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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1177/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.4.2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ART. 739 C.P.C. sul reclamo proposto con ricorso depositato il 27.2.2025 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.F._2
(C.F. Persona_1 C.F._3
Con l'Avv. Raffaella RODA'
- reclamanti –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede.
Avente ad oggetto: Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
Conclusioni delle parti:
Per parte reclamante: “che l'Ill.mo Tribunale di Treviso, visto l'art. 739 c.p.c., in riforma del provvedimento del 18 febbraio 2025 della dott.ssa Susanna Menegazzi revochi la nomina dell'avv. Elisabetta Cadamuro quale curatore speciale del minore con conseguente revoca del compenso liquidato in Euro 300,00 e Persona_1 autorizzi i sigg. e in qualità di genitori esercenti la responsabilità gentoriale del Parte_1 Parte_2 figlio minore , a transigere la vertenza nell'interesse del figlio minore alle condizioni Persona_1 indicate nel ricorso nonché a riscuotere la somma capitale per complessivi Euro 16.848,68 a titolo di risarcimento del danno con rilascio di ampia e liberatoria quietanza di saldo all'Assicurazione e di poter impiegare tali somme su un conto corrente n. 004027 BANCO BPM intestato al minore con vincolo pupillare, trattenendo in libera disponibilità
l'importo di Euro 1.241,57 necessaria per le spese mediche sostenute e le spese d'istruttoria.
S'invoca procedimento urgente ed efficacia immediata del provvedimento ex art. 741 c.p.c.”
Per il Pubblico Ministero: visto osserva − Con il ricorso in epigrafe riportato e , quali genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il Persona_1
24.4.2018 a Montebelluna (TV), proponevano reclamo avverso il provvedimento assunto dal
Giudice tutelare il 18.2.2025 nell'ambito del procedimento R.G. 383-1/2025 V.G. dell'intestato
Tribunale.
Allegavano:
- che in data 14.3.2022 il minore rimaneva coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava come trasportato sull'autovettura targata FT267ZC di proprietà del padre e condotta nell'occasione dalla madre;
- che, in particolare, l'autovettura fuoriusciva autonomamente di strada finendo la propria corso in un fossato adiacente;
- che a seguito del sinistro il minore veniva ricoverato presso l'Ospedale di Oderzo (TV) dal
14.3.2022 al 18.3.2022 per trauma cranico con frattura composta dell'osso frontale;
- che, sottoposto a visita legale di parte, venivano accertati a carico dello stesso 4 giorni di totale inabilità biologica, 20 giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%, 15 giorni al 50% ed ulteriori 20 giorni al 25%. Il danno biologico permanente veniva indicato nella misura dell'8%;
- che , quale assicuratrice del veicolo, proponeva un risarcimento del danno Controparte_1
a favore del minore nella misura di € 16.848,68 comprensivo di spese mediche sostenute dai genitori per un totale di € 614,49;
- essere tale importo congruo e adeguato rispetto al danno subito dal minore;
- di aver quindi rivolto apposita istanza al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione ex art. 320 c.c. alla conclusione dell'accordo e all'incasso della somma;
- che, tuttavia, il Giudice Tutelare, dopo aver invitato i ricorrenti a integrare la documentazione depositata e aver inizialmente rigettato il ricorso, letta la nota integrativa delle parti, autorizzava la transazione ma nominando una Curatrice speciale al minore, incaricandola della sottoscrizione dell'accordo con riconoscimento alla stessa di compenso di € 300,00.
Contestavano, quindi, la nomina di una Curatrice speciale deducendo non sussistere nel caso di specie alcun conflitto di interessi patrimoniali, né attuale né potenziale, tra il minore e i propri genitori, in quanto gli stessi agirebbero indiscutibilmente nell'interesse del proprio figlio, reimpegando, peraltro, le somme riscosse per suo conto a titolo di risarcimento danni, in un conto corrente intestato al medesimo con vincolo pupillare.
Evidenziavano, inoltre, che le somme liquidate a titolo di compenso per l'attività del curatore speciale avrebbero depauperato ingiustificatamente la reintegrazione del patrimonio del minore a cui
è finalizzato il risarcimento del danno.
Chiedevano, quindi, la revoca immediata della nomina della Curatrice speciale. − A seguito del deposito del ricorso, il Giudice relatore disponeva la comunicazione al P.M. e fissava apposita udienza a cui compariva il difensore dei ricorrenti, insistendo per le conclusioni già rassegnate.
All'esito il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
− Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
− L'art. 320, comma 3, c.c. prevede che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dai genitori in rappresentanza dei figli minori solo per necessità o utilità evidente dei figli e previa autorizzazione del Giudice tutelare.
− L'ultimo comma della norma prevede che nel caso in cui sorga conflitto di interessi patrimoniali tra i figli e i genitori, il Giudice Tutelare debba nominare al minore un Curatore speciale, salva solo l'ipotesi in cui il conflitto coinvolga solo uno dei genitori, con conseguente possibilità di rappresentanza in capo all'altro.
− L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'annullabilità dell'atto ex art. 322 c.c.
− Ciò chiarito, nel caso in esame risulta sussistere conflitto di interessi tra entrambi i genitori e il minore, con conseguente necessità della nomina della Curatrice speciale.
− I ricorrenti, infatti, risultano entrambi responsabili civili ex art. 2054 c.c. per il sinistro in cui il minore ha riportato le lesioni per cui la Compagnia assicurativa ha proposto il risarcimento.
− Il veicolo su cui viaggiava il minore, infatti, è fuoriuscito autonomamente dalla sede stradale ed era condotto nell'occasione dalla madre del minore.
− Tale veicolo, inoltre, è di proprietà del padre del minore e odierno ricorrente.
− Sussiste, alla luce di quanto sopra, concreto e attuale conflitto d'interessi tra entrambi i genitori e il figlio, essendo gli stessi portatori di posizioni in contrasto con lo stesso (danneggianti - danneggiato), avendo ad oggetto la transazione di cui al ricorso il risarcimento del danno subito dal figlio e per cui gli stessi sono responsabili (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 05/04/2018, n. 8438).
− Il conflitto, infatti, è ravvisabile nel rapporto con i genitori quando questi siano portatori di un interesse personale a un esito della lite che può essere diverso da quello vantaggioso per il minore
(Cass. civ., Sez. VI - 1, 08/06/2016, n. 11782).
− Alla luce di quanto sopra, risulta corretta e immune da censure la valutazione del Giudice Tutelare che ha nominato al minore una Curatrice speciale per procedere alla sottoscrizione dell'atto di transazione.
− Nulla sulle spese attesa la particolarità della fattispecie e la natura non contenziosa della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo n. 1177/2025 V.G., ogni diversa istanza, eccezione e richiesta respinta o assorbita,
- rigetta il reclamo proposto da e , e per l'effetto conferma Parte_1 Parte_2 il decreto n. cronol. 2332/2025 del 18.2.2025 emesso dal Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento n. 383-1/2025 V.G. dell'intestato Tribunale;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Treviso l'8.4.2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera