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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/11/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo EN, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 276 del 2025, pendente tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentate e difese Parte_2 C.F._2
dall'avv. Gianfranco Comito ed elettivamente domiciliate come in atti;
-ricorrenti-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Santi Maurizio Spina ed elettivamente domiciliato come in atti;
-resistente-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale e hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Dichiarare non congruo l'assegno di
1 mantenimento stabilito con Decreto dal Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro; 2) Disporre conseguentemente che il Sig. , versi CP_1
alla figlia , la somma di € 1.500,00 mensili a titolo di Parte_1
mantenimento; In subordine: A) Rivalutare l'assegno di mantenimento, mai adeguato agli indici Istat, né rivalutato, sulla base della documentazione reddituale allegata al presente ricorso, nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà più opportuna”.
A conforto della domanda, la difesa delle ricorrenti ha dedotto:
-che “Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, nell'ambito del procedimento n. 394/2010, con decreto del 24 febbraio 2012, fra le altre statuizioni così disponeva…Pone a carico del padre l'obbligo CP_1
di contribuire mensilmente al mantenimento della minore mediante il versamento della somma di euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre Parte_3
entro i primi 5 giorni di ciascun mese a decorrere dalla data di presentazione del ricorso. Ciascun genitore inoltre parteciperà nella misura del 50% delle spese straordinarie documentate concordate che dovessero risultare necessarie per la minore”;
-che “le condizioni economiche sussistenti al momento dell'emanazione del decreto, sono notevolmente mutate. Si chiede pertanto la modifica delle stesse, in relazione al mantenimento della figlia La Parte_1
Sig.ra , oggi divenuta maggiorenne ed economicamente Parte_1
non autosufficiente, frequenta il primo anno della facoltà di Farmacia presso L'UNICAL di Cosenza”;
-che “Le sue esigenze economiche sono notevolmente mutate, in quanto la stessa deve sostenere il costo dell'affitto della casa, le spese relative alla frequenza dei corsi universitari, quali libri di testo e tasse d'immatricolazione … il Sig. si è sempre rifiutato di CP_1
partecipare alle spese straordinarie e la somma di € 600,00 mensile disposta dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro non è assolutamente 2 idonea a garantire sia il diritto allo studio che una vita dignitosa al pari degli altri studenti universitari”;
-che “Nel corso di questi anni, le spese straordinarie sono state affrontate quasi per intero dalla madre , la quale pur di Parte_3
mantenere la figlia all'Università si è privata di tutto, anche delle cose di primaria necessità. Il Sig. ex primario del reparto di CP_1
Ginecologia ed Ostreticia dell'Ospedale Civile di Polistena, percepisce regolare pensione ed esercita in regime di libera professione”;
-che “Vi è pertanto una rilevante disparità di posizione economica tra la
Sig.ra ed il Sig. , sia per quanto Parte_2 CP_1
attiene il reddito che per quanto riguarda le proprietà mobiliari ed immobiliari”.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, la cui difesa ha evidenziato:
-come , conseguito il diploma di scuola superiore abbia Parte_1
iniziato il proprio percorso universitario (scelto senza concerto con il padre per come in appresso meglio si dirà) ritenendo di iscriversi presso UNICAL
– sede di Rende, per l'Anno Accademico 2023/2024, al PRIMO ANNO Corso di Laurea Triennale in STATISTICA PER DATA SCIENCE (L-41 - Classe delle lauree in Statistica di cui al D.M. 270/2004) per come risulta dalla
Certificazione rilasciata da quell'Ateneo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti spinta dal Dottor. Coco per il tramite di questo Difensore …
Dalla medesima certificazione si evince, inoltre, che l'interessata per il successivo anno accademico 2024/2025 risulta immatricolata al PRIMO
ANNO IN CORSO del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
FARMACIA sede RENDE (LM-13. - Farmacia e farmacia industriale di cui al
D.M. 270/2004) dal 13/06/2024”;
-che “La certificazione ostesa da UNICAL… infine, testimonia che alla data del 15 maggio 2025 (dunque circa due mesi dopo la presentazione del libello introduttivo del presente giudizio) la studentessa dalla Parte_1
data di prima immatricolazione alla facoltà di Statistica aveva sostenuto 3 soltanto l'esame di Inglese, lingua da lei ben conosciuta perché studiata durante il corso delle scuole superiori come certifica l'ALL.3 e perché approfondita privatamente presso l'Istituto The English School di Vibo
EN … in data 5 agosto 2025 è stata spinta … una seconda istanza (allo stato non riscontrata) di accesso agli atti per conoscere eventuali aggiornamenti in ordine ai risultati universitari, deducendo comunque che essi eventuali aggiornamenti ben poco sposterebbero la valenza delle presenti deduzioni difensive”;
-che “Nel caso di specie vi è la documentale prova che la studentessa non ha seguito un percorso formativo o professionale con Parte_1
la dovuta dedizione e la stessa non fornisce prova di essersi attivata adeguatamente nella ricerca di un lavoro”;
-che “l'ONAOSI (organizzazione di categoria cui il Dott. è iscritto in CP_1
quanto Medico) in data 5 settembre 2023 assegna gratuitamente alla ricorrente un appartamento presso una residenza Parte_1
universitaria MILANO BICOCCA e ciò in esito ad apposito interessamento del padre indirizzato in tal senso dalla volontà espressagli dalla figlia di iscriversi in Psicologia proprio a Milano. Accade però che il Dott. , non CP_1
ricevendo più notizie dalla figlia (ovviamente ripetutamente compulsata al riguardo) si vedeva costretto a comunicare la rinuncia …ed addirittura scopriva, avendo scaricato dal sito della Università Bicocca di Milano il nome dei partecipanti, con enorme sorpresa che la figlia non aveva presentato domanda ai test di ammissione”;
-che “il padre… si sobbarca le spese in quota parte per l'appartamento in
Cosenza che madre e figlia (senza interessare il padre) nello stesso frangente temporale avevano deciso di affittare per garantire a la Parte_1
frequenza alla facoltà di Statistica presso UNICAL”;
-che “Come se non bastasse … , ripetutamente invitata dal Parte_1
padre a presentare istanza per il conseguimento di borsa di studio STEM nell'anno accademico 2023/24 al quale aveva diritto (non già per merito 4 bensì) a semplice presentazione di domanda essendo iscritta in Scienza statistiche, snobba tale invito in tal guisa tra altro dimostrando di non avere alcuna necessità economica che pure in questa sede asseritamente prospetta.
Del pari, più volte sollecitata a farlo, non ha presentato domanda per l'assegnazione del contributo di circa 6.000 euro elargito dall'ONAOSI ai figli di medici”;
-che “A settembre 2024 la Signora informa il Dott. che Parte_2 CP_1
l'appartamento in locazione veniva lasciato per andare in altro appartamento. Tale comunicazione avveniva a caparra versata in data 30 agosto 2024 e ulteriore caparra in data 11 settembre 2024, rispettivamente di 308 euro, senza alcuna preventiva condivisione da parte del Dottor
, il quale riceveva esclusivamente un perentorio messaggio della CP_1
Signora che gli intimava senza mezzi termini il versamento del Parte_2
50% delle relative spese”;
-che “visto il comportamento della figlia e della (con la quale il Parte_2
resistente non ha mai convissuto, non ha mai avuto una relazione ma solo sporadico incontro), il Dottor sospende la contribuzione straordinaria CP_1
pur continuando a versare mensilmente il contributo di mantenimento di
600 euro per come disposto dal Tribunale dei minorenni di Catanzaro”;
-che “le spese alloggiative fuori sede rientrano tra le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori”;
-che “nel caso di specie le spese straordinarie di cui controparte illegittimamente assume l'obbligo di corresponsione in danno del resistente sono state decise unilateralmente dalle parti ricorrenti, senza il concerto del
Dott. ed in alcuni casi anche attraverso la dissimulazione”; CP_1
-che “Il comportamento delle controparti merita di essere censurato anche sotto altro profilo: la figlia non ha mai reso partecipe il padre non solo delle proprie scelte ma anche del proprio percorso universitario”;
-che “Inoltre l'odierno resistente ormai pensionato, anche in ragione dell'avanzare dell'età e delle sue condizioni di salute per come certificate dal 5 Dott. (all. 22) è stato costretto ad assumere una badante Persona_1
per provvedere alle proprie esigenze personali (cfr all.9) con conseguente onere economico. Più in generale, rispetto alle condizioni economico patrimoniali del resistente (cfr. all. 12) dall'allegata documentazione si evince come il Dott. è oggi gravato dal pagamento di un oneroso CP_1
mutuo a scadenza nel 2030 acceso per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di abitazione di cui in appresso, dall'obbligo di rimborso di altri finanziamenti (cfr. all. 14 e 15) costituenti rinnovi di precedenti accessi al credito cui il resistente ha fatto ricorso soprattutto per adeguare la detta abitazione alle condizioni della propria madre ultracentenaria che con lui ha convissuto;
è proprietario della sola casa di abitazione in cui vive (all. 16) e della sola autovettura a lui in uso (all. 21) Dunque certamente non versa in condizione agiata e certamente la sua posizione è oggettivamente peggiorata rispetto al momento in cui sono state assunte le decisioni che oggi controparte infondatamente vorrebbe modificare”.
ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni “rigetto delle CP_1
avversarie conclusioni e – in accoglimento delle deduzioni in questa sede rassegnate - la revoca dell'assegno di mantenimento al cui versamento in favore di è in atto obbligato il resistente. In subordine la Parte_1
conferma dell'attuale importo dell'assegno di mantenimento, stante le peggiorate condizioni del resistente e le migliorate condizioni della madre ricorrente, con corresponsione diretta a favore della beneficiaria
”. Parte_1
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
All'udienza del 23 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 c.p.c.
****
Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda proposta dalle ricorrenti non possa trovare accoglimento. 6 A conforto della conclusione che precede va segnalato che il giudizio sulla revisione dell'assegno di mantenimento impone di accertare la sussistenza di circostanze sopravvenute capaci di incidere sulle condizioni economiche dei genitori e, perciò, sull'assetto patrimoniale che ha legittimato l'originario provvedimento.
In altre parole, ai fini della revisione dell'assegno di mantenimento dei figli
(minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), occorre verificare se la situazione patrimoniale delle parti sia stata interessata da mutamenti e se - e in quale misura - le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio precedentemente raggiunto.
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, può affermarsi che, nel giudizio in esame, non è stata dedotta e dimostrata l'esistenza di circostanze nuove idonee a giustificare la modifica dell'importo corrisposto a titolo di mantenimento.
Né il fatto che attualmente frequenti l'università legittima la Parte_1
modifica dell'assegno atteso che:
-l'obbligo di mantenere i figli grava su entrambi i genitori;
-pertanto, l'importo originariamente individuato, pari a euro 600,00, valutato unitamente al contributo economico gravante sulla madre di Parte_1
appare congruo a soddisfare le esigenze di una giovane studentessa
[...]
universitaria;
-tanto anche se si considera che entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
In definitiva, considerato che, dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che ha disciplinato l'obbligo di mantenimento, non risultano intervenuti mutamenti significativi delle condizioni economiche dei genitori e che, comunque, la somma che entrambi i genitori garantiscono a titolo di mantenimento ordinario e straordinario è proporzionata a soddisfare le necessità della giovane e ad assicurare l'opportunità di realizzare un percorso di formazione nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, la 7 domanda di modifica del contributo va rigettata.
Con la precisazione che l'eventuale non adempimento del genitore all'obbligo di partecipare alle spese straordinarie non giustifica l'aumento dell'assegno di mantenimento e l'accertamento dello stesso esula dal presente procedimento in ragione del perimetro tracciato dalle domande proposte.
Parimenti, anche la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento non può essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni:
-secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario, in modo da escludere che tale obbligo possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
-più precisamente: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire” (cfr. Cass. Civ. n. 17183 del 2020);
-la condotta colpevole del figlio maggiorenne va valutata caso per caso e, senz'altro, l'età della persona da mantenere costituisce uno degli indicatori principali dell'inerzia colpevole;
-nella specie, ha 19 anni;
Parte_1
-la stessa, quindi, frequenta da pochi anni l'università e non ha raggiunto quella fase della vita in cui il percorso formativo dovrebbe essere ampiamente concluso o, quantomeno, in stato avanzato;
-il tempo trascorso non è significativo ai fini della prova per cui il mancato 8 raggiungimento dell'autonomia economica di sia alla stessa Parte_1
imputabile;
-pertanto, le circostanze in rilievo impongono, allo stato, di escludere la sussistenza di un rifiuto consapevole, da parte di , di Parte_1
occasioni di lavoro o di un ritardo (colpevole e senza motivazione) del corso degli studi;
-le conclusioni che precedono non sono smentite dalla decisione di
[...]
di non iscriversi alla facoltà di psicologia o di cambiare il percorso Parte_1
universitario poiché, nella fase inziale degli studi e allo stato degli atti, tale scelta non può ritenersi indice della volontà di non impegnarsi per il raggiungimento della propria autonomia, tenuto conto, in particolare, dell'età della giovane.
Inoltre, la revoca dell'assegno non trova fondamento neppure:
-nel dedotto peggioramento della situazione patrimoniale del resistente atteso che, nel presente giudizio, non è dimostrata la differenza tra la condizione in cui versava all'epoca della pronuncia del decreto (anno 2011) CP_1
che ha disciplinato l'obbligo di mantenimento e quella attuale, considerato, peraltro, che il contratto di mutuo risale all'anno 2010;
-nel disinteresse della figlia verso il padre, prospettato dal resistente, in quanto lo stesso si inquadra in una situazione di conflittualità non superata dalle parti ed esistente da tempo (cfr., sul punto, anche il provvedimento pronunciato dal Tribunale per i Minorenni nel 2012 che documenta come, già nell'ambito di quel procedimento, entrambi i genitori siano stati ammoniti e invitati a evitare ogni forma di conflitto nonché a intraprendere un percorso di mediazione e di responsabilizzazione genitoriale).
Quanto poi alla rivalutazione della somma dovuta a titolo di mantenimento, va evidenziato che il decreto che ha individuato il contributo a carico del padre già prevede la rivalutazione annuale dell'importo.
Infine, in merito alla domanda avanzata dalla parte resistente di poter contribuire al mantenimento mediante un versamento diretto alla figlia, 9 sussiste il difetto di legittimazione attiva del richiedente in quanto la domanda avrebbe dovuto essere formulata da parte dell'avente diritto, ossia la stessa figlia, conformemente al principio per cui (cfr. Cass. Civ. n. 34100 del 2021): “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”). Né, nel caso che occupa, risulta dedotto e dimostrato che abbia cessato, in via definitiva, di convivere Parte_1
con la madre nonostante studi a Cosenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo EN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 276 del 2025 R.G., così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla parte ricorrente e dalla parte resistente;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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