Decreto cautelare 10 marzo 2023
Sentenza breve 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 08/05/2023, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 02828/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01228/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2023, proposto da
IN ND, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PP US, ES PU, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
del provvedimento n. 269 del 17.02.2023, della graduatoria ed ogni atto prodromico e successivo che confligge con l'interesse dell'istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente
- ha partecipato all’avviso pubblico per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato, per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, di n. 30 operatori specializzati-autisti di ambulanza, ctg B, livello economico BS, bandito dall’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, con deliberazione del D.G. n. 382 del 19 ottobre 2022, collocandosi al numero 263 della graduatoria finale di merito, e risultando, dunque, idoneo non vincitore, giusta deliberazione del D.G. n. 137/2023;
- dolendosi di aver riscontrato degli errori nella individuazione e qualificazione dei punteggi come previsti dalla scheda di valutazione fissata nel bando, ha impugnato gli atti epigrafati, chiedendone l’annullamento, nei limiti dell’interesse, articolando in un unico motivo in diritto vizi di violazione di legge (artt. 3 e 97, Cost; art. 6 L. n. 241/1990) ed eccesso di potere per più profili (difetto d’istruttoria- falsità dei presupposti- manifesta ingiustizia- omessa motivazione- discriminatorietà);
- in particolare, ha rimarcato che:
I) del tutto illegittimamente l’amministrazione non avrebbe attribuito alcun punteggio per il periodo di volontariato da esso ricorrente svolto come autista soccorritore e, peraltro, riconosciuto ai fini del computo dell’esperienza professionale necessaria per l’accesso alla selezione;
II) che la clausola del bando che prevede espressamente l’esclusione dall’attribuzione dei punteggi dell’attività di volontariato, nello specifico prestata come autista soccorritore, andrebbe disapplicata, in quanto sarebbe in tesi affetta da evidente illogicità e contraddittorietà, non essendovi ragione per escluderne la valutabilità, anche ai fini della attribuzione dei punteggi, in quanto detta attività sarebbe in tutto parificabile nella sostanza al servizio svolto presso enti pubblici e privati, in quanto ugualmente acquisita nel corrispondente profilo professionale di autista soccorritore;
- si è costituita in resistenza l’ASL Caserta, che ha concluso con richiesta di reiezione del gravame per l’infondatezza delle censure dedotte;
- alla camera di consiglio del 18 aprile 2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti di immediata decidibilità, essendo stato integrato il contraddittorio e non essendo necessaria istruttoria, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il provvedimento gravato resiste alle censure spiegate in ricorso, atteso che, contrariamente a quanto pervicacemente sostenuto con il postulato impianto censorio, l’amministrazione ha del tutto correttamente e ragionevolmente escluso l’attività di volontariato dalle attività rilevanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali per il pregresso servizio prestato, pur considerandola ai fini della ammissione; ciò del resto, in coerenza con la pedissequa previsione dell’avviso di selezione che in parte qua stabilisce chiaramente che: “Non verranno considerate le attività e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Avviso Pubblico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volontariato” ;
Rilevato, infatti, che tale scelta non appare contraddittoria né irragionevole e che l’amministrazione ben ha ritenuto, ai fini della selezione dei migliori, di attribuire un punteggio premiale ai soli titoli di servizio che siano in grado di attestare l’esperienza professionale acquisita nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, in conformità alle previsioni del contratto collettivo di riferimento, anche in termini di impegno per un numero di ore settimanali predeterminato nel minimo, laddove l’attività di volontario, in concreto, può anche condurre ad un impiego del tutto limitato, oltre che occasionale e discontinuo;
- che, pertanto, per quanto ne importa, non appare irragionevole la diversa rilevanza assunta dall’attività di volontariato, nell’ambito della selezione in questione, posto che, in astratto, la sua asserita valorizzazione ai fini dell’ammissione non ne fa conseguire anche la necessaria attribuzione di punteggi ai fini della selezione, tenuto conto della diversità, per quanto esposto, dell’attività di volontariato rispetto al servizio prestato nell’ambito di un rapporto lavorativo che, analogamente al profilo posto a concorso, abbia comportato l'inquadramento del dipendente nei ranghi di una pubblica amministrazione o di un'impresa privata, quindi, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato di tipo subordinato ( cfr., mutatis mutandi , Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 2814 del 19 giugno 2013; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 settembre 2021, n. 1629);
Ritenuto, in forza delle superiori considerazioni, che il ricorso vada respinto, essendo infondate tutte le spiegate censure, con compensazione delle spese di lite, stante la peculiarità e la natura delle questioni esaminate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO