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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 363/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 363/2022 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Laura Lipani e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SC Mazzamuto;
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Laura Parte_2 C.F._2
Lipani e dell'avv. SC Mazzamuto;
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Laura Parte_3 C.F._3
Lipani e dell'avv. SC Mazzamuto;
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Laura Parte_4 C.F._4
Lipani e dell'avv. SC Mazzamuto;
APPELLANTI contro
(P.IVA: , in qualità di impresa territorialmente Controparte_1 P.IVA_1 designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Katy Rovini;
APPELLATA avverso pagina 1 di 22 la sentenza parziale n. 2760/2019 e la sentenza definitiva n. 217/2022 emesse dal
Tribunale di Firenze, rispettivamente, il 30.9.2019 e il 21.01.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 1.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa -Riformare la sentenza parziale n. 2760/2019, emessa dal
Tribunale di Firenze in data 30.09.2019, nel procedimento RG n.14466/2018 e per la quale è stata fatta riserva di appello in data 24.01.2020 conseguentemente così statuire:
-Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze ex art. 18 co.1
c.p.c. e art.1182 co. 3 e 4 c.c., essendo all'uopo competente il Tribunale di Termini
Imerese o, in alternativa, quello di Bologna;
-Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto ad agire in regresso della n.q Gestore FGVS nei confronti Controparte_2 degli appellanti -Riformare la sentenza n. 217/2022, emessa dal Tribunale di Firenze in data 21.01.2022, nel procedimento RG n.14466/2018 e così statuire: -Ritenere e dichiarare infondate in fatto e diritto, la domanda di regresso formulata dalla
[...]
nei confronti degli appellanti e pari ad € 398.300,90 oltre interessi al ta Controparte_3 so legale dalla mora al soddisfo;
-Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato
, e a corrispondere all'appellata, Parte_2 Parte_4 Parte_3 la somma pro capite di € 10.443,00; -Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato a corrispondere alla la residua somma Parte_1 Controparte_3 sino al conseguimento dell'importo di € 398.300,90, oltre interessi al tasso legale dalla mora al soddisfo;
-Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato gli odierni appellanti, in solido, a rimborsare alla nq le spese di lite liquidate in Controparte_2
€ 12.678,00 per compenso oltre spese di iscrizione della causa a ruolo e spese di notifica
, spese generali, iva e cpa come per legge. In via subordinata -Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato a corrispondere alla Parte_1 Controparte_3
la residua somma di €398.300,90 oltre interessi al tasso legale dalla mora al
[...] soddisfo, non riconoscendo dunque alla stessa, l'accettazione dell'eredità de defunto marito con beneficio di inventario. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore degli procuratori che si dichiarano antistatari”;
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per la violazione dell'art. 342 cpc riformato;
in via principale rigettare l'appello proposto in quanto destituito di pagina 2 di 22 fondamento in fatto e diritto e confermare la sentenza n. 217/2022 emessa dal Tribunale di Firenze;
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano gravame dinanzi a questa Corte di Appello
[...] Parte_4 contro la sentenza non definitiva n. 2760/2019 del 30.09.2019 e contro la sentenza definitiva n. 217/2022 del 21.01.2022, con cui il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda di regresso proposta da nei loro confronti, in qualità Controparte_4 di eredi di , avente ad oggetto il rimborso della somma di € Persona_1
398.300,90 corrisposta dalla predetta compagnia assicuratrice, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 23.11.1991 in Misilmeri (PA), allorché il veicolo Fiat 127 targato PA442211, privo di copertura assicurativa, di proprietà di e Persona_1 da lui condotto, collideva con il veicolo Mercedes 540TD targato RSM37574 condotto da con a bordo e la figlia minore, Controparte_5 CP_6 Persona_2
Nell'atto introduttivo del giudizio, aveva esposto: che, con Controparte_4 sentenza n. 10040/2006, il Tribunale di Palermo aveva accertato la responsabilità concorrente di e di nella causazione del sinistro de Persona_1 Controparte_5 quo;
che compagnia assicuratrice del veicolo condotto da Controparte_7 [...]
dopo aver provveduto al risarcimento dei danni patiti da in CP_5 Persona_2 conseguenza dell'incidente, aveva chiesto alla , in qualità di Controparte_8 impresa designata al FGVS, il rimborso di quanto corrisposto a tale titolo;
che, in esecuzione degli accordi raggiunti, aveva corrisposto a la CP_8 Controparte_7 somma di euro 398.300,90; che, con raccomandata del 08.07.2015, in CP_9 qualità di mandataria della , aveva intimato il rimborso di detta somma Parte_5 agli eredi di , i quali tuttavia non avevano provveduto al pagamento. Persona_1
Sulla scorta di tali allegazioni, , quale impresa nata dalla Controparte_4 fusione per incorporazione di (atto ai rogiti notaio dott. Controparte_10 Per_3 in data 31.12.2013), agiva in regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n.
[...]
209/2005 nei confronti degli eredi di chiedendone la condanna al Persona_1 rimborso dell'importo di euro 398.300,90. pagina 3 di 22 Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio , Parte_1 Parte_2
e , i quali in via preliminare sollevavano eccezione Parte_3 Parte_4 di incompetenza per territorio del Tribunale adito. Nel merito, eccepivano la prescrizione del diritto di regresso e contestavano sia che fosse avvenuto realmente il pagamento della somma di € 398.300,90 da parte di sia la stessa determinazione CP_4 dell'importo preteso, dal momento che la sentenza di Palermo non conteneva alcuna liquidazione del danno e che, nell'impugnare detta pronuncia, i genitori di
[...] avevano chiesto a titolo di risarcimento del danno una somma inferiore, pari a Per_2
€ 120.271,00. Infine, deducevano che, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, essi potevano essere chiamati a rispondere del debito ereditario soltanto pro quota in virtù dell'art. 756 c.c. e, comunque, nei limiti del valore dell'asse ereditario, avendo essi accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza non definitiva n. 2760/2019 emessa il 30.09.2019 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., respingeva le eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e di prescrizione. Indi, istruita la causa mediante prova per testi (delegata al Tribunale di Milano), accoglieva la domanda attorea.
In particolare, il giudice adito - dopo aver rilevato che la vettura di Persona_1 risultava pacificamente priva di copertura assicurativa al momento del sinistro e che la sentenza del Tribunale di Palermo del 24.01.2007 aveva accertato la corresponsabilità del nella causazione del sinistro - riteneva provata la corresponsione della Per_1 somma di euro 398.300,90 da parte di ad e, previa Parte_6 Controparte_7 ripartizione pro quota del debito ereditario, riconosciuto il beneficio di inventario soltanto quanto ai figli di , SC e , Persona_1 Pt_2 Parte_3 condannava questi ultimi a corrispondere la somma, pro capite, di euro 10.443,000, e moglie del , al pagamento della somma residua, fino al Parte_1 Per_1 conseguimento dell'importo di euro 398.300,90.
Avverso le suddette sentenze (previa riserva di appello formulata all'udienza del
24.1.2020, quanto a quella non definitiva), proponevano rituale impugnazione Pt_1
, e , sulla base dei
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 seguenti motivi di gravame:
1. errore del primo giudice per aver individuato la competenza del Tribunale di
Firenze, anziché quella, applicabile in forza delle previsioni di cui agli artt. 18 c.p.c.
e/o 20 c.p.c., del Tribunale di Termini Imerese, essendo i convenuti residenti in pagina 4 di 22 Misilmeri e, comunque, dovendo individuarsi il locus destinatae solutionis nel luogo di domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, co. 4 c.c., stante la natura non liquida del preteso credito al rimborso;
in alternativa, per non aver considerato competente il Tribunale di Bologna, essendo ivi ubicata la sede legale di CP_4
2. erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto: l'attore non aveva fornito Cont prova della data esatta del pagamento ad e, quindi, del dies a quo del termine di prescrizione;
inoltre, si era riconosciuta efficacia interruttiva alle lettere di messa in mora inviate da agli eredi di nel luglio del CP_11 Persona_1
2015, sebbene provenienti da un soggetto terzo, privo di delega o di procura, idonee a legittimarlo a costituire in mora i convenuti;
3. erronea ricostruzione del thema decidendum, per avere il primo giudice: a) erroneamente individuato l'oggetto della domanda attorea nella richiesta di rimborso della somma di euro 398.300,90, nonostante avesse chiesto il CP_4 rimborso del solo importo riguardante i danni patiti da;
b) Persona_2 erroneamente valutato le risultanze istruttorie e ritenuto idonea a provare l'an e il quantum del diritto di regresso la documentazione prodotta da parte attrice sub documenti 5 e 6 dell'atto di citazione;
4. erronea valutazione circa la ritualità e l'utilizzabilità della prova testimoniale delegata, stante: la non regolare citazione del teste l'indebita Testimone_1 rimessione in termini di parte attrice;
l'inammissibilità della testimonianza, ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c., volta a dimostrare il pagamento della somma di euro
398.300,90 da parte di;
l'omessa identificazione del soggetto da CP_8 escutere, genericamente individuato in “AXA ass.ni”; l'inidoneità delle dichiarazioni del teste a comprovare l'avvenuto esborso della somma di euro 398.300,90; Tes_1
5. erronea valutazione circa l'assenza di prova dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte di trattandosi di circostanza allegata Parte_1 in sede di costituzione dai convenuti e contestata da soltanto nella CP_4 comparsa conclusionale.
Per tali ragioni, gli appellanti formulavano richiesta di riforma integrale delle sentenze gravate, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza definitiva.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_4
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
[...]
pagina 5 di 22 e, nel merito, contestando, sì come infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria di spese del grado.
Previa acquisizione del fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, con ordinanza in data 15.11.2023, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 217/2022, la causa veniva trattenuta in decisione;
indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 10.4.2025
(a seguito di udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione con cui l'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per mancata specifica indicazione delle parti della sentenza che gli appellanti intendevano impugnare e delle ragioni per le quali la sentenza appellata era ritenuta erronea, sostenendo che gli eredi si sarebbero Per_1 limitati a riproporre le deduzioni difensive svolte in primo grado.
Giova premettere che per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 18932/2016).
In tal senso si è orientata l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dell'art. 342 c.p.c. non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e pagina 6 di 22 della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n. 10916/2017;
Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'appellante ha posto a confronto le proprie tesi difensive con le diverse valutazioni espresse dal giudice di prime cure, confutando le argomentazioni articolate nella sentenza impugnata e indicando altresì le parti della sentenza impugnata di cui ha chiesto la riforma e le ragioni a sostegno delle modifiche richieste.
L'eccezione va pertanto disattesa.
3. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione
Prima di esaminare i motivi di appello, è opportuno premettere che risulta pacifico in causa che il 23.11.1991 si verificò in Misilmeri (PA) un sinistro tra la Mercedes 540 TD targata RSM 37574, guidata da e la Fiat 127 targata PA 442211, Controparte_5 condotta e di proprietà di;
parimenti incontestato è che al momento Persona_1 dell'incidente l'auto del era priva di copertura assicurativa. Per_1
È poi in atti la sentenza n. 10040/2007 con cui il Tribunale di Palermo ebbe ad affermare la responsabilità concorrente, ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, c.c., di
[...]
e di nella causazione del sinistro de quo, rimettendo le parti CP_5 Persona_1 in altra sede per la definizione del quantum debeatur (cfr. doc. 1 all. atto di appello).
Infine, non è in contestazione che, in seguito alla predetta sentenza, Controparte_7 compagnia assicuratrice del veicolo condotto da provvide a risarcire Controparte_5 tutti coloro che, coinvolti nel sinistro, subirono danni.
Ciò premesso, la controversia si incentra sulla ricorrenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209/2005 da parte di CP_4
(già ) e, in particolare, sulla sussistenza in atti della prova del Parte_7
Cont pagamento della somma oggetto di domanda da parte di tale compagnia ad
4. Sull'eccepito difetto di competenza del Tribunale di Firenze.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza non definitiva n.
2760/2019 emessa dal Tribunale di Firenze laddove in essa, ritenuta la natura liquida del credito vantato da e l'applicabilità alla fattispecie del combinato disposto degli artt. CP_12
1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., viene affermata la competenza per territorio del giudice adito, in quanto forum destinatae solutionis, atteso che al tempo della scadenza pagina 7 di 22 dell'obbligazione dedotta in giudizio il creditore ( , cui è subentrata nel Parte_7
2013 aveva sede in Firenze. CP_4
Gli appellanti censurano tale iter motivazionale, deducendo che il preteso credito non avrebbe natura liquida, non risultando determinato, né facilmente determinabile, nel suo ammontare giacché il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 10040/2007, aveva sì accertato la responsabilità di ma non aveva quantificato il Persona_1 risarcimento spettante ai danneggiati.
A loro modo di vedere, quindi, il giudice territorialmente competente andrebbe individuato nel Tribunale di Termini Imerese, in base al combinato disposto degli artt.
1182, comma 4, c.c. e 20 c.p.c., essendo i debitori residenti in [...].
La tesi degli appellanti non può essere condivisa.
L'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che “Ai fini della competenza, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4 c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale per determinare l'ammontare del credito, in quanto determinato direttamente dal titolo oppure determinabile in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico, senza che rilevino le eventuali contestazioni del debitore convenuto riferite all'an e/o al quantum” (cfr. Cass. ord. n. 7722 del 20/03/2019).
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che nell'ipotesi in cui il convenuto non si limiti a negare di essere debitore, bensì contesti altresì la natura liquida del credito azionato dall'attore, eccependo quindi che il giudice competente per territorio sia quello del domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182 comma 4 c.c., il giudice deve accertare la questione della liquidità del credito incidenter tantum, ai soli fini della competenza ed in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 4792 del
23/02/2021).
Alla luce di tali principi di diritto, occorre osservare che, nel caso in esame, ha CP_4 chiesto la condanna dei convenuti, ai sensi dell'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209/2005, al pagamento della somma di euro 398.300,90, risultante da due atti di transazione stipulati con (doc. 6 allegato all'atto di citazione). Controparte_7
Ciò premesso, non vi è dubbio - impregiudicata la questione, attinente al merito della causa, dell'efficacia probatoria attribuibile alla documentazione prodotta da e CP_4 dell'effettiva sussistenza del preteso credito, di cui si dirà oltre – che ciò che rileva, ai fini pagina 8 di 22 della competenza, è il fatto che al momento dell'instaurazione del giudizio la somma oggetto di domanda fosse determinata nel suo preciso ammontare sulla base dei titoli dedotti in giudizio e, quindi, certamente liquida ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis.
Invero, l'art. 1182, comma 3, c.c. presuppone che la somma oggetto dell'obbligazione pecuniaria risulti determinata o facilmente determinabile in base al titolo, sia esso giudiziale o convenzionale, ben potendo quindi, alla stregua del chiaro dettato normativo, la liquidità del credito discendere dall'esistenza di un titolo negoziale che ne individui con esattezza l'ammontare.
Ne consegue, che nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che la sentenza del
Tribunale di Palermo non contenesse alcuna quantificazione del risarcimento dovuto in conseguenza del sinistro. Infatti, ha posto a fondamento della sua domanda CP_4 non la predetta sentenza, bensì la transazione raggiunta con da cui Controparte_7 risulta che il credito di quest'ultima fu determinato nella somma complessiva di euro
398.300,90.
Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza con cui gli appellanti deducono che, anche ad ammettere la natura liquida del credito azionato e, dunque, anche a ritenere applicabile nella fattispecie l'art. 1182, comma 3, c.c., competente per territorio non sarebbe comunque il Tribunale di Firenze, bensì quello di Bologna, considerato che al tempo della scadenza dell'obbligazione aveva la propria sede in Bologna. CP_4
La Corte osserva che, ai fini della determinazione del luogo di adempimento dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1182 c.c., ciò che rileva è il momento in cui il credito è sorto o è venuto a scadenza. Nel caso di specie, è dal momento del pagamento ad
[...] che è venuto ad esistenza il diritto di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. CP_7
n. 209/2005 ed è quindi da quello stesso momento che l'impresa designata alla gestione del FGVS poteva pretendere il rimborso dal responsabile del sinistro.
Orbene, se è vero che dalla documentazione in atti non si evince la data esatta del pagamento, è anche vero che è incontestato che il pagamento sia stato effettuato da parte di dalla cui fusione per incorporazione è nata il Parte_7 CP_4
31.12.2013. Pertanto, poiché – come si evince dal doc. 6 allegato all'atto di citazione –
aveva sede in Firenze, il Tribunale ha correttamente affermato la propria CP_8 competenza per territorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c. pagina 9 di 22 Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il motivo di appello deve essere quindi, nel complesso, disatteso.
5. Sulla eccepita prescrizione del diritto di regresso.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza non definitiva n.
2760/2019 nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di regresso azionato da sebbene non fosse individuabile CP_4 il dies a quo del termine prescrizionale, considerato che l'attore non aveva fornito alcuna prova della data del pagamento effettuato ad Controparte_7
La censura è infondata.
È vero, in effetti, che dalla documentazione versata in atti da non si desume la CP_4 data esatta dei pagamenti;
tuttavia, dai documenti prodotti dagli stessi appellanti si evince che i pagamenti eseguiti da in loro favore, a titolo di Controparte_7 risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, risalgono al 2006 (cfr. all.
2-3 della comparsa di costituzione in primo grado). Ne consegue, gioco-forza, che i pagamenti effettuati da ad non potevano essere anteriori al 2006, bensì CP_8 Controparte_7 successivi o al più contestuali.
Gli appellanti sostengono, poi, che il primo Giudice avrebbe erroneamente riconosciuto efficacia interruttiva del termine decennale di prescrizione alle lettere di messa in mora inviate da nel luglio 2015, agli eredi di . In particolare, essi CP_11 Persona_1 affermano che tali missive sarebbero inidonee ad interrompere il termine di prescrizione, in quanto provenienti da un soggetto diverso dal preteso creditore e non legittimato a mettere in mora gli eredi . Per_1
Neppure tale doglianza coglie nel segno.
Invero, in base al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti” (Cass. sentenza n. 7097 del 09/05/2012; in senso conforme, Cass. sentenza n. 2965 del 03/02/2017). Ciò in pagina 10 di 22 quanto, mentre l'atto di costituzione in mora richiede, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la forma scritta, analogo requisito formale non può ritenersi prescritto per il conferimento della relativa procura, poiché in tale ipotesi non opera il richiamo fatto dall'art. 1324 c.c. alla disciplina dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, stante la natura non negoziale dell'atto di costituzione in mora.
Pertanto, l'esistenza di un potere rappresentativo per la costituzione in mora può risultare anche da un comportamento univoco e concludente posto in essere da un mandatario, purché idoneo a rappresentare al terzo che l'atto di intimazione è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (cfr. Cass. sentenza n. 17157 del 03/12/2002; Cass. sentenza n. 1550 del 26/01/2006).
Anche più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente
o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità (...) non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva", precisando che "la procura per il compimento di un atto giuridico, non negoziale, come l'atto di costituzione in mora, tendente a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, può essere conferita anche verbalmente, e la prova di tale conferimento può essere fornita anche con presunzioni" (cfr. Cass. ordinanza n. 31065 del 2019).
I suddetti principi sono stati correttamente applicati dal giudice di prime cure laddove egli ha riconosciuto valenza interruttiva alle lettere inviate da tali missive, CP_9 infatti, provengono da un soggetto che ha agito nella dichiarata qualità di mandataria di titolare del preteso credito, e, come tali, esse vanno ritenute idonee a CP_4 rappresentare agli eredi di che l'atto di intimazione è stato compiuto Persona_1 in nome e nell'interesse della compagnia assicurativa. Inoltre, agendo in CP_12 regresso, ha prodotto proprio gli atti di messa in mora inviati da , così CP_9 manifestando in modo inequivoco di voler profittare dell'intimazione fatta da quest'ultima.
6. La delimitazione dell'oggetto della domanda attorea e il valore probatorio della documentazione versata in atti da CP_4
Con il terzo motivo di appello, gli eredi impugnano la sentenza definitiva n. Per_1
217/2022 nella parte in cui, nel perimetrare il thema decidendum del presente giudizio, pagina 11 di 22 ha interpretato la domanda proposta da ritenendo che l'oggetto della pretesa CP_4 avanzata dalla creditrice fosse il rimborso dell'intero importo di euro 398.300,90 afferente alla posizione di tutti i danneggiati coinvolti nel sinistro, anziché la restituzione del solo importo relativo ai danni subiti da . Persona_2
La censura è destituita di fondamento.
Invero, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio non risulta affatto che parte attrice abbia circoscritto l'oggetto della pretesa azionata ai soli danni refusi a
: a tal fine non lascia spazio a dubbi di sorta il tenore delle conclusioni Persona_2 rassegnate da che indicano chiaramente, senza alcuna possibilità di smentita, il CP_12 contenuto della pretesa creditoria nella somma di € 398.300,90.
A fronte di tale incontestabile dato testuale, la circostanza che nella parte CP_4 espositiva dell'atto di citazione, ebbe ad allegare che “la provvedeva al CP_13 pagamento dei danni patiti dalla minore e ne richiedeva la restituzione Persona_2 alla (cfr. all- n. 4-5)” non esplica il significato riduttivo che parte Parte_8 appellante pretende di attribuirgli.
Invero, se da un lato una tale allegazione è agevolmente interpretabile nel senso che
[...] aveva provveduto a ristorare i danni subiti da e che CP_7 Persona_2 aveva chiesto a (anche) la restituzione di quanto pagato a tale titolo, Parte_6 dall'altro, essa non autorizza affatto a conferire portata restrittiva alle più ampie richieste formulate nello stesso atto da alla luce dei successivi accordi transattivi CP_12
Cont intervenuti con (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione), con cui le parti definirono il quantum complessivamente dovuto alla compagnia assicuratrice per effetto dei vari pagamenti eseguiti alle vittime del sinistro, quantum che oggi costituisce l'esatto oggetto della pretesa restitutoria di CP_12
Con il medesimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la decisione impugnata anche in punto di valutazione compiuta dal primo giudice delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento a quanto emerge dalla documentazione prodotta da sub CP_4 allegati 5 e 6 all'atto di citazione.
Nello specifico, gli eredi sostengono che la produzione offerta da Per_1 CP_4
Cont sarebbe inidonea a provare l'avvenuto pagamento ad della somma di euro
398.300,90 in quanto i documenti qualificati come “atti di transazione e quietanza” (sub all. 6) risultano privi di data e sottoscrizione, mentre il documento n. 5, recante peraltro pagina 12 di 22 un importo diverso da quello indicato negli atti di transazione e quietanza prodotti sub all. 6, consisterebbe in una mera proposta transattiva dall'esito ignoto.
La doglianza è destituita di fondamento.
Con riferimento al documento prodotto sub all. 5, emerge da esso che, in data
09.01.2008, proponeva a di definire in via Controparte_7 Parte_7 transattiva l'importo ad essa spettante a titolo di rimborso, quantificandolo nella somma di euro 334.038,47 (oltre interessi).
Dunque, si tratta, in effetti, di una proposta transattiva che tuttavia – come affermato dagli stessi appellanti - non risulta aver avuto esito e che quindi, del tutto correttamente, il giudice di prime cure ha omesso di considerare ai fini della determinazione dell'importo dovuto.
Con riferimento, invece, agli “atti di transazione e quietanza” di cui all'all. 6, è opportuno in primo luogo osservare che essi, per quanto non conferenti in alcune indicazioni, sono senz'altro relativi al sinistro per cui è causa, stante il riferimento in essi contenuto alla data dell'incidente (23.11.1991) e ad uno dei soggetti coinvolti ( ). Controparte_5
Inoltre - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti - nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che essi sono privi di sottoscrizione.
Se è vero, infatti, che la sottoscrizione è indispensabile per poter riconoscere alla scrittura proveniente dal creditore, attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione,
l'efficacia privilegiata propria della quietanza del pagamento (cfr., ex multis, Cass. ordinanza n. 19034 del 11/07/2024), è altrettanto vero che, ai fini dell'accertamento del diritto di regresso, non si richiede che il creditore produca in giudizio la quietanza di pagamento, ben potendo egli fornire la prova dell'avvenuto esborso anche con mezzi diversi.
La quietanza, invero, è certamente un mezzo di prova del pagamento dotato di efficacia privilegiata in ragione della sua provenienza diretta dal creditore, ma non è il solo ammesso;
infatti, in sua mancanza, il giudice è libero di apprezzare gli altri mezzi probatori offerti dal debitore per dimostrare l'avvenuto pagamento, occorrendo un'apposita prescrizione di legge al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 25251 del 27/11/2014). Sulla prova dell'avvenuto pagamento, nel caso di specie, si dirà nel successivo paragrafo.
pagina 13 di 22 Analoghe considerazioni valgono per la prova della conclusione della transazione tra e Parte_6 CP_13
Invero, la prova scritta ad probationem, prescritta dall'art. 1967 c.c. per la transazione, è richiesta soltanto ai fini della dimostrazione dell'esistenza del contratto tra le parti ma non anche nei confronti dei terzi.
In proposito, costituisce oramai ius receptum il principio, ribadito anche di recente dalla
Suprema Corte, secondo cui “i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem (così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale), operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-3
Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021; Cass. Civ. Sez. 1^ Sentenza n. 3336 del
19/02/2015; Cass. Civ. Sez. 1^ Sentenza n. 566 del 17/01/2001).
Nel caso di specie, l'esistenza della transazione viene chiaramente invocata da CP_4 nei confronti degli eredi (terzi estranei rispetto al contratto) come fatto storico Per_1 posto a fondamento del pagamento effettuato da in favore di e, Parte_6 CP_13 pertanto, non trovano applicazione i limiti legali di prova sanciti in materia contrattuale dagli art. 2721 e ss. c.c., nonché, con specifico riferimento alla transazione, dall'art. 1967
c.c..
Il motivo va pertanto, nel complesso, disatteso.
7. La prova del pagamento effettuato da Parte_6
Con il quarto motivo di gravame, la sentenza definitiva viene censurata nella parte in cui, in essa, si è riconosciuta efficacia di prova alle dichiarazioni del teste Testimone_1
Gli appellanti contestano, sotto plurimi profili, la stessa ritualità ed utilizzabilità della prova, che, a loro dire, sarebbe stata erroneamente ammessa dal Tribunale.
In primo luogo, essi sostengono che non avrebbe dato prova di aver CP_4 regolarmente citato il teste per l'udienza del 15.09.2020, avendo depositato a tal fine soltanto una fotocopia illeggibile di una distinta di spedizione proveniente da CP_11 soggetto non legittimato, in quanto estraneo alla causa, indirizzata genericamente ad pagina 14 di 22 senza indicazione del soggetto da escutere, e priva di riferimenti al Controparte_7 contenuto della raccomandata.
I rilievi non hanno ragion d'essere.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure con le ordinanze del 03.02.2020 e del
26.01.2021, richiamate nella sentenza definitiva, qui impugnata, con la raccomandata del
31.7.2020, risulta esservi stata, a cura di soggetto a ciò evidentemente delegato da rituale intimazione per l'udienza del 15.09.2020 del teste, indirettamente CP_12 individuato attraverso l'indicazione della qualifica di legale rappresentante (o di delegato) di Axa Ass.ni, e dunque attraverso il riferimento alla funzione espletata, e in grado di riferire in merito alla transazione intervenuta con sulla vicenda;
CP_8 Per_1 inoltre, dall'avviso di ricevimento in atti, risulta che la raccomandata è stata consegnata ad il 06.08.2020 (cfr. fascicolo prove delegate allegato alla comparsa di CP_14 costituzione in appello).
Invero, in base ai principi giurisprudenziali in materia, “l'indicazione dei testimoni può avvenire mediante individuazione indiretta di essi tramite la funzione espletata nell'ufficio o nell'ente di cui questi faccia parte, a condizione che tale modalità di designazione consenta di identificare con sicurezza la persona, onde consentire all'altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare il teste di cui l'istante intenda avvalersi” (cfr. Cass. n. 9150 del 07/06/2003; in senso conforme, più di recente, Cass. n.
26058/2013).
Parimenti infondato è il rilievo con cui gli appellanti deducono la pretesa decadenza dal diritto di assunzione della prova testimoniale in cui sarebbe incorsa per non CP_4 aver insistito nell'assunzione della prova alla successiva udienza del 30.09.2020, a fronte della mancata comparizione del teste.
Risulta per tabulas che all'udienza del 30.09.2020 il Tribunale di Milano, delegato all'assunzione della prova, dopo aver preso atto della mancata comparizione del teste citato da dichiarava l'irritualità della dichiarazione scritta, Testimone_1 CP_4 con cui il testimone aveva reso nota l'impossibilità di comparire all'udienza e al contempo aveva fornito risposta scritta al capitolo di prova ammesso, e considerava la testimonianza come non resa rimettendo gli atti al Tribunale di Firenze. A fronte di ciò,
con nota depositata il 1°.10.2021, chiedeva al Tribunale di Firenze di essere CP_4 rimessa in termini per l'assunzione della prova testimoniale. A seguito di tale istanza, con ordinanza del 26.1.2021, il giudice di prime cure assegnava un nuovo termine per pagina 15 di 22 l'espletamento della prova orale, nuovamente delegando all'assunzione il Tribunale di
Milano.
Orbene, alla luce dei suddetti avvenimenti, nessuna decadenza è ravvisabile a carico di
L'attrice/odierna appellata, infatti, ha regolarmente provveduto a citare il teste CP_4 per l'udienza del 30.9.2020 (art. 104 disp. att. c.p.c.) ed è comparsa all'udienza fissata per l'espletamento della prova (art. 208 c.p.c.). Di conseguenza, del tutto condivisibilmente il primo giudice nell'ordinanza resa il 26.1.2021 riteneva che “di fronte alla mancata comparizione del teste, ritualmente intimato, non può sanzionarsi la parte istante con la decadenza, dovendo il giudice assumere provvedimenti previsti ex art 255 cpc (o ordina una nuova intimazione o dispone l'accompagnamento coattivo)”.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la dichiarazione resa dal procuratore di all'udienza del 30.09.2020 non implica affatto la (pretesa) CP_4 rinuncia all'assunzione della prova orale. Invero, dalla lettura del verbale di tale udienza emerge che il difensore di si è semplicemente “rimesso” alle valutazioni del CP_4 giudice in ordine al contenuto della dichiarazione scritta rilasciata dal teste, senza in alcun modo rinunciare, neppure implicitamente, all'assunzione della prova orale, tant'è che, subito dopo, ha chiesto che la dichiarazione scritta del teste valesse almeno ai fini della giustificazione della sua mancata comparizione, manifestando così chiaramente di avere ancora interesse alla sua escussione.
Gli appellanti contestano inoltre l'ammissibilità della prova espletata, invocando i limiti legali di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c.
Neppure tale doglianza è fondata.
Invero, in base al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2726
c.c., nell'estendere al pagamento i limiti legali della prova testimoniale dei contratti, si riferisce al pagamento del debito contrattuale oggetto di giudizio, mentre gli stessi limiti non operano allorquando il pagamento venga invocato tra terzi estranei al contratto fonte dell'obbligazione o tra un terzo ed una parte di tale contratto, in quanto il pagamento in tali casi è assunto come “fatto storico” da intendersi soltanto come elemento costitutivo di una pretesa creditoria diversa, ovvero non attinente al contratto dal quale è sorto il pagamento oggetto della prova (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2^, Sentenza n.
20257/2014; Cass. Civ. Sez. 3^, Sentenza n. 7090 del 09/04/2015).
pagina 16 di 22 Anche più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il divieto di prova testimoniale del pagamento si riferisce al debito contrattuale oggetto del giudizio, che deve essere provato dalle parti, e non al pagamento quale fatto storico, sicché, quando una delle parti in giudizio intenda dimostrare l'esistenza di un pagamento avvenuto tra terzi o da una parte in favore di terzi estranei alla controversia, il pagamento, in tal caso, costituisce una res inter alios acta, che – sotto il profilo dell'ammissibilità della prova testimoniale – non differisce da qualsiasi altro fatto giuridico semplice” (cfr., in motivazione, Cass. n.
32717 del 16/12/2024).
Nessuna deviazione dai suddetti principi di diritto è quindi rinvenibile nell'operato del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto perfettamente ammissibile la prova orale dedotta da tesa a dimostrare, nei confronti degli odierni appellanti, estranei al CP_4
Cont rapporto tra e il fatto storico dell'avvenuto pagamento della somma di € CP_8
398.300,90 dalla prima alla seconda.
Infine, gli appellanti deducono, per un verso, l'inammissibilità della prova in quanto il teste non avrebbe avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa, per altro verso, Tes_1
l'inidoneità delle dichiarazioni rese dallo stesso a comprovare il pagamento, in quanto il teste si sarebbe limitato a leggere il contenuto degli atti di transazione e quietanza a lui mostrati, peraltro irritualmente, dal momento che l'esibizione documentale non era richiamata nel capitolo di prova.
Si tratta di rilievi infondati.
In primo luogo, la circostanza che il teste escusso non avesse una conoscenza diretta dei fatti oggetto del capitolo di prova ammesso (ovvero il pagamento della somma di euro
398.300,90 da parte di a Axa Ass.ni) non determina per ciò solo Parte_7
l'inammissibilità della prova testimoniale. Invero, proprio la giurisprudenza invocata dagli appellanti sul punto chiarisce – smentendo apertamente la contraria tesi degli appellanti - che “La circostanza che il testimone non abbia assistito direttamente ai fatti su cui è chiamato a rispondere non è, di per sé, causa di inammissibilità della prova, dovendosi, diversamente, ritenere inammissibili tutte le deposizioni aventi per oggetto fatti appresi da terzi oppure tramite documenti” (Cass. sentenza n. 24469 del 18/11/2014).
Quanto, poi, all'asserita irritualità dell'esibizione al teste degli atti di transazione e quietanza sub all. 6, si rileva che – contrariamente a quanto affermato dalla difesa degli appellanti – il capitolo di prova ammesso (par. n. 10 dell'atto di citazione), rimandando al pagina 17 di 22 documento 6 degli allegati all'atto introduttivo, contiene un esplicito riferimento alla documentazione esibita al testimone.
Infine, pure destituita di fondamento è la doglianza relativa alla valutazione della prova compiuta dal giudice di prime cure.
In proposito, la Corte osserva che dal verbale dell'udienza del 25.05.2021 risulta che attuale “Responsabile sinistri gravi Axa ass.ni”, sentito sul cap. 10 Testimone_1 dell'atto di citazione, ha confermato la circostanza in esso narrata, ovvero “che la citata impresa designata [ndr , in esecuzione degli accordi presi a seguito della Parte_6 citata sentenza, liquidava la somma di € 398.300,90= in favore dell'Axa Ass.ni, come da documentazione che si produce (cfr. all. nn.6)”, dichiarando quanto segue: “vero, confermo, i documenti (6) motratimi 2 sono atto di transazione e quietanza di Parte_9 verso per l'importo complessivo indicato nel capitolo, non ho Controparte_7 sottoscritto io il documento, ma immagino che sia stato sottoscritto da chi ha seguito la pratica”; nonché precisando: “Conosco la circostanza perché nel momento in cui ho ricevuto l'atto di intimazione ho consultato il registro informatico relativo al sinistro ed ho Cont visto il titolo di incasso rivalsa a favore di per euro trecentonovantottomila circa”; ed Cont ancora: “All'epoca dei fatti non ero responsabile dei sinistri gravi ; infine, chiarendo:
“per consultare l'archivio ho introdotto gli estremi di una delle parti che ho trovato nell'atto di intimazione e mi sono fatto aiutare dal dott perché a quel Persona_4 tempo era il responsabile della pratica”.
Ciò premesso, il Tribunale di Firenze ha correttamente ritenuto raggiunta la prova del pagamento della somma di euro 398.300,90 da parte di ad Parte_6 CP_13 valorizzando, in particolare, la circostanza che il teste aveva riconosciuto nei Tes_1 documenti a lui esibiti (all. 6 dell'atto di citazione) gli atti di transazione e quietanza per l'importo complessivo richiesto da CP_4
Tanto premesso, vanno respinte le contrarie deduzioni difensive degli appellanti.
Essi sostengono che poiché gli atti di transazione e quietanza depositati da sono CP_4 due, non potrebbe esistere un unico “titolo di incasso” per l'importo complessivo di euro
398.300,90, come dichiarato dal teste. Aggiungono che neppure sarebbe possibile che il testimone, inserendo nell'archivio informatico i nominativi di una delle parti indicate nell'atto di intimazione, avrebbe rinvenuto un titolo di incasso riferibile agli accordi intercorsi tra e Axa ass.ni, e ciò in quanto gli atti di transazione e quietanza CP_8
pagina 18 di 22 depositati da si riferivano a , soggetto estraneo alla presente CP_4 Controparte_5 causa, il cui nominativo non era riportato nell'atto di intimazione ricevuto dal teste.
A giudizio del Collegio, si tratta di rilievi inidonei ad inficiare l'attendibilità del teste e il valore probatorio della deposizione resa.
Invero, dall'esame delle dichiarazioni rese dal risulta che quest'ultimo ha Tes_1 riconosciuto che i documenti depositati da sub all. 6 erano atti di transazione e CP_4 quietanza di verso per l'importo complessivo di euro 398.300,90 e Parte_10 CP_13 ha affermato di aver rinvenuto nel registro informatico relativo al sinistro il titolo di incasso della rivalsa a favore di per il medesimo importo. Alla luce del CP_13 complessivo tenore della deposizione, la circostanza che il testimone abbia parlato al singolare, riferendo di un solo “titolo di incasso”, riveste ben poca rilevanza dal momento Cont che egli ha comunque dichiarato di aver direttamente constatato che aveva incassato la somma complessiva 398.300,90, corrispondente all'importo richiesto in questa sede da
CP_4
Né vale ad incrinare la credibilità del teste la circostanza che egli abbia affermato di aver inserito gli estremi di una delle parti del presente giudizio per rinvenire la pratica nel registro informatico. Se è vero, infatti, che gli atti di transazione e quietanza contengono il solo nominativo di , estraneo alla presente controversia, tuttavia, non Controparte_5
è possibile da tale circostanza inferire la scarsa attendibilità del teste, potendosi Cont agevolmente presumere che i sistemi di archiviazione dei dati, in uso ad avrebbero consentito di risalire alla pratica in oggetto anche attraverso il diverso nominativo di
” indicato nell'atto di intimazione, trattandosi comunque di soggetto coinvolto Per_1
Cont nel sinistro e già registrato, come tale, nella documentazione come si evince dal documento n. 5 del fascicolo di parte Del resto, il teste ha anche dichiarato di CP_4 essersi fatto aiutare, nella consultazione dell'archivio informatico, dal collega Per_4
, diretto responsabile della pratica.
[...]
8. Sulla ripartizione del debito tra gli eredi del responsabile (ultimo motivo di appello)
Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di da parte della moglie Persona_1 Parte_1
In particolare, gli appellanti sostengono che, in applicazione del principio di non contestazione, il primo Giudice avrebbe dovuto condannare anche la nei limiti del Pt_1 pagina 19 di 22 valore dell'asse ereditario, atteso che sin dalla comparsa di costituzione i convenuti avevano dichiarato di aver accettato l'eredità del congiunto con beneficio di inventario e che aveva contestato tale circostanza soltanto nella comparsa conclusionale, CP_4 anziché nella prima difesa utile successiva.
La tesi è priva di pregio.
Come noto, in tema di onere di contestazione, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3^ Ord. n.
4681 del 15/02/2023; in senso conforme, Cass. Civ. Sez. 3^ n. 12064 del 08/05/2023;
Cass. Sez. L. Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Cass. Civ. Sez. 3^ n. n. 14652 del
18/7/2016).
Alla stregua di tale principio di diritto, nel caso di specie, l'accettazione con beneficio di inventario da parte della è circostanza rispetto alla quale competeva alla Pt_1 convenuta allegare la conoscenza da parte di poiché una tale allegazione non si CP_12 rinviene, deve gioco-forza ritenersi, trattandosi di circostanza completamente estranea alla sfera di conoscibilità diretta di che alcun onere di contestazione è mai CP_4 sorto in capo a quest'ultima.
In definitiva, esclusa per le ragioni anzidette l'operatività del principio di non contestazione e conseguentemente destituito sotto ogni profilo il rilievo di tardività delle deduzioni compiute da nella comparsa conclusionale, la decisione del giudice di CP_12 prime cure appare completamente immune dalle censure sollevate dagli appellanti posto che dalla documentazione versata in atti (cfr. all. 4 della comparsa di costituzione in primo grado) emerge che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario Parte_1 soltanto nell'interesse dei figli (all'epoca minori) e che pertanto non vi è prova, che competeva ad essa fornire, per affermare che la limitazione intra vires operi anche in favore della stessa in proprio. Pt_1
9. Le spese di lite
pagina 20 di 22 In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vanno liquidate sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M.
55/2014, e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia
(accertato e ricompreso nello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02) e dell'impegno difensivo (medio) prestato, nonché considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione: in complessivi €
20.119,00 per compensi (di cui: € 4.389,00 per la fase di studio;
€ 2.552,00 per la fase introduttiva;
€ 5.880,00 per la fase di inibitoria e € 7.298,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
, e avverso la sentenza non Parte_2 Parte_3 Parte_4 definitiva del Tribunale di Firenze n. 2760/2019 del 30.09.2019 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n. 217/2022 del 21.01.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere alla parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 20.119,00, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
pagina 21 di 22 Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 5.7.2025.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 363/2022 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Laura Lipani e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SC Mazzamuto;
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Laura Parte_2 C.F._2
Lipani e dell'avv. SC Mazzamuto;
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Laura Parte_3 C.F._3
Lipani e dell'avv. SC Mazzamuto;
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Laura Parte_4 C.F._4
Lipani e dell'avv. SC Mazzamuto;
APPELLANTI contro
(P.IVA: , in qualità di impresa territorialmente Controparte_1 P.IVA_1 designata al Fondo di Garanzia Vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Katy Rovini;
APPELLATA avverso pagina 1 di 22 la sentenza parziale n. 2760/2019 e la sentenza definitiva n. 217/2022 emesse dal
Tribunale di Firenze, rispettivamente, il 30.9.2019 e il 21.01.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 1.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa -Riformare la sentenza parziale n. 2760/2019, emessa dal
Tribunale di Firenze in data 30.09.2019, nel procedimento RG n.14466/2018 e per la quale è stata fatta riserva di appello in data 24.01.2020 conseguentemente così statuire:
-Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze ex art. 18 co.1
c.p.c. e art.1182 co. 3 e 4 c.c., essendo all'uopo competente il Tribunale di Termini
Imerese o, in alternativa, quello di Bologna;
-Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto ad agire in regresso della n.q Gestore FGVS nei confronti Controparte_2 degli appellanti -Riformare la sentenza n. 217/2022, emessa dal Tribunale di Firenze in data 21.01.2022, nel procedimento RG n.14466/2018 e così statuire: -Ritenere e dichiarare infondate in fatto e diritto, la domanda di regresso formulata dalla
[...]
nei confronti degli appellanti e pari ad € 398.300,90 oltre interessi al ta Controparte_3 so legale dalla mora al soddisfo;
-Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato
, e a corrispondere all'appellata, Parte_2 Parte_4 Parte_3 la somma pro capite di € 10.443,00; -Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato a corrispondere alla la residua somma Parte_1 Controparte_3 sino al conseguimento dell'importo di € 398.300,90, oltre interessi al tasso legale dalla mora al soddisfo;
-Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato gli odierni appellanti, in solido, a rimborsare alla nq le spese di lite liquidate in Controparte_2
€ 12.678,00 per compenso oltre spese di iscrizione della causa a ruolo e spese di notifica
, spese generali, iva e cpa come per legge. In via subordinata -Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato a corrispondere alla Parte_1 Controparte_3
la residua somma di €398.300,90 oltre interessi al tasso legale dalla mora al
[...] soddisfo, non riconoscendo dunque alla stessa, l'accettazione dell'eredità de defunto marito con beneficio di inventario. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore degli procuratori che si dichiarano antistatari”;
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per la violazione dell'art. 342 cpc riformato;
in via principale rigettare l'appello proposto in quanto destituito di pagina 2 di 22 fondamento in fatto e diritto e confermare la sentenza n. 217/2022 emessa dal Tribunale di Firenze;
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano gravame dinanzi a questa Corte di Appello
[...] Parte_4 contro la sentenza non definitiva n. 2760/2019 del 30.09.2019 e contro la sentenza definitiva n. 217/2022 del 21.01.2022, con cui il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda di regresso proposta da nei loro confronti, in qualità Controparte_4 di eredi di , avente ad oggetto il rimborso della somma di € Persona_1
398.300,90 corrisposta dalla predetta compagnia assicuratrice, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 23.11.1991 in Misilmeri (PA), allorché il veicolo Fiat 127 targato PA442211, privo di copertura assicurativa, di proprietà di e Persona_1 da lui condotto, collideva con il veicolo Mercedes 540TD targato RSM37574 condotto da con a bordo e la figlia minore, Controparte_5 CP_6 Persona_2
Nell'atto introduttivo del giudizio, aveva esposto: che, con Controparte_4 sentenza n. 10040/2006, il Tribunale di Palermo aveva accertato la responsabilità concorrente di e di nella causazione del sinistro de Persona_1 Controparte_5 quo;
che compagnia assicuratrice del veicolo condotto da Controparte_7 [...]
dopo aver provveduto al risarcimento dei danni patiti da in CP_5 Persona_2 conseguenza dell'incidente, aveva chiesto alla , in qualità di Controparte_8 impresa designata al FGVS, il rimborso di quanto corrisposto a tale titolo;
che, in esecuzione degli accordi raggiunti, aveva corrisposto a la CP_8 Controparte_7 somma di euro 398.300,90; che, con raccomandata del 08.07.2015, in CP_9 qualità di mandataria della , aveva intimato il rimborso di detta somma Parte_5 agli eredi di , i quali tuttavia non avevano provveduto al pagamento. Persona_1
Sulla scorta di tali allegazioni, , quale impresa nata dalla Controparte_4 fusione per incorporazione di (atto ai rogiti notaio dott. Controparte_10 Per_3 in data 31.12.2013), agiva in regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n.
[...]
209/2005 nei confronti degli eredi di chiedendone la condanna al Persona_1 rimborso dell'importo di euro 398.300,90. pagina 3 di 22 Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio , Parte_1 Parte_2
e , i quali in via preliminare sollevavano eccezione Parte_3 Parte_4 di incompetenza per territorio del Tribunale adito. Nel merito, eccepivano la prescrizione del diritto di regresso e contestavano sia che fosse avvenuto realmente il pagamento della somma di € 398.300,90 da parte di sia la stessa determinazione CP_4 dell'importo preteso, dal momento che la sentenza di Palermo non conteneva alcuna liquidazione del danno e che, nell'impugnare detta pronuncia, i genitori di
[...] avevano chiesto a titolo di risarcimento del danno una somma inferiore, pari a Per_2
€ 120.271,00. Infine, deducevano che, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, essi potevano essere chiamati a rispondere del debito ereditario soltanto pro quota in virtù dell'art. 756 c.c. e, comunque, nei limiti del valore dell'asse ereditario, avendo essi accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza non definitiva n. 2760/2019 emessa il 30.09.2019 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., respingeva le eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e di prescrizione. Indi, istruita la causa mediante prova per testi (delegata al Tribunale di Milano), accoglieva la domanda attorea.
In particolare, il giudice adito - dopo aver rilevato che la vettura di Persona_1 risultava pacificamente priva di copertura assicurativa al momento del sinistro e che la sentenza del Tribunale di Palermo del 24.01.2007 aveva accertato la corresponsabilità del nella causazione del sinistro - riteneva provata la corresponsione della Per_1 somma di euro 398.300,90 da parte di ad e, previa Parte_6 Controparte_7 ripartizione pro quota del debito ereditario, riconosciuto il beneficio di inventario soltanto quanto ai figli di , SC e , Persona_1 Pt_2 Parte_3 condannava questi ultimi a corrispondere la somma, pro capite, di euro 10.443,000, e moglie del , al pagamento della somma residua, fino al Parte_1 Per_1 conseguimento dell'importo di euro 398.300,90.
Avverso le suddette sentenze (previa riserva di appello formulata all'udienza del
24.1.2020, quanto a quella non definitiva), proponevano rituale impugnazione Pt_1
, e , sulla base dei
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 seguenti motivi di gravame:
1. errore del primo giudice per aver individuato la competenza del Tribunale di
Firenze, anziché quella, applicabile in forza delle previsioni di cui agli artt. 18 c.p.c.
e/o 20 c.p.c., del Tribunale di Termini Imerese, essendo i convenuti residenti in pagina 4 di 22 Misilmeri e, comunque, dovendo individuarsi il locus destinatae solutionis nel luogo di domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, co. 4 c.c., stante la natura non liquida del preteso credito al rimborso;
in alternativa, per non aver considerato competente il Tribunale di Bologna, essendo ivi ubicata la sede legale di CP_4
2. erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto: l'attore non aveva fornito Cont prova della data esatta del pagamento ad e, quindi, del dies a quo del termine di prescrizione;
inoltre, si era riconosciuta efficacia interruttiva alle lettere di messa in mora inviate da agli eredi di nel luglio del CP_11 Persona_1
2015, sebbene provenienti da un soggetto terzo, privo di delega o di procura, idonee a legittimarlo a costituire in mora i convenuti;
3. erronea ricostruzione del thema decidendum, per avere il primo giudice: a) erroneamente individuato l'oggetto della domanda attorea nella richiesta di rimborso della somma di euro 398.300,90, nonostante avesse chiesto il CP_4 rimborso del solo importo riguardante i danni patiti da;
b) Persona_2 erroneamente valutato le risultanze istruttorie e ritenuto idonea a provare l'an e il quantum del diritto di regresso la documentazione prodotta da parte attrice sub documenti 5 e 6 dell'atto di citazione;
4. erronea valutazione circa la ritualità e l'utilizzabilità della prova testimoniale delegata, stante: la non regolare citazione del teste l'indebita Testimone_1 rimessione in termini di parte attrice;
l'inammissibilità della testimonianza, ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c., volta a dimostrare il pagamento della somma di euro
398.300,90 da parte di;
l'omessa identificazione del soggetto da CP_8 escutere, genericamente individuato in “AXA ass.ni”; l'inidoneità delle dichiarazioni del teste a comprovare l'avvenuto esborso della somma di euro 398.300,90; Tes_1
5. erronea valutazione circa l'assenza di prova dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte di trattandosi di circostanza allegata Parte_1 in sede di costituzione dai convenuti e contestata da soltanto nella CP_4 comparsa conclusionale.
Per tali ragioni, gli appellanti formulavano richiesta di riforma integrale delle sentenze gravate, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza definitiva.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_4
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
[...]
pagina 5 di 22 e, nel merito, contestando, sì come infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria di spese del grado.
Previa acquisizione del fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, con ordinanza in data 15.11.2023, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 217/2022, la causa veniva trattenuta in decisione;
indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 10.4.2025
(a seguito di udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione con cui l'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per mancata specifica indicazione delle parti della sentenza che gli appellanti intendevano impugnare e delle ragioni per le quali la sentenza appellata era ritenuta erronea, sostenendo che gli eredi si sarebbero Per_1 limitati a riproporre le deduzioni difensive svolte in primo grado.
Giova premettere che per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, essendo necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 18932/2016).
In tal senso si è orientata l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dell'art. 342 c.p.c. non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e pagina 6 di 22 della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n. 10916/2017;
Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'appellante ha posto a confronto le proprie tesi difensive con le diverse valutazioni espresse dal giudice di prime cure, confutando le argomentazioni articolate nella sentenza impugnata e indicando altresì le parti della sentenza impugnata di cui ha chiesto la riforma e le ragioni a sostegno delle modifiche richieste.
L'eccezione va pertanto disattesa.
3. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione
Prima di esaminare i motivi di appello, è opportuno premettere che risulta pacifico in causa che il 23.11.1991 si verificò in Misilmeri (PA) un sinistro tra la Mercedes 540 TD targata RSM 37574, guidata da e la Fiat 127 targata PA 442211, Controparte_5 condotta e di proprietà di;
parimenti incontestato è che al momento Persona_1 dell'incidente l'auto del era priva di copertura assicurativa. Per_1
È poi in atti la sentenza n. 10040/2007 con cui il Tribunale di Palermo ebbe ad affermare la responsabilità concorrente, ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, c.c., di
[...]
e di nella causazione del sinistro de quo, rimettendo le parti CP_5 Persona_1 in altra sede per la definizione del quantum debeatur (cfr. doc. 1 all. atto di appello).
Infine, non è in contestazione che, in seguito alla predetta sentenza, Controparte_7 compagnia assicuratrice del veicolo condotto da provvide a risarcire Controparte_5 tutti coloro che, coinvolti nel sinistro, subirono danni.
Ciò premesso, la controversia si incentra sulla ricorrenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209/2005 da parte di CP_4
(già ) e, in particolare, sulla sussistenza in atti della prova del Parte_7
Cont pagamento della somma oggetto di domanda da parte di tale compagnia ad
4. Sull'eccepito difetto di competenza del Tribunale di Firenze.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza non definitiva n.
2760/2019 emessa dal Tribunale di Firenze laddove in essa, ritenuta la natura liquida del credito vantato da e l'applicabilità alla fattispecie del combinato disposto degli artt. CP_12
1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., viene affermata la competenza per territorio del giudice adito, in quanto forum destinatae solutionis, atteso che al tempo della scadenza pagina 7 di 22 dell'obbligazione dedotta in giudizio il creditore ( , cui è subentrata nel Parte_7
2013 aveva sede in Firenze. CP_4
Gli appellanti censurano tale iter motivazionale, deducendo che il preteso credito non avrebbe natura liquida, non risultando determinato, né facilmente determinabile, nel suo ammontare giacché il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 10040/2007, aveva sì accertato la responsabilità di ma non aveva quantificato il Persona_1 risarcimento spettante ai danneggiati.
A loro modo di vedere, quindi, il giudice territorialmente competente andrebbe individuato nel Tribunale di Termini Imerese, in base al combinato disposto degli artt.
1182, comma 4, c.c. e 20 c.p.c., essendo i debitori residenti in [...].
La tesi degli appellanti non può essere condivisa.
L'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che “Ai fini della competenza, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4 c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale per determinare l'ammontare del credito, in quanto determinato direttamente dal titolo oppure determinabile in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico, senza che rilevino le eventuali contestazioni del debitore convenuto riferite all'an e/o al quantum” (cfr. Cass. ord. n. 7722 del 20/03/2019).
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che nell'ipotesi in cui il convenuto non si limiti a negare di essere debitore, bensì contesti altresì la natura liquida del credito azionato dall'attore, eccependo quindi che il giudice competente per territorio sia quello del domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182 comma 4 c.c., il giudice deve accertare la questione della liquidità del credito incidenter tantum, ai soli fini della competenza ed in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 4792 del
23/02/2021).
Alla luce di tali principi di diritto, occorre osservare che, nel caso in esame, ha CP_4 chiesto la condanna dei convenuti, ai sensi dell'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209/2005, al pagamento della somma di euro 398.300,90, risultante da due atti di transazione stipulati con (doc. 6 allegato all'atto di citazione). Controparte_7
Ciò premesso, non vi è dubbio - impregiudicata la questione, attinente al merito della causa, dell'efficacia probatoria attribuibile alla documentazione prodotta da e CP_4 dell'effettiva sussistenza del preteso credito, di cui si dirà oltre – che ciò che rileva, ai fini pagina 8 di 22 della competenza, è il fatto che al momento dell'instaurazione del giudizio la somma oggetto di domanda fosse determinata nel suo preciso ammontare sulla base dei titoli dedotti in giudizio e, quindi, certamente liquida ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis.
Invero, l'art. 1182, comma 3, c.c. presuppone che la somma oggetto dell'obbligazione pecuniaria risulti determinata o facilmente determinabile in base al titolo, sia esso giudiziale o convenzionale, ben potendo quindi, alla stregua del chiaro dettato normativo, la liquidità del credito discendere dall'esistenza di un titolo negoziale che ne individui con esattezza l'ammontare.
Ne consegue, che nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che la sentenza del
Tribunale di Palermo non contenesse alcuna quantificazione del risarcimento dovuto in conseguenza del sinistro. Infatti, ha posto a fondamento della sua domanda CP_4 non la predetta sentenza, bensì la transazione raggiunta con da cui Controparte_7 risulta che il credito di quest'ultima fu determinato nella somma complessiva di euro
398.300,90.
Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza con cui gli appellanti deducono che, anche ad ammettere la natura liquida del credito azionato e, dunque, anche a ritenere applicabile nella fattispecie l'art. 1182, comma 3, c.c., competente per territorio non sarebbe comunque il Tribunale di Firenze, bensì quello di Bologna, considerato che al tempo della scadenza dell'obbligazione aveva la propria sede in Bologna. CP_4
La Corte osserva che, ai fini della determinazione del luogo di adempimento dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1182 c.c., ciò che rileva è il momento in cui il credito è sorto o è venuto a scadenza. Nel caso di specie, è dal momento del pagamento ad
[...] che è venuto ad esistenza il diritto di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. CP_7
n. 209/2005 ed è quindi da quello stesso momento che l'impresa designata alla gestione del FGVS poteva pretendere il rimborso dal responsabile del sinistro.
Orbene, se è vero che dalla documentazione in atti non si evince la data esatta del pagamento, è anche vero che è incontestato che il pagamento sia stato effettuato da parte di dalla cui fusione per incorporazione è nata il Parte_7 CP_4
31.12.2013. Pertanto, poiché – come si evince dal doc. 6 allegato all'atto di citazione –
aveva sede in Firenze, il Tribunale ha correttamente affermato la propria CP_8 competenza per territorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c. pagina 9 di 22 Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il motivo di appello deve essere quindi, nel complesso, disatteso.
5. Sulla eccepita prescrizione del diritto di regresso.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza non definitiva n.
2760/2019 nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di regresso azionato da sebbene non fosse individuabile CP_4 il dies a quo del termine prescrizionale, considerato che l'attore non aveva fornito alcuna prova della data del pagamento effettuato ad Controparte_7
La censura è infondata.
È vero, in effetti, che dalla documentazione versata in atti da non si desume la CP_4 data esatta dei pagamenti;
tuttavia, dai documenti prodotti dagli stessi appellanti si evince che i pagamenti eseguiti da in loro favore, a titolo di Controparte_7 risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, risalgono al 2006 (cfr. all.
2-3 della comparsa di costituzione in primo grado). Ne consegue, gioco-forza, che i pagamenti effettuati da ad non potevano essere anteriori al 2006, bensì CP_8 Controparte_7 successivi o al più contestuali.
Gli appellanti sostengono, poi, che il primo Giudice avrebbe erroneamente riconosciuto efficacia interruttiva del termine decennale di prescrizione alle lettere di messa in mora inviate da nel luglio 2015, agli eredi di . In particolare, essi CP_11 Persona_1 affermano che tali missive sarebbero inidonee ad interrompere il termine di prescrizione, in quanto provenienti da un soggetto diverso dal preteso creditore e non legittimato a mettere in mora gli eredi . Per_1
Neppure tale doglianza coglie nel segno.
Invero, in base al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti” (Cass. sentenza n. 7097 del 09/05/2012; in senso conforme, Cass. sentenza n. 2965 del 03/02/2017). Ciò in pagina 10 di 22 quanto, mentre l'atto di costituzione in mora richiede, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la forma scritta, analogo requisito formale non può ritenersi prescritto per il conferimento della relativa procura, poiché in tale ipotesi non opera il richiamo fatto dall'art. 1324 c.c. alla disciplina dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, stante la natura non negoziale dell'atto di costituzione in mora.
Pertanto, l'esistenza di un potere rappresentativo per la costituzione in mora può risultare anche da un comportamento univoco e concludente posto in essere da un mandatario, purché idoneo a rappresentare al terzo che l'atto di intimazione è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (cfr. Cass. sentenza n. 17157 del 03/12/2002; Cass. sentenza n. 1550 del 26/01/2006).
Anche più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente
o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità (...) non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva", precisando che "la procura per il compimento di un atto giuridico, non negoziale, come l'atto di costituzione in mora, tendente a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, può essere conferita anche verbalmente, e la prova di tale conferimento può essere fornita anche con presunzioni" (cfr. Cass. ordinanza n. 31065 del 2019).
I suddetti principi sono stati correttamente applicati dal giudice di prime cure laddove egli ha riconosciuto valenza interruttiva alle lettere inviate da tali missive, CP_9 infatti, provengono da un soggetto che ha agito nella dichiarata qualità di mandataria di titolare del preteso credito, e, come tali, esse vanno ritenute idonee a CP_4 rappresentare agli eredi di che l'atto di intimazione è stato compiuto Persona_1 in nome e nell'interesse della compagnia assicurativa. Inoltre, agendo in CP_12 regresso, ha prodotto proprio gli atti di messa in mora inviati da , così CP_9 manifestando in modo inequivoco di voler profittare dell'intimazione fatta da quest'ultima.
6. La delimitazione dell'oggetto della domanda attorea e il valore probatorio della documentazione versata in atti da CP_4
Con il terzo motivo di appello, gli eredi impugnano la sentenza definitiva n. Per_1
217/2022 nella parte in cui, nel perimetrare il thema decidendum del presente giudizio, pagina 11 di 22 ha interpretato la domanda proposta da ritenendo che l'oggetto della pretesa CP_4 avanzata dalla creditrice fosse il rimborso dell'intero importo di euro 398.300,90 afferente alla posizione di tutti i danneggiati coinvolti nel sinistro, anziché la restituzione del solo importo relativo ai danni subiti da . Persona_2
La censura è destituita di fondamento.
Invero, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio non risulta affatto che parte attrice abbia circoscritto l'oggetto della pretesa azionata ai soli danni refusi a
: a tal fine non lascia spazio a dubbi di sorta il tenore delle conclusioni Persona_2 rassegnate da che indicano chiaramente, senza alcuna possibilità di smentita, il CP_12 contenuto della pretesa creditoria nella somma di € 398.300,90.
A fronte di tale incontestabile dato testuale, la circostanza che nella parte CP_4 espositiva dell'atto di citazione, ebbe ad allegare che “la provvedeva al CP_13 pagamento dei danni patiti dalla minore e ne richiedeva la restituzione Persona_2 alla (cfr. all- n. 4-5)” non esplica il significato riduttivo che parte Parte_8 appellante pretende di attribuirgli.
Invero, se da un lato una tale allegazione è agevolmente interpretabile nel senso che
[...] aveva provveduto a ristorare i danni subiti da e che CP_7 Persona_2 aveva chiesto a (anche) la restituzione di quanto pagato a tale titolo, Parte_6 dall'altro, essa non autorizza affatto a conferire portata restrittiva alle più ampie richieste formulate nello stesso atto da alla luce dei successivi accordi transattivi CP_12
Cont intervenuti con (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione), con cui le parti definirono il quantum complessivamente dovuto alla compagnia assicuratrice per effetto dei vari pagamenti eseguiti alle vittime del sinistro, quantum che oggi costituisce l'esatto oggetto della pretesa restitutoria di CP_12
Con il medesimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la decisione impugnata anche in punto di valutazione compiuta dal primo giudice delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento a quanto emerge dalla documentazione prodotta da sub CP_4 allegati 5 e 6 all'atto di citazione.
Nello specifico, gli eredi sostengono che la produzione offerta da Per_1 CP_4
Cont sarebbe inidonea a provare l'avvenuto pagamento ad della somma di euro
398.300,90 in quanto i documenti qualificati come “atti di transazione e quietanza” (sub all. 6) risultano privi di data e sottoscrizione, mentre il documento n. 5, recante peraltro pagina 12 di 22 un importo diverso da quello indicato negli atti di transazione e quietanza prodotti sub all. 6, consisterebbe in una mera proposta transattiva dall'esito ignoto.
La doglianza è destituita di fondamento.
Con riferimento al documento prodotto sub all. 5, emerge da esso che, in data
09.01.2008, proponeva a di definire in via Controparte_7 Parte_7 transattiva l'importo ad essa spettante a titolo di rimborso, quantificandolo nella somma di euro 334.038,47 (oltre interessi).
Dunque, si tratta, in effetti, di una proposta transattiva che tuttavia – come affermato dagli stessi appellanti - non risulta aver avuto esito e che quindi, del tutto correttamente, il giudice di prime cure ha omesso di considerare ai fini della determinazione dell'importo dovuto.
Con riferimento, invece, agli “atti di transazione e quietanza” di cui all'all. 6, è opportuno in primo luogo osservare che essi, per quanto non conferenti in alcune indicazioni, sono senz'altro relativi al sinistro per cui è causa, stante il riferimento in essi contenuto alla data dell'incidente (23.11.1991) e ad uno dei soggetti coinvolti ( ). Controparte_5
Inoltre - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti - nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che essi sono privi di sottoscrizione.
Se è vero, infatti, che la sottoscrizione è indispensabile per poter riconoscere alla scrittura proveniente dal creditore, attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione,
l'efficacia privilegiata propria della quietanza del pagamento (cfr., ex multis, Cass. ordinanza n. 19034 del 11/07/2024), è altrettanto vero che, ai fini dell'accertamento del diritto di regresso, non si richiede che il creditore produca in giudizio la quietanza di pagamento, ben potendo egli fornire la prova dell'avvenuto esborso anche con mezzi diversi.
La quietanza, invero, è certamente un mezzo di prova del pagamento dotato di efficacia privilegiata in ragione della sua provenienza diretta dal creditore, ma non è il solo ammesso;
infatti, in sua mancanza, il giudice è libero di apprezzare gli altri mezzi probatori offerti dal debitore per dimostrare l'avvenuto pagamento, occorrendo un'apposita prescrizione di legge al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 25251 del 27/11/2014). Sulla prova dell'avvenuto pagamento, nel caso di specie, si dirà nel successivo paragrafo.
pagina 13 di 22 Analoghe considerazioni valgono per la prova della conclusione della transazione tra e Parte_6 CP_13
Invero, la prova scritta ad probationem, prescritta dall'art. 1967 c.c. per la transazione, è richiesta soltanto ai fini della dimostrazione dell'esistenza del contratto tra le parti ma non anche nei confronti dei terzi.
In proposito, costituisce oramai ius receptum il principio, ribadito anche di recente dalla
Suprema Corte, secondo cui “i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem (così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale), operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-3
Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021; Cass. Civ. Sez. 1^ Sentenza n. 3336 del
19/02/2015; Cass. Civ. Sez. 1^ Sentenza n. 566 del 17/01/2001).
Nel caso di specie, l'esistenza della transazione viene chiaramente invocata da CP_4 nei confronti degli eredi (terzi estranei rispetto al contratto) come fatto storico Per_1 posto a fondamento del pagamento effettuato da in favore di e, Parte_6 CP_13 pertanto, non trovano applicazione i limiti legali di prova sanciti in materia contrattuale dagli art. 2721 e ss. c.c., nonché, con specifico riferimento alla transazione, dall'art. 1967
c.c..
Il motivo va pertanto, nel complesso, disatteso.
7. La prova del pagamento effettuato da Parte_6
Con il quarto motivo di gravame, la sentenza definitiva viene censurata nella parte in cui, in essa, si è riconosciuta efficacia di prova alle dichiarazioni del teste Testimone_1
Gli appellanti contestano, sotto plurimi profili, la stessa ritualità ed utilizzabilità della prova, che, a loro dire, sarebbe stata erroneamente ammessa dal Tribunale.
In primo luogo, essi sostengono che non avrebbe dato prova di aver CP_4 regolarmente citato il teste per l'udienza del 15.09.2020, avendo depositato a tal fine soltanto una fotocopia illeggibile di una distinta di spedizione proveniente da CP_11 soggetto non legittimato, in quanto estraneo alla causa, indirizzata genericamente ad pagina 14 di 22 senza indicazione del soggetto da escutere, e priva di riferimenti al Controparte_7 contenuto della raccomandata.
I rilievi non hanno ragion d'essere.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure con le ordinanze del 03.02.2020 e del
26.01.2021, richiamate nella sentenza definitiva, qui impugnata, con la raccomandata del
31.7.2020, risulta esservi stata, a cura di soggetto a ciò evidentemente delegato da rituale intimazione per l'udienza del 15.09.2020 del teste, indirettamente CP_12 individuato attraverso l'indicazione della qualifica di legale rappresentante (o di delegato) di Axa Ass.ni, e dunque attraverso il riferimento alla funzione espletata, e in grado di riferire in merito alla transazione intervenuta con sulla vicenda;
CP_8 Per_1 inoltre, dall'avviso di ricevimento in atti, risulta che la raccomandata è stata consegnata ad il 06.08.2020 (cfr. fascicolo prove delegate allegato alla comparsa di CP_14 costituzione in appello).
Invero, in base ai principi giurisprudenziali in materia, “l'indicazione dei testimoni può avvenire mediante individuazione indiretta di essi tramite la funzione espletata nell'ufficio o nell'ente di cui questi faccia parte, a condizione che tale modalità di designazione consenta di identificare con sicurezza la persona, onde consentire all'altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare il teste di cui l'istante intenda avvalersi” (cfr. Cass. n. 9150 del 07/06/2003; in senso conforme, più di recente, Cass. n.
26058/2013).
Parimenti infondato è il rilievo con cui gli appellanti deducono la pretesa decadenza dal diritto di assunzione della prova testimoniale in cui sarebbe incorsa per non CP_4 aver insistito nell'assunzione della prova alla successiva udienza del 30.09.2020, a fronte della mancata comparizione del teste.
Risulta per tabulas che all'udienza del 30.09.2020 il Tribunale di Milano, delegato all'assunzione della prova, dopo aver preso atto della mancata comparizione del teste citato da dichiarava l'irritualità della dichiarazione scritta, Testimone_1 CP_4 con cui il testimone aveva reso nota l'impossibilità di comparire all'udienza e al contempo aveva fornito risposta scritta al capitolo di prova ammesso, e considerava la testimonianza come non resa rimettendo gli atti al Tribunale di Firenze. A fronte di ciò,
con nota depositata il 1°.10.2021, chiedeva al Tribunale di Firenze di essere CP_4 rimessa in termini per l'assunzione della prova testimoniale. A seguito di tale istanza, con ordinanza del 26.1.2021, il giudice di prime cure assegnava un nuovo termine per pagina 15 di 22 l'espletamento della prova orale, nuovamente delegando all'assunzione il Tribunale di
Milano.
Orbene, alla luce dei suddetti avvenimenti, nessuna decadenza è ravvisabile a carico di
L'attrice/odierna appellata, infatti, ha regolarmente provveduto a citare il teste CP_4 per l'udienza del 30.9.2020 (art. 104 disp. att. c.p.c.) ed è comparsa all'udienza fissata per l'espletamento della prova (art. 208 c.p.c.). Di conseguenza, del tutto condivisibilmente il primo giudice nell'ordinanza resa il 26.1.2021 riteneva che “di fronte alla mancata comparizione del teste, ritualmente intimato, non può sanzionarsi la parte istante con la decadenza, dovendo il giudice assumere provvedimenti previsti ex art 255 cpc (o ordina una nuova intimazione o dispone l'accompagnamento coattivo)”.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la dichiarazione resa dal procuratore di all'udienza del 30.09.2020 non implica affatto la (pretesa) CP_4 rinuncia all'assunzione della prova orale. Invero, dalla lettura del verbale di tale udienza emerge che il difensore di si è semplicemente “rimesso” alle valutazioni del CP_4 giudice in ordine al contenuto della dichiarazione scritta rilasciata dal teste, senza in alcun modo rinunciare, neppure implicitamente, all'assunzione della prova orale, tant'è che, subito dopo, ha chiesto che la dichiarazione scritta del teste valesse almeno ai fini della giustificazione della sua mancata comparizione, manifestando così chiaramente di avere ancora interesse alla sua escussione.
Gli appellanti contestano inoltre l'ammissibilità della prova espletata, invocando i limiti legali di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c.
Neppure tale doglianza è fondata.
Invero, in base al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2726
c.c., nell'estendere al pagamento i limiti legali della prova testimoniale dei contratti, si riferisce al pagamento del debito contrattuale oggetto di giudizio, mentre gli stessi limiti non operano allorquando il pagamento venga invocato tra terzi estranei al contratto fonte dell'obbligazione o tra un terzo ed una parte di tale contratto, in quanto il pagamento in tali casi è assunto come “fatto storico” da intendersi soltanto come elemento costitutivo di una pretesa creditoria diversa, ovvero non attinente al contratto dal quale è sorto il pagamento oggetto della prova (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2^, Sentenza n.
20257/2014; Cass. Civ. Sez. 3^, Sentenza n. 7090 del 09/04/2015).
pagina 16 di 22 Anche più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il divieto di prova testimoniale del pagamento si riferisce al debito contrattuale oggetto del giudizio, che deve essere provato dalle parti, e non al pagamento quale fatto storico, sicché, quando una delle parti in giudizio intenda dimostrare l'esistenza di un pagamento avvenuto tra terzi o da una parte in favore di terzi estranei alla controversia, il pagamento, in tal caso, costituisce una res inter alios acta, che – sotto il profilo dell'ammissibilità della prova testimoniale – non differisce da qualsiasi altro fatto giuridico semplice” (cfr., in motivazione, Cass. n.
32717 del 16/12/2024).
Nessuna deviazione dai suddetti principi di diritto è quindi rinvenibile nell'operato del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto perfettamente ammissibile la prova orale dedotta da tesa a dimostrare, nei confronti degli odierni appellanti, estranei al CP_4
Cont rapporto tra e il fatto storico dell'avvenuto pagamento della somma di € CP_8
398.300,90 dalla prima alla seconda.
Infine, gli appellanti deducono, per un verso, l'inammissibilità della prova in quanto il teste non avrebbe avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa, per altro verso, Tes_1
l'inidoneità delle dichiarazioni rese dallo stesso a comprovare il pagamento, in quanto il teste si sarebbe limitato a leggere il contenuto degli atti di transazione e quietanza a lui mostrati, peraltro irritualmente, dal momento che l'esibizione documentale non era richiamata nel capitolo di prova.
Si tratta di rilievi infondati.
In primo luogo, la circostanza che il teste escusso non avesse una conoscenza diretta dei fatti oggetto del capitolo di prova ammesso (ovvero il pagamento della somma di euro
398.300,90 da parte di a Axa Ass.ni) non determina per ciò solo Parte_7
l'inammissibilità della prova testimoniale. Invero, proprio la giurisprudenza invocata dagli appellanti sul punto chiarisce – smentendo apertamente la contraria tesi degli appellanti - che “La circostanza che il testimone non abbia assistito direttamente ai fatti su cui è chiamato a rispondere non è, di per sé, causa di inammissibilità della prova, dovendosi, diversamente, ritenere inammissibili tutte le deposizioni aventi per oggetto fatti appresi da terzi oppure tramite documenti” (Cass. sentenza n. 24469 del 18/11/2014).
Quanto, poi, all'asserita irritualità dell'esibizione al teste degli atti di transazione e quietanza sub all. 6, si rileva che – contrariamente a quanto affermato dalla difesa degli appellanti – il capitolo di prova ammesso (par. n. 10 dell'atto di citazione), rimandando al pagina 17 di 22 documento 6 degli allegati all'atto introduttivo, contiene un esplicito riferimento alla documentazione esibita al testimone.
Infine, pure destituita di fondamento è la doglianza relativa alla valutazione della prova compiuta dal giudice di prime cure.
In proposito, la Corte osserva che dal verbale dell'udienza del 25.05.2021 risulta che attuale “Responsabile sinistri gravi Axa ass.ni”, sentito sul cap. 10 Testimone_1 dell'atto di citazione, ha confermato la circostanza in esso narrata, ovvero “che la citata impresa designata [ndr , in esecuzione degli accordi presi a seguito della Parte_6 citata sentenza, liquidava la somma di € 398.300,90= in favore dell'Axa Ass.ni, come da documentazione che si produce (cfr. all. nn.6)”, dichiarando quanto segue: “vero, confermo, i documenti (6) motratimi 2 sono atto di transazione e quietanza di Parte_9 verso per l'importo complessivo indicato nel capitolo, non ho Controparte_7 sottoscritto io il documento, ma immagino che sia stato sottoscritto da chi ha seguito la pratica”; nonché precisando: “Conosco la circostanza perché nel momento in cui ho ricevuto l'atto di intimazione ho consultato il registro informatico relativo al sinistro ed ho Cont visto il titolo di incasso rivalsa a favore di per euro trecentonovantottomila circa”; ed Cont ancora: “All'epoca dei fatti non ero responsabile dei sinistri gravi ; infine, chiarendo:
“per consultare l'archivio ho introdotto gli estremi di una delle parti che ho trovato nell'atto di intimazione e mi sono fatto aiutare dal dott perché a quel Persona_4 tempo era il responsabile della pratica”.
Ciò premesso, il Tribunale di Firenze ha correttamente ritenuto raggiunta la prova del pagamento della somma di euro 398.300,90 da parte di ad Parte_6 CP_13 valorizzando, in particolare, la circostanza che il teste aveva riconosciuto nei Tes_1 documenti a lui esibiti (all. 6 dell'atto di citazione) gli atti di transazione e quietanza per l'importo complessivo richiesto da CP_4
Tanto premesso, vanno respinte le contrarie deduzioni difensive degli appellanti.
Essi sostengono che poiché gli atti di transazione e quietanza depositati da sono CP_4 due, non potrebbe esistere un unico “titolo di incasso” per l'importo complessivo di euro
398.300,90, come dichiarato dal teste. Aggiungono che neppure sarebbe possibile che il testimone, inserendo nell'archivio informatico i nominativi di una delle parti indicate nell'atto di intimazione, avrebbe rinvenuto un titolo di incasso riferibile agli accordi intercorsi tra e Axa ass.ni, e ciò in quanto gli atti di transazione e quietanza CP_8
pagina 18 di 22 depositati da si riferivano a , soggetto estraneo alla presente CP_4 Controparte_5 causa, il cui nominativo non era riportato nell'atto di intimazione ricevuto dal teste.
A giudizio del Collegio, si tratta di rilievi inidonei ad inficiare l'attendibilità del teste e il valore probatorio della deposizione resa.
Invero, dall'esame delle dichiarazioni rese dal risulta che quest'ultimo ha Tes_1 riconosciuto che i documenti depositati da sub all. 6 erano atti di transazione e CP_4 quietanza di verso per l'importo complessivo di euro 398.300,90 e Parte_10 CP_13 ha affermato di aver rinvenuto nel registro informatico relativo al sinistro il titolo di incasso della rivalsa a favore di per il medesimo importo. Alla luce del CP_13 complessivo tenore della deposizione, la circostanza che il testimone abbia parlato al singolare, riferendo di un solo “titolo di incasso”, riveste ben poca rilevanza dal momento Cont che egli ha comunque dichiarato di aver direttamente constatato che aveva incassato la somma complessiva 398.300,90, corrispondente all'importo richiesto in questa sede da
CP_4
Né vale ad incrinare la credibilità del teste la circostanza che egli abbia affermato di aver inserito gli estremi di una delle parti del presente giudizio per rinvenire la pratica nel registro informatico. Se è vero, infatti, che gli atti di transazione e quietanza contengono il solo nominativo di , estraneo alla presente controversia, tuttavia, non Controparte_5
è possibile da tale circostanza inferire la scarsa attendibilità del teste, potendosi Cont agevolmente presumere che i sistemi di archiviazione dei dati, in uso ad avrebbero consentito di risalire alla pratica in oggetto anche attraverso il diverso nominativo di
” indicato nell'atto di intimazione, trattandosi comunque di soggetto coinvolto Per_1
Cont nel sinistro e già registrato, come tale, nella documentazione come si evince dal documento n. 5 del fascicolo di parte Del resto, il teste ha anche dichiarato di CP_4 essersi fatto aiutare, nella consultazione dell'archivio informatico, dal collega Per_4
, diretto responsabile della pratica.
[...]
8. Sulla ripartizione del debito tra gli eredi del responsabile (ultimo motivo di appello)
Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di da parte della moglie Persona_1 Parte_1
In particolare, gli appellanti sostengono che, in applicazione del principio di non contestazione, il primo Giudice avrebbe dovuto condannare anche la nei limiti del Pt_1 pagina 19 di 22 valore dell'asse ereditario, atteso che sin dalla comparsa di costituzione i convenuti avevano dichiarato di aver accettato l'eredità del congiunto con beneficio di inventario e che aveva contestato tale circostanza soltanto nella comparsa conclusionale, CP_4 anziché nella prima difesa utile successiva.
La tesi è priva di pregio.
Come noto, in tema di onere di contestazione, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3^ Ord. n.
4681 del 15/02/2023; in senso conforme, Cass. Civ. Sez. 3^ n. 12064 del 08/05/2023;
Cass. Sez. L. Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Cass. Civ. Sez. 3^ n. n. 14652 del
18/7/2016).
Alla stregua di tale principio di diritto, nel caso di specie, l'accettazione con beneficio di inventario da parte della è circostanza rispetto alla quale competeva alla Pt_1 convenuta allegare la conoscenza da parte di poiché una tale allegazione non si CP_12 rinviene, deve gioco-forza ritenersi, trattandosi di circostanza completamente estranea alla sfera di conoscibilità diretta di che alcun onere di contestazione è mai CP_4 sorto in capo a quest'ultima.
In definitiva, esclusa per le ragioni anzidette l'operatività del principio di non contestazione e conseguentemente destituito sotto ogni profilo il rilievo di tardività delle deduzioni compiute da nella comparsa conclusionale, la decisione del giudice di CP_12 prime cure appare completamente immune dalle censure sollevate dagli appellanti posto che dalla documentazione versata in atti (cfr. all. 4 della comparsa di costituzione in primo grado) emerge che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario Parte_1 soltanto nell'interesse dei figli (all'epoca minori) e che pertanto non vi è prova, che competeva ad essa fornire, per affermare che la limitazione intra vires operi anche in favore della stessa in proprio. Pt_1
9. Le spese di lite
pagina 20 di 22 In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vanno liquidate sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M.
55/2014, e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia
(accertato e ricompreso nello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02) e dell'impegno difensivo (medio) prestato, nonché considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione: in complessivi €
20.119,00 per compensi (di cui: € 4.389,00 per la fase di studio;
€ 2.552,00 per la fase introduttiva;
€ 5.880,00 per la fase di inibitoria e € 7.298,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
, e avverso la sentenza non Parte_2 Parte_3 Parte_4 definitiva del Tribunale di Firenze n. 2760/2019 del 30.09.2019 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n. 217/2022 del 21.01.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere alla parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 20.119,00, in base al calcolo specificato in parte motiva, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
pagina 21 di 22 Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 5.7.2025.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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