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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15944/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Calogera Cristi, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], il [...], non rappresentato né difeso;
Controparte_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte di parte ricorrente del 9/6/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto di quanto evidenziato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta in epigrafe indicate, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una
1 comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Pertanto, ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.
e rimettere la causa al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza.
Ogni statuizione riguardante le spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 473 bis.22 ultimo comma e
279 cpv. n. 4 c.p.c., nella contumacia del convenuto , così provvede: Controparte_1
• pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 25/9/1989, e , nato a [...], il [...], di cui al matrimonio Controparte_1 civile contratto a Palermo il 26/3/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, al n. 6, parte I;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 12 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15944/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Calogera Cristi, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], il [...], non rappresentato né difeso;
Controparte_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte di parte ricorrente del 9/6/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto di quanto evidenziato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta in epigrafe indicate, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una
1 comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Pertanto, ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.
e rimettere la causa al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza.
Ogni statuizione riguardante le spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 473 bis.22 ultimo comma e
279 cpv. n. 4 c.p.c., nella contumacia del convenuto , così provvede: Controparte_1
• pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 25/9/1989, e , nato a [...], il [...], di cui al matrimonio Controparte_1 civile contratto a Palermo il 26/3/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, al n. 6, parte I;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 12 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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