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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/09/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1836/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1836/2022
promossa da:
rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
Laura Di Fazio, Pasquale Varone e dall'Abogado Antonio Maiello, che agisce d'intesa, ex dlgs 96/2001 con l'Avv. Pasquale Varone, ed elettivamente domiciliato in Roma presso il loro studio, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilario Maio e Antonella
Francesca Paola Micheli, come da procura generale in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 717/2022 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, accertato per le ragioni indicate in premessa il rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del ricorso di fronte al TA del AZ rubricato al
08759/2022 con il presente giudizio, per l'effetto voglia sospendere il presente giudizio ex art. 295 - 296 c.p.c..
2. Ancora in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto.
3. Nel merito, riformare la sentenza impugnata n. 717/2022 emessa dal Tribunale ordinario di Arezzo in data in data 22.6.2022 nel procedimento NRG 1181/2021 depositata in pari data e non notificata e per l'effetto rigettare la domanda di revocatoria ordinaria e le statuizioni conseguenti in quanto infondate in fatto e in diritto per insussistenza del credito dell' nei confronti del defunto Dott. e CP_1 Persona_1 quindi nei confronti dell'appellante erede dello stesso. Con condanna dell' a CP_1
restituire al Prof. gli importi dallo stesso versati medio tempore quale Parte_1
erede con beneficio di inventario del Dott. Persona_1
4. Con condanna degli appellati al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, ivi incluso il rimborso del contributo forfettario ed oneri accessori”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
In via preliminare rigettare l'istanza cautelare stante l'assenza dei necessari presupposti di legge;
Sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art 295 c.p.c. in quanto infondata;
In via principale: - rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria integrale delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 717/2022 del Tribunale di Arezzo, con cui era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dall' nei confronti dell'atto di donazione CP_1
disposto dal sig. a favore del predetto ed avente ad Persona_1 Parte_1
2 oggetto due beni immobili, come da atto rogato dal notaio di Persona_2
Arezzo Resp. 795-Racc. 413 trascritto il 4.7.2016.
1.1) A fondamento della propria domanda, aveva allegato che: CP_1
• era creditrice nei confronti del sig. in virtù di sentenza del Persona_1
Consiglio di Stato (n. 1992/2011), che aveva riformato la sentenza del AR AZ
n. 12052/2004, con cui era stato riconosciuto il diritto di alla Persona_1
liquidazione della pensione integrativa a carico del fondo interno ex e con CP_2 la quale aveva ricompreso nella pensione l'indennità di posizione di cui alla legge
334/1997 e condannato (ora ) all'adeguamento della pensione con CP_3 CP_1
calcolo degli interessi;
• a seguito della predetta riforma della sentenza del AR operata dal Consiglio di
Stato, l' aveva rideterminato l'importo indebitamente pagato al sig. CP_1 [...]
nella misura di € 250.399,39 chiedendone quindi la restituzione, con Persona_1
racc. a.r. del 27.4.2016;
• il sig. aveva proposto ricorso avverso tale richiesta, mediante Persona_1
il proprio procuratore generale e figlio, sig- impugnandola Parte_1
davanti alla Corte dei Conti (sez. Toscana) che, con sentenza n. 120/2018, aveva rigettato il ricorso e confermato il credito dell' ; CP_1
• , nelle more del procedimento innanzi alla Corte dei Conti, aveva trattenuto CP_1
quota-parte del proprio credito dalla pensione del sig. fino Persona_1
alla data del decesso di quest'ultimo (avvenuto il 9.7.2017);
• poi, con nota della direzione di Arezzo, aveva dato corso al recupero della CP_1
somma ancora dovutagli di € 242.093,39 nei confronti del sig. Parte_1
erede con beneficio di inventario del sig. Persona_1
• dopo la messa in mora del 25.6.2019 da parte di , aveva Parte_1 CP_1
corrisposto € 35.327,20;
• aveva appellato la sentenza della Corte dei Conti -Toscana n. Parte_1
120/2018 e la Corte dei Conti, sez. Centrale di appello, con sentenza n. 166/2020, aveva accertato l'obbligo restitutorio dell'indebito, da doversi rideterminare al netto delle ritenute fiscali, con onere per l' della rideterminazione;
CP_1
• l' aveva allora inviato raccomandata a.r. al sig. in data CP_1 Parte_1
16.2.2021, con cui aveva rideterminato gli importi dovutigli in € 114.095,96, intimandone il pagamento;
• mediante comunicazione pec dei propri difensori del 18.2.2021, Parte_1
aveva contestava la legittimità delle somme richiestegli dall' , ritenendo di CP_1
non doverle pagare in quanto aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario;
3 • a seguito di tale pec era dunque ancora creditrice nei confronti di CP_1 [...] di € 114.095,96; Persona_1
• con atto di donazione in data 29.6.2016 il sig. aveva donato Persona_1
al figlio due beni immobili siti in provincia di Arezzo;
Parte_1
• il sig. alla data della donazione, 29.6.2016, era consapevole Persona_1
della propria esposizione debitoria, in quanto il recupero del credito era iniziato dal
27.4.2016, e pertanto la detta donazione era stata fatta per preservare il patrimonio del sig. e sottrarre garanzia ai propri creditori;
Persona_1
• per tali motivi aveva chiesto ex art 2901 c.c. la revoca degli effetti della detta CP_1
donazione, pregiudizievole nei confronti dell'istituto.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'On.le
Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto donazione sottoscritto in data 29.06.2016 tra il Sig. Persona_1
ed il Sig. , ricevuto dal Notaio di
[...] Parte_1 Persona_2
Arezzo, Rep. n. 795, Racc. n. 413, trascritto in data 04.07.2016 sia presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Arezzo Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare al
n. 6661 del Reg. Part., con tutti gli effetti di legge fra cui, il principale, la dichiarazione
d'inefficacia relativa dell'atto di donazione nei confronti dell' limitatamente ai beni CP_1 immobili sopra descritti oggetto dell'atto medesimo e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto di di soddisfare il proprio credito sugli immobili stessi come sopra CP_1
individuati; B) emettere sentenza che sia titolo per le prescritte trascrizioni ed annotazioni presso la competente Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Arezzo, con ordine al Conservatore di provvedervi con esonero da ogni sua relativa responsabilità. Il tutto con condanna del convenuto al pagamento delle spese e delle competenze di causa, oltre spese generali come per legge”.
1.2) Si era costituito il sig. chiedendo il rigetto delle domande di Parte_1
controparte ed esponendo che:
o in via preliminare, vi era incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del
Tribunale di Roma, data la residenza del convenuto a Roma;
Parte_1
o ancora in via preliminare, vi era carenza di legittimazione passiva, in quanto l avrebbe dovuto agire nei confronti del sig. in qualità di CP_1 Parte_1
erede con beneficio di inventario e non in proprio, con conseguente improcedibilità del giudizio per prescrizione dell'azione ex art 2091 c.c., posto che l'atto di donazione era stato rogato in data 29.6.2016, e l'azione proposta il 28.4.2021;
4 o era insussistente il credito vantato da , non essendo stato chiesto al Consiglio CP_1
di Stato la restituzione di quanto pagato ai propri dipendenti, in esecuzione della sentenza di primo grado del AR AZ e non avendo nulla stabilito la sentenza del
Consiglio di Stato sull'obbligo di restituzione: pertanto nessun giudicato si era formato sull'obbligo restitutorio, con conseguente prescrizione dell'azione;
o l'assenza del giudicato era rilevante anche perché, considerata la natura privatistica del trattamento pensionistico integrativo, non sarebbe stato sottoposto alla disciplina del trattamento pensionistico ordinario/obbligatorio, con la conseguenza dell'impossibilità di configurazione del danno erariale in caso di mancata ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza del AR, posta la natura facoltativa del recupero delle erogazioni;
o ad ogni modo il diritto di credito era prescritto.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare: 1) dichiarare la propria incompetenza territoriale e al contempo dichiarare la competenza territoriale del Tribunale ordinario di Roma ai sensi dell'articolo 18 c.p.c. foro della competenza territoriale del convenuto per le ragioni indicate in premessa;
2) in via alternativa e preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto e per l'effetto l'estromissione del professor
[...]
evocato in giudizio in proprio e non nella qualità di erede del defunto dott. Parte_1
Nel merito: 3) rigettare la domanda di revocatoria ordinaria e le Persona_1
statuizioni conseguenti in quanto infondate in fatto è in diritto per insussistenza del credito dell' nei confronti del defunto dott. e quindi nei CP_1 Persona_1
confronti del convenuto. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese generali ed accessori di legge”.
1.3) Il Tribunale aveva infine ritenuto che:
• l'eccezione di incompetenza territoriale era inammissibile, in quanto generica e proposta non in riferimento a tutti i criteri di competenza ipotizzabili;
• l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto era infondata, poiché l'azione ex 2901 c.c. presupponeva che l'azione fosse introdotta nei confronti del disponente e dell'avente causa, soggetti coincidenti nel caso di specie, e che, inoltre, le doglianze poste dal convenuto avrebbero portato solo a una eventuale richiesta di integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c., portando a ripetere la notifica al medesimo al quale gli atti Parte_1
erano già stati notificati;
• parimenti infondata era l'eccezione di prescrizione, dato che l'atto di donazione era stato rogato in data 29.6.2016, e l'azione proposta il 28.4.2021;
5 • nel merito:
a) l'attore aveva proposto la domanda per il credito dell' , come ricalcolato CP_1
dalla sentenza della Corte dei Conti d'Appello n.166/2020, per precedenti rimborsi, in € 114.095,96;
b) non poteva applicarsi al caso di specie la disciplina invocata dal convenuto ex art. 1, comma 263, legge 662/1996, secondo la quale il recupero dell'indebito pensionistico non si estendeva agli eredi del pensionato (eccetto in casi di dolo del pensionato stesso), atteso che tale norma aveva definito il proprio ambito di applicabilità temporale alle sole erogazioni anteriori all'1.1.1996;
c) era infondata l'eccezione di prescrizione dell'importo richiesto da , poiché CP_1
il termine di prescrizione decennale (decorrente dalla sentenza del Consiglio di
Stato n.1992/201) era stato validamente interrotto da plurimi atti volti al recupero del credito, dalle messe in mora a partire dal 2016, fino ad arrivare alla proposizione della causa ex art. 2901 c.c.;
d) era dimostrato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2901 c.c., che con l'atto dispositivo a titolo gratuito, con cui aveva donava tutti i Persona_1
propri immobili al figlio, era stato reso più difficoltoso il recupero delle somme vantate da , creando un pregiudizio alle ragioni creditorie;
CP_1
e) sempre in applicazione dell'art. 2901c.c., era evidente la “scientia damni” del debitore, il quale aveva posto in essere la donazione successivamente alla richiesta di pagamento dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, notificatagli il
27.4.2016.
1.3.1) Il Tribunale di Arezzo aveva quindi reso la seguente statuizione: “Il
Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: accoglie le domande di parte attrice;
dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti dell' dell'atto donazione sottoscritto in data CP_1
29.6.2016 tra il Sig. ed il Sig. , ricevuto dal Persona_1 Parte_1
Notaio di Arezzo, Rep. n. 795, Racc. n. 413, trascritto in data Persona_2
4.7.2016 sia presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Arezzo Territorio -
Servizio di Pubblicità Immobiliare al n. 6661 del Reg. Part.; dispone che la sentenza venga annotata in margine della trascrizione dell'atto presso i registri immobiliari;
condanna parte convenuta a rifondere le spese sostenute dalla parte attrice, liquidate in complessivi € 13.430,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali per compensi, nonché € 786,00 a titolo di esborsi documentati”.
6 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig.
[...]
Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato all'unico motivo intitolato: “ERRONEITÀ
DELL'APPELLATA SENTENZA PER AVER RIGETTATO L'ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ED AVER ESCLUSO L'INSUSSISTENZA DEL
CREDITO VANTATO DALL VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2901 C.C., CP_1
DELL'ART. 1 COMMA 263 DELLA LEGGE 662/1996 COME MODIFICATO
DALL'ART. 38 COMMA 10 DELLA LEGGE 448 /2001”, rilevando che “La sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di insussistenza del credito vantato - così come dedotto da parte convenuta da pagina 5 a pagina 10 della comparsa di costituzione risposta nonché l'eccezione di prescrizione del diritto avanzata con la comparsa di costituzione e risposta del convenuto a pagina 11 - senza effettuare alcuna analisi obiettiva dei fatti ed omettendo di fornire una motivazione adeguata”.
Con tale motivo l'appellante ha in particolare esposto che:
- il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che gli importi chiesti in restituzione dall' attenevano al ricalcolo di una pensione integrativa, di per sé CP_1
avente natura privatistica e disciplinata da un regolamento interno, né del fatto che il recupero di tali importi non rivestiva carattere di doverosità (come invece per la pensione obbligatoria, erogata dall' e disciplinata dalla legge, oltre che CP_1
incidente sulle finanze pubbliche);
- la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere espressamente formulata;
- dunque, considerando tale necessità di espressa formulazione e tenuto conto della natura privatistica della pensione oggetto di causa, “...è indubbio che l'INPDAP nel suo ricorso al Consiglio di Stato avrebbe dovuto chiedere la restituzione di quanto versato in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado del TA
AZ n. 12052/2002. Poiché non ha richiesto la condanna alla restituzione, la sentenza del Cds. n. 1992/2011 nulla ha stabilito sul recupero delle somme che nel frattempo erano state erogate spontaneamente dall'ente di previdenza a titolo di adeguamento pensionistico dal 1999 al 30/09/2012 e conseguentemente sul punto non si è formato il giudicato. Ne deriva che il credito vantato dall' è oggi da CP_1 considerare prescritto” e ciò anche in considerazione del fatto che aveva CP_3
effettivamente la facoltà di non ripetere la pensione integrativa percepita in buona fede dai dipendenti;
- era errata la decisione del Tribunale di ritenere non applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1, comma 263, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, in quanto
7 ritenuta applicabile solo alle erogazioni antecedenti al primo gennaio 1996, ciò in quanto: a) il credito dell' era sorto in un momento antecedente;
b) l'art. 10 CP_1
della Legge 448/2001 aveva esteso l'applicabilità della disciplina ex art. 1, comma
263 L. 662/1996 a tutti i crediti pensionistici sorti prima del 2001 (rilevando come quello oggetto di causa fosse sorto nel 1998);
- dunque, “Alla stregua delle suddette considerazioni ed in forza del citato specifico precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenza n. 01852/2019) va quindi ribadito che l' non può richiedere all'odierno appellante, in ragione CP_1 della sua qualità di erede con beneficio d'inventario, quanto versato dall'ente datore di lavoro tra il 1999 ed il 2012 al defunto dott. in Persona_1
considerazione della posizione di buona fede in cui versava quest'ultimo mai messa in discussione (sottolineandosi che peraltro il dott. non era Parte_1 neppure stato messo a conoscenza dal difensore delle pendenza dell'appello, né dell'emissione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1992/2011). Di conseguenza l'appellante avrà diritto ex art. 2033 c.c. alla ripetizione di quanto versato all' quale Ente già datore di lavoro al fine di sottrarsi alla CP_1 minacciata azione esecutiva”;
- deve quindi ritenersi difettare il presupposto essenziale per il riconoscimento dell'azione revocatoria “...considerato che la finalità della stessa è quella di tutelare la soddisfazione del credito, che nella fattispecie non sussiste”.
2.1.1) L'appellante ha altresì evidenziato di aver proposto ricorso al AR AZ
(radicando il procedimento rubricato al NRG 8759/2022) al fine di far accertare giudizialmente l'insussistenza del credito in questione e dunque, “...Stante il rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. fra l'azione revocatoria di cui si discute nel presente giudizio di appello ed il giudizio NRG 8759/2022 di fronte al TA AZ in virtù del fatto che la sussistenza del credito costituisce presupposto della tutela di cui all'art.
2901 c.c. avanzata dall' , lo stesso appellante ha prospettato la necessità di CP_1
sospendere il presente giudizio di appello, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del predetto procedimento, avanzando espressa istanza in tal senso.
In subordine, l'appellante ha rilevato la sussistenza dei presupposti per sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, ex art. 351 c.p.c.
2.1.2) Il ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata Parte_1
sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla parte CP_1
appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
2.2.1) In particolare, ha dedotto che: CP_1
8 − era inammissibile, in quanto nuova, la domanda con cui era stata chiesta la
“condanna dell' a restituire al Prof. gli importi dallo CP_1 Parte_1
stesso versati medio tempore quale erede con beneficio di inventario del Dott.
; Persona_1
− era errata l'indicazione dell'oggetto di causa, così come formulato da controparte
(secondo cui “...la controversia oggetto del presente appello attiene al regime giuridico vigente circa le obbligazioni di restituzione da parte di un pubblico dipendente che ha percepito una pensione integrativa di quella obbligatoria che
l'ente suo datore di lavoro ha determinato di ufficio in misura conforme ad una decisione del AR AZ poi riformata dal Consiglio di Stato con una sentenza che non ha previsto alcun obbligo restitutorio a carico del percettore di detta pensione
Parte integrativa la quale è distinta dall' ”), dal momento che la controversia in oggetto atteneva, unicamente, ad un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
− l'appello era inammissibile, ex art. 342 c.p.c., dal momento che controparte aveva posto a fondamento dello stesso una serie di argomentazioni totalmente inconferenti rispetto all'oggetto di causa, volte a fuorviare e a rimettere in discussione l'obbligo restitutorio di un credito accertato in maniera definitiva
(dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, con sentenza n.
120/2018 e poi confermato dalla Corte dei Conti - Terza Sezione d'Appello - con sentenza n. 166/2020, passata in giudicato), credito per effetto del quale l' ha CP_1
chiesto in primo grado di dichiarare l'inefficacia ex art 2901c.c. della donazione posta in essere da Persona_1
− l'appello era infondato, in quanto:
a) la sussistenza del credito di era stata accertata, come detto, nel CP_1
contenzioso avanti alla Corte dei Conti;
b) il credito di non poteva ritenersi prescritto, a differenza di quanto CP_1
sostenuto da controparte;
c) la disciplina di cui l'art. 336 c.p.c. era priva di qualsivoglia addentellato alla presente fattispecie;
d) non vi erano margini né per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., né per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ex art. 351 c.p.c.
2.2.2) , sulla scorta di tali rilievi, ha quindi concluso nei termini riportati in CP_1
epigrafe.
3) Ciò premesso, deve rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
9 3.1) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Nel contesto dell'atto di appello in oggetto, infatti, risultano agevolmente individuabili sia le parti della sentenza impugnate, sia le censure poste a fondamento di tale impugnazione, mentre la valutazione circa la fondatezza o meno delle censure predette attiene al merito del gravame.
3.2) Passando all'analisi del merito dell'impugnazione va dunque rilevato che, come emerge dall'illustrazione dell'unico motivo di gravame posto dal sig. a Parte_1 fondamento dell'appello, l'unico profilo tuttora in contestazione (in quanto veicolato nel presente grado di giudizio per il tramite delle argomentazioni esposte nell'appello stesso) risulta attenere all'esistenza del diritto a cui tutela l' ha proposto l'azione revocatoria CP_1
oggetto di causa.
Le argomentazioni dell'appellante non possono tuttavia, in radice, essere condivise.
A) Anzitutto va ricordato come, ai fini della revocatoria, sia sufficiente l'allegazione di una mera ragione di credito, ovvero di una semplice aspettativa creditizia la quale, sebbene non definitivamente accertata, possa tuttavia prima facie ritenersi non pretestuosa e probabile (e non, semplicemente, possibile) e, dunque, verosimile nell'an.
Dunque, non è necessaria la prova di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile.
Ne consegue, allora, che anche un credito eventuale, per esempio sottoposto a condizione o a termine (così testualmente l'art. 2901 c.c.) oppure litigioso, possa fondare l'azione ex art. 2901 c.c.
Tale nozione di “credito” in senso lato si spiega per la natura e per gli effetti della revocatoria.
L'azione, infatti, per un verso possiede uno scopo conservativo, in quanto è preordinata a preservare la garanzia patrimoniale del debitore a fronte di atti di disposizione patrimoniale compiuti a danno del creditore. Per un altro, produce effetti limitati al creditore revocante, rendendo inefficaci solo nei suoi confronti (e non anche degli altri eventuali creditori che non abbiano agito in giudizio) gli atti dispositivi pregiudizievoli (cd. inefficacia relativa).
Tale disciplina, quindi, appalesa l'intento di contemperare le esigenze della circolazione giuridica (la quale è un valore per l'ordinamento, poiché favorisce lo scambio e la movimentazione della ricchezza, quand'anche connessa alla posizione debitoria) e il favor creditoris, il quale invece, al fine di incentivare il ricorso al credito, impone di apprestare strumenti a garanzia delle ragioni creditizie (tra cui, la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.).
10 Ne consegue, allora, che ex post, cioè quando la garanzia patrimoniale è già stata compromessa da un atto dispositivo del debitore, solo la possibilità di agire in revocatoria in base a una mera ragione di credito (senza cioè doverne allegare anche il carattere certo, liquido ed esigibile) tutela efficacemente il debitore nel bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco.
Questa interpretazione della nozione di “credito” presupposto della revocatoria, la quale dunque comprende anche la ragione o aspettativa, si giustifica sia alla stregua del bilanciamento di interessi sotteso all'actio pauliana sia per l'esistenza degli ulteriori requisiti dell'azione.
Quanto al bilanciamento di interessi, infatti, l'azione revocatoria, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., implica la soluzione di un conflitto tra, da un lato, la libertà di autodeterminazione e l'iniziativa economica del debitore e, dall'altro, l'interesse e l'affidamento del creditore sulla garanzia rappresentata dai beni del debitore.
Tale equilibrio non è scalfito da una nozione ampia di “credito”, ovvero interpretata secondo una logica di favor creditoris (la quale si ritiene debba essere privilegiata in tale contesto).
Questo perché, per un verso, l'azione revocatoria è azione dichiarativa, ovvero di inefficacia relativa, la quale, facendo salvi gli atti dispositivi compiuti dal debitore verso terzi, tutela il favor commercii e l'esigenza di sicurezza dei traffici giuridici;
per un altro, gli ulteriori presupposti della revocatoria presidiano la posizione del debitore.
Infatti, i requisiti dell'eventus damni (ovvero la compromissione della garanzia patrimoniale a causa dell'atto dispositivo compiuto dal debitore) e del consilium fraudis
(ovvero la conoscenza del pregiudizio arrecato dalla disposizione patrimoniale alle ragioni creditizie o la preordinazione della stessa a tale scopo) sono imputabili alla sfera d'azione e, dunque, di controllo del debitore.
Pertanto, la loro verificazione contempera adeguatamente, dal lato del debitore, una nozione ampia di “credito”, viceversa favorevole alla posizione creditizia.
A conferma di tale conclusione si ricorda come la Suprema Corte abbia espressamente ritenuto che “In ragione della sufficienza della natura eventuale o
"litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36
c.p.c., ma di pregiudizialità” (così Cass. 15275 del 30.5.2023), ed ulteriormente evidenziando che “E' principio consolidato quello per cui l'art. 2901 cod. civ. ha accolto
11 una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619). Del pari consolidato è il principio che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede (non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma) soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (tra le tante, Cass.,
3 febbraio 2015, n. 1902).” (così Cass. 5618 del 7.3.2017, in motivazione).
B) Le considerazioni che precedono comportano l'impossibilità di accogliere le censure mosse dall'appellante, complessivamente attinenti – come visto – alla contestazione dell'esistenza del credito invocato dall' . CP_1
Lo stesso odierno appellante, del resto, ha espressamente allegato di aver proposto ricorso avanti al AR AZ al fine dell'accertamento dell'esistenza o meno del credito dedotto dall' . CP_1
Al netto di ogni valutazione circa la fondatezza e, a monte, l'ammissibilità di tale ricorso (radicalmente contestate da parte appellata) ed anche a prescindere dal contenuto della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana (sentenza n.
120/2018), confermata dalla Corte dei Conti -Terza Sezione d'Appello (sentenza n.
166/2020, pacificamente passata in giudicato), con cui era stato respinto il ricorso di
(volto a far accertare l'inesistenza dell'addebito a proprio carico per Persona_1
eccessivo ammontare della pensione erogata), ciò che preme in questa sede è evidenziare come sia indubbiamente ravvisabile quantomeno una ragione o aspettativa di credito in capo all' , sub specie del credito “litigioso” la cui esistenza (in tali termini) è CP_1
espressamente attestata dallo stesso appellante in forza del predetto ricorso al AR.
C) Tutte le contestazioni mosse da parte appellante in ordine all'esistenza del credito (quasi che lo stesso avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento specifico nella presente sede) sono dunque insuscettibili di accoglimento.
Incidentalmente si osserva come tali rilievi siano ostativi anche ad una sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
4) L'appello deve quindi essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con
12 riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa, con riferimento al credito dedotto dall' ) di cui CP_1
alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 717/2022 del Tribunale di Arezzo, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_4 complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1836/2022
promossa da:
rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
Laura Di Fazio, Pasquale Varone e dall'Abogado Antonio Maiello, che agisce d'intesa, ex dlgs 96/2001 con l'Avv. Pasquale Varone, ed elettivamente domiciliato in Roma presso il loro studio, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilario Maio e Antonella
Francesca Paola Micheli, come da procura generale in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 717/2022 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, accertato per le ragioni indicate in premessa il rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del ricorso di fronte al TA del AZ rubricato al
08759/2022 con il presente giudizio, per l'effetto voglia sospendere il presente giudizio ex art. 295 - 296 c.p.c..
2. Ancora in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto.
3. Nel merito, riformare la sentenza impugnata n. 717/2022 emessa dal Tribunale ordinario di Arezzo in data in data 22.6.2022 nel procedimento NRG 1181/2021 depositata in pari data e non notificata e per l'effetto rigettare la domanda di revocatoria ordinaria e le statuizioni conseguenti in quanto infondate in fatto e in diritto per insussistenza del credito dell' nei confronti del defunto Dott. e CP_1 Persona_1 quindi nei confronti dell'appellante erede dello stesso. Con condanna dell' a CP_1
restituire al Prof. gli importi dallo stesso versati medio tempore quale Parte_1
erede con beneficio di inventario del Dott. Persona_1
4. Con condanna degli appellati al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, ivi incluso il rimborso del contributo forfettario ed oneri accessori”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
In via preliminare rigettare l'istanza cautelare stante l'assenza dei necessari presupposti di legge;
Sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art 295 c.p.c. in quanto infondata;
In via principale: - rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria integrale delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 717/2022 del Tribunale di Arezzo, con cui era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata dall' nei confronti dell'atto di donazione CP_1
disposto dal sig. a favore del predetto ed avente ad Persona_1 Parte_1
2 oggetto due beni immobili, come da atto rogato dal notaio di Persona_2
Arezzo Resp. 795-Racc. 413 trascritto il 4.7.2016.
1.1) A fondamento della propria domanda, aveva allegato che: CP_1
• era creditrice nei confronti del sig. in virtù di sentenza del Persona_1
Consiglio di Stato (n. 1992/2011), che aveva riformato la sentenza del AR AZ
n. 12052/2004, con cui era stato riconosciuto il diritto di alla Persona_1
liquidazione della pensione integrativa a carico del fondo interno ex e con CP_2 la quale aveva ricompreso nella pensione l'indennità di posizione di cui alla legge
334/1997 e condannato (ora ) all'adeguamento della pensione con CP_3 CP_1
calcolo degli interessi;
• a seguito della predetta riforma della sentenza del AR operata dal Consiglio di
Stato, l' aveva rideterminato l'importo indebitamente pagato al sig. CP_1 [...]
nella misura di € 250.399,39 chiedendone quindi la restituzione, con Persona_1
racc. a.r. del 27.4.2016;
• il sig. aveva proposto ricorso avverso tale richiesta, mediante Persona_1
il proprio procuratore generale e figlio, sig- impugnandola Parte_1
davanti alla Corte dei Conti (sez. Toscana) che, con sentenza n. 120/2018, aveva rigettato il ricorso e confermato il credito dell' ; CP_1
• , nelle more del procedimento innanzi alla Corte dei Conti, aveva trattenuto CP_1
quota-parte del proprio credito dalla pensione del sig. fino Persona_1
alla data del decesso di quest'ultimo (avvenuto il 9.7.2017);
• poi, con nota della direzione di Arezzo, aveva dato corso al recupero della CP_1
somma ancora dovutagli di € 242.093,39 nei confronti del sig. Parte_1
erede con beneficio di inventario del sig. Persona_1
• dopo la messa in mora del 25.6.2019 da parte di , aveva Parte_1 CP_1
corrisposto € 35.327,20;
• aveva appellato la sentenza della Corte dei Conti -Toscana n. Parte_1
120/2018 e la Corte dei Conti, sez. Centrale di appello, con sentenza n. 166/2020, aveva accertato l'obbligo restitutorio dell'indebito, da doversi rideterminare al netto delle ritenute fiscali, con onere per l' della rideterminazione;
CP_1
• l' aveva allora inviato raccomandata a.r. al sig. in data CP_1 Parte_1
16.2.2021, con cui aveva rideterminato gli importi dovutigli in € 114.095,96, intimandone il pagamento;
• mediante comunicazione pec dei propri difensori del 18.2.2021, Parte_1
aveva contestava la legittimità delle somme richiestegli dall' , ritenendo di CP_1
non doverle pagare in quanto aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario;
3 • a seguito di tale pec era dunque ancora creditrice nei confronti di CP_1 [...] di € 114.095,96; Persona_1
• con atto di donazione in data 29.6.2016 il sig. aveva donato Persona_1
al figlio due beni immobili siti in provincia di Arezzo;
Parte_1
• il sig. alla data della donazione, 29.6.2016, era consapevole Persona_1
della propria esposizione debitoria, in quanto il recupero del credito era iniziato dal
27.4.2016, e pertanto la detta donazione era stata fatta per preservare il patrimonio del sig. e sottrarre garanzia ai propri creditori;
Persona_1
• per tali motivi aveva chiesto ex art 2901 c.c. la revoca degli effetti della detta CP_1
donazione, pregiudizievole nei confronti dell'istituto.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'On.le
Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto donazione sottoscritto in data 29.06.2016 tra il Sig. Persona_1
ed il Sig. , ricevuto dal Notaio di
[...] Parte_1 Persona_2
Arezzo, Rep. n. 795, Racc. n. 413, trascritto in data 04.07.2016 sia presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Arezzo Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare al
n. 6661 del Reg. Part., con tutti gli effetti di legge fra cui, il principale, la dichiarazione
d'inefficacia relativa dell'atto di donazione nei confronti dell' limitatamente ai beni CP_1 immobili sopra descritti oggetto dell'atto medesimo e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto di di soddisfare il proprio credito sugli immobili stessi come sopra CP_1
individuati; B) emettere sentenza che sia titolo per le prescritte trascrizioni ed annotazioni presso la competente Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Arezzo, con ordine al Conservatore di provvedervi con esonero da ogni sua relativa responsabilità. Il tutto con condanna del convenuto al pagamento delle spese e delle competenze di causa, oltre spese generali come per legge”.
1.2) Si era costituito il sig. chiedendo il rigetto delle domande di Parte_1
controparte ed esponendo che:
o in via preliminare, vi era incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del
Tribunale di Roma, data la residenza del convenuto a Roma;
Parte_1
o ancora in via preliminare, vi era carenza di legittimazione passiva, in quanto l avrebbe dovuto agire nei confronti del sig. in qualità di CP_1 Parte_1
erede con beneficio di inventario e non in proprio, con conseguente improcedibilità del giudizio per prescrizione dell'azione ex art 2091 c.c., posto che l'atto di donazione era stato rogato in data 29.6.2016, e l'azione proposta il 28.4.2021;
4 o era insussistente il credito vantato da , non essendo stato chiesto al Consiglio CP_1
di Stato la restituzione di quanto pagato ai propri dipendenti, in esecuzione della sentenza di primo grado del AR AZ e non avendo nulla stabilito la sentenza del
Consiglio di Stato sull'obbligo di restituzione: pertanto nessun giudicato si era formato sull'obbligo restitutorio, con conseguente prescrizione dell'azione;
o l'assenza del giudicato era rilevante anche perché, considerata la natura privatistica del trattamento pensionistico integrativo, non sarebbe stato sottoposto alla disciplina del trattamento pensionistico ordinario/obbligatorio, con la conseguenza dell'impossibilità di configurazione del danno erariale in caso di mancata ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza del AR, posta la natura facoltativa del recupero delle erogazioni;
o ad ogni modo il diritto di credito era prescritto.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare: 1) dichiarare la propria incompetenza territoriale e al contempo dichiarare la competenza territoriale del Tribunale ordinario di Roma ai sensi dell'articolo 18 c.p.c. foro della competenza territoriale del convenuto per le ragioni indicate in premessa;
2) in via alternativa e preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto e per l'effetto l'estromissione del professor
[...]
evocato in giudizio in proprio e non nella qualità di erede del defunto dott. Parte_1
Nel merito: 3) rigettare la domanda di revocatoria ordinaria e le Persona_1
statuizioni conseguenti in quanto infondate in fatto è in diritto per insussistenza del credito dell' nei confronti del defunto dott. e quindi nei CP_1 Persona_1
confronti del convenuto. 4) Con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese generali ed accessori di legge”.
1.3) Il Tribunale aveva infine ritenuto che:
• l'eccezione di incompetenza territoriale era inammissibile, in quanto generica e proposta non in riferimento a tutti i criteri di competenza ipotizzabili;
• l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto era infondata, poiché l'azione ex 2901 c.c. presupponeva che l'azione fosse introdotta nei confronti del disponente e dell'avente causa, soggetti coincidenti nel caso di specie, e che, inoltre, le doglianze poste dal convenuto avrebbero portato solo a una eventuale richiesta di integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c., portando a ripetere la notifica al medesimo al quale gli atti Parte_1
erano già stati notificati;
• parimenti infondata era l'eccezione di prescrizione, dato che l'atto di donazione era stato rogato in data 29.6.2016, e l'azione proposta il 28.4.2021;
5 • nel merito:
a) l'attore aveva proposto la domanda per il credito dell' , come ricalcolato CP_1
dalla sentenza della Corte dei Conti d'Appello n.166/2020, per precedenti rimborsi, in € 114.095,96;
b) non poteva applicarsi al caso di specie la disciplina invocata dal convenuto ex art. 1, comma 263, legge 662/1996, secondo la quale il recupero dell'indebito pensionistico non si estendeva agli eredi del pensionato (eccetto in casi di dolo del pensionato stesso), atteso che tale norma aveva definito il proprio ambito di applicabilità temporale alle sole erogazioni anteriori all'1.1.1996;
c) era infondata l'eccezione di prescrizione dell'importo richiesto da , poiché CP_1
il termine di prescrizione decennale (decorrente dalla sentenza del Consiglio di
Stato n.1992/201) era stato validamente interrotto da plurimi atti volti al recupero del credito, dalle messe in mora a partire dal 2016, fino ad arrivare alla proposizione della causa ex art. 2901 c.c.;
d) era dimostrato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2901 c.c., che con l'atto dispositivo a titolo gratuito, con cui aveva donava tutti i Persona_1
propri immobili al figlio, era stato reso più difficoltoso il recupero delle somme vantate da , creando un pregiudizio alle ragioni creditorie;
CP_1
e) sempre in applicazione dell'art. 2901c.c., era evidente la “scientia damni” del debitore, il quale aveva posto in essere la donazione successivamente alla richiesta di pagamento dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, notificatagli il
27.4.2016.
1.3.1) Il Tribunale di Arezzo aveva quindi reso la seguente statuizione: “Il
Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: accoglie le domande di parte attrice;
dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti dell' dell'atto donazione sottoscritto in data CP_1
29.6.2016 tra il Sig. ed il Sig. , ricevuto dal Persona_1 Parte_1
Notaio di Arezzo, Rep. n. 795, Racc. n. 413, trascritto in data Persona_2
4.7.2016 sia presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Arezzo Territorio -
Servizio di Pubblicità Immobiliare al n. 6661 del Reg. Part.; dispone che la sentenza venga annotata in margine della trascrizione dell'atto presso i registri immobiliari;
condanna parte convenuta a rifondere le spese sostenute dalla parte attrice, liquidate in complessivi € 13.430,00 oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali per compensi, nonché € 786,00 a titolo di esborsi documentati”.
6 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig.
[...]
Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato all'unico motivo intitolato: “ERRONEITÀ
DELL'APPELLATA SENTENZA PER AVER RIGETTATO L'ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ED AVER ESCLUSO L'INSUSSISTENZA DEL
CREDITO VANTATO DALL VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2901 C.C., CP_1
DELL'ART. 1 COMMA 263 DELLA LEGGE 662/1996 COME MODIFICATO
DALL'ART. 38 COMMA 10 DELLA LEGGE 448 /2001”, rilevando che “La sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di insussistenza del credito vantato - così come dedotto da parte convenuta da pagina 5 a pagina 10 della comparsa di costituzione risposta nonché l'eccezione di prescrizione del diritto avanzata con la comparsa di costituzione e risposta del convenuto a pagina 11 - senza effettuare alcuna analisi obiettiva dei fatti ed omettendo di fornire una motivazione adeguata”.
Con tale motivo l'appellante ha in particolare esposto che:
- il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che gli importi chiesti in restituzione dall' attenevano al ricalcolo di una pensione integrativa, di per sé CP_1
avente natura privatistica e disciplinata da un regolamento interno, né del fatto che il recupero di tali importi non rivestiva carattere di doverosità (come invece per la pensione obbligatoria, erogata dall' e disciplinata dalla legge, oltre che CP_1
incidente sulle finanze pubbliche);
- la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere espressamente formulata;
- dunque, considerando tale necessità di espressa formulazione e tenuto conto della natura privatistica della pensione oggetto di causa, “...è indubbio che l'INPDAP nel suo ricorso al Consiglio di Stato avrebbe dovuto chiedere la restituzione di quanto versato in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado del TA
AZ n. 12052/2002. Poiché non ha richiesto la condanna alla restituzione, la sentenza del Cds. n. 1992/2011 nulla ha stabilito sul recupero delle somme che nel frattempo erano state erogate spontaneamente dall'ente di previdenza a titolo di adeguamento pensionistico dal 1999 al 30/09/2012 e conseguentemente sul punto non si è formato il giudicato. Ne deriva che il credito vantato dall' è oggi da CP_1 considerare prescritto” e ciò anche in considerazione del fatto che aveva CP_3
effettivamente la facoltà di non ripetere la pensione integrativa percepita in buona fede dai dipendenti;
- era errata la decisione del Tribunale di ritenere non applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1, comma 263, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, in quanto
7 ritenuta applicabile solo alle erogazioni antecedenti al primo gennaio 1996, ciò in quanto: a) il credito dell' era sorto in un momento antecedente;
b) l'art. 10 CP_1
della Legge 448/2001 aveva esteso l'applicabilità della disciplina ex art. 1, comma
263 L. 662/1996 a tutti i crediti pensionistici sorti prima del 2001 (rilevando come quello oggetto di causa fosse sorto nel 1998);
- dunque, “Alla stregua delle suddette considerazioni ed in forza del citato specifico precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenza n. 01852/2019) va quindi ribadito che l' non può richiedere all'odierno appellante, in ragione CP_1 della sua qualità di erede con beneficio d'inventario, quanto versato dall'ente datore di lavoro tra il 1999 ed il 2012 al defunto dott. in Persona_1
considerazione della posizione di buona fede in cui versava quest'ultimo mai messa in discussione (sottolineandosi che peraltro il dott. non era Parte_1 neppure stato messo a conoscenza dal difensore delle pendenza dell'appello, né dell'emissione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1992/2011). Di conseguenza l'appellante avrà diritto ex art. 2033 c.c. alla ripetizione di quanto versato all' quale Ente già datore di lavoro al fine di sottrarsi alla CP_1 minacciata azione esecutiva”;
- deve quindi ritenersi difettare il presupposto essenziale per il riconoscimento dell'azione revocatoria “...considerato che la finalità della stessa è quella di tutelare la soddisfazione del credito, che nella fattispecie non sussiste”.
2.1.1) L'appellante ha altresì evidenziato di aver proposto ricorso al AR AZ
(radicando il procedimento rubricato al NRG 8759/2022) al fine di far accertare giudizialmente l'insussistenza del credito in questione e dunque, “...Stante il rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. fra l'azione revocatoria di cui si discute nel presente giudizio di appello ed il giudizio NRG 8759/2022 di fronte al TA AZ in virtù del fatto che la sussistenza del credito costituisce presupposto della tutela di cui all'art.
2901 c.c. avanzata dall' , lo stesso appellante ha prospettato la necessità di CP_1
sospendere il presente giudizio di appello, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del predetto procedimento, avanzando espressa istanza in tal senso.
In subordine, l'appellante ha rilevato la sussistenza dei presupposti per sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, ex art. 351 c.p.c.
2.1.2) Il ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata Parte_1
sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla parte CP_1
appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
2.2.1) In particolare, ha dedotto che: CP_1
8 − era inammissibile, in quanto nuova, la domanda con cui era stata chiesta la
“condanna dell' a restituire al Prof. gli importi dallo CP_1 Parte_1
stesso versati medio tempore quale erede con beneficio di inventario del Dott.
; Persona_1
− era errata l'indicazione dell'oggetto di causa, così come formulato da controparte
(secondo cui “...la controversia oggetto del presente appello attiene al regime giuridico vigente circa le obbligazioni di restituzione da parte di un pubblico dipendente che ha percepito una pensione integrativa di quella obbligatoria che
l'ente suo datore di lavoro ha determinato di ufficio in misura conforme ad una decisione del AR AZ poi riformata dal Consiglio di Stato con una sentenza che non ha previsto alcun obbligo restitutorio a carico del percettore di detta pensione
Parte integrativa la quale è distinta dall' ”), dal momento che la controversia in oggetto atteneva, unicamente, ad un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
− l'appello era inammissibile, ex art. 342 c.p.c., dal momento che controparte aveva posto a fondamento dello stesso una serie di argomentazioni totalmente inconferenti rispetto all'oggetto di causa, volte a fuorviare e a rimettere in discussione l'obbligo restitutorio di un credito accertato in maniera definitiva
(dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, con sentenza n.
120/2018 e poi confermato dalla Corte dei Conti - Terza Sezione d'Appello - con sentenza n. 166/2020, passata in giudicato), credito per effetto del quale l' ha CP_1
chiesto in primo grado di dichiarare l'inefficacia ex art 2901c.c. della donazione posta in essere da Persona_1
− l'appello era infondato, in quanto:
a) la sussistenza del credito di era stata accertata, come detto, nel CP_1
contenzioso avanti alla Corte dei Conti;
b) il credito di non poteva ritenersi prescritto, a differenza di quanto CP_1
sostenuto da controparte;
c) la disciplina di cui l'art. 336 c.p.c. era priva di qualsivoglia addentellato alla presente fattispecie;
d) non vi erano margini né per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., né per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ex art. 351 c.p.c.
2.2.2) , sulla scorta di tali rilievi, ha quindi concluso nei termini riportati in CP_1
epigrafe.
3) Ciò premesso, deve rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
9 3.1) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Nel contesto dell'atto di appello in oggetto, infatti, risultano agevolmente individuabili sia le parti della sentenza impugnate, sia le censure poste a fondamento di tale impugnazione, mentre la valutazione circa la fondatezza o meno delle censure predette attiene al merito del gravame.
3.2) Passando all'analisi del merito dell'impugnazione va dunque rilevato che, come emerge dall'illustrazione dell'unico motivo di gravame posto dal sig. a Parte_1 fondamento dell'appello, l'unico profilo tuttora in contestazione (in quanto veicolato nel presente grado di giudizio per il tramite delle argomentazioni esposte nell'appello stesso) risulta attenere all'esistenza del diritto a cui tutela l' ha proposto l'azione revocatoria CP_1
oggetto di causa.
Le argomentazioni dell'appellante non possono tuttavia, in radice, essere condivise.
A) Anzitutto va ricordato come, ai fini della revocatoria, sia sufficiente l'allegazione di una mera ragione di credito, ovvero di una semplice aspettativa creditizia la quale, sebbene non definitivamente accertata, possa tuttavia prima facie ritenersi non pretestuosa e probabile (e non, semplicemente, possibile) e, dunque, verosimile nell'an.
Dunque, non è necessaria la prova di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile.
Ne consegue, allora, che anche un credito eventuale, per esempio sottoposto a condizione o a termine (così testualmente l'art. 2901 c.c.) oppure litigioso, possa fondare l'azione ex art. 2901 c.c.
Tale nozione di “credito” in senso lato si spiega per la natura e per gli effetti della revocatoria.
L'azione, infatti, per un verso possiede uno scopo conservativo, in quanto è preordinata a preservare la garanzia patrimoniale del debitore a fronte di atti di disposizione patrimoniale compiuti a danno del creditore. Per un altro, produce effetti limitati al creditore revocante, rendendo inefficaci solo nei suoi confronti (e non anche degli altri eventuali creditori che non abbiano agito in giudizio) gli atti dispositivi pregiudizievoli (cd. inefficacia relativa).
Tale disciplina, quindi, appalesa l'intento di contemperare le esigenze della circolazione giuridica (la quale è un valore per l'ordinamento, poiché favorisce lo scambio e la movimentazione della ricchezza, quand'anche connessa alla posizione debitoria) e il favor creditoris, il quale invece, al fine di incentivare il ricorso al credito, impone di apprestare strumenti a garanzia delle ragioni creditizie (tra cui, la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.).
10 Ne consegue, allora, che ex post, cioè quando la garanzia patrimoniale è già stata compromessa da un atto dispositivo del debitore, solo la possibilità di agire in revocatoria in base a una mera ragione di credito (senza cioè doverne allegare anche il carattere certo, liquido ed esigibile) tutela efficacemente il debitore nel bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco.
Questa interpretazione della nozione di “credito” presupposto della revocatoria, la quale dunque comprende anche la ragione o aspettativa, si giustifica sia alla stregua del bilanciamento di interessi sotteso all'actio pauliana sia per l'esistenza degli ulteriori requisiti dell'azione.
Quanto al bilanciamento di interessi, infatti, l'azione revocatoria, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., implica la soluzione di un conflitto tra, da un lato, la libertà di autodeterminazione e l'iniziativa economica del debitore e, dall'altro, l'interesse e l'affidamento del creditore sulla garanzia rappresentata dai beni del debitore.
Tale equilibrio non è scalfito da una nozione ampia di “credito”, ovvero interpretata secondo una logica di favor creditoris (la quale si ritiene debba essere privilegiata in tale contesto).
Questo perché, per un verso, l'azione revocatoria è azione dichiarativa, ovvero di inefficacia relativa, la quale, facendo salvi gli atti dispositivi compiuti dal debitore verso terzi, tutela il favor commercii e l'esigenza di sicurezza dei traffici giuridici;
per un altro, gli ulteriori presupposti della revocatoria presidiano la posizione del debitore.
Infatti, i requisiti dell'eventus damni (ovvero la compromissione della garanzia patrimoniale a causa dell'atto dispositivo compiuto dal debitore) e del consilium fraudis
(ovvero la conoscenza del pregiudizio arrecato dalla disposizione patrimoniale alle ragioni creditizie o la preordinazione della stessa a tale scopo) sono imputabili alla sfera d'azione e, dunque, di controllo del debitore.
Pertanto, la loro verificazione contempera adeguatamente, dal lato del debitore, una nozione ampia di “credito”, viceversa favorevole alla posizione creditizia.
A conferma di tale conclusione si ricorda come la Suprema Corte abbia espressamente ritenuto che “In ragione della sufficienza della natura eventuale o
"litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36
c.p.c., ma di pregiudizialità” (così Cass. 15275 del 30.5.2023), ed ulteriormente evidenziando che “E' principio consolidato quello per cui l'art. 2901 cod. civ. ha accolto
11 una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619). Del pari consolidato è il principio che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede (non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma) soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (tra le tante, Cass.,
3 febbraio 2015, n. 1902).” (così Cass. 5618 del 7.3.2017, in motivazione).
B) Le considerazioni che precedono comportano l'impossibilità di accogliere le censure mosse dall'appellante, complessivamente attinenti – come visto – alla contestazione dell'esistenza del credito invocato dall' . CP_1
Lo stesso odierno appellante, del resto, ha espressamente allegato di aver proposto ricorso avanti al AR AZ al fine dell'accertamento dell'esistenza o meno del credito dedotto dall' . CP_1
Al netto di ogni valutazione circa la fondatezza e, a monte, l'ammissibilità di tale ricorso (radicalmente contestate da parte appellata) ed anche a prescindere dal contenuto della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana (sentenza n.
120/2018), confermata dalla Corte dei Conti -Terza Sezione d'Appello (sentenza n.
166/2020, pacificamente passata in giudicato), con cui era stato respinto il ricorso di
(volto a far accertare l'inesistenza dell'addebito a proprio carico per Persona_1
eccessivo ammontare della pensione erogata), ciò che preme in questa sede è evidenziare come sia indubbiamente ravvisabile quantomeno una ragione o aspettativa di credito in capo all' , sub specie del credito “litigioso” la cui esistenza (in tali termini) è CP_1
espressamente attestata dallo stesso appellante in forza del predetto ricorso al AR.
C) Tutte le contestazioni mosse da parte appellante in ordine all'esistenza del credito (quasi che lo stesso avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento specifico nella presente sede) sono dunque insuscettibili di accoglimento.
Incidentalmente si osserva come tali rilievi siano ostativi anche ad una sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
4) L'appello deve quindi essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con
12 riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa, con riferimento al credito dedotto dall' ) di cui CP_1
alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 717/2022 del Tribunale di Arezzo, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_4 complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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