Trib. Pisa, sentenza 09/06/2025
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Sentenza 9 giugno 2025

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Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ha esaminato un ricorso cautelare proposto da una società di diritto francese, Parte_1, nei confronti di una società italiana, Controparte_1, avente ad oggetto la consegna di disegni, scafi, stampi e materiali relativi alla produzione di catamarani, commissionata con contratto del gennaio 2023. La Parte_1 lamentava il grave inadempimento della Controparte_1, consistente nell'interruzione della produzione e nella mancata consegna della prima unità entro i termini contrattuali, nonostante le diffide inviate. A fronte di ciò, la Parte_1 aveva risolto il contratto e intimato la consegna dei beni, chiedendo in via principale l'ordine di consegna e in subordine il sequestro giudiziario dei beni. La Controparte_1 si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda cautelare, eccependo plurimi inadempimenti della Parte_1, quali ritardi nei pagamenti e mancata fornitura di documentazione tecnica, e contestando l'insussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure richieste.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. per difetto del requisito della residualità, dato che la Parte_1 rivendicava la proprietà di beni mobili determinati per i quali è previsto lo strumento tipico del sequestro giudiziario, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente nella formulazione della domanda subordinata. Inoltre, ha ritenuto infondata la domanda ex art. 700 c.p.c. per mancanza del periculum in mora, non essendo stato dimostrato un pericolo concreto e attuale di pregiudizio irreparabile. Invece, il Tribunale ha accolto la domanda di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., ravvisando la necessità di una tutela conservativa dei beni, data la controversia sulla proprietà (la Parte_1 invocava la clausola contrattuale che prevedeva la consegna in caso di risoluzione, mentre la Controparte_1 sosteneva che la proprietà rimanesse sua fino al completamento del contratto) e il rischio di deterioramento, dispersione o utilizzo improprio dei beni, data la loro natura tecnica e specialistica e la documentata interruzione della collaborazione. Pertanto, ha ordinato il sequestro giudiziario dei beni, nominando custode il legale rappresentante della Parte_1, autorizzandolo al trasferimento previa ispezione e inventario congiunto, e fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, demandando al merito la regolamentazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 09/06/2025
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero :
    Data del deposito : 9 giugno 2025

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