Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 150/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato a [...]/SC - Brasile, il 23/08/1977, residente in [...], in Rua Parte_1
Vitor Batista Nunes, n° 87-D, Q 4718 L, 15 LT Jardins, Chapecó/SC (Cod. Fisc.
) in nome proprio e per conto dei figli minorenni con lo stesso C.F._1
conviventi, nato a [...]/SC – Brasile, il 05/09/2007 (Cod. Fisc. Persona_1
) e nato a [...]/SC – Brasile, il 30/07/2009 (Cod. C.F._2 Parte_2
Fisc. ); C.F._3
nata a [...]/SC - Brasile, il 26/09/1990, residente in [...], in Rua Parte_3
Benjamin Constant, n. 910-E, Ap. 703, Ed. Altaira, quartiere Jardim ltália, Chapecó/SC (Cod.
Fisc. ) in nome proprio e per conto della figlia minorenne con la stessa C.F._4
convivente, nata a [...]/SC - Brasile, il 26/04/2020 (Cod. Fisc. Persona_2
); C.F._5
nata a [...]/SC - Brasile, il 27/07/1985, residente in [...], Parte_4
in Rua Dom Pedro I, n. 337-D, Ap. 501, Ed, Dom Pedro, quartiere São Cristovão. Chapecó/SC
(Cod. Fisc. ) in nome proprio e per conto dei figli minorenni con la C.F._6
stessa conviventi, nato a [...]/SC - Brasile, il Persona_3
17/09/2015 (Cod. Fisc. ) e nato a C.F._7 Parte_5
Chapecó/SC - Brasile, il 23/10/2023 (Cod. Fisc. ; C.F._8
nato a [...]/SC - Brasile, il 12/07/1987, residente in [...], in Linha Parte_6
Cabeceira da Divisa, Bairro Interior, Chapecó/SC (Cod. Fisc. ) in nome C.F._9
proprio e per conto della figlia minorenne con lo stesso convivente, Parte_7
[...]
); C.F._10
nata a [...]/SC - Brasile, il 12/09/1991, residente in [...], in Persona_4
Rua Rio De Janeiro, n. 2199-D, Ap. 202, Blocco D, quartiere Pinheirinho, Chapecó/SC (Cod.
Fisc. ); C.F._11
nato a [...]/SC - Brasile, il 18/06/1993, residente in [...], in Parte_8
Linha Annes, s/n, Interior, Guatambú/SC (Cod. Fisc. ) in nome proprio C.F._12
e per conto del figlio minorenne con lo stesso convivente, nato a Persona_5
Chapecó/SC - Brasile, il 28/08/2020 (Cod. Fisc. ; C.F._13
nata a [...]/SC - Brasile, il 18/11/1996, residente in Parte_9
Brasile, in Rua Caxambu Do Sul, n. 234-D, Q1291, quartiere Engenho Braum, Chapecó/SC
(Cod. Fisc. ); C.F._14
nata a [...]/SC - Brasile, il 12/12/2003, residente in [...], in Parte_10
Estrada Geral, sln, Linha Annes, Interior, Guatambú/SC (Cod. Fisc. ); C.F._15
nata a [...]/SC - Brasile, il 24/09/1993, residente in [...], in Rua Parte_11
Maria Ziliotto Poletto, n. 67-D, Araras Q-4942, L-28, Chapecó/SC (Cod. Fisc.
) in nome proprio e per conto dei figli minorenni con la stessa C.F._16
conviventi, nata a [...]/SC - Brasile, il Persona_6
31/01/2021, (Cod. Fisc. ) e C.F._17 Parte_12
nato a [...]/SC - Brasile, il 25/11/2023, (Cod. Fisc. ); C.F._18
nato a [...]/SC - Brasile, il 09/08/1995, residente in Parte_13
Brasile, in Rua Pedro Alvares Cabral, n° 180-E, quartiere Bela Vista, Chapecó/SC (Cod. Fisc.
; C.F._19
nato a [...]/SC - Brasile, il 29/01/1972, residente in [...], Parte_14
in Avenida Getulio Dorneles Vargas. n. 267 S, Ap. 904, quartiere Centro, Chapecó/SC (Cod.
Fisc. ); C.F._20
nata a [...]/SC - Brasile, il 27/07/1974, residente in [...], in Rua Parte_15
Geronimo Francisco Coelho, n. 605-E, quartiere Bela Vista, Chapecó/SC (Cod. Fisc.
) in nome proprio e per conto del figlio minorenne con la stessa C.F._21
convivente, nato a [...]/SC - Brasile, il Persona_7
18/06/2013 (Cod. Fisc. ), C.F._22
rappresentati e difesi dall'avv. MURADOR CLAUDIA , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da è nato a [...], Comune ora aggregato a Schio (VI), Persona_8
il 22/11/1910 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 – Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc.4 ). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “Il signor è nato a [...], Comune ora aggregato a Schio (VI), il 22/11/1910 Persona_8
da e (doc. 4, certificato di nascita di ) ed è Persona_9 Persona_10 Persona_8
cittadino italiano emigrato in Brasile, che non ha mai perso la cittadinanza italiana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione (doc.5, certificato negativo di naturalizzazione di ), trasmettendola così ai propri discendenti sino agli odierni Persona_8
ricorrenti.
Il signor si è sposato in Brasile il 17/05/1930 con , Persona_8 Controparte_2
la quale ha assunto il nome di (doc. 6 certificato di matrimonio Persona_11
di )1; dal loro matrimonio sono nati i figli di seguito indicati (elenco puntato ) Persona_8
con gli ulteriori discendenti, tra i quali gli odierni ricorrenti sono valorizzati con carattere sottolineato e in grassetto:
nato in [...] il [...] (doc. 7, certificato di nascita di Parte_16
), che si è sposato in Brasile il 24/11/1956 con la quale Parte_16 Persona_12
assume il nome di (doc. 8, certificato di matrimonio di Persona_13 [...]
); dal loro matrimonio sono nati: ▪ Parte_16
• nata in [...] il [...] (doc. 9, certificato di nascita di Parte_17
), che si è sposata in Brasile il 28/08/1976 con Parte_17 Persona_14 assumendo il nome di (doc. 10, certificato di matrimonio di Persona_15 [...]
); dal loro matrimonio sono nati: Parte_17
• , nato in [...] il [...] (doc. 11, certificato di nascita di Parte_1 Pt_1
; dalla sua unione con sono nati:
[...] Persona_16
, nato in [...] il [...] (doc. 12, certificato di nascita di;
Persona_1 Persona_1
, nato in [...] il [...] (doc. 13, certificato di nascita di Parte_2 Pt_2
;
[...]
• , nata in [...] il [...] (doc. 14, certificato di nascita di Parte_3
); dalla sua unione con è nata: Parte_3 Controparte_3
, nata in [...] il [...] (doc. 15, certificato di nascita di Persona_2 [...]
; doc. 16, riconoscimento di da parte della madre); Persona_2 Persona_2
nato in [...] il [...] (doc.17, certificato di nascita di Parte_18
), che si è sposato in Brasile il 28/04/1984 con Il certificato Parte_18 Per_17 di matrimonio dell'avo italiano, riporta una data di nascita , 14/01/1910, anziché Per_18
22/11/1910, ma i genitori di lui sono indicati in modo corretto. L'errore tuttavia non lascia dubbi sull'identità della persona, alla luce di un'analisi complessiva e di una lettura sistematica di tutta la documentazione prodotta;
non vi sono pertanto dubbi sull'identità della persona nè impedimenti alla trasmissione della cittadinanza jure sanguinis.
• , la quale assume il nome di (doc.18, CP_4 Persona_19
certificato di matrimonio di ); dal loro matrimonio sono nati: Parte_18
• , nata in [...] il [...] (doc.19, certificato di Parte_4
nascita di ), che si è sposata in Brasile il 27/04/2009 con Parte_4 [...]
, assumendo il nome di (doc.20, Persona_20 Persona_21
certificato di primo matrimonio di ); dal loro matrimonio è nato: Parte_4
, nato in [...] il [...] (doc. 21, certificato del Persona_22
nascita di ); Persona_22
la stessa , dopo aver divorziato il 26/02/2016 e ripreso il nome da Parte_4
nubile, si è successivamente sposata in Brasile il 11/03/2020 con Controparte_5
(doc.22, certificato del secondo matrimonio di ); dal loro matrimonio Parte_4
è nato:
, nato in [...] il [...] (doc. 23, certificato di nascita di Persona_23
); Persona_23
• , nato in [...] il [...] (doc. 24, certificato di nascita di Parte_6
); dalla sua unione con è nata: Parte_6 Controparte_6
, nata in [...] il [...] (doc. 25, certificato Pt_7 Parte_7
di nascita di ); Parte_7
, nata in [...] il [...] (doc. 26, certificato di nascita di Persona_4
; Persona_4
• nato in [...] il [...] (doc. 27, certificato di nascita di Parte_19
, che si è sposato in Brasile il 21/07/1990 con la quale ha Parte_19 CP_7
assunto il nome di (doc. 28, certificato di matrimonio di Parte_20
; dal loro matrimonio sono nati: Parte_19
• , nato in [...] il [...] (doc. 29, certificato di nascita di Parte_8
, che si è sposato in Brasile il 22/04/2024 con , la quale Parte_8 Controparte_8
assume il nome di (doc. 30, certificato di matrimonio di Persona_24
; dalla loro unione, prima del matrimonio, è nato: Parte_8
nato in [...] il [...] (doc. 31, certificato di nascita di Persona_5 Per_5
;
[...]
, nata in [...] il [...] (doc. 32, certificato di nascita di Parte_9
Parte_9
, nata in [...] il [...] (doc. 33, certificato di nascita di Parte_10
Parte_10
nata in [...] il [...] (doc. 34, certificato di nascita di Parte_21 Pt_21
), che si è sposata in Brasile il 21/09/1957 con assumendo il nome
[...] Persona_25
di (doc. 35, certificato di matrimonio di ); dal loro Persona_26 Parte_21
matrimonio sono nati: ▪ • nato in [...] il [...] (doc. 36, certificato di nascita di Parte_22
), che si è sposato in Brasile il 20/04/1985 con (doc. Parte_22 Controparte_9
37, certificato di matrimonio di ); dal loro matrimonio è nata: Parte_22
• , nata in [...] il [...] (doc. 38, certificato di nascita di Parte_11
; dalla sua unione con sono nati: Parte_11 Controparte_10
, nata in [...] il [...] (doc. 39, certificato Persona_6
di nascita di ); Persona_6
, nato in [...] il [...] (doc. 40, certificato Parte_12
di nascita di ); Parte_12
• nata in [...] il [...] (doc. 41, certificato di nascita di Parte_23
, che si è sposata in Brasile il 19/02/1994 con (doc. 42, Parte_23 CP_11
certificato di matrimonio di;
dal loro matrimonio è nato: Parte_23
, nato in [...] il [...] (doc. 43, certificato di nascita di Parte_13
); Parte_13
nato in [...] il [...] (doc. 44, certificato di nascita di Persona_27 Per_27
, che si è sposato in Brasile il 26/02/1969 con , la quale assume il nome
[...] CP_12
di (doc. 45, certificato di matrimonio di ); dal loro Persona_28 Persona_27
matrimonio sono nati: ▪
, nato in [...] il [...] (doc. 46, certificato di nascita di Parte_14 Pt_14
);
[...]
, nata in [...] il [...] (doc. 47, certificato di nascita di Parte_24 Pt_24
), che si è sposata in Brasile il 14/06/2024 con (doc. 48,
[...] Controparte_13
certificato di matrimonio di ); dalla loro unione, prima del matrimonio, è nato: Parte_24
, nato in [...] il [...] (doc. 49, certificato di Persona_7
nascita di ) ). Persona_7
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 4,7,9,11,12,13,1517,19,21,23,24,25,26,27,29,31-
34,36,38,39,40,41,43,44,46,47,49)
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale. L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 150/2025 , promossa da nato a [...]/SC - Brasile, il 23/08/1977, residente in [...], in Rua Parte_1
Vitor Batista Nunes, n° 87-D, Q , 15 LT Jardins, Chapecó/SC (Cod. Fisc. C.F._23
) in nome proprio e per conto dei figli minorenni con lo stesso C.F._1
conviventi, nato a [...]/SC – Brasile, il 05/09/2007 (Cod. Fisc. Persona_1
) e nato a [...]/SC – Brasile, il 30/07/2009 (Cod. C.F._2 Parte_2
Fisc. ); C.F._3
nata a [...]/SC - Brasile, il 26/09/1990, residente in [...], in Rua Parte_3
Benjamin Constant, n. 910-E, Ap. 703, Ed. Altaira, quartiere Jardim ltália, Chapecó/SC (Cod.
Fisc. ) in nome proprio e per conto della figlia minorenne con la stessa C.F._4
convivente, nata a [...]/SC - Brasile, il 26/04/2020 (Cod. Fisc. Persona_2
); C.F._5
nata a [...]/SC - Brasile, il 27/07/1985, residente in [...], Parte_4
in Rua Dom Pedro I, n. 337-D, Ap. 501, Ed, Dom Pedro, quartiere São Cristovão. Chapecó/SC
(Cod. Fisc. ) in nome proprio e per conto dei figli minorenni con la C.F._6
stessa conviventi, nato a [...]/SC - Brasile, il Persona_3
17/09/2015 (Cod. Fisc. ) e nato a C.F._7 Parte_5
Chapecó/SC - Brasile, il 23/10/2023 (Cod. Fisc. ; C.F._8
nato a [...]/SC - Brasile, il 12/07/1987, residente in [...], in Linha Parte_6
Cabeceira da Divisa, Bairro Interior, Chapecó/SC (Cod. Fisc. ) in nome C.F._9
proprio e per conto della figlia minorenne con lo stesso convivente, Parte_7
nata a [...]/SC - Brasile, il 17/04/2020, (Cod. Fisc.
[...]
); C.F._10
nata a [...]/SC - Brasile, il 12/09/1991, residente in [...], in Persona_4
Rua Rio De Janeiro, n. 2199-D, Ap. 202, Blocco D, quartiere Pinheirinho, Chapecó/SC (Cod.
Fisc. ); C.F._11 nato a [...]/SC - Brasile, il 18/06/1993, residente in [...], in Parte_8
Linha Annes, s/n, Interior, Guatambú/SC (Cod. Fisc. ) in nome proprio C.F._12
e per conto del figlio minorenne con lo stesso convivente, nato a Persona_5
Chapecó/SC - Brasile, il 28/08/2020 (Cod. Fisc. ; C.F._13
nata a [...]/SC - Brasile, il 18/11/1996, residente in Parte_9
Brasile, in Rua Caxambu Do Sul, n. 234-D, Q1291, quartiere Engenho Braum, Chapecó/SC
(Cod. Fisc. ); C.F._14
nata a [...]/SC - Brasile, il 12/12/2003, residente in [...], in Parte_10
Estrada Geral, sln, Linha Annes, Interior, Guatambú/SC (Cod. Fisc. ); C.F._15
nata a [...]/SC - Brasile, il 24/09/1993, residente in [...], in Rua Parte_11
Maria Ziliotto Poletto, n. 67-D, Araras Q-4942, L-28, Chapecó/SC (Cod. Fisc.
) in nome proprio e per conto dei figli minorenni con la stessa C.F._16
conviventi, nata a [...]/SC - Brasile, il Persona_6
31/01/2021, (Cod. Fisc. ) e C.F._17 Parte_12
nato a [...]/SC - Brasile, il 25/11/2023, (Cod. Fisc. ); C.F._18
nato a [...]/SC - Brasile, il 09/08/1995, residente in Parte_13
Brasile, in Rua Pedro Alvares Cabral, n° 180-E, quartiere Bela Vista, Chapecó/SC (Cod. Fisc.
; C.F._19
nato a [...]/SC - Brasile, il 29/01/1972, residente in [...], Parte_14
in Avenida Getulio Dorneles Vargas. n. 267 S, Ap. 904, quartiere Centro, Chapecó/SC (Cod.
Fisc. ); C.F._20
nata a [...]/SC - Brasile, il 27/07/1974, residente in [...], in Rua Parte_15
Geronimo Francisco Coelho, n. 605-E, quartiere Bela Vista, Chapecó/SC (Cod. Fisc.
) in nome proprio e per conto del figlio minorenne con la stessa C.F._21
convivente, nato a [...]/SC - Brasile, il Persona_7
18/06/2013 (Cod. Fisc. ), C.F._22
contro , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_1
pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo