Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 190/2024 R.G. lavoro vertente TRA
nato a [...] in data [...] rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Ciccone -c.f. , in virtù di mandato in calce al ricorso C.F._1 introduttivo ed elettivamente dom.to in Palma Campania alla via Saverio Carbone 27, PEC - Email_1
=Appellante
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente pro tempore, con sede centrale in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristina Grappone ( ), Erminio Capasso, C.F._2
Mauro Elberti e Gianluca Tellone che lo rappresentano e difendono come da procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC: t- Email_2
t Email_3
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 24.1.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n.444/2024 pubbl. il 21/01/2024 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata accolta la domanda e per l'effetto dichiarata non dovuta la somma di euro 6.837,02 di cui al 1
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato. Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame. Lo scaglione tariffario applicato – da euro 5.200,00 - è quello corretto in relazione al contestato indebito. La somma liquidata dal primo Giudice non è rispettosa dei parametri né è stata esposta alcuna motivazione della deroga rispetto ai minimi. In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto della fase di istruttoria/trattazione; secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023 “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (V. anche CASS Ordinanza n. 29857/2023 ). Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa, trattandosi solo di ricorso proposto avverso la pretesa ripetizione di indebito – pure di modesto valore – in relazione al quale si applicano principi giurisprudenziali ormai consolidati, possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti, con inclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione in quanto dovuto. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 2.695,50 come richiesto per tutte le fasi;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 1.845,50 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
2 Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1.845,50 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 2.695,50; condanna l' al pagamento della somma di euro 1.845,50 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Vincenzo Ciccone;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 1.458,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 12 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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