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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 09/10/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Il Presidente
N. R.G. 8/2025
Il Presidente Dr. Eugenio Gramola, a scioglimento della riserva di cui al verbale in data 2.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 decies nel procedimento promosso da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
contro col patrociono dell'avvocatura Controparte_1 dello Stato
del
Conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE: nel merito
ANNULLARE/MODIFICARE il decreto dd. 13.1.2025, depositato in cancelleria il giorno 15.1.2025 e notificato in pari data al difensore, con il quale la Corte di Appello di Trento ha liquidato in favore dell'Avv.ta Parte_1 la sola somma di € 1.200,00 oltre accessori a titolo di compensi per le prestazioni svolte a favore di
[...] nel p. p RGCA 383/23 e per l'effetto Controparte_2 RIDETERMINARE i compensi dovuti in € 4.254,00 o altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia o che emergerà nel corso di causa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e anticipazioni, liquidazione dei compensi
in via istruttoria Si chiede l'acquisizione del fascicolo processuale sub RGCA
383/23 Corte di Appello di Trento – sez. Penale
PER PARTE RESISTENTE:
Contrariis reiectis,
rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente ha difeso l'imputato Controparte_3
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel
[...] giudizio di appello celebrato davanti alla Corte di Trento per il reato di tentato omicidio e rapina.
In data 15.1.2025 la Corte liquidava a favore del difensore la somma di € 1200, oltre accessori: € 300,00 fase studio,
€ 600,00 fase introduttiva, € 900,00 per la fase
Pag. 2 di 7 decisionale, riducendo poi l'onorario di un terzo come di legge.
L'opponente lamenta l'inadeguatezza della somma liquidata all'impegno richiesto dal procedimento, poiché:
1) L'imputato si trovava in stato di custodia cautelare e la difesa ha svolto richieste relative alla misura in atto, senza che sia stato liquidato alcunché in ordine alla fase cautelare;
2) È stato richiesto il rinnovo dell'istruttoria, per escutere nuovamente il perito psichiatrico in quanto nel giudizio di primo grado il relativo verbale era stato redatto in forma riassuntiva sub specie di un malfunzionamento del sistema informatico. Esso era dunque nullo, e anche la semplice richiesta della difesa, pur non accolta, avrebbe dovuto comportare la liquidazione degli onorari previsti per la fase istruttoria
3) Avrebbero dovuto essere liquidati i massimi degli onorari – o una somma prossima a questi – e non, invece, una inferiore ai medi, del tutto ingiustificata rispetto alla complessità della fattispecie esaminata
Il ha richiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso, rilevando tra l'altro che in nessun caso può essere liquidata una somma superiore ai compensi medi del tariffario professionale, in quanto ciò è impedito dal disposto dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, applicabile in quanto norma speciale.
Pag. 3 di 7 La difesa di parte resistente richiama, tra l'altro, la sentenza della Cassazione civile, Sez. VI - 2 Ord.,
14/02/2022, n. 4759, così massimata: “In tema di patrocinio
a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”.
In caso di accoglimento parziale del ricorso parte resistente richiedeva comunque di compensare le spese di causa, vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca.
Sulle questioni così sollevate, ritiene questo giudicante che:
- Quanto a quella sub 1) è agevole rilevare che il compenso per la fase cautelare è dovuto quando, appunto, vi è una fase cautelare e non quando, nell'ambito di un procedimento pendente a dibattimento
- in primo grado o in grado di appello - il difensore
Pag. 4 di 7 si limiti a formulare istanze rispetto ad una misura cautelare già in corso di esecuzione.
- Quanto al punto 2) si osserva che non è sufficiente formulare un'istanza istruttoria manifestamente infondata per conseguire il diritto al compenso di una fase che non poteva iniziare a causa della manifesta carenza dei presupposti di legge.
Nel caso di specie si è eccepita la nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. del verbale di udienza nel quale erano state riportate, in forma riassuntiva, le dichiarazioni del perito. Al di là della manifesta insussistenza di una nullità ex art. 178 c.p.p. per l'ipotesi di specie, va osservato che ex art. 140
c.p.p. il malfunzionamento delle dotazioni informatiche dell'ufficio giustifica il ricorso alla verbalizzazione in forma riassuntiva, sicché è in radice da escludere che la Corte potesse dar corso ad un'istruttoria manifestamente superflua sulla base di una nullità altrettanto manifestamente insussistente.
Quanto al punto 3) è senz'altro condivisibile la giurisprudenza richiamata dall'Avvocatura dello Stato: i valori medi delle tariffe forensi rappresentano il limite massimo del quantum liquidabile al difensore a carico dell'erario, disponendo in tal senso una disposizione (art. 82 c.1 DRR 115/2002) dettata specificamente in materia di patrocinio a spese dello Stato e quindi avente carattere di specialità.
Ciò detto, non vi è motivo per discostarsi dai valori medi del tariffario professionale: il processo è relativo a due reati gravi (tentato omicidio e rapina) nel quale sono
Pag. 5 di 7 state sollevate varie questioni, in fatto ed in diritto, non ultima quella relativa all'imputabilità del prevenuto.
Non risponde quindi ad equità la liquidazione di una somma prossima ai minimi del tariffario professionale, come invece avvenuto nel decreto opposto.
Sono quindi dovute, a compenso dell'opera prestata dal difensore opponente, le seguenti somme:
- € 473 per la fase di studio
- € 945 per la fase introduttiva
- € 1418 per la fase decisionale e così € 2836 complessive, ridotte ex art. 106 bis D.P.R.
115/2002 ad € 1890,67, oltre 15% per spese generali, Iva e cassa.
La parziale soccombenza in diritto dell'opponente giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio nella misura di ¾; il residuo viene calcolato applicando i minimi previsti per i giudizi davanti alla
Corte di Appello (data la peculiarità e la semplicità della controversia) ed è liquidato in € 496 complessive, oltre spese generali, Iva e cassa.
Esso viene posto a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
In riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida a favore dell'opponente, per l'opera prestata nel procedimento per il quale è qui giudizio di opposizione, le seguenti somme:
- € 473 per la fase di studio
Pag. 6 di 7 - € 945 per la fase introduttiva
- € 1418 per la fase decisionale e così € 2836 complessive, ridotte ex art. 106 bis D.P.R.
115/2002 ad € 1890,67, oltre 15% per spese generali, Iva e cassa.
Compensa per ¾ le spese del presente giudizio;
pone a carico del resistente soccombente il residuo, liquidato in
€ 496 complessive, oltre spese generali, Iva e cassa
Trento, 08/10/2025
Il Presidente estensore
(dr. Eugenio Gramola)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Il Presidente
N. R.G. 8/2025
Il Presidente Dr. Eugenio Gramola, a scioglimento della riserva di cui al verbale in data 2.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 decies nel procedimento promosso da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
contro col patrociono dell'avvocatura Controparte_1 dello Stato
del
Conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE: nel merito
ANNULLARE/MODIFICARE il decreto dd. 13.1.2025, depositato in cancelleria il giorno 15.1.2025 e notificato in pari data al difensore, con il quale la Corte di Appello di Trento ha liquidato in favore dell'Avv.ta Parte_1 la sola somma di € 1.200,00 oltre accessori a titolo di compensi per le prestazioni svolte a favore di
[...] nel p. p RGCA 383/23 e per l'effetto Controparte_2 RIDETERMINARE i compensi dovuti in € 4.254,00 o altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia o che emergerà nel corso di causa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e anticipazioni, liquidazione dei compensi
in via istruttoria Si chiede l'acquisizione del fascicolo processuale sub RGCA
383/23 Corte di Appello di Trento – sez. Penale
PER PARTE RESISTENTE:
Contrariis reiectis,
rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente ha difeso l'imputato Controparte_3
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel
[...] giudizio di appello celebrato davanti alla Corte di Trento per il reato di tentato omicidio e rapina.
In data 15.1.2025 la Corte liquidava a favore del difensore la somma di € 1200, oltre accessori: € 300,00 fase studio,
€ 600,00 fase introduttiva, € 900,00 per la fase
Pag. 2 di 7 decisionale, riducendo poi l'onorario di un terzo come di legge.
L'opponente lamenta l'inadeguatezza della somma liquidata all'impegno richiesto dal procedimento, poiché:
1) L'imputato si trovava in stato di custodia cautelare e la difesa ha svolto richieste relative alla misura in atto, senza che sia stato liquidato alcunché in ordine alla fase cautelare;
2) È stato richiesto il rinnovo dell'istruttoria, per escutere nuovamente il perito psichiatrico in quanto nel giudizio di primo grado il relativo verbale era stato redatto in forma riassuntiva sub specie di un malfunzionamento del sistema informatico. Esso era dunque nullo, e anche la semplice richiesta della difesa, pur non accolta, avrebbe dovuto comportare la liquidazione degli onorari previsti per la fase istruttoria
3) Avrebbero dovuto essere liquidati i massimi degli onorari – o una somma prossima a questi – e non, invece, una inferiore ai medi, del tutto ingiustificata rispetto alla complessità della fattispecie esaminata
Il ha richiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso, rilevando tra l'altro che in nessun caso può essere liquidata una somma superiore ai compensi medi del tariffario professionale, in quanto ciò è impedito dal disposto dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, applicabile in quanto norma speciale.
Pag. 3 di 7 La difesa di parte resistente richiama, tra l'altro, la sentenza della Cassazione civile, Sez. VI - 2 Ord.,
14/02/2022, n. 4759, così massimata: “In tema di patrocinio
a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”.
In caso di accoglimento parziale del ricorso parte resistente richiedeva comunque di compensare le spese di causa, vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca.
Sulle questioni così sollevate, ritiene questo giudicante che:
- Quanto a quella sub 1) è agevole rilevare che il compenso per la fase cautelare è dovuto quando, appunto, vi è una fase cautelare e non quando, nell'ambito di un procedimento pendente a dibattimento
- in primo grado o in grado di appello - il difensore
Pag. 4 di 7 si limiti a formulare istanze rispetto ad una misura cautelare già in corso di esecuzione.
- Quanto al punto 2) si osserva che non è sufficiente formulare un'istanza istruttoria manifestamente infondata per conseguire il diritto al compenso di una fase che non poteva iniziare a causa della manifesta carenza dei presupposti di legge.
Nel caso di specie si è eccepita la nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. del verbale di udienza nel quale erano state riportate, in forma riassuntiva, le dichiarazioni del perito. Al di là della manifesta insussistenza di una nullità ex art. 178 c.p.p. per l'ipotesi di specie, va osservato che ex art. 140
c.p.p. il malfunzionamento delle dotazioni informatiche dell'ufficio giustifica il ricorso alla verbalizzazione in forma riassuntiva, sicché è in radice da escludere che la Corte potesse dar corso ad un'istruttoria manifestamente superflua sulla base di una nullità altrettanto manifestamente insussistente.
Quanto al punto 3) è senz'altro condivisibile la giurisprudenza richiamata dall'Avvocatura dello Stato: i valori medi delle tariffe forensi rappresentano il limite massimo del quantum liquidabile al difensore a carico dell'erario, disponendo in tal senso una disposizione (art. 82 c.1 DRR 115/2002) dettata specificamente in materia di patrocinio a spese dello Stato e quindi avente carattere di specialità.
Ciò detto, non vi è motivo per discostarsi dai valori medi del tariffario professionale: il processo è relativo a due reati gravi (tentato omicidio e rapina) nel quale sono
Pag. 5 di 7 state sollevate varie questioni, in fatto ed in diritto, non ultima quella relativa all'imputabilità del prevenuto.
Non risponde quindi ad equità la liquidazione di una somma prossima ai minimi del tariffario professionale, come invece avvenuto nel decreto opposto.
Sono quindi dovute, a compenso dell'opera prestata dal difensore opponente, le seguenti somme:
- € 473 per la fase di studio
- € 945 per la fase introduttiva
- € 1418 per la fase decisionale e così € 2836 complessive, ridotte ex art. 106 bis D.P.R.
115/2002 ad € 1890,67, oltre 15% per spese generali, Iva e cassa.
La parziale soccombenza in diritto dell'opponente giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio nella misura di ¾; il residuo viene calcolato applicando i minimi previsti per i giudizi davanti alla
Corte di Appello (data la peculiarità e la semplicità della controversia) ed è liquidato in € 496 complessive, oltre spese generali, Iva e cassa.
Esso viene posto a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
In riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida a favore dell'opponente, per l'opera prestata nel procedimento per il quale è qui giudizio di opposizione, le seguenti somme:
- € 473 per la fase di studio
Pag. 6 di 7 - € 945 per la fase introduttiva
- € 1418 per la fase decisionale e così € 2836 complessive, ridotte ex art. 106 bis D.P.R.
115/2002 ad € 1890,67, oltre 15% per spese generali, Iva e cassa.
Compensa per ¾ le spese del presente giudizio;
pone a carico del resistente soccombente il residuo, liquidato in
€ 496 complessive, oltre spese generali, Iva e cassa
Trento, 08/10/2025
Il Presidente estensore
(dr. Eugenio Gramola)
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