Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1054 2024 R.G. avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ”, promossa da
, con l'Avv. DE SALVE MARIA ROSARIA;
Parte_1
parte attrice contro
con l'Avv. PARENTE SALVATORE;
Controparte_1
parte convenuta
Con atto di citazione ritualmente notificato le odierne attrici, sul presupposto di avere diritto alla riscossione di n. 4 buoni fruttiferi a termine serie “CA” di lire 5.000.000 cadauno – intestati a e alla madre deceduta - emessi il Parte_1 Per_1
01/03/1999 e caduti in successione, e di aver subito ingiusto rifiuto alla domanda di rimborso dei titoli medesimi a causa dell'intervenuta prescrizione, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce per ivi sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare l'esigibilità dei buoni postali n.05.458.441 13 di £.5.000.000; n.05.458.442 13 di £.5.000.000; n.05.458.443 13 di
£.
5.000.000 e n.05.458.444 13 di £.5.000.000, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto Per l'effetto 2) Riconoscere il diritto delle attrici nelle loro qualità come indicate in premessa a vedersi corrispondere la quota parte elle spettanti per legge della sorte capitale e degli interessi maturati dei buoni fruttiferi oggetto del giudizio. 3)
Condannare la convenuta a pagare a , nella sua qualità di Parte_1 cointestataria, ½ dell'importo dei buoni e degli interessi maturati alle condizioni contrattuali e al netto delle imposte di legge, nonché a e Parte_1 Pt_1
1/3 del restante 50% di sorte capitale ed interessi maturati alle condizioni
[...] contrattuali e al netto delle imposte di legge, nella loro qualità di eredi testamentarie di
, previa ove necessaria presentazione di domanda di successione o altra Per_1 istanza che dovesse rendersi necessaria all'Ente convenuto. 4) Con vittoria di spese,
Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo che erano state avviate le pratiche per il rimborso delle somme richieste e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare la cessata materia del contendere previo accertamento dell'esito delle attività avviate, e ancora in corso, ai fini del rimborso dei BPF caduti in successione in favore delle sigg.re e e tenendo conto della Parte_1 Pt_1 manifestata disponibilità di alla più celere definizione della controversia;
CP_1
- spese compensate.”.
In corso di causa le parti davano atto dell'avvenuto svincolo delle somme richieste in citazione e chiedevano la cessata materia del contendere. Parte attrice insisteva nella condanna alle spese e parte convenuta per la compensazione.
Dagli atti di causa emerge che la convenuta veniva sollecitata prima dell'introduzione del presente giudizio allo svincolo e alla distribuzione delle somme oggetto di causa.
Inoltre, la documentazione finalizzata a tale svincolo era già in possesso dell'odierna convenuta che non appare abbia inteso definire stragiudizialmente la lite. Solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio la convenuta in corso di causa ha provveduto allo svincolo delle somme richieste ed ha così riconosciuto la fondatezza della domanda.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 267,83 per spese ed € 2.500,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, il 27/01/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore