Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Giovanni Galasso Consigliere dott. Roberto Notaro Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4617 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2024 , avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 CCII
TRA
( c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( c.f. rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Pt_2 C.F._2
D'Isep in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
RECLAMANTI
CONTRO
( c.f. ) , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avvocato GIUSEPPE TREZZA ( c.f. ) in virtù di C.F._3 procura in atti
RECLAMATA
NONCHE'
, (P.IVA ) in persona dei l.r.p.t., muniti dei Controparte_2 P.IVA_2 necessari poteri giusta procura conferita in data 10.02.2022 Rep.176.240 Racc. 33.627 per Notar di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Claudio Costanzo (C.F. ) giusta procura in atti CodiceFiscale_4
RECLAMATA
NONCHE'
( P.I. ) con sede in Milano C.so Buenos Aires 79, CP_3 P.IVA_3 in persona del Direttore Generale delegato agli affari legali e Controparte_4 generali, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avvocato Federico Mantellini ) del Foro di Milano CodiceFiscale_5
NONCHE'
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
CACCIOLA avv. FRANCESCO
CARPENTIERI avv. ELVIRA
INTIMATI non costituiti
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023 il gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ( OCC) dott. presentava al Tribunale di Persona_2
Santa Maria Capua Vetere domanda per la ristrutturazione dei debiti per conto e si istanza dei coniugi e nonché la relazione Parte_1 Parte_2 particolareggiata in cui chiedeva omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti di questi ultimi.
Con provvedimento del 27.3.2024, il Tribunale adìto emetteva i provvedimenti protettivi di cui al comma 4 dell'art. 70 CCII, disponeva darsene avviso ai creditori e fissava l'udienza del 28.5.2024 per la discussione del piano di ristrutturazione.
Presentavano osservazioni gli avvocati Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri ( che lamentavano l'omesso inserimento in prededuzione del loro credito professionale), il Comune di San Felice a Cancello, l' la e la Controparte_3 Controparte_2
Controparte_1
All'esito delle osservazioni pervenute, il Gestore depositava il 3.5.2024 una rettifica all'originario piano di ristrutturazione del debito.
I debitori si costituivano e presentavano documentazione, specificamente relativa alla stima dell'immobile del oggetto della procedura esecutiva. Parte_1
Con il decreto reclamato - del 25.9.2024 - il G.D. qualificati i debitori come consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, rigettava da domanda di omologa del piano e dichiarava inefficaci le disposte misure protettive.
In particolare, il Tribunale premetteva che, a dire dei debitori, le cause della crisi erano da ricondursi ai numerosi finanziamenti che i predetti avevano contratto per far fronte alle esigenze della famiglia e in particolare alle spese per la ristrutturazione dell'abitazione di residenza e che la loro esposizione debitoria, cui non potevano più far fronte, era costituita da:
1) nei confronti dell'OCC € 4.928,57 - credito prededucibile;
2) nei confronti di 157.930,60, quale Controparte_1 quota residua del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria sottoscritto il 5.2.2010 da entrambi i coniugi in data 30.4.2010, per la durata di anni 30;
3) nei confronti di € 24.458,59, quale quota residua del Controparte_2 contratto di finanziamento sottoscritto dal in relazione al quale la Parte_1 banca creditrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo ed attualmente pende giudizio di opposizione, iscritto al n. 1320/2021 R.G. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
4) nei confronti di 84.737,00, in virtù di sentenza resa Controparte_5 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1668/2016. Banca IFIS S.p.A., nell'anno 2019, ha iscritto ipoteca giudiziale nascente da decreto ingiuntivo;
5) nei confronti di € 24.256,00, quale quota residua contratto di CP_3 cessione del quinto dello stipendio n. 115477, stipulato con il Controparte_3
10.08.2018, per un totale complessivo di 45.480,00, rimborsabile in 120 rate mensili posticipate di euro 379,00, a partire dal 30.09.2018 al 31.08.2028, con un totale netto percepito dal consumatore di euro 33.495,44;
6) nei confronti di per contratto di delegazione di pagamento n. CP_3
110293, stipulato con il 03.04.2018, per un totale complessivo di Controparte_3
44.160,00, rimborsabile in 120 rate mensili posticipate di euro 368,00, a partire dal
31.05.2018 al 30.04.2028, con un totale netto percepito dal consumatore di euro
32.729,62;
6) nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE totale € 4.466,87 per il mancato pagamento di tributi locali del Comune di San Felice a Cancello. ( totale complessivo debitoria dei due coniugi € 317.561,13 - nella relazione dell'OCC) .
Esaminando tutta la documentazione offerta dai coniugi all'OCC e tenuto conto delle allegazioni delle parti, il G.D. così riassumeva la situazione di fatto emergente dagli atti: il era infermiere presso l'ospedale di Caserta, con stipendio Parte_1 lordo di € 2.758,47, pari a € 1.755,47 netti;
la moglie svolgeva l'attività di lavoro dipendente quale cuoca presso la CRI.GA. s.r.l.s., con stipendio lordo di € 818,33, pari a netti € 743,00 ( prima di essere assunta, in data 23.4.2022, svolgeva lavori saltuari), poi era stata, a suo dire, licenziata;
entrambi i figli della coppia, GI e ( rispettivamente nati nel 1990 e 1993 Per_3
) erano autonomi dal punto di vista reddituale e, in fatto, anche residenziale, avendo entrambi lasciato la casa di famiglia;
l'immobile oggetto della procedura esecutiva azionata dalla BN quale creditore ipotecario, era dai debitori stimato ( con valutazione da loro richiesta ad un'agenzia immobiliare) in € 94.300,00, valore che, a parere dell'OCC doveva ridursi in concreto ad € 72.457,02 anche in considerazione dell'ubicazione del bene, della natura in parte abusiva degli interventi edilizi effettuati dai coniugi e del fatto che il bene era occupato dagli istanti.
Dalla relazione dell'OCC il G.D. apprendeva che “l'esposizione debitoria era iniziata con la sottoscrizione di un contratto di mutuo fondiario, stipulato con la Controparte_1 nell'anno 2010, per un totale di euro 133.451,95, della durata di 30 anni, dal
[...]
30.04.2010 al 31.03.2040, con una rata mensile pari ad euro 703,57. Il mutuo fu richiesto per poter provvedere alla ristrutturazione dell'immobile donato al sig. Parte_1 dai propri genitori, oggi costituente l'abitazione principale del nucleo familiare
[...] nonché l'unico immobile di proprietà. A garanzia della concessione del suddetto finanziamento, sul mentovato immobile, è stata iscritta ipoteca volontaria a favore della
[...]
Il debito appostato al chirografo è costituito dalle spese maturate Controparte_1 in virtù dell'espropriazione immobiliare intrapresa dall'istituto di credito”.
Inoltre, nella relazione si esponeva che la massa passiva personale del marito era costituita da una miriade di altre posizioni debitorie quali:
“- contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 115477, stipulato con il Controparte_3
10.08.2018, per un totale complessivo di 45.480,00, rimborsabile in 120 rate mensili posticipate di euro 379,00, a partire dal 30.09.2018 al 31.08.2028, con un totale netto percepito dal consumatore di euro 33.495,44;
- contratto di delegazione di pagamento n. 110293, stipulato con il Controparte_3
03.04.2018, per un totale complessivo di 44.160,00, rimborsabile in 120 rate mensili posticipate di euro 368,00, a partire dal 31.05.2018 al 30.04.2028, con un totale netto percepito dal consumatore di euro 32.729,62;
- contratto di finanziamento n. 5791150, stipulato con Parte_3 CP_2 il 30.08.2012, per un totale complessivo di 21.989,96, rimborsabile in 84 rate mensili
[...] posticipate di cui la prima pari ad euro 269,69 e le restanti pari ad euro 259,19, con un totale netto percepito dal consumatore di euro 16.292,90;
- n. 3 contratti di finanziamento per credito a consumo, ceduti a Banca IFIS S.p.A., oggi
[...] non forniti dal consumatore, né dalla che non ha riscontrato la Controparte_5 CP_1 richiesta di precisazione del credito, per un totale complessivo, in parte accertato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1668/2016, di euro 84.737,00. Banca IFIS S.p.A., nell'anno 2019, ha iscritto ipoteca giudiziale nascente da decreto ingiuntivo,a garanzia di un capitale pari ad euro 27.697,69, sul bene immobile di proprietà del sig e sul quale, Parte_1 nell'anno 2010, era stata già iscritta un'ipoteca volontaria a garanzia del mentovato mutuo in favore di BN S.p.A.;
- debitoria iscritta a ruolo composta dal mancato pagamento di tributi locali dovuti al Comune di San Felice a Cancello”.
I ricorrenti formulavano una proposta di composizione della crisi che prevedeva il pagamento del 60% dei creditori in prededuzione, il pagamento del creditore ipotecario BN s.p.a. nella misura del 43,045%, il pagamento del 100% del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate, nonché il pagamento del 20 % dei creditori chirografari nell'arco di 37 mesi.
La somma mensile messa a disposizione dei creditori era di € 476,00, a fronte di spese per il sostentamento del nucleo familiare quantificate in € 1.270,00. Inoltre, tenuto conto degli ulteriori importi di € 379,00 ( per la cessione del quinto) ed € 368,00 ( per la delegazione di pagamento) nonché di quanto accantonato per l'atto di pignoramento presso terzi, € 104,74, l'importo libero disponibile era determinato in euro 1.327,74 mensili.
Il Tribunale non mancava di esaminare le contestazioni formulate dai creditori;
la BN evidenziava che il proprio credito non era stato correttamente determinato dall'OCC, ammontando ad € 165.554,56, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente determinato, assistiti da garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 2855 c.c., ed € 2.774,95 per spese della procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 134/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, come attestato da documentazione esibita nonché l'inammissibilità della proposta per assenza di meritevolezza in capo ai ricorrenti, in carenza di prova delle circostanze di fatto determinanti l'indebitamento. Ha ricordato che lo stesso istituto mutuante ha evidenziato anche il fatto che i lavori edili asseritamente finanziati con l'importo del mutuo avevano natura voluttuaria ed avevano finanche comportato l'abusivo ed insanabile ampliamento del 20% della superficie assentita, come emerso dalla ctu disposta dal giudice dell'esecuzione. Ha aggiunto che la BN ha contestato anche la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, stante l'errata valutazione del bene offerta dai ricorrenti nella proposta (€ 94.300,00), a fronte della stima effettuata dal Ctu del G.E., pari a € 229.000,00.
Quanto alle osservazioni formulate dalla il G.D. ha preso atto del fatto Controparte_3 che quest'ultima eccepiva che la condotta dei coniugi era connotata da colpa grave in quanto all'epoca della concessione dei due finanziamenti al (2018) egli Pt_1 aveva dichiarato di avere una fonte di reddito ulteriore – di oltre ottantamila euro - rispetto allo stipendio quale infermiere, in tal modo inducendo la finanziaria a concedere serenamente il credito richiesto. Con riferimento alle osservazioni della ha ricordato che la Controparte_2 banca ha lamentato il difetto di convenienza della proposta e l'errore in cui era incorso il gestore della crisi, che aveva considerato quale base di calcolo del debito € 10.000,00 ( corrispondente alla proposta conciliativa suggerita dal giudice della opposizione a D.I. ) piuttosto che fare riferimento alla debitoria integrale.
A sostegno della decisione di diniego dell'omologa il Tribunale ha ritenuto che:
- il piano era inammissibile ex art. 67, comma 4, CCII, “ emergendo la mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, laddove dispone che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC”;
- la stima del bene immobile soggetto ad esecuzione del creditore ipotecario BN era stata effettuata in € 229.000,00 dal Ctu nominato in sede di vendita, ragion per cui l'offerta minima, in sede di prima vendita, sarebbe stata pari ad euro 171.500,00. Pur a voler ritenere in parte fondati i rilievi dei debitori sull'eccessività della predetta valutazione, restava il fatto che gli stessi debitori avevano depositato una stima di parte attestante un valore di € 135,750,00; ne derivava che l'opinione dell'OCC di far decrescere il ricavato dell'aggiudicazione ad € 72.457,02 ( dovendosi prevedere almeno tre vendite deserte “in considerazione del luogo ove è sito il bene, sia in virtù dell'esistenza di abusi rilevati dall'esperto stimatore nonché in considerazione del fatto che il bene immobile è occupato dai debitori/esecutati” ) non era condivisibile, stante l'assenza di riscontri concreti ed oggettivi in relazione alla media dei prezzi di aggiudicazione realizzati nelle vendite all'asta degli immobili ubicati nello stesso luogo ed aventi le medesime caratteristiche costruttive ed architettoniche. Ha, in definitiva ritenuto che il “valore di mercato”, individuato in base all'andamento della procedura esecutiva in corso, era da ritenere di € 101.812,50 (valore corrispondente alla base d'asta del primo tentativo di vendita, non ancora esperito, con decurtazione del 25% ex art. 571 comma 2 c.p.c.), rappresentante la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione, al di sotto della quale la proposta non era meritevole del beneficio;
- ad abundantiam ha scrutinato il requisito dell'assenza della colpa grave che, unitamente alla malafede ed alla condotta fraudolenta richiamate dall'art. 69 comma 1, costituisce condizione ostativa al riconoscimento del beneficio. Ha ritenuto che in giudizio era emersa prova di fattori di valenza opposta al concetto di buona fede degli indebitati. Tra questi il G.D. ha fatto espresso riferimento al ricorso smodato al credito senza mostrare minima diligenza nel comprendere i limiti delle proprie risorse, l'esecuzione di opere - al cui finanziamento era destinato il mutuo - solo asseritamente, senza aver offerto alcuna prova, rese necessarie per garantire l'abitabilità della casa familiare e la realizzazione contra legem ( abusiva) di volumi aggiuntivi rispetto ai lavori assentiti, fattori non adeguatamente approfonditi nella relazione dell'OCC;
- ha messo in luce ulteriori carenze probatorie emerse nell'ambito della valutazione della condotta dei debitori, quali il licenziamento della non Pt_2 documentato, e l'asserita cessazione della contribuzione economica dei genitori del non documentata in positivo. Parte_1
Con il reclamo proposto, i signori e hanno introdotto le Parte_1 Pt_2 seguenti censure, da riassumere opportunamente, tenuto conto della loro prolissità:
1) Omessa corretta quantificazione del credito della BN S.p.A., avendo la banca solo in sede di precisazione del credito, depositato certificazione ex art. 50 TUB, con allegati gli estratti conto che, per il medesimo periodo, riportano pure le indicazioni dei versamenti effettuati dai debitori, senza tuttavia mutare il risultato contabile finale;
2) Erronea valutazione del “valore di mercato” del bene ipotecato, tenuto conto del contenuto della relazione di stima effettuata dall'agenzia immobiliare
“Studio Immobiliare”, da ritenere attendibile in quanto “ nessuno più di un agente immobiliare conosce gli effettivi valori di mercato di un bene immobile”. Hanno ricordato di aver depositato avvisi di vendita, perizie di stima e pubblicità aventi ad oggetto immobili sottoposti ad esecuzione e siti nel Comune di San Felice a Cancello, estratti dal Portale Ministeriale delle Vendite Pubbliche o dal sito Aste Giudiziarie, documentazione che il G.D. non ha correttamente esaminato tanto da affermare “in assenza di effettivi riscontri sulla media dei prezzi di aggiudicazione realizzati nelle vendite all'asta degli immobili ubicati nello stesso luogo…..omissis…..,la prospettazione del gestore non può essere condivisa”. Hanno ricordato che l'immobile è occupato, confinante con quello dei parenti del proprietario, privo di parcheggio, sito in zona periferica e, quindi, poco appetibile da un punto di vista residenziale;
3) Erroneo giudizio sulla asserita immeritevolezza del beneficio, essendo emersa, per contro, la condotta censurabile della che aveva concesso i Controparte_3 finanziamenti senza svolgere alcun accertamento sul merito creditizio nonché compilando abusivamente la richiesta di finanziamento allo scopo di precostituire la prova di un'inesistente condotta fraudolenta del finanziato;
4) Erronea considerazione delle opere edili eseguite, con riferimento alle opere aggiuntive oggetto della SCIA onerosa presentata al Comune competente, che il Ctu in sede di esecuzione ha ritenuto regolari da un punto di vista edilizio- urbanistico ed essendo la difformità rilevata limitata al cambio di destinazione d'uso di un locale deposito trasformato in cucina e relativo aumento dell'altezza del locale per rendere lo stesso abitabile. Hanno riconosciuto che tale difformità non può essere sanata, ma hanno allegato la possibilità – non praticata dagli interessati - di ripristinare l'originario stato dei luoghi ed hanno affermato che, in ogni caso, l'esistenza di opere abusive non può avere alcuna incidenza sull'elemento soggettivo della colpa grave relativa all'indebitamento;
5) Erronea considerazione dell'aiuto economico dei genitori del Parte_1 che evidentemente contribuivano a sostenere l'onerosità del mutuo in quanto fideiussori, quindi interessati all'esatto adempimento del mutuato;
6) Erronea valutazione della ritenuta colpa grave dei debitori, stante il fatto che essi stipulavano il contratto di mutuo nel 2010, quando ancora non era entrata in vigore la Legge 3/2012, per cui nel loro comportamento non poteva esserci alcun intento fraudolento;
7) Carenza di motivazione sul merito creditizio relativamente alla condotta dei finanziatori, cui era noto lo stato di crisi finanziaria ed economica dei debitori che non ha impedito loro di concedere nuovi progressivi finanziamenti.
Hanno chiesto alla Corte d'Appello la riforma del decreto reclamato ed il ripristino di adeguate misure protettive.
Si sono costituiti i creditori finanziatori ( BN, e CP_2 CP_3
per resistere al reclamo, chiedendone il rigetto col favore delle spese.
[...]
L'esame degli atti e delle difese introdotte, operato alla luce della normativa di riferimento, rivela la fondatezza del reclamo.
Preliminarmente, giova ricordare che l'ordine di trattazione delle questioni imposto dall'art. 276 co. 2 c.p.c. non impedisce al giudice di individuare, tra le questioni di merito, quella che ritiene più “liquida”, cioè immediatamente risolutiva della contesa (cfr. Cass. n. 30745/2019, Cass. n. 12313/2023). Ciò in quanto, come ritenuto dal consolidato orientamento di legittimità (cfr. anche Cass. n. 363 del 2019), a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito al giudice privilegiare le soluzioni operative che attengono al profilo dell'evidenza ed esaminare prioritariamente una domanda o un'eccezione che, anche se logicamente subordinata, sia idonea a definire il giudizio, con il limite, per il giudizio di appello, dell'esorbitanza della questione dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione ( Cass. n. 30507/2023 ).
Tanto premesso, l'esame delle doglianze dei reclamanti deve essere indirizzato verso le questioni immediatamente dirimenti il cui superamento rende superfluo indugiare sulle altre lamentele, che perdono di significato.
In particolare, i reclamanti infondatamente ritengono che il G.D.: non abbia correttamente valutato la convenienza della proposta liquidatoria per BN in quanto avrebbe errato per eccesso sia in relazione all'entità del credito che al valore di stima dell'immobile sottoposto a procedura esecutiva;
non abbia correttamente valutato la meritevolezza dei debitori nel formulare l'offerta di composizione della crisi, sia in relazione alle cause dell'indebitamento che in relazione all'elemento soggettivo di cui all'art. 69 comma 1 CCII, irragionevomente ricondotto al concetto di colpa grave, per i reclamanti inesistente;
non abbia tenuto conto della condotta irresponsabile e, in parte, fraudolenta dei finanziatori che hanno omesso ogni opportuna ed agevole indagine sul merito creditizio.
Come già spiegato in narrativa, il G.D. ha ritenuto, funditus, l'accordo di ristrutturazione del debito non idoneo a superare la soglia di ammissibilità di cui all'art. 67 comma 4 CCII. La norma, nella formulazione applicabile ( anteriore alle modifiche apportate dall'art. 19 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 136/2024 entrato in vigore il 28.9.2024), prevede che “ È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”. Questo essendo il riferimento normativo, a parere della Corte bene ha fatto il G.D. a non condividere l'affermazione dell'OCC, secondo il quale sarebbe stata conveniente l'offerta al creditore ipotecario procedente BN di € 72.417,02, importo sensibilmente inferiore di quello che, secondo principi di regolarità causale, sarebbe stato ricavabile nell'ambito della vendita forzata. Non ha trascurato il Tribunale di spiegare che l'abbattimento di valore operato dall'OCC era sostenuto, da un lato, dalla mera presunzione dell'esito negativo di ben tre tentativi di vendita ( con relativo progressivo abbassamento del valore di partenza costituito dall'offerta di prima vendita, € 171.500,00) e dall'altro da considerazioni prive di effettiva significanza, quali l'ubicazione dell'immobile e il fatto che esso fosse occupato, fattori già considerati in sede di stima sia dal Ctu che dal Ctp nominato dai Per_4 Per_5 debitori, che – tenuto conto di tutte le caratteristiche del bene - aveva stimato il suo valore di mercato in € 135.750,00 . Né il G.D. avrebbe potuto accreditare le difese dei coniugi secondo i quali il valore in concreto ricavabile dall'esecuzione Pt_1 sarebbe stato molto basso in quanto sprovvisto di posto auto ( in una zona non densamente popolata, ciò non costituisce un vulnus effettivo) o in quanto esso è confinante con la proprietà di parenti del argomento anodino ed ambiguo, Pt_1
o in quanto sarebbe stata più attendibile la valutazione ( svalutativa ) di un agente immobiliare, dal momento che l'opinione di tale operatore non risponde ad indici oggettivi e non è caratterizzata da terzietà. Quanto al riferimento ai valori di immobili sottoposti ad esecuzione offerti in comparazione, correttamente il G.D. ha ritenuto che essi non fossero significativi in quanto relativi a beni aventi caratteristiche costruttive ed architettoniche diverse.
Stante l'infondatezza della censura relativa al valore di mercato dell'immobile, perde di rilievo l'asserita – non sussistente – erroneità del calcolo del credito di BN, comunque smentita dalla relazione rettificativa depositata dall'OCC il 3.5.2024 .
Affermata la radicale inammissibilità del piano offerto, condivisa da questa Corte, il G.D. si è spinto, ad abundantiam, a valutare l'elemento soggettivo per concludere che anche sotto questo profilo i debitori non avevano dimostrato di essere esenti da condotte gravemente colpose.
Al fine di approfondire il concetto di “colpa grave” di cui al comma 1 dell'art. 69 CCII e la ricaduta della sua interpretazione sul presente procedimento, deve farsi qualche precisazione sistematica e qualche approfondimento sul piano interpretativo.
La disciplina normativa in applicazione, il D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019 ( entrato in vigore, salvo specifiche anticipazioni, il 15.7.2022) risulta essere stato integrato e modificato da una serie di disposizioni succedutesi nel tempo, alcune influenzate anche dall'emergenza economica causata dalla pandemia ( quale il D.Lgs. 137/2020 cd. decreto “Ristori”, nonché D.Lgs. n. 147/2020 conv. In l. 118/2021, D.L. n. 36/2022 conv. in L. 79/2022, D.Lgs. n. 83/2022, che ha statuito sulla definitiva entrata in vigore ). Con riferimento alla posizione del “consumatore” ( artt. 67 – 73 ) il CCII ha recepito e disciplinato l'istituto del piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 ( abrogata) in base al quale, per l'articolo 12-bis, comma 3, L. 3/2012, il giudice avrebbe potuto negare il beneficio dell'omologazione del piano se il debitore a) aveva assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, b) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, circostanze che, per essere escluse, necessitavano della prova, fornita dal debitore, di aver contratto i debiti con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte e di aver fatto ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.
Nel recepire la pregressa disciplina relativa al consumatore, il CCII ha introdotto alcune novità, la più rilevante delle quali è la possibilità - con la proposta del piano - di falcidiare e di ristrutturare i debiti derivanti anche da contratti di finanziamento con cessione dei quinto dello stipendio, della pensione o del trattamento di fine rapporto o dalle operazioni di prestito su pegno ( art. 67 comma 3).
Quanto al tema della “meritevolezza”, già disciplinato dal richiamato art. 12 bis L. 3/2012, nel CCII non se ne rinviene alcun riferimento letterale, in quanto il D.L. 147/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019, ha riformulato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore richiamando, quali limiti soggettivi, altri concetti, quali, per il debitore, l'aver determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode e, per il creditore, l'aver determinato o aggravato colpevolmente la situazione di indebitamento oppure violando i principi dettati dall'art. 124 bis T.U.B. .
Ebbene, a parere della Corte, nell'attuale normativa soltanto apparentemente il Legislatore ha abbandonato il criterio della “meritevolezza” – che costituiva e in sostanza costituisce ancora la contropartita dell'assenza del voto da parte dei creditori
- risultando, per contro, predicabile – diversamente da quanto ritenuto in qualche pronunzia di merito, quale quella del Tribunale di Napoli n. 38/2023 pubblicata il 22.3.2023 - che tale criterio sopravvive interamente da un punto di vista concettuale nell'attuale impianto normativo, sebbene coniugato in termini diversi rispetto nella pregressa disciplina. Ed infatti, non si può ritenere che il requisito in parola sia del tutto dissimile da quello, effettivamente più elastico, della colpa grave del debitore nella determinazione del sovraindebitamento, cui fa riferimento, unitamente alla
“malafede o frode”, l'art. 69 comma 1.
Vero è che nell'attuale disciplina, a differenza di quanto previsto dalla normativa del 2012, i creditori sono onerati della dimostrazione, sia pure approntabile anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'origine del sovraindebitamento risiede in una condotta gravemente colposa del debitore, mentre in applicazione della vecchia normativa era il debitore a dover dimostrare di essere meritevole, ma la diversa ripartizione dell'onere probatorio non influenza la struttura e l'effettiva portata del profilo soggettivo de quo. Diversi argomenti depongono a favore della omogeneità concettuale delle due figure: la disciplina codicistica odierna, tesa ad operare un corretto bilanciamento tra i benefici offerti al debitore consumatore ed il sacrificio imposto ai suoi creditori - come la falcidia dei finanziamenti garantiti da 1/5 dello stipendio o pensione, la possibilità di conservare il mutuo dell'abitazione principale e di avviare procedure di sovraindebitamento di origine familiare ( art. 66) - ha recuperato il concetto di
“meritevolezza” del debitore non solo attraverso il contenuto del primo comma dell'art. 69 ma attraverso la stessa definizione di “crisi” approntata dall'art. 2 comma 1 lett. a) e lo ha affidato all'indagine del giudice che, tenendo conto della richiamata definizione, deve operare un equilibrato raffronto tra la condotta del debitore ( art. 69 comma 1) e l'accertamento del rispetto del merito creditizio da parte del creditore/finanziatore ( art. 69 comma 2, la cui introduzione si deve al richiamato D.Lgs. n. 147/2020). Quanto alla posizione del creditore/finanziatore, giova ricordare che la violazione della regola – ricalcata sul richiamo all'art. 124 bis T.U.B.
- può penalizzare l'operatore finanziario che abbia concesso credito senza l'opportuna verifica della capacità di restituzione del debito nel rispetto della conservazione di un livello di vita dignitoso del debitore, il cui standard è agganciato al parametro dell'assegno sociale moltiplicato per i coefficienti indicati dalla scala di equivalenza ISEE in rapporto al numero dei componenti della famiglia;
il CCII, nel disciplinare le soluzioni della crisi da sovraindebitamento, si propone prima di tutto di prevenire la crisi stessa attraverso l'adozione tempestiva di misure per farvi fronte, con ciò facendo intendere la sopravvivenza del criterio della meritevolezza del debitore, pur esplicitata in termini di assenza di “colpa grave”, poiché non può dubitarsi del fatto che la misura della meritevolezza è l'altra faccia della stessa medaglia sulla quale è inciso il concetto di colpa. In altre parole, intanto il soggetto meritevole ha diritto ai benefici riconosciuti dai commi 3-4-5 dell'art. 67 in quanto egli reagisca diligentemente ai primi sintomi di crisi (che anche per il consumatore si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi finanziari a far fronte alle obbligazioni programmate indicata all'articolo 2, comma 1, lett. a) CCII) adottando tutte le misure necessarie a farvi fronte;
la richiamata definizione di “crisi” fa emergere il fatto che anche la nozione stessa di sovraindebitamento risulta modificata dal CCII in quanto si è allontanata dalla dimensione patrimoniale utilizzata dalla L. 3/2012 per virare verso il concetto dinamico di squilibrio economico, di crisi finanziaria, che si trova descritto nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del CCII;
il gestore della crisi ha ampia facoltà di indagine sulle cause della crisi, sulla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni e sulle ragioni che hanno impedito al consumatore di farvi fronte, essendo tenuto ad offrire al giudice la relazione
“particolareggiata” di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 68, dove l'aggettivazione vale a qualificare la relazione. Non può negarsi che con la relazione de qua, l'OCC dovrà raccogliere proprio quegli elementi che saranno utili al giudice per misurare il livello della colpa nel momento in cui il consumatore ha assunto le obbligazioni. Ne consegue che relazioni lacunose non saranno ritenute idonee ad accreditare le proposte;
tra i documenti che il debitore deve allegare alla domanda non è più presente l'elenco degli atti dispositivi nel quinquennio, previsto dalla disciplina precedente, sostituito dall'elenco degli “atti di straordinaria amministrazione”, espressione cui non può attribuirsi altro significato che quello già presente nella pregressa normativa, che è quello di atti capaci di provocare il rischio di alterazione del patrimonio. Essi devono essere attentamente valutati dal gestore della crisi per comprendere ( e illustrare al giudice) se il consumatore quando ha contratto il debito fosse nella condizione di restituirlo, accertamento che attinge ancora all'area semantica della “ meritevolezza”; se la normativa attuale si propone ( all'art. 67) l'obbiettivo ambizioso di rimettere il debitore nella condizione di precrisi – come è evidente dal fatto che il “consumatore può proporre un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi” prevedendo “il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma” - deve ritenersi che con tale ripristino egli dovrà essere in grado di programmare le proprie obbligazioni finanziarie con un orizzonte temporale di media lunghezza ( cd. fresh start, concetto che attinge alla tradizione anglosassone funzionale al ripristino del consumo ). Ebbene, questo obbiettivo della legge chiarisce ulteriormente il perimetro della valutazione della colpa del debitore ( e richiama in sostanza il principio di meritevolezza) in quanto, sebbene esso sia rivolto al futuro, costituisce un obiettivo che solo il debitore esente da colpa grave, intesa come espressione di totale disordine finanziario, sarà in grado di raggiungere, mentre tale obiettivo non sarà raggiungibile da chi ha fatto ricorso agli strumenti di soluzione della crisi dopo avere ampliato in modo scriteriato e con condotte seriali il proprio debito (spesso di natura anche fiscale), mostrando scarsa sensibilità verso gli obblighi di collaborazione sociale che impongono in primis di non pregiudicare i diritti dei creditori (articolo 4, comma 2, CCII); quanto all'obbiettivo del soddisfacimento dei creditori, esso non potrà essere rappresentato da ristori puramente simbolici, come ricordato in proposito in una recente pronuncia della S.C. ( Cass. n. 28013/2022) con riferimento a un caso di sovraindebitamento del consumatore.
In definitiva, sulla base dei suesposti ragionamenti non può disconoscersi che anche il consumatore contemplato dal CCII - pur assistito dal favor debitoris che caratterizza la normativa - deve “meritare” l'ammissione al beneficio e, attraverso l'omologa del piano, operare per ritornare in una condizione di precrisi in cui egli possa avere il governo della propria spesa, nei limiti delle proprie attuali e concrete risorse finanziarie.
Ne consegue che l'attuale disciplina non è affatto sganciata dal prerequisito della responsabilità economica e finanziaria che deve animare i soggetti che fanno ricorso alla procedura di sovraindebitamento, istituto che continua a essere considerato in ogni caso come “strumento eccezionale”, alternativo alla liquidazione controllata e riservato a quei soggetti che hanno tenuto condotta non disordinata, caotica e seriale nella formazione del debito, concetto che si avvicina senza dubbio alla nozione di meritevolezza di cui alla pregressa normativa.
A questo punto è necessario, per l'interprete, far luce sulle condotte che, per contenuto, siano annoverabili tra quelle gravemente colpose, negligenti o contrarie a buona fede, tali da far escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura;
su questo tema l'indagine del giudice deve essere ancorata ai canoni ermeneutici dettati dall'art. 116 c.p.c. e non deve trascurare, alla base, il fatto che il piano del consumatore prescinde del tutto dal consenso dei creditori e può comportare un grosso sacrificio per i chirografari. Può, in questa chiave, farsi riferimento in concreto ad elementi sintomatici che concorrono alla formazione del convincimento del giudice, quali: a) l'ipotesi in cui il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a beneficio di terzi, b) quella in cui il consumatore abbia assunto nuove obbligazioni senza considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione, c) quella in cui emerga che - con riferimento alle primarie esigenze di vita personale e familiare – egli abbia assunto altre passività per sostenere condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, in tal modo allungando consapevolmente i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento.
A questo punto, ci si deve chiedere con quali strumenti il creditore possa allegare e provare la grave inosservanza dell'obbligo di diligenza da parte del debitore. In primo luogo devono essere valorizzati, a fini probatori, i requisiti della completezza e attendibilità del corredo documentale prodotto dal sovraindebitato, il cui controllo è affidato al gestore della crisi non senza coinvolgimento del giudice, la cui indagine è funzionale alla risoluzione di “ ogni contestazione” ( art. 70 comma 7). Ed infatti, dinanzi a una documentazione lacunosa circa le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ovvero circa le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il giudice sarebbe impossibilitato ad accertare l'esistenza anche della sola colpa lieve, figurarsi di quella grave o addirittura della malafede del sovraindebitato ( concetti espressi anche in Cass. n. 13617/2023). Da ciò deve ricavarsi che anche sul riparto degli oneri probatori la vecchia e la nuova disciplina differiscono solo nella forma, poiché, sia pure sulla base di specifiche eccezioni del creditore, è sempre il debitore a dover adeguatamente provare l'origine del proprio sovraindebitamento, sia pure nei limiti in cui tale indagine appaia necessaria per acquisire da parte del giudice un sereno giudizio sull'ammissibilità della proposta e, quindi, di probabile non colpevolezza grave o di mala fede del debitore, atteso che la presunzione di non colpevolezza concessa attualmente al debitore è sostenibile solo in positivo riscontro di una documentazione chiara, completa e attendibile.
Tanto premesso, è evidente che la decisione del Tribunale ha correttamente individuato, da un lato, alcune superficialità della relazione dell'OCC in merito ai profili soggettivi dell'indebitamento e, dall'altro, dato il giusto valore alle emergenze processuali che ha posto a fondamento della decisione, attinenti alla condotta dei debitori ed alla apoditticità delle loro allegazioni sulle ragioni dell'indebitamento, che essi hanno ascritto a fattori esterni imponderabili ( peraltro, non provati) mentre sono, per contro, derivate da scelte individuali scriteriate. In particolare, ha correttamente sottolineato che:
- successivamente all'ottenimento del mutuo da parte della BN ( 10.2.2010), i debitori hanno intrapreso iniziative di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà che – anche se si volesse per assurdo prescindere dagli abusi edilizi Pt_1 compiuti – sono senz'altro non coerenti con le loro possibilità economiche e con l'importo del mutuo ottenuto;
- non avendo ottenuto dalla BN un ampliamento del prestito, il ha fatto Pt_1 irragionevole ricorso al credito stipulando il 30.8.2012 un contratto di finanziamento con la per ottenere l'importo complessivo di circa 21.000,00 tra sorte CP_2 ed interessi anticipatamente calcolati, spalmato su 84 rate di cui solo 22 venivano onorate;
- inoltre, in data 3.4.2018 ha stipulato un finanziamento con assistito da CP_3 delegazione di pagamento e il 10.8.2018 un ulteriore contratto, sempre con CP_3 di cessione del quinto dello stipendio. Nell'ambito di questi contratti ha dichiarato di possedere risorse economiche “familiari” rivelatesi non effettive;
da tali dichiarazioni informative il finanziato ha infondatamente operato una presa di distanza allegando – mai provando – che tale dichiarazione non era stata raccolta in modo trasparente.
Ne consegue che correttamente il G.D. ha rifiutato l'omologa del piano, stante l'insufficienza di quanto offerto al creditore ipotecario e stante l'emersione in giudizio di una condotta di ostinata ed avventata reiterazione del ricorso al credito.
Ogni altro rilievo dei reclamanti è assorbito, per le ragioni spiegate.
Al rigetto dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dei reclamanti a rifondere a ciascuna delle controparti le spese del procedimento di secondo grado, che, in mancanza delle relative notule, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia – in 2.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.400,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione e 2.600,00 € per il compenso relativo alla fase decisionale, per un totale di 8.200,00 €, che va quindi maggiorato del 15%, pari a 1.230,00 €, per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
Infine, in considerazione dell'esito del giudizio, va – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dato atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo;
B) condanna i reclamanti a rifondere le spese del procedimento di reclamo alla
[...]
alla e alla pagando a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ciascuna di tali società il complessivo importo di 9.430,00 €, nonché eventuali altri accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il presidente
Caterina Molfino