Articolo 79 del Codice civile
Articolo 78Articolo 80
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19 aprile 1942
Art. 79.

(Effetti).

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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