Compagnia di Assicurazioni, offerta pari a circa € 18.000,00 accettata solo a titolo di acconto e che non ricomprendeva chiaramente alcuna somma in aggiunta per i compensi al difensore Avv. CR UT. Quanto alla modalità di liquidazione
Cass. Civ. Sez. III Ordinanza 4306 del 14.02.2019 ha chiarito come in tali casi si debba procedere alla liquidazione delle spese di lite mediante l'applicazione del parametro sullo scaglione che deriva per “l'intero ammontare complessivamente riconosciuto in via stragiudiziale e giudiziale”.
Conseguentemente la domanda di parte attrice relativamente al pagamento dei compensi per l'attività stragiudiziale volta alla liquidazione del danno, ritenendo indispensabile la difesa nella gestione di un complesso incidente mortale, deve essere accolta e liquidata unitamente ed in aggiunta alle spese legali della presente fase giudiziale.
6. La domanda di condanna dei convenuti al pagamento delle spese legali per i compensi sostenuti dall'attore per la difesa nel procedimento penale aperto a suo carico dinanzi la Procura della Repubblica di Avezzano non può trovare invece accoglimento. Le somme richieste a titolo di compensi per la difesa penale non possono essere riconducibili al rapporto contrattuale assicurativo in essere tra le parti in
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 8 di 10
assenza di una specifica statuizione. Si ritengono pertanto spettanti i soli compensi per l'ottenimento del risarcimento del danno sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando il DM
55.2014 per le espletate 4 fasi del giudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale) stante la complessità del giudizio e delle questioni trattate ed il numero delle parti coinvolte, tenuto anche conto di quanto spettante alla difesa dell'attore per i compensi dovuti per la fase stragiudiziale come meglio spiegato sopra al punto 5) e pertanto per la sola difesa dell'attore adottando come parametro di liquidazione lo scaglione superiore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, mentre per le altre difese lo scaglione inferiore, tenuto conto della dichiarazione di antistatarietà dei difensori costituiti, come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Avezzano in accoglimento parziale della domanda di parte attrice e nei limiti di quanto riconosciuto dalla CTU Medico Legale,
- Accerta e dichiara la corresponsabilità con concorso di colpa in misura paritaria del 50% nella causazione del sinistro del 1.12.2016 tra e Parte_1
accogliendo la domanda di parte attrice parzialmente nei Persona_1 limiti del 50% e nei limiti delle somme in motivazione dettagliate, e per l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e le Sig.re , e , tutte Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 quali eredi di , in solido tra loro al pagamento in favore Persona_1 dell'attore della somma di € 31.082,31 (di cui € 27.842,00 quale Parte_2 danno non patrimoniale subito, € 740,31 quali spese mediche, € 2.500,00 quale danno patrimoniale auto), somma dalla quale deve essere detratto l'importo di
€ 18.130,50 già ricevuto in acconto e quindi per un totale ancora dovuto pari ad
€ 12.951,81 oltre interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 le Sig.re , e , tutte quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi di , in solido tra loro al pagamento in favore dell'Avv. Persona_1
CR UT dichiaratosi antistatario, tenuto conto di quanto liquidabile anche per l'acconto ricevuto in fase stragiudiziale, dell'importo di € 6.000,00 oltre accessori di legge;
- Condanna al pagamento in favore della parte convenuta Parte_1
e direttamente in favore degli Avv.ti Angelica e Controparte_1
Aleandro Equizi dichiarati antistatari dell'importo di € 3.000,00 oltre accessori di legge e al pagamento in favore della parte convenuta e Controparte_8 direttamente in favore dell'Avv. Enrico Orlandi dichiaratosi antistatario dell'importo di € 3.000,00 oltre accessori di legge.
- Compensa tra le parti le spese di CTU.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 9 di 10
Avezzano 30.11.2024
Il Giudice
(Dott.ssa Alessandra Contestabile)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 10 di 10