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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione terza (centrale) civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1162/2024 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA PIANTA;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FAUSTA CP_1 C.F._2
RUZZENENTI e dell'avv. MONICA LOMBARDI;
resistente con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni
All'udienza del 16/01/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per la ricorrente:
“Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
1 disporsi obbligo a carico del signor di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 moglie, assegno mensile pari ad € 600,00 rivalutabile annualmente su base Istat;
assegnare la casa coniugale, sita in Visano (Bs), via S. Antonio n. 1, con tutti gli arredi e le suppellettili che la connotano, alla moglie.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per il resistente:
“In principalità, pronunciare la separazione dei coniugi e con obbligo di mutuo CP_1 Parte_1 rispetto, rigettando ogni altra domanda della donna in quanto:
1) inammissibile quella relativa alla casa coniugale e 2) infondata quella inerente la richiesta di contributo al mantenimento.
In ogni caso: vittoria di spese, onorari e oneri ex lege”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario il 23/05/1970 in Carpenedolo (BS), atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (al. 28, Parte II, Serie A); dall'unione nascevano , maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 30/01/2024 adiva il Tribunale di Brescia al fine di sentir Parte_1
pronunciare la separazione dal coniuge con obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle un assegno mensile di mantenimento di euro 600,00 e con assegnazione a lei della casa coniugale;
riferiva altresì di avere chiesto ed ottenuto ordine di protezione consistito nell'allontanamento del coniuge dalla casa familiare il 31/05/2023 (emesso nel procedimento n. 2472/2023 RG).
Si costituiva , aderendo alla domanda di separazione ma chiedendo il rigetto delle CP_1
domande avversarie.
Comparse le parti personalmente all'udienza del 16/07/2024, in cui i coniugi venivano autorizzati a vita separata, ed all'udienza del 8/10/2024, la causa era ritenuta la causa matura per la decisione e rinviata per la discussione, con assegnazione di termine per le difese conclusive, al 16/01/2025 allorquando veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Sulla scorta di quanto dedotto da entrambe le parti può con certezza ritenersi impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, tenuto conto, tra l'altro, che la convivenza risulta pacificamente interrotta far data dall'esecuzione dell'ordine di protezione sopra menzionato.
2 In difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis può quindi pervenirsi a pronuncia di separazione dei coniugi.
Ne deriva l'ordine all'Ufficiale dello stato civile del competente comune di procedere alla trascrizione della sentenza.
Il Tribunale ritiene di respingere, invece, la domanda della ricorrente di assegnazione a sé della casa familiare.
Trattasi di immobile in comproprietà tra il resistente ed il figlio (nato il [...]), ove la Per_1
ricorrente è rimasta a vivere insieme al figlio a seguito dell'allontanamento del marito disposto con l'ordine di protezione del 31/05/2023 avente durata un anno. Nonostante il periodo di efficacia dell'ordine di allontanamento sia ad oggi decorso, il resistente non vi ha fatto rientro, avendo reperito una sistemazione messa a disposizione dal Comune di Visano per la quale versa mensilmente un canone di euro 400,00 (documentato in euro 300,00).
Premesso che l'assegnazione della casa a un coniuge non proprietario è legittimata unicamente dal preminente interesse dei figli conviventi, minorenni o non economicamente autosufficienti, non ricorrono nel caso di specie i presupposti per darvi luogo, considerata l'età del figlio (anni 52) Per_1
e la sua situazione economica (seppur parzialmente inabile al lavoro, da quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 8/10/2024, ha introiti mensili di complessivi euro 1.200,00 di cui euro
900,00 per pensione di inabilità ed euro 300,00 da lavoro).
Resta fermo l'onere a carico del resistente di pagamento della rata del mutuo per la casa familiare, per la propria quota (euro 330,00 mensili), stante la comproprietà del bene con il figlio , onerato Per_1
in pari misura.
Quanto alla domanda della ricorrente di un contributo nel proprio mantenimento a carico del coniuge,
è opportuna una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche.
Allo stato il resistente percepisce mensilmente circa euro 950,00 di pensione, al netto della cessione del quinto per debiti pregressi;
detratto quanto dovuto per il pagamento del mutuo (euro 330,00) e per la locazione (euro 300,00), restano a sua disposizione euro 320,00, con cui egli deve far fronte anche al proprio vitto quotidiano ed alle utenze.
La ricorrente percepisce euro 400,00 mensili di invalidità e convive col figlio percettore, come Per_1
detto, di introiti mensili di € 1.200,00, con ragionevole probabilità di aiuto economico alla madre, trattandosi unico nucleo familiare, con conto corrente cointestato ove confluiscono gli emolumenti di
3 entrambi (doc. 14 ricorrente), condividendo pertanto la partecipazione alle spese di utenze e vitto che, invece, il marito sostiene da solo.
Tanto premesso, il Tribunale riconosce in capo alla richiedente l'insufficienza dei redditi che legittimerebbe l'attribuzione del contributo;
tuttavia, la non elevata capacità economica del resistente, in uno con l'apporto del figlio alla madre, non consentono di porre a suo carico un contributo Per_1
mensile a favore della moglie in termini di assegno, potendosi considerare una forma alternativa di mantenimento il pagamento della rata di mutuo della casa familiare, fino a quando la ricorrente vi abiterà.
Occorre altresì precisare che un eventuale futuro escomio della moglie dalla casa, dovuto al persistere dell'inadempimento del resistente al pagamento del mutuo, ovvero al suo eventuale rientro, comporterebbe una maggiore spesa per la ricorrente, che sarebbe onerata di reperire altro alloggio sostenendone i costi di locazione, circostanza che può senz'altro legittimarla a chiedere in separato giudizio una somma mensile titolo di mantenimento separativo.
Considerata la soccombenza reciproca della ricorrente in punto di assegnazione della casa familiare e del resistente in punto di mantenimento separativo, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Carpenedolo (BS), di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (al. 28, Parte II, Serie A);
3. spese compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente relatore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione terza (centrale) civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1162/2024 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA PIANTA;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FAUSTA CP_1 C.F._2
RUZZENENTI e dell'avv. MONICA LOMBARDI;
resistente con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni
All'udienza del 16/01/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per la ricorrente:
“Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
1 disporsi obbligo a carico del signor di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 moglie, assegno mensile pari ad € 600,00 rivalutabile annualmente su base Istat;
assegnare la casa coniugale, sita in Visano (Bs), via S. Antonio n. 1, con tutti gli arredi e le suppellettili che la connotano, alla moglie.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per il resistente:
“In principalità, pronunciare la separazione dei coniugi e con obbligo di mutuo CP_1 Parte_1 rispetto, rigettando ogni altra domanda della donna in quanto:
1) inammissibile quella relativa alla casa coniugale e 2) infondata quella inerente la richiesta di contributo al mantenimento.
In ogni caso: vittoria di spese, onorari e oneri ex lege”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio concordatario il 23/05/1970 in Carpenedolo (BS), atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (al. 28, Parte II, Serie A); dall'unione nascevano , maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 30/01/2024 adiva il Tribunale di Brescia al fine di sentir Parte_1
pronunciare la separazione dal coniuge con obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle un assegno mensile di mantenimento di euro 600,00 e con assegnazione a lei della casa coniugale;
riferiva altresì di avere chiesto ed ottenuto ordine di protezione consistito nell'allontanamento del coniuge dalla casa familiare il 31/05/2023 (emesso nel procedimento n. 2472/2023 RG).
Si costituiva , aderendo alla domanda di separazione ma chiedendo il rigetto delle CP_1
domande avversarie.
Comparse le parti personalmente all'udienza del 16/07/2024, in cui i coniugi venivano autorizzati a vita separata, ed all'udienza del 8/10/2024, la causa era ritenuta la causa matura per la decisione e rinviata per la discussione, con assegnazione di termine per le difese conclusive, al 16/01/2025 allorquando veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Sulla scorta di quanto dedotto da entrambe le parti può con certezza ritenersi impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, tenuto conto, tra l'altro, che la convivenza risulta pacificamente interrotta far data dall'esecuzione dell'ordine di protezione sopra menzionato.
2 In difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis può quindi pervenirsi a pronuncia di separazione dei coniugi.
Ne deriva l'ordine all'Ufficiale dello stato civile del competente comune di procedere alla trascrizione della sentenza.
Il Tribunale ritiene di respingere, invece, la domanda della ricorrente di assegnazione a sé della casa familiare.
Trattasi di immobile in comproprietà tra il resistente ed il figlio (nato il [...]), ove la Per_1
ricorrente è rimasta a vivere insieme al figlio a seguito dell'allontanamento del marito disposto con l'ordine di protezione del 31/05/2023 avente durata un anno. Nonostante il periodo di efficacia dell'ordine di allontanamento sia ad oggi decorso, il resistente non vi ha fatto rientro, avendo reperito una sistemazione messa a disposizione dal Comune di Visano per la quale versa mensilmente un canone di euro 400,00 (documentato in euro 300,00).
Premesso che l'assegnazione della casa a un coniuge non proprietario è legittimata unicamente dal preminente interesse dei figli conviventi, minorenni o non economicamente autosufficienti, non ricorrono nel caso di specie i presupposti per darvi luogo, considerata l'età del figlio (anni 52) Per_1
e la sua situazione economica (seppur parzialmente inabile al lavoro, da quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 8/10/2024, ha introiti mensili di complessivi euro 1.200,00 di cui euro
900,00 per pensione di inabilità ed euro 300,00 da lavoro).
Resta fermo l'onere a carico del resistente di pagamento della rata del mutuo per la casa familiare, per la propria quota (euro 330,00 mensili), stante la comproprietà del bene con il figlio , onerato Per_1
in pari misura.
Quanto alla domanda della ricorrente di un contributo nel proprio mantenimento a carico del coniuge,
è opportuna una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche.
Allo stato il resistente percepisce mensilmente circa euro 950,00 di pensione, al netto della cessione del quinto per debiti pregressi;
detratto quanto dovuto per il pagamento del mutuo (euro 330,00) e per la locazione (euro 300,00), restano a sua disposizione euro 320,00, con cui egli deve far fronte anche al proprio vitto quotidiano ed alle utenze.
La ricorrente percepisce euro 400,00 mensili di invalidità e convive col figlio percettore, come Per_1
detto, di introiti mensili di € 1.200,00, con ragionevole probabilità di aiuto economico alla madre, trattandosi unico nucleo familiare, con conto corrente cointestato ove confluiscono gli emolumenti di
3 entrambi (doc. 14 ricorrente), condividendo pertanto la partecipazione alle spese di utenze e vitto che, invece, il marito sostiene da solo.
Tanto premesso, il Tribunale riconosce in capo alla richiedente l'insufficienza dei redditi che legittimerebbe l'attribuzione del contributo;
tuttavia, la non elevata capacità economica del resistente, in uno con l'apporto del figlio alla madre, non consentono di porre a suo carico un contributo Per_1
mensile a favore della moglie in termini di assegno, potendosi considerare una forma alternativa di mantenimento il pagamento della rata di mutuo della casa familiare, fino a quando la ricorrente vi abiterà.
Occorre altresì precisare che un eventuale futuro escomio della moglie dalla casa, dovuto al persistere dell'inadempimento del resistente al pagamento del mutuo, ovvero al suo eventuale rientro, comporterebbe una maggiore spesa per la ricorrente, che sarebbe onerata di reperire altro alloggio sostenendone i costi di locazione, circostanza che può senz'altro legittimarla a chiedere in separato giudizio una somma mensile titolo di mantenimento separativo.
Considerata la soccombenza reciproca della ricorrente in punto di assegnazione della casa familiare e del resistente in punto di mantenimento separativo, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Carpenedolo (BS), di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (al. 28, Parte II, Serie A);
3. spese compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente relatore
Michele Posio
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