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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. CROVACE LOREDANA e RUBINO LAURA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.03.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia CP_1
invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore CP_2
resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver presentato all' in data 7.12.2020, istanza tesa al CP_1 riconoscimento della seguente malattia professionale: “Ernia del disco L4-L5, L5-S1” che assumeva aver contratto a seguito dell'attività lavorativa svolta - come magazziniere e senza soluzione di continuità per oltre 30 anni - secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
L' denegava tale riconoscimento come da provvedimento del 27.11.2021 con cui comunicava CP_1
che “gli accertamenti eseguiti per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata. La pratica viene pertanto archiviata. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di collegiale medica".
Avverso tale valutazione il Sig. , esperiti inutilmente i rimedi amministrativi, introduceva il Parte_1
presente giudizio;
si costituiva e contestava in fatto e diritto le avverse pretese, instando per il CP_1
rigetto.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione, come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e deve esser accolta per le seguenti ragioni.
La parte ricorrente nella specie agisce per ottenere i benefici previdenziali conseguenti al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata. Come da costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018) in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sez. 6, 30 novembre 2021, n. 37534). Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente e la patologia successivamente insorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato poi, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte Persona_1
ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, così in parte argomentando e concludendo: “Dall'esame clinico peritale, valutata la documentazione agli atti, risulta che il ricorrente era adibito, in via continuativa e persistente, a mansioni lavorative di magazziniere e di facchino, tali attività lavorative comportavano la movimentazione manuale dei carichi ed hanno determinato, con posture incongrue, uno stress biomeccanico prolungato a carico della colonna vertebrale, causando lombosciatalgia cronica in ernie del disco multiple lombari con disturbi trofico-sensitivi persistenti e limitazioni funzionali. La gestualità e i compiti specifici, per come descritti dal lavoratore, dal datore di lavoro e dal medico competente, costituiscono fattore concausale efficiente nella eziopatogenesi della malattia denunciata. La malattia denunciata è stata documentata con numerosi esami strumentali e con visite mediche specialistiche. Sussiste nesso di causalità tra il rischio lavorativo cui la ricorrente è stato esposto e la malattia denunciata che deve essere considerata malattia professionale. La malattia professionale denunciata dal ricorrente è una malattia tabellata presente nella lista I - malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità,
Decreto_Ministeriale_10_giugno_2014_Allegato_2. L' non ha dato prova di una diversa CP_1
eziologia di una causa extralavorativa delle patologie che affliggono il ricorrente, limitandosi ad affermare che si tratta di patologia multifattoriale. La domanda di riconoscimento di malattia professionale avente n. 516986770 è stata presentata entro il periodo indicato in tabella. Tenendo conto dei criteri fissati dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico riportato dal ricorrente, sussistente all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale, determinato applicando la tabella delle menomazioni ,viene quanficato nella CP_1 misura del 12 (dodici) %.”
Avverso tali risultanze, inviate in bozza alle parti, pervenivano le sole note critiche dell' che CP_1
le contestava in toto (cfr. perizia resa pag. 9), pure analiticamente vagliate e riscontrate dal Ctu che, all'esito, così replicava: “A riscontro delle considerazioni mediche del 26.02.2025 inviatemi dal
Dirigente Medico I livello, Dott. , delle sede di Brindisi, si precisa Persona_2 CP_1
quanto segue: A. la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024 ha chiarito che il decreto CP_1
interministeriale del 10 ottobre 2023, cui fa riferimento il Dirigente Medico I livello, Dott.
[...]
, delle sede di Brindisi, si applica alle fattispecie denunciate a partire dal Persona_2 CP_1
19 novembre 2023, pertanto, la domanda di malattia professionale, avente n. 516986770, presentata in data 7.12.2020 dal Signor , non può essere valutata con tali tabelle;
B. il decreto Parte_1
del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 9 aprile 2008 comprende la malattia professionale NI DI AR (M51.2) tra le patologie tabellate dell'industria per gli addetti a “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”; C. le mansioni lavorative del ricorrente, come risulta dagli atti presenti nel fascicolo telematico, ivi compreso il Diario , comportavano, in via continuativa, la CP_1
movimentazione manuale, di tiro e spinta, di rool e transpallett dal mezzo di trasporto fino al magazzino, la sistemazione manuale della merce sugli scaffali con azione di sollevamento e posa del carico. I pesi movimentati variavano da qualche chilogrammo fino a circa 20 Kg, fino al giudizio di idoneità lavorativa del 2019 che prescriveva di non sollevare pesi superiori a 10 kg;
dall'ottobre 2020 il signor svolge le mansioni di cassiere;
D. tali mansioni hanno comportato Parte_1
un sovraccarico biomeccanico del rachide, prescindendo da fattori di natura individuale e ambientale, hanno esercitato un ruolo primario nel causare la malattia professionale denunciata avente n. 516986770. E. La malattia denunciata è stata documentata con numerosi esami strumentali
e con visite mediche specialistiche, la gestualità e i compiti specifici, per come descritti dal lavoratore, dal datore di lavoro e dal medico competente, costituiscono fattore concausale efficiente nella eziopatogenesi della malattia denunciata. F. Sussiste nesso di causalità tra il rischio lavorativo cui la ricorrente è stato esposto e la malattia denunciata che deve essere considerata malattia professionale, la malattia professionale denunciata dal ricorrente è una malattia tabellata presente nel decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 9 aprile 2008. non Controparte_3
ha dato prova di una diversa eziologia di una causa extra-lavorativa delle patologie che affliggono il ricorrente, limitandosi ad affermare che si tratta di patologia multifattoriale. H. La domanda di riconoscimento di malattia professionale avente n. 516986770 è stata presentata entro il periodo indicato in tabella. Ciò premesso e considerato, si conclude che: tenendo conto dei criteri fissati dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico riportato dal ricorrente, sussistente all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale, determinato applicando la tabella delle menomazioni ,viene quanficato nella misura del 12 (dodici) % CP_1
(codice 213_tabella delle menomazioni approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000: ernia discale dl tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi).”
Il Ctu rendeva quindi la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura liquidata in CP_1
dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, così provvede: • accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 12%;
• condanna l' al pagamento della relativa prestazione in considerazione del predetto grado di CP_1
invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano CP_1 nella misura di €. 2600,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
• pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Brindisi, 06/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio