Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.01.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2662 / 2019
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALFONSO TUTTOLOMONDO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. MICHELE CP_1 C.F._2
LA PLACA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso del 13.08.2019, il ricorrente rappresentava di avere lavorato dal 20.05.2005 al
21.08.2014 (data del licenziamento) presso la ditta Insomnia con Controparte_2
mansione di pasticciere e non di operaio;
chiedeva di accertare la natura subordinata del rapporto, con condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di € 57.137,69 a titolo di stipendi non pagati per tre mensilità del 2014, TFR, rimborso ferie non godute,
Si costituiva in giudizio parte resistente, contestando la fondatezza del ricorso ed eccependo la prescrizione triennale delle pretese, con condanna alle spese di giudizio.
La controversia veniva istruita sia a mezzo della prova per testi e mediante l'espletamento di Consulenza Tecnica di Ufficio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Orbene, in merito alle domande formulate dal ricorrente, il ricorso va parzialmente accolto.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (Cassazione 4 ottobre 2013 n. 22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n.
1878).
Parte ricorrente ha chiesto, nel dettaglio, di condannare parte resistente a quanto dovuto a titolo di stipendi non pagati per tre mensilità del 2014, TFR, rimborso ferie non godute e lavoro straordinario.
Quanto a quest'ultimo profilo è noto che, nel rito del lavoro, spetta al lavoratore la prova del fatto costitutivo della domanda e, pertanto, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro.
In particolare, per quanto concerne la prestazione di lavoro straordinario, giova ricordare che la prova, gravante sul lavoratore, deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro (ove diverso da quello legale), sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa quantomeno in termini sufficientemente realistici senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. In altri termini,
la prova deve essere necessariamente precisa e puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. 3714/2009 e 26985/2009).
Parimenti, spetta allo stesso provare il mancato pagamento della 13 esima e 14 esima mensilità, così come la circostanza di non avere usufruito dei permessi e delle ferie, ma di avere lavorato nei periodi corrispondenti.
Posta la non contestazione del rapporto di lavoro da parte datoriale, l'istruttoria espletata non ha confermato l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato per tutto il periodo lavorativo ed il mancato godimento delle ferie da parte del ricorrente.
Invero, dalle testimonianze rese pertanto, non può evincersi nè l'orario svolto, nè lo sconfinamento dedotto dal lavoratore.
Diversamente, per quanto attiene il pagamento delle ultime tre mensilità dell'anno 2014 e del tfr, parte resistente non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento.
, escussa il 07.03.2024, moglie del ricorrente, circa la mansione espletate Persona_1
dal ricorrente e in merito alle spettanze retributive richieste dallo stesso ha riferito: “Cap. 1)
“dal 2004 al 2014 ha fatto il pasticciere presso il bar”. Cap. 2) “si, mio marito le chiedeva le mensilità,
tredicesima, tfr, etc., perché doveva chiudere l'attività e lei diceva che glieli doveva dare. Chiedeva
pure lo straordinario”. A.d.r. “mio marito stava nel laboratorio, faceva i pasticcini, le torte”. A.d.r.
“oggi fa il pasticcere al Bar Parcheni a Porto Empedocle”. (cf. verbale del 07.03.2024).
Inoltre, anche la resa testimonianza di escussa il 02.05.2024, evidenzia la Testimone_1
mansione di pasticciere svolta dal e la reiterata richiesta di questi al proprio datore di Pt_1
lavoro delle spettanze dovute: “Cap. 1) “io andavo a trovare spesso mio fratello in via Atenea, gli
chiedeva spesso la 13 e 14 esima mensilità e gli diceva che gliela doveva dare, ha chiuso il bar e non
gli ha dato una lira. Faceva il pasticciere. Ci ha lavorato circa dieci anni, 2014/2015 non ricordo
bene”. A.d.r. “ho assistito più volte alla discussione perché mi faceva entrare nel laboratorio, mi
offriva anche il dolce. Io non intervenivo nella discussione ma poi mi sono arrabbiata e gli ho detto di
denunciarlo” (cfr. verbale del 02.05.2024). Sul punto, si osserva che, se da un lato la pretesa creditoria azionata dal lavoratore per tali voci trova riscontro nella documentazione versata in atti e nelle testimonianze rese,
dall'altro la parte resistente - sulla quale, come detto, gravava l'onere di provare l'avvenuto adempimento o l'impossibilità di adempiere per cause non imputabili (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., sent. n. 13553/2001) - si è limitata a contestare genericamente la pretesa azionata, senza però dimostrare opportunamente in giudizio, con dati certi e oggettivi, l'avvenuto adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante, che peraltro non poteva essere provato neppure a mezzo testimoni. Invero, la non ha depositato in atti le ricevute CP_1
di pagamento con riferimento alle tre mensilità richieste riferibili ai mesi di giugno, luglio e agosto 2014 e del TFR.
Pertanto, alla luce di tali circostanze, devono ritenersi dovute tali spettanze.
In ordine al quantum debeatur è possibile fare riferimento alle risultanze delle C.T.U. in quanto frutto dell'applicazione di criteri condivisibili e logici, sia pure con la precisazione che il consulente, su incarico del Giudice, ha calcolato le differenze retributive nonché la 13^
e 14^ dovute in ipotesi dal 20.05.2005 al 21.08.2014, circostanza che invece non costituiva oggetto di domanda.
Pertanto, andando ad epurare le sole voci retributive spettanti, parte resistente deve essere condannata al pagamento di euro 4.403,68 per le tre mensilità del 2014 non versate. Per ciò
che attiene, invece, al TFR va rilevato che esso è già stato oggetto di decreto ingiuntivo n.
419/19 dichiarato esecutivo, pari ad € 14.110,14, che pertanto va scomputato dal calcolo. Al
netto di quanto corrisposto, rima+ngono da versare in favore di parte ricorrente € 340,75,
oltre interessi come da consulenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha svolto attività di lavoro Parte_1
subordinato a tempo pieno dal 20.05.2005 al 21.08.2014 presso la ditta Insomnia di UR
AR e c. s.a.s con mansioni di pasticciere;
rigetta per il resto;
condanna al pagamento, in favore di , della somma pari ad CP_1 Parte_1
euro 4.403,68 a titolo di retribuzione per le mensilità di giugno, luglio ed agosto 2014 nonché
euro 340,75 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da consulenza allegata;
condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali CP_1
che si liquidano in complessivi euro 1.314,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 17/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo