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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato all'udienza del 16/04/2025 mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 804/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
, rappresentato dalla con Avv.ti ROLANDO P.IVA_1 Parte_2
CIRO e LAUDADIO SABINO
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. con Avv. SUMBERAZ FRANCESCO CP_1 C.F._1
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 480/2023 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 16/10/2023
CONCLUSIONI
In data 16/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“In riforma integrale della sentenza n. 480/2023, pubblicata il 16.10.2023, emessa dal
Tribunale di Livorno, Giudice Francesca Arusa, nell'ambito del giudizio inter partes R.G.
1053/2023, non notificata:
pagina 1 di 12 - dichiarare risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione stipulato con la SI.ra ; CP_1
• condannare l'intimata al pagamento della somma di euro 75.671,50 per canoni scaduti, oneri accessori e spese accessorie dovuti sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 10 maggio 2022, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singolo canone sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quel diverso importo dovesse risultare all'esito degli espletandi accertamenti d'ufficio;
• In via subordinata, accertata la soccombenza parziale dell'appellata SInora nel CP_1 precedente grado di giudizio, disporre la compensazione delle spese per tale grado”
Per la parte appellata:
“Piaccia a codesta Onorevole Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, dichiarare
l'appello inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto da " in quanto Pt_2 infondato in fatto e in diritto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 480/2023 pubblicata il 16/10/2023, a conclusione di un giudizio introdotto con intimazione di sfratto per morosità ed a seguito del mutamento del rito, ha respinto le domande dell' di dichiarare risolto, per grave inadempimento della Pt_1 conduttrice, il contratto di locazione stipulato con relativo ad immobile ad uso CP_1 commerciale sito in Livorno, Via Poggiali, n. 11/13, e di condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 75.671,50 per canoni scaduti, oneri accessori e spese accessorie dovuti sino al rilascio dell'immobile, avvenuto (a seguito di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.) in data 10 maggio 2022, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singolo canone sino all'effettivo soddisfo.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha osservato che: l'intimazione di sfratto atteneva senza dubbio al contratto di locazione stipulato inter partes l'1.9.1995, unico prodotto con la citazione, prevedente un canone mensile di vecchie lire 950.000 e cessato il
31.8.2007 a seguito di disdetta inviata dal locatore;
nulla era stato detto in ordine al secondo contratto dell'1.9.2007, peraltro non registrato, successivamente depositato dalla con CP_1 la propria memoria integrativa, recante un canone annuale di € 8.500,00; il titolo doveva dunque ritenersi sussistente con riferimento al primo ed unico contratto e conseguentemente l' era legittimato a chiedere il pagamento dei (soli) canoni maturati dal 1995 al Pt_1
“31.08.2008”; in atti si rinveniva un'unica missiva, datata 13.2.2017, riguardante un sollecito pagina 2 di 12 di pagamento del debito al 31.12.2015, senza alcuna menzione o riferimento a qualsivoglia contratto;
pertanto i crediti maturati relativi al contratto di locazione oggetto di causa
(stipulato l'1.9.1995 e cessato il 31.8.2007) dovevano reputarsi prescritti, ai sensi dell'art. 2948 “6” c.c..
L' ha interposto appello sostenendo l'erroneità della sentenza e la necessità di sua Pt_1 integrale riforma, deducendo, nei motivi di gravame, che:
1) il Tribunale aveva ritenuto sussistente una disdetta del (primo) contratto di locazione, ma la stessa conduttrice aveva prodotto un nuovo contratto e una nuova disdetta da essa proveniente datata 24 marzo 2020; vi era stata dunque conferma della vigenza di un contratto inter partes a tale data, mentre il recesso era inefficace in quanto non era stato trasmesso alla sede legale della mandataria in Napoli, indicata in atti, né a quella della Parte_2 proprietà in Roma, tanto che l'immobile non era mai stato riconsegnato prima del Pt_1 rilascio disposto dal giudice e avvenuto in data 10.5.2022; ciò aveva determinato il pieno diritto dell' di agire, da un lato, per il recupero della disponibilità del bene e, dall'altro, Pt_1 per il pagamento del corrispettivo dovuto per l'utilizzo dello stesso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c.; la sentenza non aveva pertanto considerato il pieno diritto di agire per l'ottenimento del corrispettivo fino alla data di consegna, anche in virtù della citata norma;
2) “Non si comprende come il Tribunale ricavi una vigenza di rapporti dal 1995 al
31.08.2008. Come già accennato, è pacifico che il godimento del bene è avvenuto sino al
10.05.2022. Questo è l'ultimo momento giuridicamente rilevante ai fini della quantificazione di ogni diritto patrimoniale di Senza dire che è ignoto come il giudice abbia escluso un Pt_1
“continuum” tra i due contratti per lo stesso immobile, posto che le parti sono le stesse e, nel contratto più recente prodotto da controparte, si dà espressamente atto del precedente rapporto. Al netto di ciò, la data di scadenza dei rapporti è priva di fondamento giuridico e fattuale”.
3) il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, benché generica e infondata, ritenendo, in modo inconcepibile e in assenza di deduzioni avversarie in tal senso, di fissare il dies a quo al “31.08.2008” ed invocando una norma, l'art. 2948,
“comma 6”, cod. civ., inesistente, avendo l'articolo in questione “solo 5 commi”; tale erroneo richiamo normativo determinava una nullità insanabile della sentenza;
in secondo luogo, il
Tribunale aveva omesso di considerare il fatto incontrovertibile che la aveva avuto la CP_1
pagina 3 di 12 disponibilità dell'immobile sino alla conclusione del rilascio coattivo del bene, su istanza di sicché la prescrizione non poteva che decorrere da tale momento, ossia dall'effettivo Pt_1 venir meno di ogni rapporto;
4) la pronuncia impugnata non si era espressa in alcun modo sui rilievi svolti dall' in Pt_1 merito all'operare delle previsioni di cui agli artt. 2944 e 2937 c.c., ultimo comma, c.c., in tema di interruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento e rinuncia alla prescrizione, visto il tenore lettere del legale della rodotte in primo grado;
CP_1
5) la sentenza avrebbe dovuto pervenire alla condanna della al pagamento in favore CP_1 dell' dei canoni non versati sino alla riconsegna dell'immobile, anche in applicazione Pt_1 dell'art. 1951 c.c., nel quantum indicato, tenendo conto della mancata contestazione dell'estratto conto prodotto in primo grado;
6) vi era stata una illogica condanna alle spese ai danni dell' Al riguardo l'appellante così Pt_1 argomentava: “Come risulta agli atti, è risultata integralmente vittoriosa nella fase Pt_1 sommaria con pieno riconoscimento della gravità di inadempimento tale da legittimare lo sfratto;
è al contrario risultata integralmente soccombente sul piano delle spese. In questo caso, il Tribunale ha errato nella valutazione circa la effettiva soccombenza, non considerando la soccombenza parziale... La sentenza impugnata non tiene conto della soccombenza della SInora con riferimento alla sussistenza dell'inadempimento CP_1 grave e conseguente sfratto, addebitando solo all'intimante - ancorché vincitore nella fase sommaria - l'integrale sopportazione delle spese. Ciò posto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si confermasse il decisum di primo grado, le spese dovranno essere coerenti con
l'effettiva soccombenza”.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto dichiararsi CP_1 inammissibile ovvero rigettarsi l'appello.
La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 16.4.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di discussione orale in presenza.
***
L'appello è infondato e va in quanto tale respinto.
Occorre muovere da una premessa ricostruttiva della vicenda processuale e dell'esatto contenuto delle domande avanzate dall' in primo grado. Pt_1
pagina 4 di 12 Con l'intimazione di sfratto l' esponeva (richiamando tali premesse anche nella Pt_1 memoria integrativa depositata a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito ex artt. 667 e
426 c.p.c.) che l'immobile per cui è causa era stato concesso in locazione dall'INPDAI – cui poi era subentrato – a e con decorrenza dall'1.9.1995, in Pt_1 CP_1 CP_2 forza di contratto registrato in data 7.11.1995, prevedente un canone mensile pari a £ 950.000
(il menzionato contratto, datato 20.9.1995, veniva allegato all'intimazione e poi nuovamente alla memoria integrativa); che il canone mensile attualizzato era pari ad € 769,43; che la conduttrice al 31.12.2021, si era resa morosa nel pagamento dei canoni di CP_1 locazione dovuti per l'importo totale di € 71.762,70, come da estratto conto allegato (poi aggiornato con altro estratto conto depositato in uno alla memoria integrativa); che la era stata ripetutamente costituita in mora, senza esito;
che la morosità persisteva;
CP_1 che il menzionato inadempimento era senz'altro di non scarsa importanza e tale da comportare la risoluzione del contratto di locazione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c..
nel costituirsi in giudizio nella fase sommaria, chiedeva in primo luogo CP_1 dichiararsi il contratto di locazione nullo “dall'01.09.2007 sino al 30.09.2020” assumendo che, a partire dalla seconda scadenza dell'1.9.2007, “il locatore avrebbe dovuto registrare il contratto asseritamente rinnovatosi”, circostanza di cui non vi era traccia;
eccepiva, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per avere in precedenza la conduttrice esercitato il recesso per gravi motivi, ex art. 27 L. 392/1978, mediante lettera raccomandata del 24.3.2020, a far data dall'1.10.2020; deduceva, ancora, come nulla fosse dovuto per il periodo successivo all'1.10.2020, avendo la stessa “riconsegnato l'immobile mediante deposito delle chiavi presso lo Studio dell'Avv. Federica Lenzi” (quest'ultima, come verrà precisato nella successiva memoria integrativa della era la “titolare dello CP_1
Studio ove si trovava quello del presente procuratore all'epoca dei fatti”); per quanto ancora qui rileva, contestava come indeterminato il quantum richiesto in pagamento, deduceva l'erroneità del valore attualizzato del canone di £ 950.000, come ex adverso indicato, ed eccepiva, infine, la prescrizione del credito vantato dall' chiedendo precisamente nelle Pt_1 conclusioni dell'atto, di “dichiarare prescritto il credito di parte avversa per tutti i canoni/corrispettivi maturati sino al 29.02.2012”.
Con la successiva memoria integrativa, la convenuta, a precisazione/modificazione delle precedenti allegazioni, eccezioni e difese, riferiva che: il contratto del 1995 era cessato alla scadenza del 31.8.2007 a seguito di formale disdetta inviata dal locatore e più nello specifico dalla Sovigest s.p.a., in nome e per conto di SCIP s.r.l. [Società Cartolarizzazione Immobili pagina 5 di 12 Pubblici], all'epoca proprietaria dell'immobile; all'indomani di tale scadenza, la IN e la convenuta avevano stipulato un nuovo contratto di locazione;
da quest'ultimo contratto la ra quindi receduta con la lettera raccomandata del 24.3.2020. CP_1
Con la predetta memoria venivano prodotti:
- la disdetta contrattuale, datata 5.10.2005, inviata dalla IN s.p.a., in nome e per conto della SCIP s.r.l.;
- il secondo contratto di locazione (privo di prova di avvenuta registrazione) avente decorrenza dall'1.9.2007 (pur se recante in calce la data, apposta a penna, dell'8.8.2008) stipulato tra l' quale “Ente gestore della SCIP S.r.l., qui rappresentato dalla Soc. Pt_1
SOVINGEST S.p.A.” – nelle premesse della scrittura indicata anche come “affidataria della gestione del patrimonio immobiliare INPS lotto 3 ora SCIP S.r.l.” – in qualità di locatore, e in qualità di conduttrice, al canone annuo di € 8.500,80; CP_1
- la comunicazione di recesso dal contratto di locazione commerciale dell'immobile “a far data dal primo ottobre 2020”, motivata in riferimento alla crisi pandemica, inviata dalla con lettera racc. a/r del 24.3.2020 alla all'indirizzo di Roma, CP_1 Parte_2
Via di Pallacorda n. 7, qui ricevuta in data 30.3.2020.
Sempre per maggiore chiarezza espositiva, giova ricordare che come Parte_2 indicato nel ricorso in appello, è affidataria dei servizi gestionali afferenti al patrimonio immobiliare dell'Ente previdenziale.
All'esito di tali integrazioni, la convenuta chiedeva quindi di dichiarare inammissibili/nulle ovvero di rigettare le domande avversarie, stante l'avvenuta cessazione del contratto del 1995, ossia del titolo in base al quale per conto dell' aveva agito in giudizio, e Parte_2 Pt_1 la prescrizione “di qualsivoglia credito maturato in forza del contratto - stipulato il
01.09.1995 e cessato il 31.08.2007 – per cui è causa”.
Ora, è innegabile che l' (e, per essa, abbia agito in giudizio sulla Pt_1 Parte_2 base del contratto di locazione del 20.9.1995, del quale ha chiesto pronunciarsi la risoluzione per inadempimento della conduttrice all'obbligo di versamento del canone, pari a CP_1 vecchie lire 950.000, “attualizzato”, a proprio dire, ad € 769,43, stante in particolare l'accumulo di una morosità pari in totale ad € 71.762,70 (poi aggiornata in corso di causa fino ad € 75.671,50). L'“estratto conto” richiamato si riferisce all'intero periodo dal settembre 1995
pagina 6 di 12 al dicembre 2021 (poi aggiornato fino al luglio 2022) e la richiesta di condanna al pagamento, anche in sede di conclusioni, si riferisce espressamente ai “canoni scaduti”.
Né nella propria memoria integrativa (precedente a quella depositata dalla convenuta), né all'udienza di discussione successiva al deposito delle memorie, e dunque nemmeno a fronte delle nuove allegazioni e produzioni della controparte, l' ha inteso modificare tale Pt_1 impostazione difensiva.
Nella memoria integrativa dell' si legge testualmente: “In merito all'eccezione di Pt_1 nullità del contratto per mancata registrazione, si richiama la documentazione prodotta in atti in cui è ampiamente attestata la registrazione del contratto in data 7.11.1995 (ns. doc. 3).
Non si comprende a quale diverso contratto faccia riferimento la parte opponente. Si contesta la sussistenza di contratti diversi e ulteriori rispetto a quello prodotto, come accennato ex adverso. Non può pertanto fondatamente richiamarsi il precedente giurisprudenziale citato da controparte. Il rinnovo tacito del contratto non determina alcun un obbligo di reiterare la registrazione ex novo, bensì solo il pagamento della tassa di registro, sempre applicata al contratto originario. Con riferimento al recesso invocato e su cui si produce una raccomandata del 24 marzo 2020, esso conferma la vigenza di un contratto in essere a tal data;
non si giustificherebbe altrimenti l'esercizio di un diritto di tal fatta. Al netto della confessione giudiziale e per facta concludentia della sussistenza di un contratto valido ed efficace inter partes, si rileva che detto recesso non è stato trasmesso alla sede legale della in Napoli indicata in atti né a quella della proprietà Parte_2 Pt_1 in Roma. Il recesso è pertanto del tutto inefficace.”.
All'udienza di discussione, dopo che la convenuta aveva dato prova, con i documenti allegati alla propria memoria, della disdetta contrattuale per la scadenza del 31.8.2007 inviata dalla
IN per conto del locatore (lettera del 5.10.2005), della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con decorrenza dall'1.9.2007 ed infine del recesso comunicato dalla conduttrice (lettera del 24.3.2020), la parte attrice si è limitata a verbalizzare, per mezzo del suo procuratore, per quanto qui interessa: “evidenzia che controparte ha introdotto circostanze nuove e nuovi fatti (missiva di del 5 ottobre 2005 asseritamente inviata alla
Sovigtest; contratto di locazione del 01.09.2007) e dichiara di non accettare il contraddittorio su tali circostanze nuove, tardive, inammissibili…evidenzia che gli importi richiesti a titolo di locazione sono stati esattamente indicati” (evidenziazione aggiunta).
pagina 7 di 12 Ora, le circostanze allegate dalla convenuta nella memoria integrativa, così come le relative produzioni, erano pienamente ammissibili, posto che a seguito del mutamento del rito le parti articolano liberamente le proprie difese nei termini fissati dal giudice, senza subire limitazioni derivanti dalle posizioni assunte durante la fase sommaria;
si tratta, peraltro, circostanze certamente non esulanti dai temi oggetto del contendere. Per altro verso, la parte attrice ha insistito nel chiedere la condanna della controparte al pagamento di canoni di locazione, sulla base di un unico titolo riconosciuto come valido ed efficace, ossia il contratto del 20.9.1995.
Tale contratto, tuttavia, deve ritenersi effettivamente cessato a seguito della disdetta prodotta dall'intimata (“in nome e per conto della spettabile SCIP S.r.l., attuale proprietaria dell'immobile in oggetto, giusta procura notaio Dott. , n. rep- 54856 racc. N. Persona_1
13.192, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del contratto di locazione di cui in oggetto, si invia formale disdetta del contratto stesso per la scadenza del 31/08/2007. Resta inteso che il contratto potrà essere rinnovato secondo le previsioni della vigente normativa (D.L. 410/01
e successive modificazioni e integrazioni) ad eccezione dei casi in cui sussista contenzioso amministrativo o giudiziario”).
Solo negli scritti finali del giudizio di primo grado (note conclusive e repliche), ossia quando il thema decidendum non poteva più essere mutato, l' ha tentato di fondare la sua Pt_1 domanda su una diversa causa petendi, osservando che “le deduzioni contenute nell'ultimo scritto defensionale avversario confermano che esisteva un titolo contrattuale in forza del quale la SInora deteneva l'immobile per cui è causa e di cui ha avuto CP_1 ininterrottamente la disponibilità, sino alla consegna per ordine di codesto Ecc.mo giudice, avvenuta non prima del 10.05.2022” e che “– dato il perdurante e pacifico godimento del bene sino al 10.05.2022 – il locatore ha diritto al pagamento del canone sino alla riconsegna dell'immobile, per la costante giurisprudenza in merito all'applicazione dell'art. 1591 c.c.”
(pag.
2-3 note conclusive), così introducendo il tema del risarcimento del danno da ritardato rilascio dell'immobile locato ex art. 1591 c.c..; ed ancora, che “viste le eccezioni di tardività svolte dall'esponente in merito alle nuove allegazioni di controparte in relazione a detto contratto [quello con decorrenza dall'1.9.2007 prodotto dalla - ove codesto ecc.mo CP_1
Giudice ritenesse tali allegazioni tempestive, per mero scrupolo difensivo si precisa la domanda di risoluzione (formulata in modo decisamente ampio e non limitata ad un singolo contratto) in relazione non soltanto al contratto di locazione richiamato dall'intimante ma anche di quello invocato dalla SInora con la memoria integrativa del 2.9.2022. CP_1
Fermo tutto quanto sopra, le somme sono in ogni caso dovute ai sensi dell'art. 1591 c.c.” pagina 8 di 12 (pag.
1-2 delle note di replica). Contrariamente a quanto sostenuto, però, la domanda originaria, non modificata nei termini, aveva un titolo di riferimento ed un oggetto ben specificati, ossia il contratto del 20.9.1995 ed i canoni dovuti in base ad esso;
l' aveva Pt_1 espressamente negato l'esistenza di un altro contratto (cfr. quanto già sopra riportato come contenuto della memoria integrativa: “Non si comprende a quale diverso contratto faccia riferimento la parte opponente. Si contesta la sussistenza di contratti diversi e ulteriori rispetto a quello prodotto, come accennato ex adverso”), negando poi ingresso ai documenti prodotti dalla controparte con la sua memoria integrativa (cfr., nuovamente, il verbale di udienza del 15.9.2022: “evidenzia che controparte ha introdotto circostanze nuove e nuovi fatti (missiva di del 5 ottobre 2005 asseritamente inviata alla Sovigtest;
contratto di locazione del 01.09.2007) e dichiara di non accettare il contraddittorio su tali circostanze nuove, tardive, inammissibili…evidenzia che gli importi richiesti a titolo di locazione sono stati esattamente indicati”).
Trattandosi di diritti eterodeterminati, la causa petendi va individuata nello specifico titolo posto dalla parte a fondamento della domanda;
trascorsi i termini di legge per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi ed esaurite le attività svolte nell'udienza ex art. 420 c.p.c. successiva al deposito delle memorie, non poteva l' “avvalersi” (a quel punto Pt_1 tardivamente) del contratto menzionato dalla sua controparte (e, peraltro, secondo quest'ultima, anch'esso cessato a seguito di recesso avvenuto nel 2020); tantomeno poteva pretendere di ricollegare (altrettanto tardivamente) la sua domanda di pagamento alla previsione dell'art. 1591 c.c. (“Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”), che non riguarda l'obbligazione contrattuale di pagamento del canone di locazione ma il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto (ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto).
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che costituisce “domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dal ritardato rilascio dell'immobile locato, quando in primo grado sia stato richiesto il pagamento dei canoni eventuali e degli accessori relativi” (Cass. 10752/2002). Si tratta del resto di domanda che “presuppone accertamenti di fatto ed apprezzamenti di diritto del tutto diversi” (così, in motivazione, il precedente citato). Si consideri in proposito che, rispetto all'obbligo di riconsegna dell'immobile, la convenuta ha sostenuto in primo pagina 9 di 12 grado di averne fatto offerta comunicando a che le chiavi erano a sua Parte_2 disposizione presso lo studio di un avvocato. Si sarebbe trattato allora di valutare se, effettivamente, il conduttore poteva considerarsi in mora nella restituzione della cosa, ma l'approfondimento di tale tema di indagine presupponeva la formulazione di una domanda riferita, appunto, all'indennizzo per la protratta detenzione del bene nonostante la (già intervenuta) cessazione del contratto.
Alla luce di quanto sopra, si comprende perché i motivi di appello non possono trovare accoglimento.
Non può l'appellante invocare l'esistenza del secondo contratto (quello allegato e prodotto dalla convenuta) per “superare” la circostanza, emersa in giudizio, dell'avvenuta disdetta del primo (unico titolo posto a fondamento della domanda), per poi sostenere che tale secondo contratto sarebbe stato ancora in essere, all'epoca dell'introduzione della causa, stante l'inefficacia (per questioni di notifica) del recesso formalizzato dalla conduttrice.
Correttamente il Tribunale ha giudicato sulla domanda avendo riguardo al solo titolo allegato con l'intimazione, non considerando l'altro contratto, decorrente dall'1.9.2007, indubbiamente distinto (sebbene stipulato in rinnovazione del precedente) e mai richiamato dall' peraltro non registrato e perciò – va qui aggiunto – esso sì affetto da nullità ex art. Pt_1
1, comma 346, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
In ogni caso, non ha pregio l'argomentazione con cui si vorrebbe negare l'efficacia del menzionato recesso: la comunicazione della datata 24.3.2020, veniva infatti CP_1 regolarmente ricevuta dalla all'indirizzo di Roma, Via di Pallacorda n. 7, Parte_2 evidentemente ad essa riferibile, seppure non coincidente con la sede legale (il medesimo indirizzo figura, d'altronde, sulle lettere spedite dalla società nel 2017 nel carteggio con il legale della . CP_1
Nemmeno può dolersi l'appellante che il giudice di prime cure non abbia considerato il suo diritto di agire per l'ottenimento del corrispettivo fino alla data di consegna ai sensi dell'art. 1591 c.c., considerata, come detto, la tardività di siffatta domanda rispetto ai termini preclusivi del rito applicabile.
Costituisce, poi, all'evidenza frutto di un errore materiale il riferimento in sentenza alla data del “31.08.2008”, quale data di cessazione del contratto del 20.9.1995, in luogo di quella corretta del 31.8.2007, richiamata nella missiva IN del 5.10.2005 (e pure in altre parti della decisione appellata). pagina 10 di 12 Allo stesso modo è chiaramente un errore materiale, privo di effetti invalidanti, il riferimento, in punto di prescrizione, all'art. “2948 6 c.c.” (pag. 3 sentenza), laddove la norma corretta è
l'art. 2948 n. 3 c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”.
Rispetto alla domanda di pagamento dei canoni, non ha senso affermare che la prescrizione decorrerebbe dal momento dell'avvenuto rilascio del bene;
il termine di prescrizione decorre infatti dal momento in cui matura il diritto al pagamento di ciascun canone di locazione.
Per quanto riguarda poi la mancata considerazione (in chiave di riconoscimento del debito, con valenza interruttiva della prescrizione, e di rinuncia alla prescrizione già maturata) delle missive del legale della prodotte in atti (lettere 20.3.2017 e del 22.6.2017), occorre CP_1 osservare che, mancando gli “estratti conto” allegati alle precedenti comunicazioni della non è possibile ricostruire a quali canoni si riferisse l'addebito di insoluto Parte_2
(rispetto al quale il difensore dell'appellata manifestava disponibilità al pagamento ovvero ad una definizione a saldo e stralcio), in particolare se si trattasse (anche) di canoni relativi al periodo 1.9.1995 – 31.8.2007. Solo in tal caso avrebbe avuto ragionarsi di una rinuncia alla prescrizione già maturata per tale periodo (l'unico per il quale, in virtù di quanto detto, può essere apprezzata la domanda di pagamento dei canoni). Tale circostanza sembra peraltro da escludere in base all'estratto conto depositato dall' che evidenzia come al 2007 i debiti Pt_1 della conduttrice fossero stati azzerati.
È infine infondato anche l'ultimo motivo di appello. Non dà luogo a soccombenza reciproca il provvedimento favorevole ottenuto dall'intimante sull'istanza ex art. 665 c.p.c. (ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto), a prescindere dalle motivazioni ivi contenute, trattandosi di provvedimento provvisorio destinato per sua natura ad essere assorbito e superato dalla sentenza definitiva. Quest'ultima ha integralmente rigettato le domande di parte attrice, sul rilievo (a) della cessazione di efficacia del contratto azionato, già in data 31.8.2007 e (b) della prescrizione dei crediti per canoni di locazione relativi al periodo di vigenza del summenzionato contratto;
conseguentemente le spese di lite sono state regolate in corretta applicazione del principio di soccombenza (totale dell' . Non esiste, in altri Pt_1 termini, una soccombenza della “fase sommaria” del procedimento introdotto dall'intimazione di sfratto e poi proseguito nelle forme del rito locatizio, da bilanciare con la soccombenza della fase di merito.
Per tutti i suesposti motivi, in definitiva, l'appello deve essere respinto.
pagina 11 di 12 In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è pari ad € 75.671,50, dunque compreso nello scaglione tra € 52.001 ed €
260.000. Pertanto:
€ 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto €
12.154,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al
15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 16/04/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato all'udienza del 16/04/2025 mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 804/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
, rappresentato dalla con Avv.ti ROLANDO P.IVA_1 Parte_2
CIRO e LAUDADIO SABINO
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. con Avv. SUMBERAZ FRANCESCO CP_1 C.F._1
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 480/2023 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 16/10/2023
CONCLUSIONI
In data 16/04/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“In riforma integrale della sentenza n. 480/2023, pubblicata il 16.10.2023, emessa dal
Tribunale di Livorno, Giudice Francesca Arusa, nell'ambito del giudizio inter partes R.G.
1053/2023, non notificata:
pagina 1 di 12 - dichiarare risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione stipulato con la SI.ra ; CP_1
• condannare l'intimata al pagamento della somma di euro 75.671,50 per canoni scaduti, oneri accessori e spese accessorie dovuti sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 10 maggio 2022, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singolo canone sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quel diverso importo dovesse risultare all'esito degli espletandi accertamenti d'ufficio;
• In via subordinata, accertata la soccombenza parziale dell'appellata SInora nel CP_1 precedente grado di giudizio, disporre la compensazione delle spese per tale grado”
Per la parte appellata:
“Piaccia a codesta Onorevole Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, dichiarare
l'appello inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto da " in quanto Pt_2 infondato in fatto e in diritto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 480/2023 pubblicata il 16/10/2023, a conclusione di un giudizio introdotto con intimazione di sfratto per morosità ed a seguito del mutamento del rito, ha respinto le domande dell' di dichiarare risolto, per grave inadempimento della Pt_1 conduttrice, il contratto di locazione stipulato con relativo ad immobile ad uso CP_1 commerciale sito in Livorno, Via Poggiali, n. 11/13, e di condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 75.671,50 per canoni scaduti, oneri accessori e spese accessorie dovuti sino al rilascio dell'immobile, avvenuto (a seguito di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.) in data 10 maggio 2022, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni singolo canone sino all'effettivo soddisfo.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha osservato che: l'intimazione di sfratto atteneva senza dubbio al contratto di locazione stipulato inter partes l'1.9.1995, unico prodotto con la citazione, prevedente un canone mensile di vecchie lire 950.000 e cessato il
31.8.2007 a seguito di disdetta inviata dal locatore;
nulla era stato detto in ordine al secondo contratto dell'1.9.2007, peraltro non registrato, successivamente depositato dalla con CP_1 la propria memoria integrativa, recante un canone annuale di € 8.500,00; il titolo doveva dunque ritenersi sussistente con riferimento al primo ed unico contratto e conseguentemente l' era legittimato a chiedere il pagamento dei (soli) canoni maturati dal 1995 al Pt_1
“31.08.2008”; in atti si rinveniva un'unica missiva, datata 13.2.2017, riguardante un sollecito pagina 2 di 12 di pagamento del debito al 31.12.2015, senza alcuna menzione o riferimento a qualsivoglia contratto;
pertanto i crediti maturati relativi al contratto di locazione oggetto di causa
(stipulato l'1.9.1995 e cessato il 31.8.2007) dovevano reputarsi prescritti, ai sensi dell'art. 2948 “6” c.c..
L' ha interposto appello sostenendo l'erroneità della sentenza e la necessità di sua Pt_1 integrale riforma, deducendo, nei motivi di gravame, che:
1) il Tribunale aveva ritenuto sussistente una disdetta del (primo) contratto di locazione, ma la stessa conduttrice aveva prodotto un nuovo contratto e una nuova disdetta da essa proveniente datata 24 marzo 2020; vi era stata dunque conferma della vigenza di un contratto inter partes a tale data, mentre il recesso era inefficace in quanto non era stato trasmesso alla sede legale della mandataria in Napoli, indicata in atti, né a quella della Parte_2 proprietà in Roma, tanto che l'immobile non era mai stato riconsegnato prima del Pt_1 rilascio disposto dal giudice e avvenuto in data 10.5.2022; ciò aveva determinato il pieno diritto dell' di agire, da un lato, per il recupero della disponibilità del bene e, dall'altro, Pt_1 per il pagamento del corrispettivo dovuto per l'utilizzo dello stesso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c.; la sentenza non aveva pertanto considerato il pieno diritto di agire per l'ottenimento del corrispettivo fino alla data di consegna, anche in virtù della citata norma;
2) “Non si comprende come il Tribunale ricavi una vigenza di rapporti dal 1995 al
31.08.2008. Come già accennato, è pacifico che il godimento del bene è avvenuto sino al
10.05.2022. Questo è l'ultimo momento giuridicamente rilevante ai fini della quantificazione di ogni diritto patrimoniale di Senza dire che è ignoto come il giudice abbia escluso un Pt_1
“continuum” tra i due contratti per lo stesso immobile, posto che le parti sono le stesse e, nel contratto più recente prodotto da controparte, si dà espressamente atto del precedente rapporto. Al netto di ciò, la data di scadenza dei rapporti è priva di fondamento giuridico e fattuale”.
3) il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, benché generica e infondata, ritenendo, in modo inconcepibile e in assenza di deduzioni avversarie in tal senso, di fissare il dies a quo al “31.08.2008” ed invocando una norma, l'art. 2948,
“comma 6”, cod. civ., inesistente, avendo l'articolo in questione “solo 5 commi”; tale erroneo richiamo normativo determinava una nullità insanabile della sentenza;
in secondo luogo, il
Tribunale aveva omesso di considerare il fatto incontrovertibile che la aveva avuto la CP_1
pagina 3 di 12 disponibilità dell'immobile sino alla conclusione del rilascio coattivo del bene, su istanza di sicché la prescrizione non poteva che decorrere da tale momento, ossia dall'effettivo Pt_1 venir meno di ogni rapporto;
4) la pronuncia impugnata non si era espressa in alcun modo sui rilievi svolti dall' in Pt_1 merito all'operare delle previsioni di cui agli artt. 2944 e 2937 c.c., ultimo comma, c.c., in tema di interruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento e rinuncia alla prescrizione, visto il tenore lettere del legale della rodotte in primo grado;
CP_1
5) la sentenza avrebbe dovuto pervenire alla condanna della al pagamento in favore CP_1 dell' dei canoni non versati sino alla riconsegna dell'immobile, anche in applicazione Pt_1 dell'art. 1951 c.c., nel quantum indicato, tenendo conto della mancata contestazione dell'estratto conto prodotto in primo grado;
6) vi era stata una illogica condanna alle spese ai danni dell' Al riguardo l'appellante così Pt_1 argomentava: “Come risulta agli atti, è risultata integralmente vittoriosa nella fase Pt_1 sommaria con pieno riconoscimento della gravità di inadempimento tale da legittimare lo sfratto;
è al contrario risultata integralmente soccombente sul piano delle spese. In questo caso, il Tribunale ha errato nella valutazione circa la effettiva soccombenza, non considerando la soccombenza parziale... La sentenza impugnata non tiene conto della soccombenza della SInora con riferimento alla sussistenza dell'inadempimento CP_1 grave e conseguente sfratto, addebitando solo all'intimante - ancorché vincitore nella fase sommaria - l'integrale sopportazione delle spese. Ciò posto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si confermasse il decisum di primo grado, le spese dovranno essere coerenti con
l'effettiva soccombenza”.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto dichiararsi CP_1 inammissibile ovvero rigettarsi l'appello.
La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 16.4.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di discussione orale in presenza.
***
L'appello è infondato e va in quanto tale respinto.
Occorre muovere da una premessa ricostruttiva della vicenda processuale e dell'esatto contenuto delle domande avanzate dall' in primo grado. Pt_1
pagina 4 di 12 Con l'intimazione di sfratto l' esponeva (richiamando tali premesse anche nella Pt_1 memoria integrativa depositata a seguito dell'ordinanza di mutamento del rito ex artt. 667 e
426 c.p.c.) che l'immobile per cui è causa era stato concesso in locazione dall'INPDAI – cui poi era subentrato – a e con decorrenza dall'1.9.1995, in Pt_1 CP_1 CP_2 forza di contratto registrato in data 7.11.1995, prevedente un canone mensile pari a £ 950.000
(il menzionato contratto, datato 20.9.1995, veniva allegato all'intimazione e poi nuovamente alla memoria integrativa); che il canone mensile attualizzato era pari ad € 769,43; che la conduttrice al 31.12.2021, si era resa morosa nel pagamento dei canoni di CP_1 locazione dovuti per l'importo totale di € 71.762,70, come da estratto conto allegato (poi aggiornato con altro estratto conto depositato in uno alla memoria integrativa); che la era stata ripetutamente costituita in mora, senza esito;
che la morosità persisteva;
CP_1 che il menzionato inadempimento era senz'altro di non scarsa importanza e tale da comportare la risoluzione del contratto di locazione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c..
nel costituirsi in giudizio nella fase sommaria, chiedeva in primo luogo CP_1 dichiararsi il contratto di locazione nullo “dall'01.09.2007 sino al 30.09.2020” assumendo che, a partire dalla seconda scadenza dell'1.9.2007, “il locatore avrebbe dovuto registrare il contratto asseritamente rinnovatosi”, circostanza di cui non vi era traccia;
eccepiva, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per avere in precedenza la conduttrice esercitato il recesso per gravi motivi, ex art. 27 L. 392/1978, mediante lettera raccomandata del 24.3.2020, a far data dall'1.10.2020; deduceva, ancora, come nulla fosse dovuto per il periodo successivo all'1.10.2020, avendo la stessa “riconsegnato l'immobile mediante deposito delle chiavi presso lo Studio dell'Avv. Federica Lenzi” (quest'ultima, come verrà precisato nella successiva memoria integrativa della era la “titolare dello CP_1
Studio ove si trovava quello del presente procuratore all'epoca dei fatti”); per quanto ancora qui rileva, contestava come indeterminato il quantum richiesto in pagamento, deduceva l'erroneità del valore attualizzato del canone di £ 950.000, come ex adverso indicato, ed eccepiva, infine, la prescrizione del credito vantato dall' chiedendo precisamente nelle Pt_1 conclusioni dell'atto, di “dichiarare prescritto il credito di parte avversa per tutti i canoni/corrispettivi maturati sino al 29.02.2012”.
Con la successiva memoria integrativa, la convenuta, a precisazione/modificazione delle precedenti allegazioni, eccezioni e difese, riferiva che: il contratto del 1995 era cessato alla scadenza del 31.8.2007 a seguito di formale disdetta inviata dal locatore e più nello specifico dalla Sovigest s.p.a., in nome e per conto di SCIP s.r.l. [Società Cartolarizzazione Immobili pagina 5 di 12 Pubblici], all'epoca proprietaria dell'immobile; all'indomani di tale scadenza, la IN e la convenuta avevano stipulato un nuovo contratto di locazione;
da quest'ultimo contratto la ra quindi receduta con la lettera raccomandata del 24.3.2020. CP_1
Con la predetta memoria venivano prodotti:
- la disdetta contrattuale, datata 5.10.2005, inviata dalla IN s.p.a., in nome e per conto della SCIP s.r.l.;
- il secondo contratto di locazione (privo di prova di avvenuta registrazione) avente decorrenza dall'1.9.2007 (pur se recante in calce la data, apposta a penna, dell'8.8.2008) stipulato tra l' quale “Ente gestore della SCIP S.r.l., qui rappresentato dalla Soc. Pt_1
SOVINGEST S.p.A.” – nelle premesse della scrittura indicata anche come “affidataria della gestione del patrimonio immobiliare INPS lotto 3 ora SCIP S.r.l.” – in qualità di locatore, e in qualità di conduttrice, al canone annuo di € 8.500,80; CP_1
- la comunicazione di recesso dal contratto di locazione commerciale dell'immobile “a far data dal primo ottobre 2020”, motivata in riferimento alla crisi pandemica, inviata dalla con lettera racc. a/r del 24.3.2020 alla all'indirizzo di Roma, CP_1 Parte_2
Via di Pallacorda n. 7, qui ricevuta in data 30.3.2020.
Sempre per maggiore chiarezza espositiva, giova ricordare che come Parte_2 indicato nel ricorso in appello, è affidataria dei servizi gestionali afferenti al patrimonio immobiliare dell'Ente previdenziale.
All'esito di tali integrazioni, la convenuta chiedeva quindi di dichiarare inammissibili/nulle ovvero di rigettare le domande avversarie, stante l'avvenuta cessazione del contratto del 1995, ossia del titolo in base al quale per conto dell' aveva agito in giudizio, e Parte_2 Pt_1 la prescrizione “di qualsivoglia credito maturato in forza del contratto - stipulato il
01.09.1995 e cessato il 31.08.2007 – per cui è causa”.
Ora, è innegabile che l' (e, per essa, abbia agito in giudizio sulla Pt_1 Parte_2 base del contratto di locazione del 20.9.1995, del quale ha chiesto pronunciarsi la risoluzione per inadempimento della conduttrice all'obbligo di versamento del canone, pari a CP_1 vecchie lire 950.000, “attualizzato”, a proprio dire, ad € 769,43, stante in particolare l'accumulo di una morosità pari in totale ad € 71.762,70 (poi aggiornata in corso di causa fino ad € 75.671,50). L'“estratto conto” richiamato si riferisce all'intero periodo dal settembre 1995
pagina 6 di 12 al dicembre 2021 (poi aggiornato fino al luglio 2022) e la richiesta di condanna al pagamento, anche in sede di conclusioni, si riferisce espressamente ai “canoni scaduti”.
Né nella propria memoria integrativa (precedente a quella depositata dalla convenuta), né all'udienza di discussione successiva al deposito delle memorie, e dunque nemmeno a fronte delle nuove allegazioni e produzioni della controparte, l' ha inteso modificare tale Pt_1 impostazione difensiva.
Nella memoria integrativa dell' si legge testualmente: “In merito all'eccezione di Pt_1 nullità del contratto per mancata registrazione, si richiama la documentazione prodotta in atti in cui è ampiamente attestata la registrazione del contratto in data 7.11.1995 (ns. doc. 3).
Non si comprende a quale diverso contratto faccia riferimento la parte opponente. Si contesta la sussistenza di contratti diversi e ulteriori rispetto a quello prodotto, come accennato ex adverso. Non può pertanto fondatamente richiamarsi il precedente giurisprudenziale citato da controparte. Il rinnovo tacito del contratto non determina alcun un obbligo di reiterare la registrazione ex novo, bensì solo il pagamento della tassa di registro, sempre applicata al contratto originario. Con riferimento al recesso invocato e su cui si produce una raccomandata del 24 marzo 2020, esso conferma la vigenza di un contratto in essere a tal data;
non si giustificherebbe altrimenti l'esercizio di un diritto di tal fatta. Al netto della confessione giudiziale e per facta concludentia della sussistenza di un contratto valido ed efficace inter partes, si rileva che detto recesso non è stato trasmesso alla sede legale della in Napoli indicata in atti né a quella della proprietà Parte_2 Pt_1 in Roma. Il recesso è pertanto del tutto inefficace.”.
All'udienza di discussione, dopo che la convenuta aveva dato prova, con i documenti allegati alla propria memoria, della disdetta contrattuale per la scadenza del 31.8.2007 inviata dalla
IN per conto del locatore (lettera del 5.10.2005), della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con decorrenza dall'1.9.2007 ed infine del recesso comunicato dalla conduttrice (lettera del 24.3.2020), la parte attrice si è limitata a verbalizzare, per mezzo del suo procuratore, per quanto qui interessa: “evidenzia che controparte ha introdotto circostanze nuove e nuovi fatti (missiva di del 5 ottobre 2005 asseritamente inviata alla
Sovigtest; contratto di locazione del 01.09.2007) e dichiara di non accettare il contraddittorio su tali circostanze nuove, tardive, inammissibili…evidenzia che gli importi richiesti a titolo di locazione sono stati esattamente indicati” (evidenziazione aggiunta).
pagina 7 di 12 Ora, le circostanze allegate dalla convenuta nella memoria integrativa, così come le relative produzioni, erano pienamente ammissibili, posto che a seguito del mutamento del rito le parti articolano liberamente le proprie difese nei termini fissati dal giudice, senza subire limitazioni derivanti dalle posizioni assunte durante la fase sommaria;
si tratta, peraltro, circostanze certamente non esulanti dai temi oggetto del contendere. Per altro verso, la parte attrice ha insistito nel chiedere la condanna della controparte al pagamento di canoni di locazione, sulla base di un unico titolo riconosciuto come valido ed efficace, ossia il contratto del 20.9.1995.
Tale contratto, tuttavia, deve ritenersi effettivamente cessato a seguito della disdetta prodotta dall'intimata (“in nome e per conto della spettabile SCIP S.r.l., attuale proprietaria dell'immobile in oggetto, giusta procura notaio Dott. , n. rep- 54856 racc. N. Persona_1
13.192, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del contratto di locazione di cui in oggetto, si invia formale disdetta del contratto stesso per la scadenza del 31/08/2007. Resta inteso che il contratto potrà essere rinnovato secondo le previsioni della vigente normativa (D.L. 410/01
e successive modificazioni e integrazioni) ad eccezione dei casi in cui sussista contenzioso amministrativo o giudiziario”).
Solo negli scritti finali del giudizio di primo grado (note conclusive e repliche), ossia quando il thema decidendum non poteva più essere mutato, l' ha tentato di fondare la sua Pt_1 domanda su una diversa causa petendi, osservando che “le deduzioni contenute nell'ultimo scritto defensionale avversario confermano che esisteva un titolo contrattuale in forza del quale la SInora deteneva l'immobile per cui è causa e di cui ha avuto CP_1 ininterrottamente la disponibilità, sino alla consegna per ordine di codesto Ecc.mo giudice, avvenuta non prima del 10.05.2022” e che “– dato il perdurante e pacifico godimento del bene sino al 10.05.2022 – il locatore ha diritto al pagamento del canone sino alla riconsegna dell'immobile, per la costante giurisprudenza in merito all'applicazione dell'art. 1591 c.c.”
(pag.
2-3 note conclusive), così introducendo il tema del risarcimento del danno da ritardato rilascio dell'immobile locato ex art. 1591 c.c..; ed ancora, che “viste le eccezioni di tardività svolte dall'esponente in merito alle nuove allegazioni di controparte in relazione a detto contratto [quello con decorrenza dall'1.9.2007 prodotto dalla - ove codesto ecc.mo CP_1
Giudice ritenesse tali allegazioni tempestive, per mero scrupolo difensivo si precisa la domanda di risoluzione (formulata in modo decisamente ampio e non limitata ad un singolo contratto) in relazione non soltanto al contratto di locazione richiamato dall'intimante ma anche di quello invocato dalla SInora con la memoria integrativa del 2.9.2022. CP_1
Fermo tutto quanto sopra, le somme sono in ogni caso dovute ai sensi dell'art. 1591 c.c.” pagina 8 di 12 (pag.
1-2 delle note di replica). Contrariamente a quanto sostenuto, però, la domanda originaria, non modificata nei termini, aveva un titolo di riferimento ed un oggetto ben specificati, ossia il contratto del 20.9.1995 ed i canoni dovuti in base ad esso;
l' aveva Pt_1 espressamente negato l'esistenza di un altro contratto (cfr. quanto già sopra riportato come contenuto della memoria integrativa: “Non si comprende a quale diverso contratto faccia riferimento la parte opponente. Si contesta la sussistenza di contratti diversi e ulteriori rispetto a quello prodotto, come accennato ex adverso”), negando poi ingresso ai documenti prodotti dalla controparte con la sua memoria integrativa (cfr., nuovamente, il verbale di udienza del 15.9.2022: “evidenzia che controparte ha introdotto circostanze nuove e nuovi fatti (missiva di del 5 ottobre 2005 asseritamente inviata alla Sovigtest;
contratto di locazione del 01.09.2007) e dichiara di non accettare il contraddittorio su tali circostanze nuove, tardive, inammissibili…evidenzia che gli importi richiesti a titolo di locazione sono stati esattamente indicati”).
Trattandosi di diritti eterodeterminati, la causa petendi va individuata nello specifico titolo posto dalla parte a fondamento della domanda;
trascorsi i termini di legge per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi ed esaurite le attività svolte nell'udienza ex art. 420 c.p.c. successiva al deposito delle memorie, non poteva l' “avvalersi” (a quel punto Pt_1 tardivamente) del contratto menzionato dalla sua controparte (e, peraltro, secondo quest'ultima, anch'esso cessato a seguito di recesso avvenuto nel 2020); tantomeno poteva pretendere di ricollegare (altrettanto tardivamente) la sua domanda di pagamento alla previsione dell'art. 1591 c.c. (“Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”), che non riguarda l'obbligazione contrattuale di pagamento del canone di locazione ma il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto (ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto).
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che costituisce “domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dal ritardato rilascio dell'immobile locato, quando in primo grado sia stato richiesto il pagamento dei canoni eventuali e degli accessori relativi” (Cass. 10752/2002). Si tratta del resto di domanda che “presuppone accertamenti di fatto ed apprezzamenti di diritto del tutto diversi” (così, in motivazione, il precedente citato). Si consideri in proposito che, rispetto all'obbligo di riconsegna dell'immobile, la convenuta ha sostenuto in primo pagina 9 di 12 grado di averne fatto offerta comunicando a che le chiavi erano a sua Parte_2 disposizione presso lo studio di un avvocato. Si sarebbe trattato allora di valutare se, effettivamente, il conduttore poteva considerarsi in mora nella restituzione della cosa, ma l'approfondimento di tale tema di indagine presupponeva la formulazione di una domanda riferita, appunto, all'indennizzo per la protratta detenzione del bene nonostante la (già intervenuta) cessazione del contratto.
Alla luce di quanto sopra, si comprende perché i motivi di appello non possono trovare accoglimento.
Non può l'appellante invocare l'esistenza del secondo contratto (quello allegato e prodotto dalla convenuta) per “superare” la circostanza, emersa in giudizio, dell'avvenuta disdetta del primo (unico titolo posto a fondamento della domanda), per poi sostenere che tale secondo contratto sarebbe stato ancora in essere, all'epoca dell'introduzione della causa, stante l'inefficacia (per questioni di notifica) del recesso formalizzato dalla conduttrice.
Correttamente il Tribunale ha giudicato sulla domanda avendo riguardo al solo titolo allegato con l'intimazione, non considerando l'altro contratto, decorrente dall'1.9.2007, indubbiamente distinto (sebbene stipulato in rinnovazione del precedente) e mai richiamato dall' peraltro non registrato e perciò – va qui aggiunto – esso sì affetto da nullità ex art. Pt_1
1, comma 346, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
In ogni caso, non ha pregio l'argomentazione con cui si vorrebbe negare l'efficacia del menzionato recesso: la comunicazione della datata 24.3.2020, veniva infatti CP_1 regolarmente ricevuta dalla all'indirizzo di Roma, Via di Pallacorda n. 7, Parte_2 evidentemente ad essa riferibile, seppure non coincidente con la sede legale (il medesimo indirizzo figura, d'altronde, sulle lettere spedite dalla società nel 2017 nel carteggio con il legale della . CP_1
Nemmeno può dolersi l'appellante che il giudice di prime cure non abbia considerato il suo diritto di agire per l'ottenimento del corrispettivo fino alla data di consegna ai sensi dell'art. 1591 c.c., considerata, come detto, la tardività di siffatta domanda rispetto ai termini preclusivi del rito applicabile.
Costituisce, poi, all'evidenza frutto di un errore materiale il riferimento in sentenza alla data del “31.08.2008”, quale data di cessazione del contratto del 20.9.1995, in luogo di quella corretta del 31.8.2007, richiamata nella missiva IN del 5.10.2005 (e pure in altre parti della decisione appellata). pagina 10 di 12 Allo stesso modo è chiaramente un errore materiale, privo di effetti invalidanti, il riferimento, in punto di prescrizione, all'art. “2948 6 c.c.” (pag. 3 sentenza), laddove la norma corretta è
l'art. 2948 n. 3 c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”.
Rispetto alla domanda di pagamento dei canoni, non ha senso affermare che la prescrizione decorrerebbe dal momento dell'avvenuto rilascio del bene;
il termine di prescrizione decorre infatti dal momento in cui matura il diritto al pagamento di ciascun canone di locazione.
Per quanto riguarda poi la mancata considerazione (in chiave di riconoscimento del debito, con valenza interruttiva della prescrizione, e di rinuncia alla prescrizione già maturata) delle missive del legale della prodotte in atti (lettere 20.3.2017 e del 22.6.2017), occorre CP_1 osservare che, mancando gli “estratti conto” allegati alle precedenti comunicazioni della non è possibile ricostruire a quali canoni si riferisse l'addebito di insoluto Parte_2
(rispetto al quale il difensore dell'appellata manifestava disponibilità al pagamento ovvero ad una definizione a saldo e stralcio), in particolare se si trattasse (anche) di canoni relativi al periodo 1.9.1995 – 31.8.2007. Solo in tal caso avrebbe avuto ragionarsi di una rinuncia alla prescrizione già maturata per tale periodo (l'unico per il quale, in virtù di quanto detto, può essere apprezzata la domanda di pagamento dei canoni). Tale circostanza sembra peraltro da escludere in base all'estratto conto depositato dall' che evidenzia come al 2007 i debiti Pt_1 della conduttrice fossero stati azzerati.
È infine infondato anche l'ultimo motivo di appello. Non dà luogo a soccombenza reciproca il provvedimento favorevole ottenuto dall'intimante sull'istanza ex art. 665 c.p.c. (ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto), a prescindere dalle motivazioni ivi contenute, trattandosi di provvedimento provvisorio destinato per sua natura ad essere assorbito e superato dalla sentenza definitiva. Quest'ultima ha integralmente rigettato le domande di parte attrice, sul rilievo (a) della cessazione di efficacia del contratto azionato, già in data 31.8.2007 e (b) della prescrizione dei crediti per canoni di locazione relativi al periodo di vigenza del summenzionato contratto;
conseguentemente le spese di lite sono state regolate in corretta applicazione del principio di soccombenza (totale dell' . Non esiste, in altri Pt_1 termini, una soccombenza della “fase sommaria” del procedimento introdotto dall'intimazione di sfratto e poi proseguito nelle forme del rito locatizio, da bilanciare con la soccombenza della fase di merito.
Per tutti i suesposti motivi, in definitiva, l'appello deve essere respinto.
pagina 11 di 12 In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è pari ad € 75.671,50, dunque compreso nello scaglione tra € 52.001 ed €
260.000. Pertanto:
€ 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto €
12.154,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al
15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 16/04/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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