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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6601/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Pierfranco Puccio, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Calogera Favari, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 4-6/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/5/2024, premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con (a NI il 20/12/2002), in costanza del quale Controparte_1
è nata la figlia (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), ha aggiunto di Per_1
non essersi più riconciliata con il marito dalla data di comparizione innanzi al Presidente
1 del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con sentenza 6889/2008 dell'1/10/2008, depositata in cancelleria il 19/12/2008, emessa a definizione del procedimento n. 5356/2005 R.G.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria depositata il 19/11/2024, si è costituito contestando Controparte_1
quanto esposto dalla controparte e chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla propria memoria
Scaduto il termine del 14/3/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno deciso di divorziare congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo depositato il
4/3/2025 e personalmente sottoscritto. In particolare, hanno chiesto di divorziare alle seguenti condizioni:
“
1. dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento o assegno divorzile, da una parte nei confronti dell'altra.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile a NI (PA), il 20/12/2002;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza 6889/2008 dell'1/10/2008, depositata in cancelleria il
19/12/2008, emessa a definizione del procedimento n. 5356/2005 R.G.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a NI (Pa) il 20/12/2002, da nata a [...] il Parte_1
10/8/1984, e nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato Controparte_1 civile del predetto comune al n. 21, P. I, Anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga
2 trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6601/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Pierfranco Puccio, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Calogera Favari, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 4-6/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/5/2024, premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con (a NI il 20/12/2002), in costanza del quale Controparte_1
è nata la figlia (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), ha aggiunto di Per_1
non essersi più riconciliata con il marito dalla data di comparizione innanzi al Presidente
1 del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con sentenza 6889/2008 dell'1/10/2008, depositata in cancelleria il 19/12/2008, emessa a definizione del procedimento n. 5356/2005 R.G.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria depositata il 19/11/2024, si è costituito contestando Controparte_1
quanto esposto dalla controparte e chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla propria memoria
Scaduto il termine del 14/3/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno deciso di divorziare congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo depositato il
4/3/2025 e personalmente sottoscritto. In particolare, hanno chiesto di divorziare alle seguenti condizioni:
“
1. dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento o assegno divorzile, da una parte nei confronti dell'altra.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile a NI (PA), il 20/12/2002;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza 6889/2008 dell'1/10/2008, depositata in cancelleria il
19/12/2008, emessa a definizione del procedimento n. 5356/2005 R.G.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a NI (Pa) il 20/12/2002, da nata a [...] il Parte_1
10/8/1984, e nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato Controparte_1 civile del predetto comune al n. 21, P. I, Anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga
2 trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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