Art. 82. Accertamento dell'invalidita' ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale
Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.
Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.