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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 174/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Requejo Lopez Olga;
Parte_1
- ATTRICE -
E
rappresento e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Anastasio Carla;
Controparte_1
- CONVENUTO -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Separazione personale.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione delle parti all'udienza figurata del 21.05.2025, i coniugi, che avevano contratto matrimonio concordatario (trascritto al n. 43, parte II, serie A, anno 1997) il
07.06.1997 in Modugno, depositavano telematicamente il 28.04.2025 una convenzione, da loro sottoscritta, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza.
Il P.M. interveniva con nota del 09.01.2025.
IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione concordate sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. e 711 e 473 bis. 47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 24.04.2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 3 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Davide Giandonato.
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 174/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Requejo Lopez Olga;
Parte_1
- ATTRICE -
E
rappresento e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Anastasio Carla;
Controparte_1
- CONVENUTO -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Separazione personale.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione delle parti all'udienza figurata del 21.05.2025, i coniugi, che avevano contratto matrimonio concordatario (trascritto al n. 43, parte II, serie A, anno 1997) il
07.06.1997 in Modugno, depositavano telematicamente il 28.04.2025 una convenzione, da loro sottoscritta, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza.
Il P.M. interveniva con nota del 09.01.2025.
IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione concordate sono conformi a legge e possono essere recepite in sentenza.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. e 711 e 473 bis. 47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione da loro sottoscritta il 24.04.2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 3 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Davide Giandonato.