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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3173/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025, vertente
1
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Ciufo.
APPELLANTE
E
C.F. e Controparte_1
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro D'Erme. P.IVA_1
APPELLATA
E
(C.F. e P. IVA ), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ferrari. CP_3 P.IVA_3
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“piaccia alla Corte di Appello adita, ogni avversa domanda, eccezione e difesa disattesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché infondato
2 in fatto e non provato in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dal fideiussore;
Parte_1 subordinatamente, accertare l'esatto dovuto secondo il contratto e nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative in materia, previo rinnovo e/o integrazione della CTU contabile;
il tutto con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
”.
La ha Controparte_1
così concluso:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Rigettare il primo motivo d'appello perché infondato;
Dichiarare inammissibile il secondo motivo d'appello per le seguenti ragioni dedotte, o comunque, in subordine, nel merito, rigettarlo perché infondato.
In ogni caso con vittoria di spese e funzioni del grado”.
La si è riportato alle conclusioni della cedente. Controparte_2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Cassino, al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 761/2014, emesso in favore della Controparte_4
per l'importo di € 391.678,89, oltre interessi in forza della fideiussione
[...]
prestata in favore della debitrice della predetta somma Parte_2
quale complessivo saldo negativo dei conti n. 1226 e n. 1339 e quale residuo del mutuo chirografario n. 701.
Il fideiussore, per quanto ancora d'interesse nel grado d'appello, contestava la veridicità
dell'estratto conto a base dell'ingiunzione e in particolare di alcune voci contabili e la nullità
di alcune clausole in quanto onerose e/o vessatorie.
Lamentava inoltre il mancato invio degli estratti conto e delle comunicazioni relative al mutamento in peius delle condizioni contrattuali.
3 2. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 367/2019, anche all'esito di C.T.U. contabile,
accoglieva parzialmente l'opposizione e revocava quindi il decreto ingiuntivo,
rideterminando il debito nella minor misura di € 347.287,89, oltre interessi.
In particolare, pur essendo emersa l'effettiva applicazione delle condizioni pattuite,
veniva rilevata la nullità, per indeterminatezza, della c.m.s. e veniva ricalcolato il saldo del conto corrente n. 1226 nella misura di € - 30.171,51, all'esito dello storno delle c.m.s. e del ricalcolo degli interessi.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la parte della sentenza in cui si affermava che la banca,
aveva sempre trasmesso a che oltre che fideiussore era anche legale Parte_1
rappresentante della società debitrice principale, gli estratti conto periodici, confondendo la trasmissione periodica di tali documenti con l'avvenuta produzione in giudizio. La
conseguenza era che, in caso di contestazioni, le annotazioni contabili non facevano prova contro il debitore e dovevano invece essere provate dalla banca.
Quest'ultima non aveva fornito la prova in giudizio dell'effettiva ricezione degli estratti periodici da parte del cliente e pertanto il decreto ingiuntivo andava revocato.
Con il secondo motivo l'appellante, in via subordinata, ha lamentato la valutazione di esaustività delle risposte del C.T.U. ai quesiti proposti e ha dedotto invece la incompletezza delle risposte ai quesiti 10), 12) , 15), 16), 17), 18) e 19).
4. Il primo motivo d'appello è infondato.
Premesso che l'invio degli estratti conto piò avvenire anche con posta ordinaria,
dall'esame della documentazione in atti si evince che prima della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, e anche nel corso del tentativo di ristrutturazione del debito, mai la società correntista aveva lamentato di non avere mai ricevuto gli estratti conto.
In ogni caso la trasmissione degli estratti conto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., comporta che la mancata contestazione delle risultanze contabili determina l'approvazione delle appostazioni. Anche volendo ritenere che la documentazione sia pervenuta a conoscenza
4 dell'opponente solo nel corso del giudizio, questi aveva l'onere di contestare specificamente tali appostazioni.
5. Il secondo motivo d'appello pure è infondato, avendo il C.T.U. fornito tutte le risposte necessarie per valutare la fondatezza dei motivi di opposizione.
Quanto ai quesiti nn. 10) e 12), non è corretto quanto lamentato dall'appellante secondo cui il C.T.U. si sarebbe limitato a detrarre gli importi delle c.m.s. senza rideterminare i numeri debitori, dato che a pag. 30 dell'elaborato peritale, a seguito delle osservazioni di parte opponente, il C.T.U. precisa che “dalla rielaborazione del c/c 1226 con esclusione della cms
e ricalcolo degli interessi, risulta un saldo alla chiusura del rapporto pari a - € 300.171,51, con una
differenza rispetto al saldo banca di € 44.384,00 a favore del correntista. Pertanto, il valore
precedentemente indicato in risposta al quesito n. 10 relativo alla differenza a favore del correntista
di € 26.656,62 deve intendersi di € 44.384,00. Ugualmente la risposta al quesito n. 12 deve essere
corretta per lo stesso importo.”.
Nemmeno è condivisibile il mancato rilievo di eventuali tassi usurari, attesa la genericità
delle stesse deduzioni di parte opponente sul punto.
Il quesito n. 15) recita:” quantifichi il CTU, ove esistente, il costo o maggior costo a carico della
società correntista in relazione ai pagamenti degli assegni eseguiti dall'Istituto di credito in seconda
presentazione dal Notaio, verificando se le disponibilità sui c/c erano in ogni caso fuori fido;
”.
L'appellante lamenta l'omesso accertamento della coincidenza delle date di delibera di messa a disposizione dei fondi con le date di effettivo accredito, stante il maggior costo derivante dall'applicazione di tassi extra fido. Tuttavia tale accertamento non rientra nel quesito né nell'atto di opposizione risulta una doglianza sul punto.
Il quesito n. 16) recita: “accerti il CTU se l'Istituto di credito deliberasse le cd. operazioni di “fido temporaneo-spot”e in che data” e il C.T.U. ha coerentemente risposto rilevando che agli atti di causa erano depositate comunicazioni di concessione di fido di importi vari a decorrere dal 27.10.2011 utilizzabili a estinzione automatica in conto corrente ordinario. Anche in
5 questo caso si osserva che nell'atto di opposizione mancava una specifica doglianza sull'argomento.
Quanto al quesito n. 17), anche in questo caso il CTU ha rilevato che dal conto corrente
1329 risulta decurtato un importo pari ad € 39.393,00 sul saldo di chiusura girato a sofferenza, corrispondente all'importo delle quote della società debitrice, mentre per quanto riguarda l'importo delle quote di il rimborso non poteva emergere dalla Parte_1
documentazione dei conti della società, ma non è contestata la circostanza della compensazione con altro debito personale del fideiussore.
Quanto al quesito n. 18) (“verifichi il CTU se le somme derivanti dalle aperture di credito commerciali siano state utilizzate per l'acquisto della quota sociale dell'Istituto di credito,
sul fondamento dei documenti esistenti”) il C.T.U. ha riportato le operazioni sul conto corrente corrispondenti agli acquisti, rilevando che solo un acquisto non risulta documentato, ma l'appellante non ha specificamente dedotto la rilevanza di tale circostanza rispetto ai motivi di opposizione.
Stesse considerazioni valgono per il quesito 19) (“accerti il CTU la relazione tra la tipologia di finanziamento per cui è stato richiesto il mutuo e quanto deliberato dall'Istituto
di Credito, sul fondamento degli atti acquisiti”) al quale il C.T.U. ha risposto esaurientemente sulla base degli atti.
6. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, anche in favore della terza intervenuta, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata e della terza intervenuta delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 11.000,00 per compensi in favore di ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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