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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2024, n. 5960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5960 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30797 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “appello, responsabilità extracontrattuale”, riservata per la decisione in data 1.3.24, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. IRENE DE Parte_1 C.F._1
SANTIS, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Luciano Sorrentino, come da procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 ( ; CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , non costituitosi, CP_2
benché ritualmente citato in giudizio.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, risultando dallo stesso sufficientemente chiari i motivi di impugnazione e le parti della pronuncia di cui si chiedeva la riforma.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di cui all'art. 348 bis cpc, non risultando l'appello manifestamente infondato ed essendo, invece, necessaria una valutazione dello stesso nel merito.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato e trova accoglimento per quanto di ragione.
Trova, in particolare, in primo luogo, accoglimento il primo motivo di appello, avente ad oggetto la domanda volta al riconoscimento dell'IVA (sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al veicolo), esclusa dal primo Giudice.
Ritiene, infatti, il Tribunale di aderire all'orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza della Suprema Corte n. 10023/1997, nella quale si evince che “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 detrazione dell'Iva versata – perché l'autoriparatore, per legge (Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente”. Tale principio, d'altra parte, è stato anche di recente confermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 22580 del 19 luglio 2022.
In accoglimento del primo motivo di appello, pertanto, gli appellati vengono condannati, in solido tra loro, a titolo di danni patrimoniali al veicolo, al pagamento della somma di euro 11.973,61 (comprensivo di IVA al 22%).
Trova, inoltre, accoglimento il terzo motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del danno patrimoniale subito per interventi di soccorso stradale.
La parte istante ha, invero, documentalmente provato, mediante il deposito delle relative fatture, il costo dei predetti interventi (pari ad euro 550,00), necessari proprio per le condizioni in cui il veicolo si trovava a seguito dell'incidente. E' appena il caso di precisare che tale importo era stato escluso dal primo Giudice, senza alcuna motivazione.
Riformando l'impugnata pronuncia, pertanto, le parti appellate vengono condannate al pagamento, in favore dell'appellante, del complessivo importo di euro 12.523,61
(pari ad euro 11.973,61+ euro 550,00).
Gli appellati vengono condannati al pagamento degli interessi al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, sulla somma sopra indicata,
e, sull'importo devalutato di euro 10.731,46, annualmente rivalutato, dal 3.1.2019 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
La domanda di riconoscimento dell'ulteriore rivalutazione, richiesta quale maggior danno, non trova accoglimento, essendo il danno stato liquidato all'attualità.
Trova, inoltre, accoglimento l'ultimo motivo di appello, avente ad oggetto le spese di ctu (sulla disciplina delle quali il Giudice di primo grado ometteva ogni pronuncia). In base al criterio della soccombenza, invero, le stesse vanno poste a carico degli appellati, in solido tra loro.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Non trova, poi, accoglimento il secondo motivo di appello, relativo alla richiesta del risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo, non avendo l'appellante fornito una piena e convincente prova in merito alla sussistenza concreta di tale danno, non potendo lo stesso essere provato in via presuntiva (Cassazione ord. n. 9348/2019).
Ritiene, in particolare il Tribunale di aderire all'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dalla parte appellata, per cui l'indisponibilità del veicolo, nell'arco di tempo necessario alle riparazioni, va allegata e dimostrata e, pertanto, la prova del danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'impossibilità di fruire del veicolo stesso (Cass. 15089/2015; Cass. 20620/2015; Cass. 13718/2017).
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M.
55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 5.200,00 euro, secondo i principi espressi dalla Cassazione con l'ord. 21613/2018), ridotti del
50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto. Non si riconosce l'attribuzione, richiesta sia dall'avv. che dall'avv. De Santis, poiché il Pt_1
compenso che spetta alla parte è unitario, anche in caso di costituzione di una pluralità di difensori, con la conseguenza dell'impossibilità di attribuire lo stesso solo in parte a ciascuno dei due difensori.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
2261/2021, resa dal Giudice di Pace di Barra, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riformando l'impugnata pronuncia:
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 a) condanna e la società , in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
pagamento, in favore di , del complessivo importo di euro 12.523,61, Parte_1
oltre interessi al tasso legale sulla su detto importo, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 10.731,46, annualmente rivalutato, dal 3.1.2019 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) pone definitivamente a carico di e la società CP_2 Controparte_1
, in solido tra loro, le spese di ctu, liquidate con separato decreto;
[...]
3) rigetta ogni altro motivo di appello, confermando l'impugnata pronuncia in ogni altro capo e punto;
4) condanna e la , in solido tra loro al CP_2 CP_3 Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute, per questo grado di giudizio, da Pt_1
, che liquida in euro 1.276,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei
[...]
compensi, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Napoli in data 4.6.2024
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30797 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “appello, responsabilità extracontrattuale”, riservata per la decisione in data 1.3.24, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. IRENE DE Parte_1 C.F._1
SANTIS, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Luciano Sorrentino, come da procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 ( ; CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , non costituitosi, CP_2
benché ritualmente citato in giudizio.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, risultando dallo stesso sufficientemente chiari i motivi di impugnazione e le parti della pronuncia di cui si chiedeva la riforma.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di cui all'art. 348 bis cpc, non risultando l'appello manifestamente infondato ed essendo, invece, necessaria una valutazione dello stesso nel merito.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato e trova accoglimento per quanto di ragione.
Trova, in particolare, in primo luogo, accoglimento il primo motivo di appello, avente ad oggetto la domanda volta al riconoscimento dell'IVA (sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale al veicolo), esclusa dal primo Giudice.
Ritiene, infatti, il Tribunale di aderire all'orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza della Suprema Corte n. 10023/1997, nella quale si evince che “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 detrazione dell'Iva versata – perché l'autoriparatore, per legge (Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente”. Tale principio, d'altra parte, è stato anche di recente confermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 22580 del 19 luglio 2022.
In accoglimento del primo motivo di appello, pertanto, gli appellati vengono condannati, in solido tra loro, a titolo di danni patrimoniali al veicolo, al pagamento della somma di euro 11.973,61 (comprensivo di IVA al 22%).
Trova, inoltre, accoglimento il terzo motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del danno patrimoniale subito per interventi di soccorso stradale.
La parte istante ha, invero, documentalmente provato, mediante il deposito delle relative fatture, il costo dei predetti interventi (pari ad euro 550,00), necessari proprio per le condizioni in cui il veicolo si trovava a seguito dell'incidente. E' appena il caso di precisare che tale importo era stato escluso dal primo Giudice, senza alcuna motivazione.
Riformando l'impugnata pronuncia, pertanto, le parti appellate vengono condannate al pagamento, in favore dell'appellante, del complessivo importo di euro 12.523,61
(pari ad euro 11.973,61+ euro 550,00).
Gli appellati vengono condannati al pagamento degli interessi al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, sulla somma sopra indicata,
e, sull'importo devalutato di euro 10.731,46, annualmente rivalutato, dal 3.1.2019 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
La domanda di riconoscimento dell'ulteriore rivalutazione, richiesta quale maggior danno, non trova accoglimento, essendo il danno stato liquidato all'attualità.
Trova, inoltre, accoglimento l'ultimo motivo di appello, avente ad oggetto le spese di ctu (sulla disciplina delle quali il Giudice di primo grado ometteva ogni pronuncia). In base al criterio della soccombenza, invero, le stesse vanno poste a carico degli appellati, in solido tra loro.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Non trova, poi, accoglimento il secondo motivo di appello, relativo alla richiesta del risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo, non avendo l'appellante fornito una piena e convincente prova in merito alla sussistenza concreta di tale danno, non potendo lo stesso essere provato in via presuntiva (Cassazione ord. n. 9348/2019).
Ritiene, in particolare il Tribunale di aderire all'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dalla parte appellata, per cui l'indisponibilità del veicolo, nell'arco di tempo necessario alle riparazioni, va allegata e dimostrata e, pertanto, la prova del danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'impossibilità di fruire del veicolo stesso (Cass. 15089/2015; Cass. 20620/2015; Cass. 13718/2017).
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M.
55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 5.200,00 euro, secondo i principi espressi dalla Cassazione con l'ord. 21613/2018), ridotti del
50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto. Non si riconosce l'attribuzione, richiesta sia dall'avv. che dall'avv. De Santis, poiché il Pt_1
compenso che spetta alla parte è unitario, anche in caso di costituzione di una pluralità di difensori, con la conseguenza dell'impossibilità di attribuire lo stesso solo in parte a ciascuno dei due difensori.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
2261/2021, resa dal Giudice di Pace di Barra, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riformando l'impugnata pronuncia:
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 a) condanna e la società , in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
pagamento, in favore di , del complessivo importo di euro 12.523,61, Parte_1
oltre interessi al tasso legale sulla su detto importo, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 10.731,46, annualmente rivalutato, dal 3.1.2019 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) pone definitivamente a carico di e la società CP_2 Controparte_1
, in solido tra loro, le spese di ctu, liquidate con separato decreto;
[...]
3) rigetta ogni altro motivo di appello, confermando l'impugnata pronuncia in ogni altro capo e punto;
4) condanna e la , in solido tra loro al CP_2 CP_3 Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute, per questo grado di giudizio, da Pt_1
, che liquida in euro 1.276,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei
[...]
compensi, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Napoli in data 4.6.2024
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5