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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 594/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
2.10.2024, promossa da
con sede legale in LB SALE (BG), Via Tonale Parte_1
n. 15, c.f. e p. i.v.a. in persona del presidente del consiglio di P.IVA_1
amministrazione e legale rappresentante Sig. (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fazzini (c.f. C.F._1
– p.e.c. - telefax C.F._2 Email_1
02.58.31.17.83) del Foro di Milano e dall'Avv. Roberto Gorio (c.f.
– p.e.c. - telefax C.F._3 Email_2
030.29.65.71) del Foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso il secondo in Brescia, Via Moretto n. 67, in forza di procura ad litem da considerarsi in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c..
APPELLANTE
contro
P.IVA: , con sede in Milano, Via Gian Galeazzo n. 16 CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F.: CP_2
), elettivamente domiciliata ai fini della presente in Vigevano, C.F._4
via Madonna VII dolori n. 11, presso lo studio degli Avv.ti LEONARDO FIORELLI
(C.F.: – PEC: , SIMONE C.F._5 Email_3
ZANQUOGHI (C.F.: PEC: CodiceFiscale_6
e CO AS (C.F.: Email_4
– PEC: che la C.F._7 Email_5
rappresentano e difendono per delega allegata ed agli atti del fascicolo telematico RG
10971/2018 del Tribunale di Bergamo e da considerarsi ex art. 83 c.p.c. apposta in calce al presente atto.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 2320/2021 del Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, del 14.12.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza n. 2320/2021
deliberata dal Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, Giudice Dott.ssa Silvia
Russo, in data 13 dicembre 2021, pubblicata in data 14 dicembre 2021 e non notificata, disattesa ogni domanda, eccezione, istanza e deduzione che sia formulata
dall'Appellata, così giudicare:
A) rigettare le domande proposte dall'Appellata per intervenuta decadenza ex articoli
1667, c. 2, c.c. e 1670 c.c. e in ogni caso in quanto infondate in fatto e in diritto;
accertato l'adempimento da parte dell'Appellante delle obbligazioni a suo carico
derivanti dal contratto di subappalto, di cui è causa, condannare l'Appellata alla
restituzione dell'importo di € 387.000,00, oltre agli interessi, e al pagamento del saldo
del corrispettivo contrattuale dovuto, nella misura di € 129.000,00, oltre agli interessi;
C) in via subordinata, rideterminare in diminuzione la misura della riduzione del
corrispettivo stabilita ai sensi dell'art. 1668, c. 1, c.c. dal Giudice di prime cure;
D) condannare l'Appellata alla rifusione delle spese (inclusi i costi di c.t.u. e di c.t.p.)
e dei compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex
art.
2.2 D.M. n. 55/2014, al rimborso del contributo integrativo dovuto alla
[...]
, all'i.v.a. e all'integrale pagamento dell'imposta di Parte_3
registro e di ogni ulteriore onere e accessorio.
In via istruttoria:
E) disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di
primo grado, con assegnazione dell'incarico a un diverso c.t.u. e riesame critico delle
prove effettuate e dei rilievi e risultati (misurazioni) ottenuti a seguito dell'attività posta
in essere presso lo stabilimento di in esecuzione della consulenza Controparte_3
tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di Bergamo;
F) in via subordinata, convocare il c.t.u. nominato dal Tribunale di Bergamo affinché
fornisca chiarimenti in ordine alle questioni indicate ai paragrafi da C.
2.1 a C.2.4 dell'atto di citazione dell'Appellante e su ogni altra questione tecnica che il Collegio
riterrà opportuno chiarire e approfondire;
G) ammettere i capitoli di prova per testimoni, anche a prova contraria diretta e
indiretta, dedotti dall'Appellante nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. del 21
dicembre 2019 e nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. dell'8 gennaio 2020 del
giudizio di primo grado e non ammessi dall'ordinanza dell'8 maggio 2020 del Tribunale
di Bergamo.”
Per parte appellata:
“Piaccia al Corte adita, contrariis reiectis,
- IN VIA PRELIMINARE: I) dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per genericità
dei motivi;
II) dichiarare inammissibile le nuove istanze istruttorie formulate da
in quanto rinunciate nel corso del procedimento di prime cure e/o ivi non Parte_1
svolte;
- IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato Parte_1
in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza n. 2320/2021
resa dal Tribunale di Bergamo;
-con vittoria di spese e competenze di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., domandava al Tribunale di CP_1
Bergamo, in via principale, di: 1) accertare l'inadempimento di alle Parte_1
obbligazioni derivanti dal “contratto di appalto” (rectius, contratto di subappalto) n.°
37212.01-2017 del 12-1-2017; 2) dichiarare la risoluzione del Contratto per causa imputabile esclusivamente a 3) condannare alla Parte_1 Parte_1 restituzione di tutte le somme ricevute a titolo di prezzo;
4) condannare Parte_1
alla rimozione a proprie cura e spese della macchina di taglio laser installata sulla linea di 5) condannare a risarcire i danni subìti da e dalla CP_1 Parte_1 CP_1
stessa quantificati in € 228.785,38, come da fattura n.°198/2018 prodotta in giudizio.
In via subordinata, domandava al Tribunale, una volta “accertate le CP_1
difformità ed i vizi dell'impianto laser”, di: 6) dichiarare la riduzione del prezzo nella misura determinata in corso di giudizio, ponendo “le conseguenti statuizioni a credito di
; 7) condannare a risarcire i danni subìti da e dalla stessa CP_1 Parte_1 CP_1
quantificati in € 228.785,38, come da fattura n.° 198/2018 prodotta in giudizio.
Nella memoria del 20.11.2019 integrava le sue conclusioni, indicando in € CP_1
1.161.000,00 gli importi ricevuti da a titolo di corrispettivo del contratto Parte_1
ed in € 516.000,00 la riduzione del prezzo da disporre, in via subordinata, con conseguente richiesta di condanna di al pagamento di € 387.000,00 in Parte_1
rapporto a quanto corrisposto da . CP_1
si costituiva in giudizio contestando ogni addebito di responsabilità, in Parte_1
ordine, sia all'effettiva sussistenza di vizi o difetti della linea di taglio laser consegnata a sia per l'ipotesi in cui i vizi fossero stati ritenuti sussistenti, alla CP_1
riconducibilità degli stessi alla sua sfera di responsabilità.
Conseguentemente, concludeva: 1) nel merito e in via principale, per il Parte_1
rigetto di tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto e in CP_1
diritto, nonché per intervenuta decadenza ex artt. 1667, c. 2, c.c. e 1670 c.c.; 2) nel merito e in via riconvenzionale, per la condanna di al pagamento di € CP_1
129.000,00, dovuto a titolo di saldo del corrispettivo previsto dal contratto. Con ordinanza emessa nell'udienza del 13.3.2019 il Tribunale ritenendo necessaria un'istruzione non sommaria della causa, disponeva il mutamento del rito.
allegando un'urgenza di procedere all'accertamento peritale dei pretesi vizi CP_1
della macchina oggetto di causa, presentava un ricorso ex art. 696 c.p.c. e il Tribunale
di Bergamo con ordinanza del 3.4.2019, disponeva C.T.U., a cura dell'Ing. Per_1
.
[...]
invocando l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, presentava un'istanza CP_1
ex art. 186-ter c.p.c. affinché fosse ingiunto a di pagare immediatamente Parte_1
l'importo di € 387.000,00.
Con ordinanza emessa l'8.5.2020, il Tribunale rigettava l'istanza ex art. 186-ter c.p.c.
formulata da disponeva che il C.T.U. fosse sentito a chiarimenti senza CP_1
tuttavia, effettuarla;
ammetteva alcuni capitoli di prova orale diretta e contraria dedotti dalle parti.
All'udienza del 24.9.2020 veniva sentito, in sede di interrogatorio formale, Pt_2
legale rappresentante di ed i testimoni e
[...] Parte_1 Testimone_1
indicati da nonché, e , Testimone_2 CP_1 Tes_3 Testimone_4
indicati da . Parte_1 Pt_1
All'udienza del 28.1.2021 venivano raccolte le deposizioni dei testimoni Testimone_5
e indicati da e , indicata da Tes_6 Parte_1 Testimone_7 CP_1
Con la sentenza n.° 2320/2021 pubblicata il 14.12.2021 il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione del contratto proposta da in via principale;
CP_1
accoglieva la domanda di riduzione del corrispettivo proposta da in via CP_1
subordinata e disponeva la riduzione del corrispettivo da € 1.290.000,00 a € 774.000,00; dando atto che aveva pagato a l'importo di € 1.161.000,00, CP_1 Parte_1
a titolo di corrispettivo del contratto, condannava a restituire a la Parte_1 CP_1
somma di € 387.000,00 con l'aggiunta degli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da CP_1
compensava, per il 50%, le spese di lite e di consulenza tecnica e ha condannato a rifondere a la parte rimanente. Parte_1 CP_4
La sentenza era gravata da a cui resisteva, Parte_1 CP_1
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano precisate all'udienza del 2.10.2024 e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, laddove, ha rigettato l'eccezione di decadenza per mancata osservanza del termine di sessanta giorni dalla scoperta dei vizi ai fini della denuncia ex art. 1667 secondo comma c.c., state il riconoscimento dell'esistenza dei vizi desunto dal verbale della riunione tecnica avvenuta il giorno 8.5.2018 tra gli incaricati di e di CP_1 Parte_1
Secondo l'appellante IL documento in questione ha un significato diverso da quello che ha preteso di attribuirgli, secondo un'interpretazione che è stata, CP_1
erroneamente, condivisa dal Tribunale.
In primo luogo, la frase del documento sopra riportata non può essere letta senza considerare quella che immediatamente la precede e che dovrebbe avere lo scopo di individuare un problema da risolvere: “Precisione di taglio non conforme a quanto dichiarato da e quanto il cliente può accettare”. Parte_1
Invero, il contratto non contiene alcuna indicazione prestazionale specifica e/o misurabile della precisione del taglio e pertanto, del tutto priva di senso l'affermazione contenuta nel documento n. 9 di secondo cui la precisione del taglio non CP_1
sarebbe conforme a “quanto dichiarato da ” e “quanto il cliente può accettare”: Parte_1
nel primo caso, perché non ha mai dichiarato o promesso alcunché a tale Parte_1
riguardo; nel secondo caso, perché il generico riferimento a “quanto il cliente può
accettare”, senza tenere conto della complessità della linea di taglio ISEO appositamente progettata per e, soprattutto, delle tolleranze d'uso codificate dagli enti di CP_3
certificazione.
Il motivo è infondato.
Ai fini della decorrenza del termine per la denunzia dei vizi e/o difetti, occorre, da parte del committente, l'intervenuta accettazione dell'opera, il cui onere probatorio è,
evidentemente, a carico della parte che invoca la decadenza, dovendosi rilevare che l'accettazione dell'opera, come sembrerebbe sostenere l'appellante non si identifica con la presa in consegna della medesima, incombendo all'appaltatore, cioè, Parte_1
di provare che il committente ha accettato l'opera, peraltro dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa (Cass. n.°
23072/2018).
Nel caso di specie non soltanto difetta ogni prova sul punto, ma è la stessa appellante ad evidenziare che l'opera realizzata da non poteva, all'atto degli Parte_1
accertamenti verbalizzati con il documento in questione, essere in alcun modo accettata e collaudata, ovvero, risulta pacifica la consapevolezza di che non solo Parte_1 non vi è mai stata accettazione alcuna delle opere non essendo, per quanto emerso in esito all'istruttoria, mai stato eseguito un collaudo definitivo, ma che lo stesso non poteva avvenire, per l'evidente inidoneità di quanto, sino a quel momento, realizzato.
Ad avviso del Collegio, come correttamente statuito dal primo giudice a questo riguardo assume rilievo dirimente il verbale dell'incontro che si è svolto in contraddittorio fra le parti, in data 8 maggio 2018.
Da tale documento, sottoscritto anche da emerge infatti come Parte_1
quest'ultima abbia riconosciuto “l'imprecisione meccanica del sistema di trasporto tra laser 1,2,3 che causa l'imprecisione di taglio nel foglio”.
Il riconoscimento della esistenza dei vizi anche se non accompagnato da una corrispondente assunzione di responsabilità, solleva il committente dall'onere della denuncia.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità della C.T.U. di prime cure, sulla scorta di una ritenuta ultroneità degli accertamenti espletatati e di una assunta arbitrarietà e non correttezza, degli stessi.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
Invero, qualora il giudice riconosca convincenti le conclusioni del C.T.U. e ne condividi i risultati, anche semplicemente richiamandone "per relationem”, l'elaborato, non è
tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto la decisione di aderire alle risultanze della C.T.U. comporta la compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente e la valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti che vengono rigettate, per cui l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
CIò posto, si devono ora esaminare i paragrafi “numerati” dall'appellante con “c.2”,
che contengono semplice riproposizione ed interpretazione arbitraria di questioni tecniche oggetto di osservazioni da parte del consulente di parte avversa e già
esaurientemente riscontrate dal C.T.U. ed esaminate dal Tribunale.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, a titolo esemplificativo, la censura di ultroneità degli accertamenti peritali sostenuta al punto 40) dell'atto di appello, risulta smentita dal quesito demandato dal giudicante il quale richiedeva di descrivere “lo stato
della linea laser e accerti l'esito di molteplici cicli di taglio completi e consecutivi
mediante utilizzo ed inserimento in macchina di modelli forniti dall'utilizzatrice finale
”; Controparte_5
L'appellante tenta, di confondere la nitidezza del quesito, sostenendo che la conformità
doveva essere valutata solo in raffronto “…alle quote ideali dei modelli forniti da
”, senza porre comparazione rispetto ai pezzi come risultanti da un ciclo CP_6
completo di taglio e piegatura normalmente utilizzato da CP_3
Tale tesi si scontra, sia con il dato letterale del quesito, laddove, è richiesta l'esecuzione di cicli di taglio utilizzando modelli Samsung, sia con la logica, in quanto, nella realtà,
un macchinario può essere collaudato solo ed esclusivamente se ne viene accertata la conformità del risultato finale, cioè, del pezzo prodotto e non l'astratta capacità di processare un pezzo conforme ad un modello telematico.
Con il terzo motivo censura la sentenza, laddove, non ha accolto la tesi dell'appellante secondo cui la stessa avrebbe assunto la veste dI nudus minister di un progetto interamente realizzato ed imposto dalla committenza. Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
Come esattamente ricostruito dal primo giudice, nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale, è emerso che ha chiesto a di modificare il CP_1 Parte_1
progetto del sistema di trascinamento delle lamiere, fornendo ad essa un disegno costruttivo (cfr.: deposizioni , e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_8
.
[...]
I testimoni introdotti da hanno, peraltro, dichiarato che il disegno fornito Parte_1
da è stato rielaborato dai disegnatori della stessa al fine di CP_1 Parte_1
essere integrato nel progetto dell'impianto.
Non può, quindi, ritenersi dimostrato che si sia ingerita nella realizzazione CP_1
del sistema di avanzamento tramite pinze assumendosi i relativi rischi non essendo evidentemente sufficiente la mera consegna di un disegno costruttivo, neppure,
immediatamente fruibile e non risultando un diverso e ulteriore coinvolgimento della subcommittente, nella esecuzione dell'opera.
In particolare, al riguardo va richiamato la mail del 20.4.2017 ore 19:10 in cui il legale rappresentante nel corso di una corrispondenza con incaricati di Parte_1 CP_1
al fine di giustificare i propri ritardi, ha dichiarato (contrariamente a quanto dal
[...]
medesimo sostenuto in sede di interpello) che “…la nostra parte di impianto comprende
tre macchine Laser che sono per noi standard, ma abbiamo modificato il sistema di
movimentazione della lamiera, eliminando il sistema a rulli motorizzati e introducendo
la movimentazione dei fogli tramite sistemi lineari con pinze di presa della lamiera,
seguendo le vostre richieste. Queste modifiche hanno comportato un importante lavoro
di progettazione per definire una consistente parte di impianto per noi nuova e speciale…”
Tale dichiarazione comprova che ha accettato di eseguire l'impianto Parte_1
assumendo la progettazione di un aspetto innovativo rispetto ai propri standard, ma nella libertà di determinarsi in merito alle modalità realizzative necessarie, all'esecuzione della commessa.
Alcun dubbio può, quindi, sussistere in merito all'infondatezza dell'invocata qualifica di nudus minister di Parte_1
Con il quarto motivo censura la sentenza, laddove, ha accolto la domanda subordinata di di riduzione del corrispettivo del subappalto e ha per l'effetto, condannato CP_1
al pagamento di € 387.000,00. Parte_1
Il ragionamento seguito dalla sentenza è che il costo delle opere di ripristino è solo “uno
fra i criteri da utilizzare per la quantificazione della riduzione del corrispettivo e non
l'unico riferimento possibile”.
Sulla base di questa premessa, il Tribunale ha fatto “proprie le indicazioni fornite dal
c.t.u.”, il quale, ha quantificato nel 40% del corrispettivo pattuito, il minor valore della linea di taglio derivante dal malfunzionamento del sistema di avanzamento.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto di valorizzare la circostanza che, “nonostante la
adeguatezza delle macchine laser realizzate da ad eseguire le Parte_1
operazioni di taglio necessarie a , la “sostanziale inidoneità di Controparte_3
esse ad operare in linea (fintanto che non verranno modificate) ne compromette
significativamente il rendimento e la fruibilità.”
Questo passaggio motivazionale del Tribunale, secondo l'appellante, è censurato dalla parte appellante nei seguenti termini. In primo luogo, se è vero che il costo delle opere di ripristino è solo uno dei criteri considerabili ai fini della quantificazione della riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, c. 1, c.c., è altrettanto vero che, per consolidata giurisprudenza, “in tema di riduzione del prezzo di appalto ex art. 1668 c.c. l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi”.
Il Tribunale ha recepito la valutazione di un deprezzamento della macchina pari al 40%
effettuata dal C.T.U. ha giustificato il deprezzamento con “la sostanziale inidoneità”
delle macchine laser fornite da “ad operare in linea (fintanto che non Parte_1
vengano modificate)”.
Ciò, pur riconoscendo la “adeguatezza delle macchine laser realizzate da Parte_1
ad eseguire le operazioni di taglio necessarie a e, quindi,
[...] Controparte_3
espressamente, ritenendo irrilevanti in termini di riduzione del valore dell'opera gli scostamenti di taglio delle lavorazioni che, pure, la relazione di C.T.U. e la stessa sentenza avevano considerato, oltrepassare i limiti di tolleranza accettabili.
Invero, secondo l'appellante, nella descrizione dei singoli test di funzionamento effettuati nel corso della C.T.U. non si rinvengono e non sono descritte, situazioni suscettibili di portare a una simile conclusione di carattere generale.
Alla luce di queste evidenze, dato che il “criterio obiettivo” indicato dal Tribunale a giustificazione della riduzione di prezzo, deve essere individuato nell'asserita sostanziale inidoneità delle macchine laser a operare in continuità e senza interventi manuali, non si può non concludere nel senso della sua insussistenza: non si possono,
infatti, qualificare in termini di “sostanziale inidoneità” problematiche occasionalmente sperimentate in un minoritario numero di test di funzionamento;
e, prima ancora, non possono attribuirsi a deficienze della macchina realizzata da Parte_4
la cui causa è stata individuata dallo stesso C.T.U. nelle caratteristiche
[...]
del materiale da trattare fornito dalla committente CP_3
Ammesso per mera ipotesi che i fatti si siano svolti come esposto dal Tribunale, con l'accoglimento dell'azione di riduzione ex art. 1668, c. 1, c.c. non appare ingiustificato,
laddove, ne sussistano i presupposti, fare applicazione della regola secondo cui “se il
fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito
secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Per le ragioni già esposte, secondo l'appellante, è da ritenere che nel caso di specie le condizioni di applicazione dell'art. 1227, c. 1, c.c. ricorrano e che pertanto, si debba giungere a negare, o quanto meno a diminuire, la riduzione del prezzo disposta dalla sentenza in argomento.
Ad avviso della Corte, il motivo è inammissibile perché il richiamo all'art. 1227 c.c.
è stato sollevato solo nel gravame e, comunque, è infondato.
Ad avviso del Collegio anche a voler accedere a tale tesi “limitativa” della responsabilità
si giungerebbe, comunque, ad una riduzione di funzionalità dell'impianto e conseguentemente del relativo prezzo del 28,5%, si deve osservare che, nella realtà, i vizi all'opera di non si sono limitati alla improcessabilità parziale dei Parte_1
pezzi e all'impossibilità di raggiungere una qualità standard del prodotto, essendo stata evidenziata (con statuizione sul punto non impugnata da controparte) l'inidoneità
dell'impianto laser a causa di “…Vizi e difetti essenzialmente ed in sintesi riconducibili
ad un inadeguato funzionamento delle pinze sia in fase di presa che in fase di
movimentazione dei fogli in lavorazione, alla mancanza di centratori del foglio da disporre anche sui laser 2 e 3, nonché alla mancata previsione di guide laterali sui
diversi laser in grado di accompagnare la traslazione dei fogli lungo l'intero percorso
di scorrimento in lavorazione.” (cfr.: pag. n.° 81 C.T.U.).
Nel dettaglio, oltre ai vizi confessati e riconosciuti anche nell'atto di appello, la C.T.U.
ha accertato l'inadeguatezza di pinze ed accertato che il malfunzionamento dell'impianto, deriva da ulteriori vizi e difetti, estranei alla progettazione del sistema di movimentazione e pacificamente di ideazione Parte_1
[...]
Ed, infatti, la C.T.U. ha evidenziato che l'errata esecuzione dell'impianto laser, riguarda anche la mancata adozione di basilari accorgimenti, costituiti dall'installazione di guide dirette a limitare fisicamente la perdita di posizione della lamiera in fase di taglio e pertanto afferenti ad una fase progettuale di esclusiva competenza, di la Parte_1
mancata e/o errata installazione di centratori che ha aggravato l'inoperatività
dell'impianto, essendone stato previsto solo uno montato sul laser 1, risultato comunque inidoneo a correggere lo spostamento della lamiera;
ulteriore vizio è stato individuato nella 2…eccessiva rigidezza della molla del testatore potenziometrico…che sposta e deforma il pannello di lamiera precedentemente la presa della prima pinza e che,
pertanto, comporta, onde consentire la lavorazione del pezzo, la necessità che un tecnico mantenga “…la mano leggermente appoggiata sul pezzo”.
Il C.T.U. ha evidenziato un ciclo di lavorazione del singolo laser attestantesi a “…un
tempo di circa 2 min 14 secondi…” per un totale tempo ciclo, in caso di uso di tutti i laser, pari a circa 45-50 secondi, all'evidenza insufficienti e non conformi agli standard produttivi richiesti. è risultata, altresì, inadempiente nella trasmissione del manuale d'uso, Parte_1
come del resto confessato dalla stessa, nell'ambito della C.T.U. (cfr.: pag. n.° 31
C.T.U.).
In buona sostanza, come sopra evidenziato, i difetti dell'impianto non sono limitati a mere imprecisioni, rilevanti e a frequenti blocchi macchina per incastro di lamiera, ma coinvolgono l'intera opera di che risulta errata, soprattutto, nella sua Parte_1
fase esecutiva.
Ciò posto, la determinazione della riduzione di prezzo è stata operata sul rilievo che “…i
vizi e difetti che affliggono il macchinario sono eliminabili. Tuttavia le modifiche
richieste e da mettere in atto potrebbero non essere banali e potrebbero facilmente
comportare anche una fase di messa a punto... le modifiche richieste per eliminare i vizi
e difetti dovrebbero ragionevolmente venire realizzate presso la sede di dopo Parte_1
avere recuperato il macchinario, oppure mediante costruzione, anche parziale, di una
nuova macchina da sostituire (come detto anche solo relativamente ad alcune parti) a
quella attualmente montata presso lo stabilimento della In caso di CP_6
intervento diretto di per porre rimedio agli inconvenienti, i relativi costi Parte_1
dovrebbero essere integralmente sostenuti dalla stessa in modo da rendere Parte_1
il macchinario funzionale, affidabile e quindi collaudabile. In caso invece in cui
l'eliminazione dei difetti venisse realizzata non da (ovvero da un terzo), Parte_1
oppure nel caso in cui i difetti si volessero ritenere non eliminabili (anche in relazione
ai rapporti contrattuali e commerciali tra e , l'utilizzabilità residua CP_1 CP_3
del bene potrebbe essere quantificata nell'ordine del 60%, ovvero con applicazione di
una svalutazione del valore del macchinario pari al 40% del prezzo pattuito tra CP_1 e . In casi di eliminazione dei difetti realizzata da parte di un terzo, il Parte_1
deprezzamento del valore del macchinario consentirebbe di rendere disponibili le
risorse economiche necessarie per progettare e realizzare un intervento risolutivo
sull'impianto” (cfr.: C.T.U. pagg. nn.° 81-82).
È pertanto evidente che il C.T.U. ha, correttamente, determinato la riduzione di prezzo,
sia in funzione della ridotta operatività non risolvibile, sia in considerazione delle opere di adeguamento necessarie per garantire la corretta funzionalità dell'impianto, cioè,
l'eliminazione dei frequenti blocchi.
In conclusione, l'appello di è rigettato così confermando la sentenza Parte_1
appellata.
La soccombenza della parte appellante comporta la condanna della Parte_1
stessa, alla rifusione spese del presente grado in favore di che si liquidano, CP_1
tenuto conto del valore della causa, (valore indeterminabile di media difficoltà), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.°2320/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Bergamo in data 14.12.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a pagare in favore di le spese del presente grado Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 14.239,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 594/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
2.10.2024, promossa da
con sede legale in LB SALE (BG), Via Tonale Parte_1
n. 15, c.f. e p. i.v.a. in persona del presidente del consiglio di P.IVA_1
amministrazione e legale rappresentante Sig. (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fazzini (c.f. C.F._1
– p.e.c. - telefax C.F._2 Email_1
02.58.31.17.83) del Foro di Milano e dall'Avv. Roberto Gorio (c.f.
– p.e.c. - telefax C.F._3 Email_2
030.29.65.71) del Foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso il secondo in Brescia, Via Moretto n. 67, in forza di procura ad litem da considerarsi in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c..
APPELLANTE
contro
P.IVA: , con sede in Milano, Via Gian Galeazzo n. 16 CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F.: CP_2
), elettivamente domiciliata ai fini della presente in Vigevano, C.F._4
via Madonna VII dolori n. 11, presso lo studio degli Avv.ti LEONARDO FIORELLI
(C.F.: – PEC: , SIMONE C.F._5 Email_3
ZANQUOGHI (C.F.: PEC: CodiceFiscale_6
e CO AS (C.F.: Email_4
– PEC: che la C.F._7 Email_5
rappresentano e difendono per delega allegata ed agli atti del fascicolo telematico RG
10971/2018 del Tribunale di Bergamo e da considerarsi ex art. 83 c.p.c. apposta in calce al presente atto.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 2320/2021 del Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, del 14.12.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza n. 2320/2021
deliberata dal Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, Giudice Dott.ssa Silvia
Russo, in data 13 dicembre 2021, pubblicata in data 14 dicembre 2021 e non notificata, disattesa ogni domanda, eccezione, istanza e deduzione che sia formulata
dall'Appellata, così giudicare:
A) rigettare le domande proposte dall'Appellata per intervenuta decadenza ex articoli
1667, c. 2, c.c. e 1670 c.c. e in ogni caso in quanto infondate in fatto e in diritto;
accertato l'adempimento da parte dell'Appellante delle obbligazioni a suo carico
derivanti dal contratto di subappalto, di cui è causa, condannare l'Appellata alla
restituzione dell'importo di € 387.000,00, oltre agli interessi, e al pagamento del saldo
del corrispettivo contrattuale dovuto, nella misura di € 129.000,00, oltre agli interessi;
C) in via subordinata, rideterminare in diminuzione la misura della riduzione del
corrispettivo stabilita ai sensi dell'art. 1668, c. 1, c.c. dal Giudice di prime cure;
D) condannare l'Appellata alla rifusione delle spese (inclusi i costi di c.t.u. e di c.t.p.)
e dei compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex
art.
2.2 D.M. n. 55/2014, al rimborso del contributo integrativo dovuto alla
[...]
, all'i.v.a. e all'integrale pagamento dell'imposta di Parte_3
registro e di ogni ulteriore onere e accessorio.
In via istruttoria:
E) disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di
primo grado, con assegnazione dell'incarico a un diverso c.t.u. e riesame critico delle
prove effettuate e dei rilievi e risultati (misurazioni) ottenuti a seguito dell'attività posta
in essere presso lo stabilimento di in esecuzione della consulenza Controparte_3
tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di Bergamo;
F) in via subordinata, convocare il c.t.u. nominato dal Tribunale di Bergamo affinché
fornisca chiarimenti in ordine alle questioni indicate ai paragrafi da C.
2.1 a C.2.4 dell'atto di citazione dell'Appellante e su ogni altra questione tecnica che il Collegio
riterrà opportuno chiarire e approfondire;
G) ammettere i capitoli di prova per testimoni, anche a prova contraria diretta e
indiretta, dedotti dall'Appellante nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. del 21
dicembre 2019 e nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. dell'8 gennaio 2020 del
giudizio di primo grado e non ammessi dall'ordinanza dell'8 maggio 2020 del Tribunale
di Bergamo.”
Per parte appellata:
“Piaccia al Corte adita, contrariis reiectis,
- IN VIA PRELIMINARE: I) dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per genericità
dei motivi;
II) dichiarare inammissibile le nuove istanze istruttorie formulate da
in quanto rinunciate nel corso del procedimento di prime cure e/o ivi non Parte_1
svolte;
- IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato Parte_1
in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza n. 2320/2021
resa dal Tribunale di Bergamo;
-con vittoria di spese e competenze di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., domandava al Tribunale di CP_1
Bergamo, in via principale, di: 1) accertare l'inadempimento di alle Parte_1
obbligazioni derivanti dal “contratto di appalto” (rectius, contratto di subappalto) n.°
37212.01-2017 del 12-1-2017; 2) dichiarare la risoluzione del Contratto per causa imputabile esclusivamente a 3) condannare alla Parte_1 Parte_1 restituzione di tutte le somme ricevute a titolo di prezzo;
4) condannare Parte_1
alla rimozione a proprie cura e spese della macchina di taglio laser installata sulla linea di 5) condannare a risarcire i danni subìti da e dalla CP_1 Parte_1 CP_1
stessa quantificati in € 228.785,38, come da fattura n.°198/2018 prodotta in giudizio.
In via subordinata, domandava al Tribunale, una volta “accertate le CP_1
difformità ed i vizi dell'impianto laser”, di: 6) dichiarare la riduzione del prezzo nella misura determinata in corso di giudizio, ponendo “le conseguenti statuizioni a credito di
; 7) condannare a risarcire i danni subìti da e dalla stessa CP_1 Parte_1 CP_1
quantificati in € 228.785,38, come da fattura n.° 198/2018 prodotta in giudizio.
Nella memoria del 20.11.2019 integrava le sue conclusioni, indicando in € CP_1
1.161.000,00 gli importi ricevuti da a titolo di corrispettivo del contratto Parte_1
ed in € 516.000,00 la riduzione del prezzo da disporre, in via subordinata, con conseguente richiesta di condanna di al pagamento di € 387.000,00 in Parte_1
rapporto a quanto corrisposto da . CP_1
si costituiva in giudizio contestando ogni addebito di responsabilità, in Parte_1
ordine, sia all'effettiva sussistenza di vizi o difetti della linea di taglio laser consegnata a sia per l'ipotesi in cui i vizi fossero stati ritenuti sussistenti, alla CP_1
riconducibilità degli stessi alla sua sfera di responsabilità.
Conseguentemente, concludeva: 1) nel merito e in via principale, per il Parte_1
rigetto di tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto e in CP_1
diritto, nonché per intervenuta decadenza ex artt. 1667, c. 2, c.c. e 1670 c.c.; 2) nel merito e in via riconvenzionale, per la condanna di al pagamento di € CP_1
129.000,00, dovuto a titolo di saldo del corrispettivo previsto dal contratto. Con ordinanza emessa nell'udienza del 13.3.2019 il Tribunale ritenendo necessaria un'istruzione non sommaria della causa, disponeva il mutamento del rito.
allegando un'urgenza di procedere all'accertamento peritale dei pretesi vizi CP_1
della macchina oggetto di causa, presentava un ricorso ex art. 696 c.p.c. e il Tribunale
di Bergamo con ordinanza del 3.4.2019, disponeva C.T.U., a cura dell'Ing. Per_1
.
[...]
invocando l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, presentava un'istanza CP_1
ex art. 186-ter c.p.c. affinché fosse ingiunto a di pagare immediatamente Parte_1
l'importo di € 387.000,00.
Con ordinanza emessa l'8.5.2020, il Tribunale rigettava l'istanza ex art. 186-ter c.p.c.
formulata da disponeva che il C.T.U. fosse sentito a chiarimenti senza CP_1
tuttavia, effettuarla;
ammetteva alcuni capitoli di prova orale diretta e contraria dedotti dalle parti.
All'udienza del 24.9.2020 veniva sentito, in sede di interrogatorio formale, Pt_2
legale rappresentante di ed i testimoni e
[...] Parte_1 Testimone_1
indicati da nonché, e , Testimone_2 CP_1 Tes_3 Testimone_4
indicati da . Parte_1 Pt_1
All'udienza del 28.1.2021 venivano raccolte le deposizioni dei testimoni Testimone_5
e indicati da e , indicata da Tes_6 Parte_1 Testimone_7 CP_1
Con la sentenza n.° 2320/2021 pubblicata il 14.12.2021 il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione del contratto proposta da in via principale;
CP_1
accoglieva la domanda di riduzione del corrispettivo proposta da in via CP_1
subordinata e disponeva la riduzione del corrispettivo da € 1.290.000,00 a € 774.000,00; dando atto che aveva pagato a l'importo di € 1.161.000,00, CP_1 Parte_1
a titolo di corrispettivo del contratto, condannava a restituire a la Parte_1 CP_1
somma di € 387.000,00 con l'aggiunta degli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da CP_1
compensava, per il 50%, le spese di lite e di consulenza tecnica e ha condannato a rifondere a la parte rimanente. Parte_1 CP_4
La sentenza era gravata da a cui resisteva, Parte_1 CP_1
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano precisate all'udienza del 2.10.2024 e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, laddove, ha rigettato l'eccezione di decadenza per mancata osservanza del termine di sessanta giorni dalla scoperta dei vizi ai fini della denuncia ex art. 1667 secondo comma c.c., state il riconoscimento dell'esistenza dei vizi desunto dal verbale della riunione tecnica avvenuta il giorno 8.5.2018 tra gli incaricati di e di CP_1 Parte_1
Secondo l'appellante IL documento in questione ha un significato diverso da quello che ha preteso di attribuirgli, secondo un'interpretazione che è stata, CP_1
erroneamente, condivisa dal Tribunale.
In primo luogo, la frase del documento sopra riportata non può essere letta senza considerare quella che immediatamente la precede e che dovrebbe avere lo scopo di individuare un problema da risolvere: “Precisione di taglio non conforme a quanto dichiarato da e quanto il cliente può accettare”. Parte_1
Invero, il contratto non contiene alcuna indicazione prestazionale specifica e/o misurabile della precisione del taglio e pertanto, del tutto priva di senso l'affermazione contenuta nel documento n. 9 di secondo cui la precisione del taglio non CP_1
sarebbe conforme a “quanto dichiarato da ” e “quanto il cliente può accettare”: Parte_1
nel primo caso, perché non ha mai dichiarato o promesso alcunché a tale Parte_1
riguardo; nel secondo caso, perché il generico riferimento a “quanto il cliente può
accettare”, senza tenere conto della complessità della linea di taglio ISEO appositamente progettata per e, soprattutto, delle tolleranze d'uso codificate dagli enti di CP_3
certificazione.
Il motivo è infondato.
Ai fini della decorrenza del termine per la denunzia dei vizi e/o difetti, occorre, da parte del committente, l'intervenuta accettazione dell'opera, il cui onere probatorio è,
evidentemente, a carico della parte che invoca la decadenza, dovendosi rilevare che l'accettazione dell'opera, come sembrerebbe sostenere l'appellante non si identifica con la presa in consegna della medesima, incombendo all'appaltatore, cioè, Parte_1
di provare che il committente ha accettato l'opera, peraltro dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa (Cass. n.°
23072/2018).
Nel caso di specie non soltanto difetta ogni prova sul punto, ma è la stessa appellante ad evidenziare che l'opera realizzata da non poteva, all'atto degli Parte_1
accertamenti verbalizzati con il documento in questione, essere in alcun modo accettata e collaudata, ovvero, risulta pacifica la consapevolezza di che non solo Parte_1 non vi è mai stata accettazione alcuna delle opere non essendo, per quanto emerso in esito all'istruttoria, mai stato eseguito un collaudo definitivo, ma che lo stesso non poteva avvenire, per l'evidente inidoneità di quanto, sino a quel momento, realizzato.
Ad avviso del Collegio, come correttamente statuito dal primo giudice a questo riguardo assume rilievo dirimente il verbale dell'incontro che si è svolto in contraddittorio fra le parti, in data 8 maggio 2018.
Da tale documento, sottoscritto anche da emerge infatti come Parte_1
quest'ultima abbia riconosciuto “l'imprecisione meccanica del sistema di trasporto tra laser 1,2,3 che causa l'imprecisione di taglio nel foglio”.
Il riconoscimento della esistenza dei vizi anche se non accompagnato da una corrispondente assunzione di responsabilità, solleva il committente dall'onere della denuncia.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità della C.T.U. di prime cure, sulla scorta di una ritenuta ultroneità degli accertamenti espletatati e di una assunta arbitrarietà e non correttezza, degli stessi.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
Invero, qualora il giudice riconosca convincenti le conclusioni del C.T.U. e ne condividi i risultati, anche semplicemente richiamandone "per relationem”, l'elaborato, non è
tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto la decisione di aderire alle risultanze della C.T.U. comporta la compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente e la valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti che vengono rigettate, per cui l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
CIò posto, si devono ora esaminare i paragrafi “numerati” dall'appellante con “c.2”,
che contengono semplice riproposizione ed interpretazione arbitraria di questioni tecniche oggetto di osservazioni da parte del consulente di parte avversa e già
esaurientemente riscontrate dal C.T.U. ed esaminate dal Tribunale.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, a titolo esemplificativo, la censura di ultroneità degli accertamenti peritali sostenuta al punto 40) dell'atto di appello, risulta smentita dal quesito demandato dal giudicante il quale richiedeva di descrivere “lo stato
della linea laser e accerti l'esito di molteplici cicli di taglio completi e consecutivi
mediante utilizzo ed inserimento in macchina di modelli forniti dall'utilizzatrice finale
”; Controparte_5
L'appellante tenta, di confondere la nitidezza del quesito, sostenendo che la conformità
doveva essere valutata solo in raffronto “…alle quote ideali dei modelli forniti da
”, senza porre comparazione rispetto ai pezzi come risultanti da un ciclo CP_6
completo di taglio e piegatura normalmente utilizzato da CP_3
Tale tesi si scontra, sia con il dato letterale del quesito, laddove, è richiesta l'esecuzione di cicli di taglio utilizzando modelli Samsung, sia con la logica, in quanto, nella realtà,
un macchinario può essere collaudato solo ed esclusivamente se ne viene accertata la conformità del risultato finale, cioè, del pezzo prodotto e non l'astratta capacità di processare un pezzo conforme ad un modello telematico.
Con il terzo motivo censura la sentenza, laddove, non ha accolto la tesi dell'appellante secondo cui la stessa avrebbe assunto la veste dI nudus minister di un progetto interamente realizzato ed imposto dalla committenza. Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
Come esattamente ricostruito dal primo giudice, nel caso di specie, dall'istruttoria testimoniale, è emerso che ha chiesto a di modificare il CP_1 Parte_1
progetto del sistema di trascinamento delle lamiere, fornendo ad essa un disegno costruttivo (cfr.: deposizioni , e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_8
.
[...]
I testimoni introdotti da hanno, peraltro, dichiarato che il disegno fornito Parte_1
da è stato rielaborato dai disegnatori della stessa al fine di CP_1 Parte_1
essere integrato nel progetto dell'impianto.
Non può, quindi, ritenersi dimostrato che si sia ingerita nella realizzazione CP_1
del sistema di avanzamento tramite pinze assumendosi i relativi rischi non essendo evidentemente sufficiente la mera consegna di un disegno costruttivo, neppure,
immediatamente fruibile e non risultando un diverso e ulteriore coinvolgimento della subcommittente, nella esecuzione dell'opera.
In particolare, al riguardo va richiamato la mail del 20.4.2017 ore 19:10 in cui il legale rappresentante nel corso di una corrispondenza con incaricati di Parte_1 CP_1
al fine di giustificare i propri ritardi, ha dichiarato (contrariamente a quanto dal
[...]
medesimo sostenuto in sede di interpello) che “…la nostra parte di impianto comprende
tre macchine Laser che sono per noi standard, ma abbiamo modificato il sistema di
movimentazione della lamiera, eliminando il sistema a rulli motorizzati e introducendo
la movimentazione dei fogli tramite sistemi lineari con pinze di presa della lamiera,
seguendo le vostre richieste. Queste modifiche hanno comportato un importante lavoro
di progettazione per definire una consistente parte di impianto per noi nuova e speciale…”
Tale dichiarazione comprova che ha accettato di eseguire l'impianto Parte_1
assumendo la progettazione di un aspetto innovativo rispetto ai propri standard, ma nella libertà di determinarsi in merito alle modalità realizzative necessarie, all'esecuzione della commessa.
Alcun dubbio può, quindi, sussistere in merito all'infondatezza dell'invocata qualifica di nudus minister di Parte_1
Con il quarto motivo censura la sentenza, laddove, ha accolto la domanda subordinata di di riduzione del corrispettivo del subappalto e ha per l'effetto, condannato CP_1
al pagamento di € 387.000,00. Parte_1
Il ragionamento seguito dalla sentenza è che il costo delle opere di ripristino è solo “uno
fra i criteri da utilizzare per la quantificazione della riduzione del corrispettivo e non
l'unico riferimento possibile”.
Sulla base di questa premessa, il Tribunale ha fatto “proprie le indicazioni fornite dal
c.t.u.”, il quale, ha quantificato nel 40% del corrispettivo pattuito, il minor valore della linea di taglio derivante dal malfunzionamento del sistema di avanzamento.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto di valorizzare la circostanza che, “nonostante la
adeguatezza delle macchine laser realizzate da ad eseguire le Parte_1
operazioni di taglio necessarie a , la “sostanziale inidoneità di Controparte_3
esse ad operare in linea (fintanto che non verranno modificate) ne compromette
significativamente il rendimento e la fruibilità.”
Questo passaggio motivazionale del Tribunale, secondo l'appellante, è censurato dalla parte appellante nei seguenti termini. In primo luogo, se è vero che il costo delle opere di ripristino è solo uno dei criteri considerabili ai fini della quantificazione della riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, c. 1, c.c., è altrettanto vero che, per consolidata giurisprudenza, “in tema di riduzione del prezzo di appalto ex art. 1668 c.c. l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi”.
Il Tribunale ha recepito la valutazione di un deprezzamento della macchina pari al 40%
effettuata dal C.T.U. ha giustificato il deprezzamento con “la sostanziale inidoneità”
delle macchine laser fornite da “ad operare in linea (fintanto che non Parte_1
vengano modificate)”.
Ciò, pur riconoscendo la “adeguatezza delle macchine laser realizzate da Parte_1
ad eseguire le operazioni di taglio necessarie a e, quindi,
[...] Controparte_3
espressamente, ritenendo irrilevanti in termini di riduzione del valore dell'opera gli scostamenti di taglio delle lavorazioni che, pure, la relazione di C.T.U. e la stessa sentenza avevano considerato, oltrepassare i limiti di tolleranza accettabili.
Invero, secondo l'appellante, nella descrizione dei singoli test di funzionamento effettuati nel corso della C.T.U. non si rinvengono e non sono descritte, situazioni suscettibili di portare a una simile conclusione di carattere generale.
Alla luce di queste evidenze, dato che il “criterio obiettivo” indicato dal Tribunale a giustificazione della riduzione di prezzo, deve essere individuato nell'asserita sostanziale inidoneità delle macchine laser a operare in continuità e senza interventi manuali, non si può non concludere nel senso della sua insussistenza: non si possono,
infatti, qualificare in termini di “sostanziale inidoneità” problematiche occasionalmente sperimentate in un minoritario numero di test di funzionamento;
e, prima ancora, non possono attribuirsi a deficienze della macchina realizzata da Parte_4
la cui causa è stata individuata dallo stesso C.T.U. nelle caratteristiche
[...]
del materiale da trattare fornito dalla committente CP_3
Ammesso per mera ipotesi che i fatti si siano svolti come esposto dal Tribunale, con l'accoglimento dell'azione di riduzione ex art. 1668, c. 1, c.c. non appare ingiustificato,
laddove, ne sussistano i presupposti, fare applicazione della regola secondo cui “se il
fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito
secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Per le ragioni già esposte, secondo l'appellante, è da ritenere che nel caso di specie le condizioni di applicazione dell'art. 1227, c. 1, c.c. ricorrano e che pertanto, si debba giungere a negare, o quanto meno a diminuire, la riduzione del prezzo disposta dalla sentenza in argomento.
Ad avviso della Corte, il motivo è inammissibile perché il richiamo all'art. 1227 c.c.
è stato sollevato solo nel gravame e, comunque, è infondato.
Ad avviso del Collegio anche a voler accedere a tale tesi “limitativa” della responsabilità
si giungerebbe, comunque, ad una riduzione di funzionalità dell'impianto e conseguentemente del relativo prezzo del 28,5%, si deve osservare che, nella realtà, i vizi all'opera di non si sono limitati alla improcessabilità parziale dei Parte_1
pezzi e all'impossibilità di raggiungere una qualità standard del prodotto, essendo stata evidenziata (con statuizione sul punto non impugnata da controparte) l'inidoneità
dell'impianto laser a causa di “…Vizi e difetti essenzialmente ed in sintesi riconducibili
ad un inadeguato funzionamento delle pinze sia in fase di presa che in fase di
movimentazione dei fogli in lavorazione, alla mancanza di centratori del foglio da disporre anche sui laser 2 e 3, nonché alla mancata previsione di guide laterali sui
diversi laser in grado di accompagnare la traslazione dei fogli lungo l'intero percorso
di scorrimento in lavorazione.” (cfr.: pag. n.° 81 C.T.U.).
Nel dettaglio, oltre ai vizi confessati e riconosciuti anche nell'atto di appello, la C.T.U.
ha accertato l'inadeguatezza di pinze ed accertato che il malfunzionamento dell'impianto, deriva da ulteriori vizi e difetti, estranei alla progettazione del sistema di movimentazione e pacificamente di ideazione Parte_1
[...]
Ed, infatti, la C.T.U. ha evidenziato che l'errata esecuzione dell'impianto laser, riguarda anche la mancata adozione di basilari accorgimenti, costituiti dall'installazione di guide dirette a limitare fisicamente la perdita di posizione della lamiera in fase di taglio e pertanto afferenti ad una fase progettuale di esclusiva competenza, di la Parte_1
mancata e/o errata installazione di centratori che ha aggravato l'inoperatività
dell'impianto, essendone stato previsto solo uno montato sul laser 1, risultato comunque inidoneo a correggere lo spostamento della lamiera;
ulteriore vizio è stato individuato nella 2…eccessiva rigidezza della molla del testatore potenziometrico…che sposta e deforma il pannello di lamiera precedentemente la presa della prima pinza e che,
pertanto, comporta, onde consentire la lavorazione del pezzo, la necessità che un tecnico mantenga “…la mano leggermente appoggiata sul pezzo”.
Il C.T.U. ha evidenziato un ciclo di lavorazione del singolo laser attestantesi a “…un
tempo di circa 2 min 14 secondi…” per un totale tempo ciclo, in caso di uso di tutti i laser, pari a circa 45-50 secondi, all'evidenza insufficienti e non conformi agli standard produttivi richiesti. è risultata, altresì, inadempiente nella trasmissione del manuale d'uso, Parte_1
come del resto confessato dalla stessa, nell'ambito della C.T.U. (cfr.: pag. n.° 31
C.T.U.).
In buona sostanza, come sopra evidenziato, i difetti dell'impianto non sono limitati a mere imprecisioni, rilevanti e a frequenti blocchi macchina per incastro di lamiera, ma coinvolgono l'intera opera di che risulta errata, soprattutto, nella sua Parte_1
fase esecutiva.
Ciò posto, la determinazione della riduzione di prezzo è stata operata sul rilievo che “…i
vizi e difetti che affliggono il macchinario sono eliminabili. Tuttavia le modifiche
richieste e da mettere in atto potrebbero non essere banali e potrebbero facilmente
comportare anche una fase di messa a punto... le modifiche richieste per eliminare i vizi
e difetti dovrebbero ragionevolmente venire realizzate presso la sede di dopo Parte_1
avere recuperato il macchinario, oppure mediante costruzione, anche parziale, di una
nuova macchina da sostituire (come detto anche solo relativamente ad alcune parti) a
quella attualmente montata presso lo stabilimento della In caso di CP_6
intervento diretto di per porre rimedio agli inconvenienti, i relativi costi Parte_1
dovrebbero essere integralmente sostenuti dalla stessa in modo da rendere Parte_1
il macchinario funzionale, affidabile e quindi collaudabile. In caso invece in cui
l'eliminazione dei difetti venisse realizzata non da (ovvero da un terzo), Parte_1
oppure nel caso in cui i difetti si volessero ritenere non eliminabili (anche in relazione
ai rapporti contrattuali e commerciali tra e , l'utilizzabilità residua CP_1 CP_3
del bene potrebbe essere quantificata nell'ordine del 60%, ovvero con applicazione di
una svalutazione del valore del macchinario pari al 40% del prezzo pattuito tra CP_1 e . In casi di eliminazione dei difetti realizzata da parte di un terzo, il Parte_1
deprezzamento del valore del macchinario consentirebbe di rendere disponibili le
risorse economiche necessarie per progettare e realizzare un intervento risolutivo
sull'impianto” (cfr.: C.T.U. pagg. nn.° 81-82).
È pertanto evidente che il C.T.U. ha, correttamente, determinato la riduzione di prezzo,
sia in funzione della ridotta operatività non risolvibile, sia in considerazione delle opere di adeguamento necessarie per garantire la corretta funzionalità dell'impianto, cioè,
l'eliminazione dei frequenti blocchi.
In conclusione, l'appello di è rigettato così confermando la sentenza Parte_1
appellata.
La soccombenza della parte appellante comporta la condanna della Parte_1
stessa, alla rifusione spese del presente grado in favore di che si liquidano, CP_1
tenuto conto del valore della causa, (valore indeterminabile di media difficoltà), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.°2320/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Bergamo in data 14.12.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a pagare in favore di le spese del presente grado Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 14.239,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao