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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 306/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente - Giudice dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 306/2024 R.G.A.C. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 4, comma 13, Legge 1.12.1970, n. 898, modificata con Legge 6.3.1987, n. 74 e succ. mod., con Legge n.
55/2015, introdotta con ricorso depositato in cancelleria in data 2102.2024 da
Parte_1 (Cod. Fisc. , nato a [...] il C.F._1
12.12.1987, ivi residente, in Via S. Lorenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Alberti, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via del
Bastione n. 13 attore
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il C.F._2
09.09.1985, ivi residente, in Via Falce n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia valenza e dall'Avv. Piera Bianchi, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso i loro indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
Email_3
convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti del matrimonio civile
CONCLUSIONI
2 Per l'attore: come da ricorso e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma depositate il 21.03.2025, in sostituzione dell'udienza in pari data
Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma depositate il
20.03.2025, in sostituzione dell'udienza del 21.03.2025
Il P.M., notiziato del procedimento, si è limitato, con nota del 17.04.2024, ad apporre il proprio visto sul decreto di fissazione di udienza, senza spiegare intervento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DLLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.02.2024, Parte_2 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale adito,
proponendo domanda volta alla Controparte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle stesse parti in Massa il
10.11.2010, con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'anno 2010 al n. 93,
Parte I, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come modificata dalla L.
n. 55/2015, facendo presente che è trascorso il periodo previsto ex lege di separazione ininterrotta dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale, conclusosi di questo Tribunale con decreto di omologa del 18.09.2023;
La convenuta si è costituita, confermando di non aver
3 ripreso la convivenza con il coniuge ed aderendo alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
Le parti hanno formulato allegazioni e conclusioni anche con riferimento al regime di affidamento, alla collocazione residenziale ed alla compartecipazione al mantenimento delle figlie minori, e Per_1 Per_2 nate dall'unione coniugale, rispettivamente nel 2011 e nel 2019.
Nel corso del giudizio, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
21.03.2025, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con contestuale rimessione della causa in trattazione per la determinazione delle condizioni di divorzio.
§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, va esclusa la possibilità di riconciliazione, atteso che i coniugi vivono separati da anni ed il loro atteggiamento processuale ed extraprocessuale (con il protrarsi dello stato di separazione personale, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 12.09.2024 e l'insistenza nella domanda di scioglimento del vincolo) dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale propria del matrimonio. Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
La causa va rimessa sul ruolo ai fini del prosieguo del giudizio, in riferimento alla determinazione delle
4 condizioni di divorzio.
Il regime delle spese processuali sostenute nella fase conclusasi con la presente pronuncia verrà regolato con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, in accoglimento della concorde domanda delle parti, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da e Parte_2 in Massa, il 10.11.2010, con atto Controparte_1 iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune dell'anno 2010 al n. 93, Parte I.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
Dispone come da separata ordinanza in pari data ai fini della prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del
25.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Domenico Provenzano
5
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente - Giudice dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 306/2024 R.G.A.C. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 4, comma 13, Legge 1.12.1970, n. 898, modificata con Legge 6.3.1987, n. 74 e succ. mod., con Legge n.
55/2015, introdotta con ricorso depositato in cancelleria in data 2102.2024 da
Parte_1 (Cod. Fisc. , nato a [...] il C.F._1
12.12.1987, ivi residente, in Via S. Lorenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Alberti, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via del
Bastione n. 13 attore
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il C.F._2
09.09.1985, ivi residente, in Via Falce n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia valenza e dall'Avv. Piera Bianchi, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso i loro indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
Email_3
convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti del matrimonio civile
CONCLUSIONI
2 Per l'attore: come da ricorso e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma depositate il 21.03.2025, in sostituzione dell'udienza in pari data
Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma depositate il
20.03.2025, in sostituzione dell'udienza del 21.03.2025
Il P.M., notiziato del procedimento, si è limitato, con nota del 17.04.2024, ad apporre il proprio visto sul decreto di fissazione di udienza, senza spiegare intervento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DLLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.02.2024, Parte_2 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale adito,
proponendo domanda volta alla Controparte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle stesse parti in Massa il
10.11.2010, con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'anno 2010 al n. 93,
Parte I, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come modificata dalla L.
n. 55/2015, facendo presente che è trascorso il periodo previsto ex lege di separazione ininterrotta dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale, conclusosi di questo Tribunale con decreto di omologa del 18.09.2023;
La convenuta si è costituita, confermando di non aver
3 ripreso la convivenza con il coniuge ed aderendo alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
Le parti hanno formulato allegazioni e conclusioni anche con riferimento al regime di affidamento, alla collocazione residenziale ed alla compartecipazione al mantenimento delle figlie minori, e Per_1 Per_2 nate dall'unione coniugale, rispettivamente nel 2011 e nel 2019.
Nel corso del giudizio, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
21.03.2025, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con contestuale rimessione della causa in trattazione per la determinazione delle condizioni di divorzio.
§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, va esclusa la possibilità di riconciliazione, atteso che i coniugi vivono separati da anni ed il loro atteggiamento processuale ed extraprocessuale (con il protrarsi dello stato di separazione personale, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 12.09.2024 e l'insistenza nella domanda di scioglimento del vincolo) dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale propria del matrimonio. Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
La causa va rimessa sul ruolo ai fini del prosieguo del giudizio, in riferimento alla determinazione delle
4 condizioni di divorzio.
Il regime delle spese processuali sostenute nella fase conclusasi con la presente pronuncia verrà regolato con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, in accoglimento della concorde domanda delle parti, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto da e Parte_2 in Massa, il 10.11.2010, con atto Controparte_1 iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune dell'anno 2010 al n. 93, Parte I.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
Dispone come da separata ordinanza in pari data ai fini della prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del
25.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Domenico Provenzano
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