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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. Giovanna Gianì Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6853 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del
23.04.2025
TRA
Parte_1 [...]
VAT id NL819270453B02), sedente in Parte_1
1101 BA Amsterdam, the Netherlands, Hoogoorddreef 15, registrata in Camera di Commercio col numero elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Piero Guido Alpa che ne cura rappresentanza e difesa unitamente all'Avv. Roberto Martini E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Pescara (PE), Piazza della Rinascita n. 51,
(c.f. ), con sede legale Controparte_2 P.IVA_3 in Padova, Corso Stati Uniti n. 56
(c.f. ), in Pescara, Controparte_3 P.IVA_4
Viale Leopoldo Muzii n. 59,
(c.f. ), con sede legale in Milano, Piazza Pt_2 P.IVA_5
Quattro Novembre n. 4,
r.g. n. 1 tutti elettivamente domiciliati in Roma, al Corso Vittorio Emanuele 269 00186 presso lo studio dell'Avv. Romano Vaccarella che li a rappresenta e difende unitamente agli Avv. Marco Annoni e Riccardo Troiano come da procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale il lodo pronunciato in data 28 luglio 2022 (il
“Lodo”) in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti in data 25.2.2019
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, la intestata società ha impugnato il lodo inter partes, formulando vari motivi e rassegnando le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma del Lodo pronunciato in data 28 luglio 2022 dal Collegio Arbitrale composto dai professori avvocati Daniele
Umberto Santosuosso (Presidente), Roberto Carleo (Arbitro) e Silvio Martuccelli (Arbitro) ad esito del procedimento arbitrale n. 1/2021 davanti ad Arbitra
[...]
di Roma per l'Arbitrato e Controparte_4 la Conciliazione, depositato il 28 luglio 2022 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata il 29 luglio 2022, non notificato, in accoglimento dei motivi di impugnazione esposti ed illustrati con il presente atto di citazione, ogni contraria istanza, domanda, eccezione ed argomentazione disattesa, previa e conseguente ogni pronuncia del caso,
(i) accertare e dichiarare la natura non simulata della Call Option contrattualmente pattuita e, conseguentemente, qualificare la menzionata Call Option come patto di opzione valido ed efficace, e non esercitato da Parte_1
[...]
(ii) stante il mancato esercizio del suddetto diritto d'opzione, accertare e dichiarare l'esistenza di un credito di nei confronti di Parte_1 in forza del Contratto di Finanziamento Controparte_1 sottoscritto in data 25 febbraio 2019 e, conseguentemente, condannare
[...] al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di euro 13.385.000,00, oltre interessi di mora ex
[...] art. 3 del Contratto inter partes dal dovuto al saldo, per un totale quantificato alla data del 15 novembre 2022 in euro 16.903.531,00, cui andrà naturalmente aggiunto l'importo ulteriormente maturando fino al saldo effettivo;
(iii) Con vittoria di tutte le spese (anche amministrative) di arbitrato, le spese ed i compensi del Collegio, e le spese ed i compensi della difesa di
[...] sia per il giudizio arbitrale n. 1/2021 a quo, sia del Parte_1 presente giudizio d'impugnazione, oltre i.v.a e c.p.a. come per legge».
Con lodo depositato il ….
r.g. n. 2 Il appellato, nonostante rituale notifica del gravame, non si è CP_5 costituito.
Nel corso del giudizio le parti appellate, per il ministero del proprio procuratore, hanno depositato atto di rinuncia corredato da relativa notifica alla controparte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 9.04.2025 senza concessione di termini per lo scambio degli atti finali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del appellato, CP_5 raggiunto da regolare notifica dell'atto di appello ma non costituito.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Ciò premesso, va preso atto della regolare rinuncia agli atti formalizzata dalle parti appellanti.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., ritenendosi non necessaria l'accettazione della controparte, rimasta comunque contumace.
L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Stante la contumacia della parte appellate, nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda sull'appello proposto da , Parte_3 Parte_4
avverso la
[...] Parte_5 Parte_6
ordinanza n. cron. 12063/2024 resa dal Tribunale di Roma in data 18.03.2024, cos' provvede:
1. - dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. - nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 23.04.2025
r.g. n. 3 Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Giovanna Gianì
Diego Rosario Antonio Pinto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato […] ha[…] agito in giudizio nei confronti di […] ed ha chiesto all'adito Tribunale di […] di […].
[…] si è costituit[…] e […].
La causa, istruita documentalmente, con l'espletamento di prova testimoniale e c.t.u. per […], è stata decisa con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale di […] ha così deciso: […].
Parte_1
ha, quindi, proposto appello con il quale ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'avversa domanda in base a […] motivi così rubricati: […].
CP_1 Controparte_1 Controparte_2
Controparte_6
si è costituita e ha resistito all'appello eccependone la tardività, l'inammissibilità
e l'infondatezza nel merito.
A fronte di tali considerazioni il procuratore costituito di
[...]
Parte_1
all'udienza del […] ha rinunciato all'impugnazione.
Il procuratore costituito dell'appellata ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la liquidazione delle spese di lite.
r.g. n. 4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26/04/2025 senza termini per lo scambio di conclusionali e repliche.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.)
o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa all'udienza del 26/04/2025
Parte_1
ha rinunciato all'impugnazione e Controparte_7
[...] Controparte_6
ha accettato la rinuncia, chiedendo la liquidazione delle spese di lite.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., ritenuta la regolarità della rinuncia e dell'accettazione, in quanto l'Avv. ALPA PIERO GUIDO e l'avv. MARTINI
ROBERTO ( ) Indirizzo Telematico;
è-sono munit[…] di C.F._1
procura a rinunciare (v. delega […]) e l'Avv. VACCARELLA ROMANO* e l'avv.
ANNONI MARCO ( ) C/O SAMBUCCI VIA TACITO 10 C.F._2
ROMA; OI IC ( ) VIA P. CLOTILDE 7 00196 C.F._3
ROMA; è-sono munit[…] di procura ad accettare rinunzie (v. delega […]).
Ciò comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, essendo evidente dalla lettura degli atti di parte che
[...]
Parte_7
, accettando la rinuncia, non ha inteso rinunciare agli effetti sostanziali derivanti dalla sentenza del Tribunale di Frosinone, in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui « La rinuncia agli atti, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, in quanto l'estinzione, a norma dell'art. 310 cod. proc. civ., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del
r.g. n. 5 processo. Ne consegue che l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito e preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze » (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5026 del 02/04/2003, Rv.
561705).
L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass.
27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
In difetto di diverso accordo tra le parti, Parte_1
[...]
deve rimborsare le spese del presente grado di giudizio a
[...]
Parte_7
[...]
(art. 306, comma 4, c.p.c.).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, con riduzione dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014,
n. 55 tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite e del valore dell'affare (decisum):
Fase Valori medi Riduzione Compenso
Fase di studio 1.080,00€ -40% 648,00€ Fase introduttiva 877,00€ -40% 526,20€ Istruttoria/trattazione 1.755,00€ -100% -€
Fase decisionale 1.820,00€ -49% 928,20€
Totale 5.532,00€ 2.102,40€ .
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1
nei confronti di Controparte_7
[...] Controparte_6
contro la sentenza n. […] emessa dal Tribunale di […] in data […], ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
r.g. n. 6 2. ⎯ condanna Parte_1
al rimborso, in favore di Controparte_7
[...] Controparte_6
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro […] per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 26/04/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Giovanna Gianì Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7