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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 787/2024 V.G.
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Il Magistrato designato dal Presidente
Giudice Ausiliario
(L. n. 89/2001, mod. dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. 134/2012 e succ. mod.)
DECRETO
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, e letto il ricorso per equa riparazione ex Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), depositato in data
30.09.2024, nell'interesse del Sig. nato a Parte_1
Pachino il 19.12.1965 (C.F.: ) ed ivi residente nella C.F._1
Via A. Moro, 113, n.q. di procuratore generale di , Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Cappello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modica, Via Risorgimento n. 150, in forza di procura in atti (proc. N. 787/2024 V.G. di questo Ufficio);
premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo grado innanzi al Tribunale
Civile di Siracusa – ex Sez. Distaccata di Avola (iscritto al N.R.G.
90201099/2012);
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del , Controparte_2
atteso che il predetto procedimento è stato celebrato innanzi al Giudice
Ordinario;
constatato che detto giudizio ha avuto inizio, per i fini che qui interessano, con l'atto di citazione notificato in data 18.12.2012 e si è concluso con
1 sentenza N. 1865/2023 del Tribunale Civile di Siracusa, pubblicata il
23.10.2023, per la durata complessiva di anni 10, mesi 10 e giorni 10;
ritenuto che, detraendo dalla suddetta durata complessiva del processo il periodo di pendenza comunque giustificato (pari ad anni tre per il primo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01), nonché il periodo compreso dal 08.03.2020 al 30.06.2020 – per mesi 3 e giorni 23 (a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al contagio da Covid-19, di cui all'art. 83 comma 10 D.L. del 17.03.2020 n. 18), si perviene a un c.d. ritardo complessivo del giudizio di anni 7 e mesi 7, sicché essendo la frazione di anno superiore a 6 mesi, l'indennizzo va rapportato alla durata di anni otto;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 quinquies del citato art. 2 bis;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 septies del citato art. 2 bis;
valutata la natura del caso, l'oggetto del procedimento, valutato il comportamento di tutti i soggetti chiamati a concorrere alla definizione del procedimento;
rilevato che ai sensi del comma 1 ter dell'art. 2 bis, così come novellato dalla Legge 28.12.2015 n. 208, entrata in vigore il 01.01.2016, “la somma può essere diminuita fino ad un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”;
ritenuto, pertanto, che nel caso in esame, tenuto conto di quanto sopra, dell'oggetto della controversia e della natura degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata ai sensi dell'art. 2056 c.c. secondo il valore di € 266,67 (= € 400,00 – 133,33) ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
2 ritenuto quindi di liquidare la complessiva somma di € 2.133,36 per anni
8 di ritardo;
ritenuto che spettano gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (Cass.
Sez. I 25.11.2011 n. 24962), mentre in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata
(Cassazione Civile, Sez. I, 05.09.2011, n. 18150);
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento, che, in considerazione dell'operata riduzione dell'indennizzo, vanno liquidate secondo i minimi tariffari sulla base della tabella n. 8 allegata al D.M. n.
55/2014, aggiornata alle nuove tariffe forensi ex D.M. n. 147 del
13.08.2022 (entrato in vigore il 13.10.2022) – applicabili al procedimento per equa riparazione.
INGIUNGE al , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, il pagamento, senza dilazione, in favore del Sig.
[...]
, n. q. di procuratore generale di , della Parte_1 Controparte_1
somma di € 2.133,36, a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in € 237,00 per compensi, oltre € 27,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie 15% ex L.P., con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
AUTORIZZA in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Catania li, 07.03.2025 Il Magistrato designato
Giudice Ausiliario
Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca
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CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Il Magistrato designato dal Presidente
Giudice Ausiliario
(L. n. 89/2001, mod. dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. 134/2012 e succ. mod.)
DECRETO
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, e letto il ricorso per equa riparazione ex Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), depositato in data
30.09.2024, nell'interesse del Sig. nato a Parte_1
Pachino il 19.12.1965 (C.F.: ) ed ivi residente nella C.F._1
Via A. Moro, 113, n.q. di procuratore generale di , Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Cappello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modica, Via Risorgimento n. 150, in forza di procura in atti (proc. N. 787/2024 V.G. di questo Ufficio);
premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo grado innanzi al Tribunale
Civile di Siracusa – ex Sez. Distaccata di Avola (iscritto al N.R.G.
90201099/2012);
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del , Controparte_2
atteso che il predetto procedimento è stato celebrato innanzi al Giudice
Ordinario;
constatato che detto giudizio ha avuto inizio, per i fini che qui interessano, con l'atto di citazione notificato in data 18.12.2012 e si è concluso con
1 sentenza N. 1865/2023 del Tribunale Civile di Siracusa, pubblicata il
23.10.2023, per la durata complessiva di anni 10, mesi 10 e giorni 10;
ritenuto che, detraendo dalla suddetta durata complessiva del processo il periodo di pendenza comunque giustificato (pari ad anni tre per il primo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01), nonché il periodo compreso dal 08.03.2020 al 30.06.2020 – per mesi 3 e giorni 23 (a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al contagio da Covid-19, di cui all'art. 83 comma 10 D.L. del 17.03.2020 n. 18), si perviene a un c.d. ritardo complessivo del giudizio di anni 7 e mesi 7, sicché essendo la frazione di anno superiore a 6 mesi, l'indennizzo va rapportato alla durata di anni otto;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 quinquies del citato art. 2 bis;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 septies del citato art. 2 bis;
valutata la natura del caso, l'oggetto del procedimento, valutato il comportamento di tutti i soggetti chiamati a concorrere alla definizione del procedimento;
rilevato che ai sensi del comma 1 ter dell'art. 2 bis, così come novellato dalla Legge 28.12.2015 n. 208, entrata in vigore il 01.01.2016, “la somma può essere diminuita fino ad un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”;
ritenuto, pertanto, che nel caso in esame, tenuto conto di quanto sopra, dell'oggetto della controversia e della natura degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata ai sensi dell'art. 2056 c.c. secondo il valore di € 266,67 (= € 400,00 – 133,33) ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
2 ritenuto quindi di liquidare la complessiva somma di € 2.133,36 per anni
8 di ritardo;
ritenuto che spettano gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (Cass.
Sez. I 25.11.2011 n. 24962), mentre in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata
(Cassazione Civile, Sez. I, 05.09.2011, n. 18150);
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento, che, in considerazione dell'operata riduzione dell'indennizzo, vanno liquidate secondo i minimi tariffari sulla base della tabella n. 8 allegata al D.M. n.
55/2014, aggiornata alle nuove tariffe forensi ex D.M. n. 147 del
13.08.2022 (entrato in vigore il 13.10.2022) – applicabili al procedimento per equa riparazione.
INGIUNGE al , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, il pagamento, senza dilazione, in favore del Sig.
[...]
, n. q. di procuratore generale di , della Parte_1 Controparte_1
somma di € 2.133,36, a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in € 237,00 per compensi, oltre € 27,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie 15% ex L.P., con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
AUTORIZZA in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Catania li, 07.03.2025 Il Magistrato designato
Giudice Ausiliario
Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca
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