Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1823/2023 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Marchetta, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Maria Luisa Butticè, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Antonio Zarrella, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: incentivi tecnici
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.07.2023, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento degli incentivi tecnici relativi allo svolgimento della funzione di direttore esecutivo del contratto di appalto (DEC) per la gestione del servizio integrato di igiene ambientale nel territorio del Comune di per gli anni 2020 e 2021 e, per l'effetto, condannarsi le parti CP_2
2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo. Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio la _1
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e
[...]
chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio il eccependo preliminarmente il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va ricordato in punto di diritto che l'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 ratione temporis applicabile prevedeva che “1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di
RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le
Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
Tanto premesso, occorre rilevare che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova”
(cfr. Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738; Cass. 9 febbraio 2012 n. 1878).
In particolare, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova (ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato la pretesa creditoria azionata dall'odierna ricorrente trova riscontro nelle convenzioni per l'assegnazione di personale dipendente della SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est per la gestione del servizio integrato d'igiene ambientale presso il di datate 31.01.2020 e CP_2 CP_2
10.12.2020 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente in cui all'art. 5 si legge che “Gli oneri relativi alle attività della presente convenzione sono a carico del , e saranno Controparte_2 computati all'interno budget annuale approvato dall'Assemblea dei Soci della SRR del 17.01.2020, che si allega alla presente convenzione, per un costo complessivo pari a € 45.075,43” e doc. 2 del fascicolo della SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est, nel cui art. 5 è specificato che “Gli oneri relativi alle attività della presente convenzione sono a carico del di , il quale entro CP_2 CP_2
il giorno 30 del mese di competenza, corrisponderà, mediante bonifico bancario, ai dipendenti della SRR, impegnati presso l'ufficio ARO, lo stipendio netto, mentre, con la stessa valuta, pena decadenza automatica del presente Protocollo, corrisponderà alla SRR gli oneri accessori, oneri fiscali e previdenziali, riferiti agli stessi lavoratori, secondo un prospetto che sarà trasmesso dalla
SRR al Comune entro il giorno 20 del mese di competenza. I predetti oneri rientrano tra i costi di personale e delle spese generali attribuite al , secondo la ripartizione approvata Controparte_2 dall'Assemblea dei Soci della SRR e non comportano, pertanto, incremento di costi del piano finanziario della gestione rifiuti del medesimo”) e nelle tabelle contenenti le liquidazioni CP_2
predisposte dal (cfr. docc. 14 e 15 del fascicolo di parte ricorrente), dall'altro il Controparte_2
resistente – sul quale, come detto, gravava l'onere di provare l'avvenuto adempimento o CP_2
l'impossibilità di adempiere per cause non imputabili (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13553/2001) – non ha dimostrato in giudizio di aver accreditato alla SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est le somme spettanti all'odierna ricorrente a titolo di incentivi tecnici per gli anni 2020 e 2021, secondo quanto previsto dalle suindicate convenzioni.
Sul punto, va altresì precisato come non appaia condivisibile la deduzione secondo la quale lo stato di dissesto finanziario in cui versa il precluderebbe la liquidazione delle somme Controparte_2 richieste dall'odierna ricorrente, atteso che, secondo la Corte dei Conti, “Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n.
205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017” (cfr. Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Delibera n.
6/2018).
Alla luce di tali considerazioni, va, quindi, dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento degli incentivi tecnici relativi allo svolgimento della funzione di direttore esecutivo del contratto di appalto (DEC) per la gestione del servizio integrato di igiene ambientale nel territorio del Comune di per gli anni 2020 e 2021 e, per l'effetto, va disposta la condanna del al CP_2 Controparte_2
versamento, in favore della SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est, delle somme spettanti all'odierna ricorrente a titolo di incentivi tecnici per gli anni 2020 e 2021 e complessivamente quantificate
20.445,52 euro, rispetto alle quali, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748).
Dato che la responsabilità per la mancata liquidazione delle somme richieste è ascrivibile esclusivamente al va disposta la compensazione delle spese di lite tra la Controparte_2 [...]
e la _1 parte ricorrente nonché la condanna del al pagamento, in favore di quest'ultima, Controparte_2
delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento degli incentivi tecnici relativi allo svolgimento della funzione di direttore esecutivo del contratto di appalto (DEC) per la gestione del servizio integrato di igiene ambientale nel territorio del Comune di per gli CP_2 anni 2020 e 2021 e, per l'effetto, condanna il a versare alla SRR ATO 4 Controparte_2
Agrigento Provincia Est le somme spettanti all'odierna ricorrente a titolo di incentivi tecnici per gli anni 2020 e 2021 e complessivamente quantificate in 20.445,52 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali Controparte_2
che si liquidano in complessivi 2.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15% come per legge;
compensa le spese tra la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. 4
Agrigento Provincia Est e la parte ricorrente.
Così deciso in Agrigento, il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo