Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa EN ZO Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4146 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Piercarlo MANTOVANI
e
C.F. , nato ad [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato EN PONSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
a) “dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1
sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
b) ordinare al Comune di Asiago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Abitazione familiare.
L'abitazione familiare sita in ROANA, Via Zunnalaita n. 22, di proprietà di CP_1
con tutto il mobilio ivi contenuto, viene assegnata e rimane nella disponibilità
[...]
di che vi continuerà ad abitare assieme ai due figli e CP_1 Per_1
che, pertanto, ivi manterranno la residenza prevalente;
la sig.ra Persona_2
in accordo con il Sig. rilascerà l'abitazione coniugale Parte_1 CP_1
portando con sé i propri effetti personali, entro il 30.11.2024.
3) Affidamento.
I figli siano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con il padre, nella sua abitazione sita in Roana.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative ad esempio all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli e chiedere l'assenso dell'altro genitore nel caso di pernotto dei figli fuori casa. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 4) Tempi di permanenza presso ciascun genitore.
In considerazione della attuale età dei minori, quest'ultimi staranno con la madre:
a) un fine settimana a settimane alterne, dalle ore 09,00 del sabato, allorquando il sig. condurrà i figli a casa della madre;
sino alle ore 21,00 della domenica CP_1
sera allorquando la signora ondurrà i figli a casa del padre;
Pt_1
b) un pomeriggio alla settimana (lunedì), quando nel fine settimana i figli saranno con la madre, e due pomeriggi nelle altre settimane (lunedì e giovedì) da fine scuola a dopo cena alle ore 21,00 allorquando la signora ondurrà i figli a casa del Pt_1
padre;
c) una settimana durante le festività natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale con il Capodanno;
d) almeno tre giorni continuativi durante le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con Pasquetta;
e) almeno due settimane durante l'estate, nel periodo compreso tra i mesi di giugno,
luglio ed agosto;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori,
entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori;
analogo periodo spetterà anche al padre;
f) qualora lo desideri, su accordo espresso tra i genitori, indipendentemente dal calendario di visita sopra indicato, i genitori potranno trascorrere con i figli rispettivamente la festa della mamma e quella del papà ed i propri compleanni;
i genitori si impegnano, inoltre, per quanto possibile a permettere ai figli di trascorrere le ricorrenze più importanti (come ad esempio il loro compleanno) con entrambi i genitori, sia pure anche in momenti distinti della giornata.
Il tutto dovrà tenere conto degli impegni anche non scolastici e dei desiderata dei figli.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
5) Attività scolastiche e parascolastiche dei figli.
a) Si precisa che frequenta la seconda classe della scuola secondaria di Per_1
primo grado Rigoni Stern di Asiago ed ha i seguenti orari scolastici: entrata a scuola la mattina ad ore 7:40 ed uscita da scuola alle 13,15. Come sinora avvenuto, il sig.
condurrà a scuola la mattina, mentre il figlio tornerà a casa in CP_1 Per_1
autobus di linea SVT all'uscita di scuola. Fino allo scorso anno scolastico Per_1
ha praticato lo sci da fondo con la società USA nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì e con la partecipazione ad alcune gare durante i fine settimana, sport che praticherà anche il corrente anno, se lo vorrà. inoltre frequenta a Roana Per_1
lezioni private di musica il venerdì pomeriggio alle ore 17,00 e un corso collettivo la sera del venerdì dalle ore 20,30 alle 22,30. Inoltre, è iscritto e partecipa Per_1
alle attività del Gruppo Scout di Asiago e mensilmente al catechismo. I genitori si impegnano ad accompagnare ed a riprendere nelle sue attività Per_1
parascolastiche, secondo i normali turni di accudimento.
b) frequenta invece il Liceo socio economico Corradin di Thiene con orari Per_2
7.45 -13:15 e per il trasporto utilizza i mezzi di linea SVT con partenza da Cesuna
di Roana ad ore 6,25 e rientro alle 14,30. Al momento non pratica alcuno sport,
essendo particolarmente impegnato a livello scolastico.
6) Assegno mantenimento coniuge – nessuno
I coniugi dichiarano di essere ciascuno autonomo ed autosufficiente e, pertanto, di non dover prevedere alcun assegno di mantenimento.
7) Assegno di mantenimento per i figli – detrazioni - Assegni unico - spese straordinarie
A titolo di contribuzione ordinaria al mantenimento di e la signora Per_2 Per_1
erserà al sig. un assegno mensile o bonifico pari ad euro Parte_1 CP_1 500,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese;
importo che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le eventuali detrazioni per i figli a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori.
L'assegno unico, relativo ai figli, spetterà alla madre.
Le spese straordinarie, opportunamente documentate, saranno sostenute al 50%
da ciascun genitore, secondo il “Protocollo in materia di famiglia” sottoscritto dal
Tribunale di Vicenza e Ordine Avvocati di Vicenza in data 26/10/2017.
Il genitore che provvederà ad anticipare la spesa straordinaria trasmetterà all'altro genitore la documentazione relativa;
l'altro genitore verserà la propria quota pari alla metà delle predette spese, entro 15 giorni dal ricevimento della inerente documentazione giustificativa (trasmessa via email o con raccomandata o ricevuta a mani).
8) Definizione dei rapporti.
L'auto Suzuki Jimny targata EH482VV, già intestata a , sarà trasferita Parte_1
entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso in proprietà a CP_1
con tasse di trasferimento a carico di quest'ultimo.
[...]
Tutti i mobili che arredano la casa coniugale rimangono di proprietà di , CP_1
ad eccezione di quelli individuati in lista approvata dalle parti e che ha Parte_1
già iniziato ad asportare e che provvederà ad asportare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro
(ad eccezione degli obblighi ivi previsti) per qualsiasi titolo, ragione o causa,
intendendo transatta ogni posizione.
I coniugi dichiarano di essere ciascuno autonomo ed autosufficiente e, pertanto, di non dover prevedere alcun assegno di mantenimento.
9) Passaporto.
I genitori si prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Asiago (VI) in data 7/06/2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla Persona_2 Per_1
prevalente collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico della madre così Persona_2 Per_1
come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Persona_2 Per_1
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Roana (VI), Via Zunnalaita n. 22, in favore di quale genitore CP_1
convivente con i figli minori e;
Persona_2 Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Asiago (VI) in data 7/06/2008 con atto trascritto al n. 8, parte
II, serie A, anno 2008, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Asiago (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa EN ZO