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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1973/2022
Il giorno 20/03/2025, nella causa iscritta al n RG 1973 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1973/2022 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Latina, V.le PL Nervi snc Torre 10 Mimose, con l'avv. VISENTINI
SIMONA ) e l'avv. MASCETTI GIANCARLO, dai quali rappresentato e C.F._1 difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in C/O AUTORITA' PORTUALE - CP_2
con l'avv. LOSCO FABRIZIO ) e gli avv.ti
[...] C.F._2
GIACOMANTONIO GABRIELLA e ARCADI VALENTINA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 5 1. L' ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. Parte_1
639/1910 del 6.5.2022 emessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Controparte_1
nonché avverso l'avviso di pagamento del 5.5.2022 (prot. 0005229) per la somma di €
[...]
284.313,38 a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo dell'area demaniale sita in Gaeta, località Porto Commerciale, dal 1.1.2016 al 30.11.2020.
A sostegno dell'opposizione, ha esposto di essere titolare di concessione demaniale marittima n. 15/2012, rilasciata allo scopo di “mantenere delle condotte idriche di scarico e fognarie, una cabine elettrica ed una vasca di sollevamento fognario” e scaduta in data 31.12.2015; ha dedotto che, con nota prot. 2015 O –
25523 del 15/07/2015, provvedeva a presentare, tramite l'apposito modello “D3”, Parte_1 istanza tendente ad ottenere l'ampliamento nell'area in concessione, per una superficie totale di ulteriori mq. 1.234,54, allo scopo di posizionare le condotte idriche e cavidotti elettrici supplementari, onde assicurare l'approvvigionamento idrico, ma che a tale istanza l'Autorità rispondeva solo in data
12.4.2017dando atto di un errore non gestito rilevato dl SID;
nelle more, l'Autorità Portuale ha continuato a percepire i canoni dovuti per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e ha Parte_1 riposto legittimo affidamento alla prosecuzione del rapporto per tacito rinnovo della concessione;
ha poi contestato l'illegittimità della maggiorazione del 200% del canone di concessione applicata quale indennizzo ai sensi dell'art. 8 L. n. 494/1993.
Si è costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, evidenziando il perdurare dell'occupazione del suolo demaniale successivamente alla scadenza della concessione e la mancanza di richiesta di rinnovo da parte della società opponente;
inoltre, ha dedotto di aver correttamente calcolato l'indennità dovuta in conformità al disposto dell'art. 8 L. n.
494/1993.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è infondata.
Il credito preteso dall'Autorità Portuale ha ad oggetto l'indennità per l'occupazione abusiva di area demaniale marittima dal 1.1.2016 al 30.11.2020 in ragione dell'intervenuta scadenza della relativa concessione in data 31.12.2015.
La società opponente ha contestato la debenza dell'indennità, rilevando che l'occupazione dell'area non possa considerarsi “abusiva” in quanto avente titolo nell'originaria concessione rilasciata nel 2012, nonché in ragione del legittimo affidamento generato dalla prosecuzione del rapporto anche successivamente alla scadenza, mediante il regolare pagamento dei canoni.
3 di 5 Sul punto, va rilevato che la perdurante occupazione dell'area demaniale successivamente alla scadenza della concessione (fatto pacifico tra le parti) integra senz'altro una occupazione abusiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 d.l. 4005 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 1993, n. 494, come interpretato dall'art. 1, comma 257 della L. 27 dicembre 2006, n.
296.
Inoltre, non può ritenersi integrato il legittimo affidamento della odierna opponente sulla prosecuzione tacita del rapporto sulla sola base dell'avvenuto pagamento dei canoni anche per il periodo successivo alla scadenza della concessione, anche alla luce del regolamento d'uso delle aree demaniali che disciplina espressamente la fattispecie del rinnovo e del contenuto delle note con le quali l'Autorità convenuta ha richiesto la presentazione della domanda di rinnovo della concessione.
Invero, in mancanza dell'atto formale di rinnovo, l'aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale e versa in una situazione di detenzione senza titolo, tanto che la circostanza che l'Amministrazione abbia introitato le somme che il concessionario assume di aver versato a titolo di canone per il periodo successivo alla scadenza della concessione non è, di per sé, idonea a sostituire il formale provvedimento di concessione del bene ed assume il significato di incameramento di quanto dovuto a ristoro (parziale) della persistente occupazione del bene
(Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4098, del 6 agosto 2013).
Peraltro, parte opponente ha dedotto solo con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di aver presentato istanza di rinnovo della concessione, ma tale allegazione costituisce un nuovo thema decidendi inammissibile in tale sede, in quanto integrante una vera e propria mutatio libelli e non una semplice emendatio.
Infine, va rilevato che l'art. 8 d.l. 4005 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, prevede espressamente la misura dell'indennizzo per l'utilizzazione senza titolo dei beni demaniali marittimi pari al canone maggiorato del duecento per cento, senza alcuna discrezionalità in capo all'Amministrazione.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 260.001 ad € 520.000,00).
P.Q.M.
4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la società opponente al pagamento in favore dell'Autorità opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.938,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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