Articolo 82 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
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1 settembre 1967
Art. 82. Accertamento dell'invalidita' ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale

Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967