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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Teresa Guerrieri, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 700 c.p.c. ovvero, in subordine, 670 c.p.c. iscritto al n. 246 del ruolo generale per l'anno 2025 e vertente tra in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappre .ti IC SA, IC RD e SC GA nei confronti di in persona del suo Amministratore, rappresentata e Controparte_1
GI e SA Personi;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 22 maggio 2025; letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 29.01.2025, Parte_1 società di diritto francese che ha sviluppato una line elettrici, ha chiesto all'adito Tribunale di ordinare alla di Controparte_1 consegnare disegni, scafi, stampi e materiali in cantiere di cui al Contratto con la medesima stipulato, ovvero, in subordine, di ordinarne il sequestro giudiziario. A fondamento del ricorso ha esposto, per quanto d'interesse, che: in data 22 gennaio 2023 commissionava alla società Controparte_1 la produzione di catamarani fino a 15 unità nell'arco tem prezzo unitario pari ad € 1.340.000,00; in base al programma di produzione fornito da la consegna della CP_1 prima unità sarebbe dovuta avvenire il 15 giugno 2024 a settembre 2024 tale unità non era stata ancora consegnata;
a seguito di sopralluoghi effettuati a settembre 2024 ed in data 15 ottobre 2024 presso il cantiere di Pisa, cui aveva sub appaltato CP_2 CP_1
l'intera costruzione dell à, appurava struzione della prima unità era stata interrotta, mentre quella delle unità 2 e 3 non era nemmeno iniziata;
inviava una prima comunicazione in data 15 ottobre 2024, con cui invitava la a riprendere le attività ed a fornire entro cinque giorni il CP_1
Programm duzione del primo yacht nonché un rapporto dettagliato sull'avanzamento delle costruzioni dei Catamarani, una seconda diffida in data 7 novembre 2024 con cui intimava a di adempiere alle proprie CP_1
1 obbligazioni contrattuali entro 8 giorni, con l'avvertimento che in mancanza, avrebbe proceduto alla risoluzione del Contratto;
in data 21 novembre 2024, comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto ed intimava a e di consegnare entro 72 ore i CP_1 CP_2 disegni invitandola a co e ritiro nei successivi 30 giorni degli scafi, degli stampi e dei materiali in cantiere in conformità alla clausola 16.1.2 del contratto;
nonostante plurimi solleciti e non rispondevano CP_1 CP_2 alle comunicazioni così rifiutandosi di onsegna di quanto richiesto. Con comparsa depositata in data 2.04.2025 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda cautelare per Controparte_1
infondatezza attesa l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. La resistente ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo plurimi inadempimenti, tra cui ritardi nei pagamenti, mancata fornitura della documentazione tecnica necessaria alla costruzione e violazione delle clausole contrattuali, nonché l'assenza dei presupposti per l'adozione della misura richiesta. All'udienza del 22 maggio 2025 il Giudice ha riservato la decisione. La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. è inammissibile per difetto del requisito della residualità e comunque infondata per mancanza del periculum in mora, mentre va accolta la domanda di sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. Come noto, il rimedio ex art.700 c.p.c. ha natura residuale e può essere concesso solo in assenza di strumenti tipici idonei a tutelare la posizione giuridica azionata. Nel caso di specie, rivendicando la restituzione di disegni, Pt_1 stampi e materiali relativi alla costruzione rani oggetto di contratto contende la proprietà di beni mobili determinati, per i quali è espressamente previsto il rimedio tipico del sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. La stessa ricorrente ha formulato tale richiesta in via subordinata, riconoscendo pertanto l'esistenza di uno strumento tipico. La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. sarebbe da escludere anche per insussistenza del periculum in mora. Sotto tale profilo, non risulta dimostrato un pericolo concreto e attuale di pregiudizio irreparabile. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la mancata consegna dei beni comporterebbe un danno non altrimenti risarcibile. Va, invece, accolta la domanda di sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. Il sequestro giudiziario disciplinato dall'art. 670 n. 1) c.p.c. costituisce una misura cautelare la cui ratio va individuata nell'esigenza di preservare la conservazione del bene che è oggetto diretto della pretesa giudiziaria. Il sequestro giudiziario, in altri termini, si inserisce in un contesto di incertezza sul diritto ad un determinato bene e di timore sulla sua possibile sottrazione,
2 alterazione, distruzione o, in generale, deterioramento, anche solo del valore ed assicura, attraverso la costituzione medio tempore di un vincolo, l'utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità della connessa esecuzione dell'obbligo di consegna o rilascio. Il sequestro giudiziario presuppone una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e la necessità di conservarlo o amministrarlo. Nel caso di specie, è contestata tra le parti la proprietà dei beni mobili di cui è causa, posto che, da un lato, parte ricorrente ha fatto valere la clausola 16.1.2 del Contratto, secondo cui, in caso di risoluzione da parte del committente, avrebbe diritto a ottenere l'immediata consegna “dei e delle Pt_1 Parte_2
e, compresi gli stampi di produzione e il pacchetto tecnico di tutti i materiali, i motori, i macchinari, le attrezzature e gli equipaggiamenti”, mentre, dall'altro, parte resistente, contestando la legittimità della risoluzione in ragione dei ritardi nei pagamenti e nella consegna della documentazione tecnica, ha dedotto che, in base alle clausole 6.2 e 6.3, “la proprietà (…) rimane di proprietà fino al CP_1 completamento del presente Contratto”. Pertanto, a prescindere dalla sussistenza del fumus boni iuris, vi è la necessità di una tutela conservativa dei beni anche in ragione della particolare natura tecnica e specialistica degli stessi (prototipi, stampi, materiali di cantiere), del rischio di deterioramento, dispersione o utilizzo improprio, della documentata interruzione della collaborazione tra le parti. Il custode deve essere individuato nella società ricorrente. Le spese della presente fase del giudizio sono disciplinate unitamente al merito.
P.Q.M.
1) in parziale accoglimento della domanda giudiziale, ordina il sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. degli stampi, dei disegni, degli scafi e dei materiali individuati per il tramite delle fotografie allegate al ricorso (doc. 10); 2) nomina custode dei predetti beni il legale rappresentante di
[...]
autorizzandolo al trasferimento degli stessi p Parte_1
da essa indicato, previa ispezione e inventario congiunto con la controparte;
3) fissa termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
4) demanda al giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti. Così deciso, il 9 giugno 2025
Il Giudice
Teresa Guerrieri
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Teresa Guerrieri, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 700 c.p.c. ovvero, in subordine, 670 c.p.c. iscritto al n. 246 del ruolo generale per l'anno 2025 e vertente tra in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappre .ti IC SA, IC RD e SC GA nei confronti di in persona del suo Amministratore, rappresentata e Controparte_1
GI e SA Personi;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 22 maggio 2025; letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 29.01.2025, Parte_1 società di diritto francese che ha sviluppato una line elettrici, ha chiesto all'adito Tribunale di ordinare alla di Controparte_1 consegnare disegni, scafi, stampi e materiali in cantiere di cui al Contratto con la medesima stipulato, ovvero, in subordine, di ordinarne il sequestro giudiziario. A fondamento del ricorso ha esposto, per quanto d'interesse, che: in data 22 gennaio 2023 commissionava alla società Controparte_1 la produzione di catamarani fino a 15 unità nell'arco tem prezzo unitario pari ad € 1.340.000,00; in base al programma di produzione fornito da la consegna della CP_1 prima unità sarebbe dovuta avvenire il 15 giugno 2024 a settembre 2024 tale unità non era stata ancora consegnata;
a seguito di sopralluoghi effettuati a settembre 2024 ed in data 15 ottobre 2024 presso il cantiere di Pisa, cui aveva sub appaltato CP_2 CP_1
l'intera costruzione dell à, appurava struzione della prima unità era stata interrotta, mentre quella delle unità 2 e 3 non era nemmeno iniziata;
inviava una prima comunicazione in data 15 ottobre 2024, con cui invitava la a riprendere le attività ed a fornire entro cinque giorni il CP_1
Programm duzione del primo yacht nonché un rapporto dettagliato sull'avanzamento delle costruzioni dei Catamarani, una seconda diffida in data 7 novembre 2024 con cui intimava a di adempiere alle proprie CP_1
1 obbligazioni contrattuali entro 8 giorni, con l'avvertimento che in mancanza, avrebbe proceduto alla risoluzione del Contratto;
in data 21 novembre 2024, comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto ed intimava a e di consegnare entro 72 ore i CP_1 CP_2 disegni invitandola a co e ritiro nei successivi 30 giorni degli scafi, degli stampi e dei materiali in cantiere in conformità alla clausola 16.1.2 del contratto;
nonostante plurimi solleciti e non rispondevano CP_1 CP_2 alle comunicazioni così rifiutandosi di onsegna di quanto richiesto. Con comparsa depositata in data 2.04.2025 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda cautelare per Controparte_1
infondatezza attesa l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. La resistente ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo plurimi inadempimenti, tra cui ritardi nei pagamenti, mancata fornitura della documentazione tecnica necessaria alla costruzione e violazione delle clausole contrattuali, nonché l'assenza dei presupposti per l'adozione della misura richiesta. All'udienza del 22 maggio 2025 il Giudice ha riservato la decisione. La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. è inammissibile per difetto del requisito della residualità e comunque infondata per mancanza del periculum in mora, mentre va accolta la domanda di sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. Come noto, il rimedio ex art.700 c.p.c. ha natura residuale e può essere concesso solo in assenza di strumenti tipici idonei a tutelare la posizione giuridica azionata. Nel caso di specie, rivendicando la restituzione di disegni, Pt_1 stampi e materiali relativi alla costruzione rani oggetto di contratto contende la proprietà di beni mobili determinati, per i quali è espressamente previsto il rimedio tipico del sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. La stessa ricorrente ha formulato tale richiesta in via subordinata, riconoscendo pertanto l'esistenza di uno strumento tipico. La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. sarebbe da escludere anche per insussistenza del periculum in mora. Sotto tale profilo, non risulta dimostrato un pericolo concreto e attuale di pregiudizio irreparabile. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la mancata consegna dei beni comporterebbe un danno non altrimenti risarcibile. Va, invece, accolta la domanda di sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. Il sequestro giudiziario disciplinato dall'art. 670 n. 1) c.p.c. costituisce una misura cautelare la cui ratio va individuata nell'esigenza di preservare la conservazione del bene che è oggetto diretto della pretesa giudiziaria. Il sequestro giudiziario, in altri termini, si inserisce in un contesto di incertezza sul diritto ad un determinato bene e di timore sulla sua possibile sottrazione,
2 alterazione, distruzione o, in generale, deterioramento, anche solo del valore ed assicura, attraverso la costituzione medio tempore di un vincolo, l'utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità della connessa esecuzione dell'obbligo di consegna o rilascio. Il sequestro giudiziario presuppone una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e la necessità di conservarlo o amministrarlo. Nel caso di specie, è contestata tra le parti la proprietà dei beni mobili di cui è causa, posto che, da un lato, parte ricorrente ha fatto valere la clausola 16.1.2 del Contratto, secondo cui, in caso di risoluzione da parte del committente, avrebbe diritto a ottenere l'immediata consegna “dei e delle Pt_1 Parte_2
e, compresi gli stampi di produzione e il pacchetto tecnico di tutti i materiali, i motori, i macchinari, le attrezzature e gli equipaggiamenti”, mentre, dall'altro, parte resistente, contestando la legittimità della risoluzione in ragione dei ritardi nei pagamenti e nella consegna della documentazione tecnica, ha dedotto che, in base alle clausole 6.2 e 6.3, “la proprietà (…) rimane di proprietà fino al CP_1 completamento del presente Contratto”. Pertanto, a prescindere dalla sussistenza del fumus boni iuris, vi è la necessità di una tutela conservativa dei beni anche in ragione della particolare natura tecnica e specialistica degli stessi (prototipi, stampi, materiali di cantiere), del rischio di deterioramento, dispersione o utilizzo improprio, della documentata interruzione della collaborazione tra le parti. Il custode deve essere individuato nella società ricorrente. Le spese della presente fase del giudizio sono disciplinate unitamente al merito.
P.Q.M.
1) in parziale accoglimento della domanda giudiziale, ordina il sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c. degli stampi, dei disegni, degli scafi e dei materiali individuati per il tramite delle fotografie allegate al ricorso (doc. 10); 2) nomina custode dei predetti beni il legale rappresentante di
[...]
autorizzandolo al trasferimento degli stessi p Parte_1
da essa indicato, previa ispezione e inventario congiunto con la controparte;
3) fissa termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
4) demanda al giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti. Così deciso, il 9 giugno 2025
Il Giudice
Teresa Guerrieri
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