Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 30.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 274/2024 R.G.L.
TRA
, nata a [...] il [...], e ivi residente in [...]
Maria Ognibene n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Venezia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Avvocata n. 19.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Napoli, Via De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto.
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, ha esposto di avere ricevuto dall notifica dell'avviso di accertamento con il quale veniva CP_1 informata che “a seguito di verifiche è emerso che ha ricevuto, per il periodo dal 06-03- 2019 al 31-12-2019, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI n. 941802/2019 per un importo complessivo di euro
2.398,50 per la seguente motivazione: è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”; di avere presentato domanda il 6.2.2019, tramite il patronato , per ricevere l'indennità NASPI (numero CP_2 protocollo .5173.06/02/2019.0005498); di avere ricevuto i seguenti accrediti da CP_1 parte dell'Ente: 12.3.2019 €435,55, 9.4.2019 €98,99, 9.10.2019 €593,94, 11.11.2019
€593,94, 10.12.2019 €577,96; che, in particolare, solo i pagamenti del 12.3.2019 e del 9.4.2019 recavano la causale inerente all'indennità di disoccupazione;
di non avere
di avere sottoscritto nel periodo considerato contratti di lavoro a tempo determinato part-time di durata inferiore ai sei mesi, come da estratti Unilav;
di avere proposto infruttuosamente ricorso amministrativo avverso l'avviso di accertamento al Comitato di Napoli. CP_1
Nel merito asseriva l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall ai sensi dell'art. 52 CP_1 della Legge n.88/1989 e 13 della Legge n. 412/1991; deduceva, inoltre, il difetto di motivazione per genericità del citato avviso.
Concludeva chiedendo di “1) accertare e dichiarare la illegittimità/nullità/invalidità dell'avviso di accertamento avente ad oggetto l'indennità di disoccupazione NASPI n. 941802/2019 – numero pratica 16335362 – notificato in data 16- 03-2023 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
2) accertare e dichiarare l'irripetibilità dei crediti chiesti in restituzione dell' in applicazione degli artt. 52 della legge n. 88/1989 e CP_1
13 della legge n. 412/1991; 3) In via subordinata, si chiede di contenere la richiesta di restituzione ai soli importi versati dall' nelle date del 12 marzo e del 9 aprile del CP_1
2019, per un importo complessivo di € 534,54, dovendosi riconoscere i successivi accrediti legittimi se conseguenti a sospensione dell'erogazione oppure se chiesti in restituzione in conseguenza di una decadenza, irripetibili in quanto imputabili ad esclusivo errore dell' 4) In caso di rigetto del presente ricorso, concedere una CP_1 rateizzazione per la restituzione della somma richiesta, tenuto conto del legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente per effetto delle modalità di erogazione della prestazione poste in essere dall' e della condizione economica e patrimoniale della CP_1 stessa;
5) Condannare le resistenti al pagamento delle spese e degli onorati di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo”.
L , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, contestando il CP_1 richiamo alla disciplina, speciale ed eccezionale, relativa dell'indebito pensionistico ai sensi dell'art. 52 l.88/1989, come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991; rimarcava che, pertanto, rimangono escluse dal campo di applicazione della suddetta disciplina le prestazioni temporanee, quale la NASPI. Precisava, inoltre, che la ricorrente non aveva presentato alcuna domanda amministrativa per l'interruzione della NAPSI (ovvero per la diminuzione dell'importo) per i rapporti di lavoro subordinato istaurati dal 21.03.2019 al 18.6.2021. Concludeva chiedendo: “si voglia rigettare l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza cartolare 30.1.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e
2 dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
La domanda è parzialmente fondata con riferimento ai soli importi ritenuti dall CP_1 indebiti, percepiti dalla ricorrente nei mesi di marzo ed aprile 2019. Va premesso che è certo che la ricorrente ha ricevuto in data 16.2.23 avviso di accertamento da parte dell recante la seguente dizione: CP_1
Ne consegue che l'oggetto della domanda è – di fatto – l'impugnazione del provvedimento con cui, a seguito di accertamenti svolti dal convenuto, è stata comunicata alla ricorrente la sussistenza dell'indebito quanto al periodo e per l'importo sopra indicati.
Va premesso, in linea generale, che il criterio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali l'art. 80 del R.D. 1422/24, in vigore fino al 27.3.89. L'assetto normativo in parola venne, per così dire, sconvolto dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 166/96. L'incidenza della citata sentenza non è limitata alla specifica fattispecie di indebita erogazione dell'integrazione al minimo ma rileva anche sulle altre fattispecie di indebito, avendo ravvisato la Corte un “principio di settore” del sistema previdenziale, in base al quale – in deroga all'art. 2033 c.c. – la ripetibilità non trova applicazione in presenza di situazioni di fatto aventi minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Infatti, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito delineato dal nostro sistema normativo , trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema. La Corte Costituzionale, intervenuta più di recente sul punto con la sentenza n. 8 del 27.01.2023, ha precisato che il sistema normativo interno consente di smorzare il principio della incondizionata ripetibilità dell'indebito, approntando una tutela specifica alle ipotesi in cui sussista il legittimo affidamento dell'accipiens. Da ultimo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5606 del 23.02.2023 ha specificato che l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che
3 escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens ovvero la sua buona fede, come nel caso di erogazioni di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda.
Orbene, nella fattispecie in esame, è la stessa ricorrente ad affermare di non avere presentato alcuna domanda Naspi o istanza di ripristino per il periodo dall'ottobre al dicembre 2019, attesa tra l'altro l'avvenuta sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato. Pertanto, ritiene questo Giudice che non possa configurarsi la buona fede da parte sua. L'affidamento nella specie non è configurabile, in quanto la ricorrente non versava in una situazione idonea a generarlo, attesa la mancanza di domanda per l'erogazione della misura assistenziale e l'assenza di percezione del dedotto beneficio nei mesi immediatamente precedenti l'ottobre 2019, mesi nei quali aveva altresì lavorato. Né può assumere rilevanza ai fini del legittimo affidamento dell'accipiens la mancata causale degli accrediti ricevuti da parte dell . CP_1
Non può essere applicato nel caso in esame, pertanto, il generale principio in virtù del quale, in tema di indebito, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 della Cost. quella propria del sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. n. 28771/2018; 13223/2020). Tanto non può dirsi invece quanto ai mesi di marzo ed aprile 2019, per i quali la ricorrente aveva effettivamente formulato domanda di erogazione della Naspi e l CP_3 aveva erogato la prestazione assistenziale senza che mai alcun provvedimento di revoca fosse stato comunicato.
Pertanto, in accoglimento parziale del ricorso, in ottemperanza al principio della buona fede dell'accipiens, non può revocarsi in dubbio la non ripetibilità delle somme percepite con accrediti del 12.03.2019 per €435,55 e 09.04.2019 per €98,99 in quanto fondati su formale richiesta inoltrata dalla ricorrente stessa . Appare invece legittima la richiesta di ripetizione proveniente dall e avente a CP_3 oggetto le somme percepite dalla ricorrente in data 09.10.2019 e 11.11.2019 per
€593,94, ciascun delle volte e 10.12.2019 per €577,96, stante l'assenza dei presupposti necessari ai fini di escludere l'applicazione dell'art. 2033 c.c., per come sopra evidenziato. Non può essere accolta la domanda avente a oggetto la rateizzazione degli importi da restituire, trattandosi di iniziativa eventualmente assumibile dall . CP_3
La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 letto l'art. 429 c.p.c., accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento dell n. 941802/2019 – numero pratica 16335362 – notificato in data CP_1
16- 03-2023 con cui quest'ultimo ha determinato a carico della ricorrente un indebito economico con riferimento ai crediti vantati per il periodo dal 1.03.2019 al 30.04.2019; rigetta per il resto la domanda, quanto al periodo tra l'ottobre e il dicembre 2019 dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, 13.2.25 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr. Maria Giusi Vetrella, tirocinante g.o.p.
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