Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 840/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 840 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, COD. FISC. N. , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
unico e legale rappresentante Arch. rappresentata e difesa dall'avv. Folco Parte_2
Trabalza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Armellini n. 1, giusta procura in atti
Attrice/opponente
E
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Giuseppe Caruso e Valerio Visaggi ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio
Professionale in al Viale dei Parioli, 72, giusta delega in atti CP_1
Convenuta/opposta
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
del contratto di appalto, stipulato tra la e la dichiarare che Controparte_1 Parte_1
nulla è dovuto dalla ad alcun titolo e di conseguenza dichiarare la nullità, Parte_1
ovvero pronunciare l'annullamento e comunque revocare il decreto ingiuntivo, assolvendone nel
migliore dei modi la opponente;
2)in subordine: 2.1)accertare e dichiarare la fondatezza della
eccezione di inadempimento, sollevata ai sensi dell'art. 1460 cc dalla nei Parte_1
confronti della appaltatrice, dichiarare che nulla è dovuto a quest'ultima e di conseguenza
dichiarare la nullità, ovvero pronunciare l'annullamento e comunque revocare il decreto
ingiuntivo, assolvendone nel migliore dei modi la opponente;
2.2)in ogni caso, dichiarare la
nullità, ovvero pronunciare l'annullamento e comunque la revoca del decreto ingiuntivo
assolvendone nel migliore dei modi la opponente;
2.3)accertato l'inesatto adempimento della
appaltatrice della prestazione di pulizia, come stabilita nel contratto di appalto, condannare
l'appaltatrice medesima al risarcimento del danno subito dalla che si Parte_1
indica in €. 100.000,00, ovvero nell'importo maggiore o minore, che risulterà dalla istruttoria
della causa ed in subordine da liquidarsi secondo equità; 2.4)in subordine nell'ipotesi in cui il
credito dell'appaltatore, sia esigibile, dichiararne la estinzione per compensazione, con il debito
risarcitorio di cui al precedente capo;
3)in ogni caso, con vittoria di spese e compenso
professionale del giudizio.
per l'opposta gli avv.ti Caruso e Visaggi: “respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sopra
esplicitati, l'opposizione proposta da in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ivi compresa la domanda riconvenzionale ex adverso proposta, in
quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa
conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 162/2022 emesso dal Tribunale di Terni nell'ambito
del procedimento monitorio iscritto al n. 328/2022 R.G., condannare la medesima opponente al
pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 77.773,21, oltre interessi
moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
3. in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di un seppure parziale accoglimento delle avverse domande e/o comunque di
annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque e ad ogni modo
la opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma Parte_1
pari ad € 77.773,21, oltre ad interessi moratori e/o della diversa, maggiore o minore, somma
che risultasse comunque dovuta anche a seguito della procedenda istruttoria;
4. Rigettarsi, in
ogni caso e per i motivi sin qui esplicitati ed esplicitandi, la domanda riconvenzionale spiegata
da poiché generica, indeterminata, oltre ad essere destituita di ogni Parte_1
fondamento giuridico-fattuale;
5. in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte, limitare la liquidazione
dell'asserito danno nei limiti dell'eventualmente provato e di quanto effettivamente imputabile
alla disponendo eventualmente la compensazione con le somme di cui Controparte_1
quest'ultima risulta essere creditrice;
6. con vittoria di spese, compensi, I.V.A. e C.P.A. e
rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che ne
hanno fatto personale anticipazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9 aprile 2022 la ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 162/2022 del 25 febbraio 2022, notificato a mezzo pec il 28 febbraio 2022,
con il quale il Tribunale di Terni le aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 77.773,21 a favore della oltre interessi. Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- di avere concluso con la il contratto, avente ad oggetto la pulizia delle Controparte_1
camere, affidato in subappalto a più cooperative, servizio svolto con approssimazione;
- che il 17 dicembre 2015 la aveva ricevuto la notifica del verbale di Parte_1
accertamento n. 000588651DDL dell11.12.2015, con il quale aveva appreso le plurime violazioni retributive e contributive poste in essere dalla cooperativa MTL, cui la aveva subappaltato il servizio di pulizia delle camere nei due alberghi della CP_1
opponente, l'Hotel IC e l'Hotel UM;
- nonostante le rassicurazioni della la ha ricevuto il decreto CP_1 Parte_1
CP_ ingiuntivo n. 245/16 con cui il Tribunale di Padova, su istanza dell di Terni, ha condannato la coobbligata in solido con la cooperativa Parte_1
subappaltatrice della al pagamento dei contributi omessi dalla cooperativa CP_1
medesima di €. 10.596,00, oltre interessi e spese;
- con la comunicazione del 19 aprile 2019 la ha informato la Controparte_1 Parte_1
di avere affidato il subappalto del servizio di pulizia delle camere degli Hotel
[...]
IC e UM alla Zenit Società Cooperativa a far tempo dal primo maggio
2019 ed all'esito del recesso di quest'ultima, con la successiva comunicazione del 31
dicembre 2020, alla;
CP_3
- la si è resa gravemente inadempiente al contratto sotto una molteplicità di CP_1
profili (le camere, i bagni e di corridoi non venivano puliti e la mancanza di pulizia e di igiene erano motivo di contestazione dei clienti degli alberghi, con successive recensioni sfavorevoli ed effetti negativi rilevanti;
gli addetti alle pulizie lamentavano il mancato pagamento degli stipendi da parte della appaltatrice e si rifiutavano di pulire le camere delle quali la non poteva di conseguenza disporre;
la appaltatrice Parte_1
non impiegava personale sufficiente per lo svolgimento del servizio e spesso inviava lavoratori privi di esperienza, che non avevano mai fatto pulizia alberghiera;
la appaltatrice non aveva fornito ai lavoratori le attrezzature ed i prodotti per la pulizia;
-
nonostante le ripetute richieste della appaltatrice la non aveva consegnato Controparte_1
alla committente la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi ed il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per il periodo da febbraio e che soltanto per tali periodi di conseguenza, la aveva sospeso il Parte_1
pagamento del corrispettivo dell'appalto);
- il 21 dicembre 2021, dopo aver nuovamente contestato gli inadempimenti della appaltatrice, la ha dichiarato di risolvere il contratto;
Parte_1
- sulla incombeva la responsabilità in solido con l'appaltatore ed i Parte_1
subappaltatori per le omissioni retributive e contributive ed assicurative della CP_1
[... nei confronti dei lavoratori impiegati;
- la era in liquidazione e dal bilancio al 31 dicembre 2020 risultava la Controparte_1
incapacità a far fronte al debito;
- la HTL Società Cooperativa e la erano in liquidazione e non Controparte_4
avevano presentato i bilanci e nei confronti di quest'ultima era stato notificato all'Hotel
UM il pignoramento presso terzi da parte della Parte_3
- la che aveva richiesto il pagamento non era parte del contratto ed Controparte_1
aveva chiuso il bilancio al 31 dicembre 2020 in negativo;
- la è soggetto diverso dalla appaltatrice e la Controparte_1 Controparte_1
non ha mai accettato la cessione del contratto da parte della seconda Parte_1
in favore della prima.
La convenuta si è costituita in data 15.09.2022 con comparsa di costituzione e risposta in cui ha rilevato quanto segue:
- la nel gennaio 2017 è subentrata nei rapporti con la società Controparte_1
opponente fruitrice in forza del contratto di appalto sottoscritto il 31.5.2013;
- il credito della opponente risulta dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio;
- all'esito della sentenza del Tribunale di Padova che ha dichiarato la propria incompetenza
CP_ a favore del Tribunale di Roma, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo, l non ha riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- nessuna delle violazioni contrattuali lamentate dalla risulta essere Parte_1
fondata e non vi sono giudizi pendenti instaurati dal personale impiegato nell'appalto;
- il 24 aprile 2016 la ha fatto pervenire dichiarazione di manleva operante Controparte_1
CP_ nel caso in cui la fosse stata chiamata a pagare da parte dell Parte_1
- sono infondate le contestazioni riguardo al trattamento economico dei dipendenti impiegati nel contratto di appalto;
- la ed i suoi subappaltatori sono sempre stati in possesso di regolare Durc e di CP_1
regolari autocertificazioni, manifestando piena disponibilità nell'ossequiare ogni richiesta di consegna dei relativi documenti;
- la ha ricevuto le credenziali di accesso del portale HOIDA dal quale Parte_1
poteva controllare la posizione del personale impiegato nell'appalto ed estrarre la relativa documentazione;
- la situazione emergenziale da Covid 19 aveva comportato dei rallentamenti negli adempimenti delle pratiche amministrative e burocratiche;
- l'adempimento degli obblighi da parte della subentrata alla Parte_4 Controparte_4
risulta dalla documentazione prodotta;
[...]
- la era a conoscenza della cessione del contratto da parte della Parte_1
alla come risultava dalla comunicazione di Controparte_1 Controparte_1
risoluzione fatta pervenire alla seconda;
- la domanda riconvenzionale avanzata dalla è infondata. Parte_1
All'udienza del 27.9.2022 il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed ha concesso i termini di cui all'art 183 co 6 cpc.
La causa è stata istruita sia in via documentale che mediante l'escussione di diversi testimoni.
Dopo l'assegnazione allo scrivente giudice, all'udienza del 16.1.2025, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc. Le domande formulate dall'opponente trovano accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13
giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Tuttavia, considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Sul punto, infatti, la corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di ribadire che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ., Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass.
Civ., Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Pertanto, applicando tale principio al caso di specie, è evidente che il motivo che permette una più agevole soluzione della controversia è quello relativo alla eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente.
Le risultanze della istruttoria, infatti, hanno confermato la fondatezza della opposizione.
La ha eccepito l'inadempimento della in relazione a Parte_1 Controparte_5
diversi profili: mancanza di pulizia ed igiene delle camere e dei bagni degli hotel IC e
UM; mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori della appaltatrice addetti al servizio;
insufficienza per numero e preparazione del personale addetto al servizio;
mancata fornitura da parte della appaltatrice dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia;
mancata dimostrazione da parte della appaltatrice della regolarità contributiva, del numero e del nome dei lavoratori addetti all'appalto, del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
dell'assolvimento degli obblighi fiscali.
Procedendo all'analisi delle risultanze processuali, in primo luogo, occorre rilevare che il verbale di accertamento dell' di Padova. (n. 000588651DDL dell'11.12.2015) attesta le violazioni CP_2
degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi posti a carico della Controparte_5
In secondo luogo, le dichiarazioni testimoniali, valutate unitamente alla documentazione versata in atti, hanno confermato i molteplici profili di inadempimento posti in essere dalla CP_5
[...
Su punto si vedano, in particolare, le testimonianze rese dal sig. (ud. 14/5/2024), Testimone_1
dalla sig.ra (ud. 25/62024) e arch. (ud. 3 ottobre 2024) i Testimone_2 Parte_2
quali hanno tutti confermato il grave inadempimento dell'opposta: le camere dell'albergo non venivano pulite adeguatamente, molti clienti si sono lamentati ed hanno anche lasciato l'Hotel a causa dalla mancanza di igiene (cattivo odore dai sanitari, biancheria del letto sporca, presenza di peli e capelli in bagno).
A fronte di tale situazione, in più occasioni, l'opponente ha contestato all'opposta la sua condotta, ciò nonostante, quest'ultima non ha mutato il proprio atteggiamento inviando personale insufficiente, inesperto e inadeguato, del tutto inidoneo ad assicurare gli standard di un servizio di pulizia necessario per una struttura ricettiva (gli stessi lavoratori della appaltatrice
[...]
e subappaltatrici si sono lamentati con l'amministratore unico della CP_5 Parte_1
[... riferendo che le loro ditte datrici di lavoro non fornivano i prodotti e le attrezzature per la pulizia).
Dalla corrispondenza versata in atti, inoltre, si evince che la ha più volte Parte_1
richiesto alla la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni CP_5
dei lavoratori addetti al servizio di essa committente e di quelle delle subappaltatrici Zenit
Società Cooperativa e Partener srls, l'avvenuto assolvimento degli obblighi contributi ed assicurativi dei lavoratori predetti, l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto, senza esito.
Ulteriore riscontro, infine, si rinviene dalle dichiarazioni testimoniali rese della IG
(teste di parte opposta) che, invero, ha confermato di aver avuto vari confronti Testimone_3
con il direttore degli Hotel UM e IC in relazione alla questione delle pulizia e di avere ricevuto lamentele a riguardo, lamentele a cui sono seguite contestazioni formali,
inoltre, ha riferito che molte ragazze che lavoravano con lei si lamentavano per il mancato pagamento degli stipendi.
Tutti gli elementi appena evidenziati, quindi, consentono di ritenere assolutamente fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente: la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto preclude la possibilità di chiedere la controprestazione di pagamento del corrispettivo pattuito.
Deve ritenersi, infatti, che l'eccezione sia connotata da buona fede: la sospensione del pagamento è successiva all'inadempimento della appaltatrice che, oltre a non aver eseguito il servizio di pulizia, non ha presentato la documentazione attestante l'assolvimento delle obbligazioni laburiste, alla quale era tenuta contrattualmente e per legge.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, quindi, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 162/2022.
Discorso diverso deve essere effettuato in relazione alla richiesta di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale dall'opponente, infatti, quest'ultima si è limitata ad allegare genericamente di aver subito un danno a seguito delle recensioni negative pubblicate in rete dai clienti delle proprie strutture ricettive senza fornire elementi concreti di riscontro che consentano di poter ritenere provato il danno sia riguardo all'an che al quantum, ragione per cui la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 162/2022;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- spese compensate.
Terni, 7.5.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 a giugno 2020 e da luglio 2021 fino alla cessazione del rapporto nel dicembre 2021