Versione
20 gennaio 1966
20 gennaio 1966
Art. 1.
Al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e a quello comunque impiegato nei servizi dell'aviazione civile, che presta la propria attivita' negli aeroporti, e' dovuta, per le sole giornate di effettiva presenza nei predetti impianti, un'indennita' giornaliera di lire 550, in luogo della partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428 , al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , e alla legge 7 ottobre 1957, n. 969 .
L'indennita' predetta sara' corrisposta dal giorno successivo a quello in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio.
L'indennita' stessa non e' cumulabile con il trattamento di missione.
Al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e a quello comunque impiegato nei servizi dell'aviazione civile, che presta la propria attivita' negli aeroporti, e' dovuta, per le sole giornate di effettiva presenza nei predetti impianti, un'indennita' giornaliera di lire 550, in luogo della partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428 , al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , e alla legge 7 ottobre 1957, n. 969 .
L'indennita' predetta sara' corrisposta dal giorno successivo a quello in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio.
L'indennita' stessa non e' cumulabile con il trattamento di missione.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 13/11/1975 n. 50173 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 13 novembre 1975 · 0.39009947
Con la nota sopradistinta codesto Ministero ha chiesto di conoscere se debbono essere operate le ritenute erariali sulla indennita\' giornaliera concessa al personale in servizio presso gli aeroporti, ai sensi dell\'art. 1 della L. 6 dicembre 1965, n. 1441, in sostituzione della partecipazione, a titolo gratuito, alle mense di servizio. La perplessita\' circa la tassabilita\' o meno della suddetta indennita\', ai fini dell\'imposta sul reddito delle persone fisiche, deriverebbe proprio dalla sua natura di "rimborso spese", che dovrebbe consentire la estensione alla stessa dello speciale trattamento esonerativo riservato a rimborsi di spese connesse alla trasferta dei dipendenti. …
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