Versione
13 luglio 1954
13 luglio 1954
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.