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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio e sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2105\2023 R.G.A.C. pendente tra
nata a [...], il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
domiciliata in Sarzana, via A. Gramsci, n. 16, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina
Sinopoli, la quale la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) elettivamente domiciliato in La Spezia Via Manzoni 22 presso C.F._2
lo studio degli Avv.ti Lucia Avalli e Ilaria Poggetti, le quali lo rappresentano ed assistono in forza di procura in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 8 ***
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza Parte_1
ed eccezione, 1. In via principale: dichiarare, la separazione personale dei coniugi, e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati: con addebito della stessa alla parte resistente;
2. Controparte_1
Riconoscere in favore della signora : a) a titolo di mantenimento personale del coniuge più Parte_1
debole economicamente, la somma non inferiore ad euro 1.200,00 mensili, importo da versarsi in suo favore a cura del coniuge entro il 5 di ogni mese sul c.c. della ricorrente già noto al resistente. CP_1
Tale somma è da intendersi soggetta alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
b) la restituzione in favore della ricorrente, a cura del coniuge della somma non inferiore Controparte_1
ad euro 13.000,00 quale quota della maggiore somma accantonata sul c.c. familiare e cointestato ad entrambi i coniugi dal quale la signora è stata estromessa con l'inganno dal marito. Con vittoria Pt_1
di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”; per “Voglia il Tribunale Ill.mo, contraris rejectis, Dichiarare la separazione Controparte_1
tra i signori e Respingere la domanda di addebito perché infondata Parte_1 Controparte_1
in fatto ed in diritto;
Confermare il provvedimento già emesso stabilendo a carico del marito un contributo mensile al mantenimento della moglie di € 600,00. Respingere la richiesta di corresponsione da parte del sig. della somma di €. 13.000,00 quale quota della maggior somma CP_1
asseritamente accantonata sul c.c. UBI estinto nel 2013, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2023, la sig.ra deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito civile, in La Spezia, in data 19.07.2014, con il sig.
iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 74 Parte II, serie Controparte_1
C, anno 2014, nel corso del quale era nata, in data 27.11.1988, Persona_1
divenuta economicamente autosufficiente, chiedendo la pronuncia della separazione pagina 2 di 8 con contestuale domanda di addebito in capo al marito e l'autorizzazione a vivere separati. La sig.ra domandava, altresì, la condanna della controparte al pagamento Pt_1
di una somma a titolo di mantenimento pari ad € 1.200,00 mensili, rivalutabili annualmente in accordo agli indici Istat.
2. Si costituiva in giudizio il sig. , non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
separazione richiesta da controparte, se non per ciò che attiene la dichiarazione di addebito della stessa, e chiedendo la conferma degli importi stabiliti dal Giudice relatore in via provvisoria con riguardo all'onere di mantenimento a suo carico.
3. La causa veniva istruita documentalmente nonché tramite l'assunzione della prova orale ammessa, e con ordinanza del 9.4.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così ricostruita la materia oggetto del contendere, è opinione del Tribunale che sussistano i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale tra i coniugi, essendo emerso in atti più di un riscontro circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ormai di fatto cessata da tempo.
2. Per quanto attiene, invece, all'addebito della separazione, la giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che la dichiarazione di addebito sia subordinata all'accertamento che l'irreversibile crisi del vincolo coniugale sia dovuta esclusivamente al comportamento che uno o entrambi i coniugi abbiano posto in essere in violazione degli obblighi derivanti da tale legame;
è quindi richiesta la prova della sussistenza del nesso causale tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/07/2023, n.
19502, secondo cui: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che
l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che
pagina 3 di 8 sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza”).
Muovendo da tale dato normativo e giurisprudenziale, appare rilevante dar conto della deposizione della figlia della coppia, la quale – sentita in qualità di Persona_1
testimone – ha riferito di un clima teso in famiglia, della scarsa inclinazione al dialogo ed alla condivisione delle decisioni di natura economica da parte del padre, nonché delle condotte violente da questi poste in essere tanto verso di lei che della sig.ra
[...]
. In particolare, per quanto riguarda quest'ultima, la teste ha dichiarato di aver Pt_1
assistito ad episodi di violenza nei confronti della madre e, a fronte della richiesta di una puntuale collocazione temporale del narrato, ha specificato che: “quando ci fu la situazione del tradimento, scontri su scontri, poi per la questione del mio matrimonio, da me sono finiti a loro;
non posso neanche dire un evento scatenante in particolare, si partiva a litigare per delle scemate, si finiva sempre a litigare violentemente, che a volte sfociava con le mani addosso pesantemente, ed a volte finiva con insulti;
io tendo a discutere, da parte di mio padre si tende a litigare”. La deposizione appare sufficientemente precisa quanto alla ricostruzione delle dinamiche familiari, non ravvisandosi seri motivi per dubitare dell'attendibilità del teste, anche considerato che, sulla scorta di quanto riferito dalla sig.ra in sede penale, il Gip del Persona_1
Tribunale di Massa ha adottato, nei confronti del sig. , una misura cautelare in CP_1
relazione a condotte astrattamente configuranti il reato di cui all'art. 572 c.p.c., che vede quale presunta persona offesa proprio la sig.ra Pt_1
Sebbene risulti verosimile una situazione di conflittualità tra le parti risalente nel tempo, ai fini che ne occupano è significativo evidenziare, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che “le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera,
pagina 4 di 8 infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018)”
(cfr. Cass. civ. 11631\2024).
In considerazione di quanto sopra, appaiono sussistere i presupposti per l'addebito della separazione nei confronti del sig. Controparte_1
3. Venendo ora alla diversa questione del mantenimento richiesto dalla sig.ra
[...]
quale coniuge debole, occorre evidenziare che secondo la Cassazione “la Pt_1
separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17545; in senso conforme Cass. civ. n. 12196/2017 e Cass. civ. n. 22616/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi
a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso
pagina 5 di 8 strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 03/05/2025, n. 11611).
4. A fronte di tale dato ermeneutico, è d'uopo rappresentare come il sig. risulti CP_1
percepire una pensione mensile pari a circa € 2.500,00, mentre la sig.ra sia Pt_1
attualmente priva di occupazione, sebbene questa, per come si evince dalla scheda inerente la sua posizione contributiva (che dà conto dello svolgimento di plurimi impieghi ad eccetto che per le annualità dal 2017 al 2021) appaia pienamente capace di procurarsene una, avente caratteristiche analoghe a quelle svolte in passato, stante anche la disponibilità di un'autovettura in capo alla stessa. Non sussiste riscontro, invero, di alcun serio impedimento psico-fisico, non potendosi considerare tali quelli di cui alla documentazione clinica in atti, né tanto meno appare oggettivamente ostativa a tal riguardo l'età della stessa.
Di contro, il sig. risulta soffrire di serie patologie e sostiene mensilmente spese CP_1
per l'acquisto di medicinali (v. documenti inerenti la condizione clinica e le spese mediche in atti).
Nella medesima ottica, deve altresì considerarsi che l'abitazione familiare sita in
Licciana Nardi, (MS) alla via Paesi Bassi, n. 60, constante di ben tre piani e di doppio ingresso (v. planimetrie in atti) e recentemente ristrutturata mediante l'impiego di buona parte della liquidazione del sig. , risulta in comproprietà tra i coniugi, sicché è CP_1
rimessa alle parti la scelta di procedere al frazionamento ed alla comune occupazione
(compatibilmente con la vigenze dei provvedimenti cautelari in essere) o alla vendita, sì da ricavarne cospicua disponibilità economica funzionale all'acquisto di altro immobile di dimensioni più ridotte.
Allo stato, ad ogni modo, a fronte di quanto disposto in sede penale, ovvero l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, quest'ultima risulta l'esclusiva occupante dell'immobile,
pagina 6 di 8 mentre il sig. ha trasferito la propria dimora altrove, con le conseguenze CP_1
economiche che ne discendono.
Infine, deve tenersi conto che la stessa sig.ra ha dedotto come il tenore di vita Pt_1
vissuto in costanza di matrimonio sia sempre stato particolarmente modesto, a fronte della ritrosia del sig. a corrisponderle somme per le sue esclusive esigenze CP_1
personali, e ciò ha trovato riscontro da quanto dichiarato dalla figlia della coppia in sede testimoniale, la quale ha escluso lo svolgimento di vacanze familiari, riferendo al più di gite fuori porta e di spostamenti per visitare i parenti.
5. In definitiva, alla luce del complessivo dato probatorio in atti, ivi incluso quello relativo alle risultanze dei conti correnti prodotti, appare congruo confermare quanto disposto in via temporanea, ovvero l'obbligo a carico del sig. di Controparte_1
corrispondere alla sig.ra , entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile di € Parte_1
600,00, rivalutabile annualmente in accordo agli indici Istat.
6. Risulta inammissibile, da ultimo, la domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
avente ad oggetto la condanna del sig. alla corresponsione di una Controparte_1
somma non inferiore ad euro 13.000,00 quale quota della maggiore somma accantonata sul conto corrente familiare dal quale sarebbe stata estromessa dal marito. Si tratta, invero, di domanda soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta da quella di separazione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre
2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass.
Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
7. In considerazione della natura del procedimento e della sostanziale soccombenza reciproca le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 2105\2023 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) pronuncia la separazione personale tra e Controparte_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati, con addebito a carico del sig. ; CP_1
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
3) dichiara inammissibile la domanda proposta da avente ad oggetto la Parte_1
condanna di alla restituzione di una somma di denaro in suo Controparte_1
favore;
4) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza al momento del suo passaggio in giudicato;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ilario Ottobrino Dott. Giulio Maria Lino Giuntoli
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