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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4358 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023.
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Senatore, presso il cui studio elett.te domicilia, come da procura in atti, in Cava de' Tirreni (SA), in via A. Diaz, n.13;
RICORRENTE
e
, nata a [...], il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela De Vivo, presso il cui studio elett.te domicilia, come da procura in atti, in Pagani (SA), in piazza Bernardo D'Arezzo,
n.11;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/10/2023, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dalla coniuge con la quale in data Controparte_1
01/08/2013 aveva contratto matrimonio civile in Amalfi e dalla cui unione sono nate due figlie: nata ad [...] il [...] e , nata a PE Per_2
Benevento, il 28/05/2015.
Il ricorrente domandava, inoltre, l'affidamento condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del suo diritto di visita, come da piano genitoriale allegato. Inoltre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in Castel San Giorgio, di proprietà della sig.ra , alla CP_1 stessa.
Regolarmente si costituiva la resistente, la quale chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile a causa della carenza della documentazione ex art. 473bis
12 IIIC3 lett. a), b), c) e, in via subordinata, che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con l'autorizzazione a vivere separati. Chiedeva, inoltre,
l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente con sé, presso la casa coniugale, e la previsione dell'assegno di mantenimento in favore delle stesse.
All'udienza del 10/04/2024, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava congiuntamente le figlie minori ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, alla quale veniva affidata la casa coniugale. Veniva disciplinato, inoltre, il diritto di visita del padre e si poneva a carico dello stesso l'assegno mensile di € 400,00 (complessivi),
a titolo di contributo nel mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 05/09/2024, a seguito di reclamo ex art.473 bis. 24 c.p.c., proposto da veniva pubblicata Ordinanza della Corte di Appello di Salerno Controparte_1 che, accolto il reclamo, riformava il provvedimento impugnato, rideterminando l'assegno di mantenimento a favore della prole in euro 1.000,00 mensili (euro
500,00 per ciascuna delle figlie).
pag. 2 All'udienza del 27/06/2025, la causa, ritenuta matura, veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande accessorie alla pronuncia di separazione, occorre osservare quanto segue.
Il Collegio ritiene di confermare l'affido delle minori e ad PE Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale, come del resto congiuntamente richiesto dalle parti.
Per quanto attiene alla disciplina del diritto di visita del padre, si confermano le modalità di visita già disposte in sede di ordinanza presidenziale del 10.04.2024, non essendo emerse in corso di causa circostanze tali da giustificarne una modifica.
In merito ai rapporti economici tra le parti, nel caso di specie, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore della prole, deve effettuarsi una valutazione alla stregua di quanto asserito e provato tramite la documentazione presentata dalle parti.
Se da un lato, infatti, dalle dichiarazioni reddituali, prodotte tardivamente dal sig.
risultano redditi annui pari ad euro 17.269,00, 6.826,00, 9.200,00, Pt_1
16.560,00, e 2.208,00 (anni 2019, 2020,2021, 2022 e 2023); dall'altro, dagli estratti conto presentati da parte resistente, si evince che il ricorrente, durante quello stesso periodo di riferimento, era solito versare, a titolo di mantenimento per le figlie, somme di importi pari ad euro 750,00 ed euro 1000,00 mensili, oltre ad ulteriori somme per le spese straordinarie.
pag. 3 A ben vedere, quindi, le entrate effettive del ricorrente, in quel medesimo periodo, erano certamente superiori rispetto alle risultanze delle dichiarazioni reddituali agli atti;
in caso contrario, infatti, difficilmente lo stesso sarebbe riuscito a sostenere versamenti mensili di tali importi.
A comprova di quanto si sta affermando, deve anche tenersi conto dell'ulteriore documentazione contabile/fiscale (nello specifico i bilanci abbreviati 2023 delle società BEF SRL e VIMATICA SRL), presentata dalla resistente , da cui CP_1 risulta la riconducibilità al delle indicate società, circostanza peraltro non Pt_1 contestate dal ricorrente, idonee a poter essere fonti, effettive o potenziali, di ulteriore reddito per l'adempimento dei propri obblighi familiari.
Non è condivisibile, invece, quanto prospettato dal ricorrente circa il peggioramento delle proprie condizioni economiche, rispetto alla data del provvedimento della Corte di Appello del 05/09/2024, a causa della sottoscrizione di un contratto avente ad oggetto la locazione di un'unità immobiliare.
Nel caso di specie, tale circostanza non può ritenersi da sola idonea a provare un peggioramento della situazione economica del ricorrente, considerato anche che lo stesso, avendo precedentemente lasciato la casa coniugale (dal contratto di locazione, difatti, risulta residente a , stava comunque già sostenendo dei Pt_1 costi legati alla propria sistemazione abitativa.
Pertanto, tenuto conto delle situazioni patrimoniali di ambo le parti, nonché delle rispettive richieste avanzate sul punto e del tenore di vita, questo Collegio ritiene equo prevedere l'importo di euro 1000,00 (500,00 per ciascuna figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie, a carico del sig. . Somma da versarsi alla Parte_1 sig.ra entro il giorno 05 di ciascun mese mediante strumenti Controparte_1 tracciabili, e rivalutabile annualmente tramite ISTAT.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione, e del rigetto delle domande di addebito.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
pag. 4 a) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che contrassero matrimonio il 01/08/2013, in Amalfi (SA);
[...]
b) Affida congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori e PE
, con residenza privilegiata presso la madre a cui va assegnata la Per_2 casa coniugale;
c) Dispone che il padre veda e tenga con sé le minori secondo le modalità previste nell'ordinanza presidenziale del 10/04/2024, da intendersi qui richiamate;
d) Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della prole;
e) Pone a carico di l'obbligo di versare, con le modalità di cui in Parte_1 parte motiva, a , oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
(mediche, scolastiche etc.), la somma di euro 1000,00 mensili (complessivi)
a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
f) Dispone che tale importo sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza delle figlie presso il padre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore);
g) Dispone che gli assegni familiari siano percepiti nella misura del 50% da ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
h) Rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti;
i) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, per le causali di cui in motivazione;
j) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Amalfi di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n.47, serie A, parte
2, anno 2013);
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio il 18.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
pag. 5 pag. 6