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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. A. BULGARELLI, come da procura alle liti;
- RICORRENTE -
nei confronti di
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), (C.F. ) e C.F._2 Controparte_4 C.F._3 CP_5
(C.F. ),
[...] C.F._4
- RESISTENTI CONTUMACI-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.09.2023 adiva il Tribunale di Biella CP_1 nei confronti dei predetti resistenti, chiedendo “in via principale: Accertarsi che il sig.
, come sopra generalizzato, è erede puro e semplice e per legge del sig. CP_6
nato a [...] il [...], C.F. , Persona_1 C.F._5 deceduto in Biella (BI) in data 14/08/2006 senza testamento, per la quota di 1/4 (un quarto) della proprietà dei seguenti beni oggetto dell'ipoteca summenzionata: In Comune di Santhià (VC), Via Dante Alighieri: NCEU Foglio 36 partic. 851 Sub 2 nat A/2 cons. 7,5 vani piano T NCEU Foglio 36 partic. 851 Sub 1 nat C/6 cons 18 mq piano S1 NCT Foglio
36 partic. 724 EU are 2 centiare 55 In via subordinata: Accertarsi che i resistenti, sig.ri
, nata a [...] [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_6
, nata a [...] il giorno 22/09/2000, C.F. , CP_3 CodiceFiscale_7
, nato a [...] il giorno 17/08/2002, C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_8
e , nato a [...] il giorno 30/07/2004, C.F. , tutti CP_5 CodiceFiscale_9 residenti in [...], sono eredi puri e semplici e per legge del sig. nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, deceduto in Biella (BI) in data 14/08/2006 senza testamento, per la C.F._5 quota di 1/4 (un quarto) della proprietà dei seguenti beni oggetto dell'ipoteca summenzionata: In Comune di Santhià (VC), Via Dante Alighieri:NCEU Foglio 36 partic.
851 Sub 2 nat A/2 cons. 7,5 vani piano T NCEU Foglio 36 partic. 851 Sub 1 nat C/6 cons 18 mq piano S1 NCT Foglio 36 partic. 724 EU are 2 centiare 55” (cfr. conclusioni del ricorso).
A fondamento della propria domanda parte ricorrente allegava che i) in data 16.07.2018, nell'ambito di un'operazione di Controparte_7 cartolarizzazione cedeva a titolo oneroso alla società un portafoglio di CP_1
1 crediti pecuniari derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche e classificati come crediti in sofferenza in conformità alla normativa emanata da Banca d'Italia” (cfr. pag. 1 del ricorso); ii) “tra i crediti ceduti v'è il contratto di mutuo ipotecario n. 06/165/22015979 originariamente vantato da
[...] nei confronti dei sig.ri e Controparte_7 CP_6 CP_2
” (cfr. pag. 2 del ricorso); iii) in particolare, l'istituto di credito concedeva ai
[...] predetti, entrambi residenti in [...], un finanziamento pari a € 240.000,00 da rimborsarsi, compresi gli interessi, mediante il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate;
iv) a garanzia del prestito, il OR e la ORa Persona_1
concedevano ipoteca volontaria sui beni immobili meglio indicati in Parte_1 ricorso e siti nel Comune di Santhià, alla Via Dante Alighieri, di cui erano comproprietari nella misura del 50% ciascuno;
v) in data 14.08.2006, il OR decedeva Persona_1 senza lasciare testamento, per cui venivano chiamati a succedergli la moglie, cioè la predetta ORa , e il figlio, OR;
vi) “in data Parte_1 CP_6
02.07.2009 è altresì deceduto in Biella il debitore principale sig. , da ultimo CP_6 residente in [...], senza lasciare disposizioni di ultima volontà, la cui eredità morendo dismessa è stata accettata con il beneficio di inventario da parte della coniuge superstite sig.ra in proprio ed anche Controparte_2 CP_ per conto dei figli minori , e ” (cfr. pag. 3 del ricorso); vii) il CP_4 CP_5
Tribunale di Vercelli ha dichiarato la ORa erede pura e semplice e per legge Parte_1 del coniuge, OR per la quota di ½ (un mezzo), in concorso con il figlio Persona_1
, premorto;
viii) è interesse del creditore ricorrente procurarsi un titolo idoneo CP_6 alla trascrizione nei registri immobiliari o altrimenti far accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. per l'ulteriore quota vacante, da parte del OR Persona_1
e che ix) “il de cuius in vita, era proprietario, assieme alla R_ Persona_1 moglie sig.ra , per la quota di ½ ciascuno, di due immobili siti in Santhià Parte_1
(VC), sui quali è stata iscritta ipoteca volontaria (cifr. doc. 5) a garanzia del mutuo rilasciato in data 2004; - al decesso del sig. la sua quota di proprietà, pari Persona_1 ad ½ dei beni sopra citati, è caduta in eredità; - all'eredità del de cuius sig. Persona_1 erano chiamati due soggetti, ossia la moglie sig.ra ed il figlio sig. Parte_1 CP_6
- nell'ipotesi in cui l'eredità debba essere suddivisa tra coniuge ed un solo figlio,
[...] ai sensi dell'art. 581 c.c., la quota di eredità va divisa a metà tra i due chiamati;
- l'accettazione dell'eredità del de cuius sig. da parte del figlio Persona_1 CP_6
è avvenuta per accettazione tacita;
- tale statuizione si evince dalla circostanza per la quale, alla morte del sig. , nell'eredità di quest'ultimo, accettata con beneficio
CP_6 d'inventario, erano ricomprese le due quote, pari ad ¼ di proprietà ciascuna, relative ai beni siti in Santhià (VC), come si evince dal verbale d'inventario che si allega;
- l'inclusione di tali quote di proprietà nell'inventario dei beni caduti in eredità alla morte del sig. comporta che il medesimo avesse accettato tacitamente l'eredità del
CP_6 defunto padre sig. anche perché l'inclusione di tali quote è stata indicata Persona_1 come quote di beni immobili e non come diritto di accettare la quota dell'eredità del già defunto sig. 12. Laddove non si considerasse intervenuta l'accettazione Persona_1 tacita da parte del sig. , la circostanza dell'inclusione dei beni, in origine di
CP_6 proprietà del sig. all'interno dell'inventario di cui al punto n. 6 sopra Persona_1 citato, ha comportato l'accettazione implicita da parte degli eredi del sig.
CP_6 altresì dell'eredità del sig. in qualità di trasmissari del diritto di accettare Persona_1 la suddetta eredità, diritto trasmesso a tali soggetti a seguito della morte del sig.
CP_6
senza che quest'ultimo avesse posto in essere atti di accettazione espressa o tacita”
[...]
(cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso).
2 Ciò posto, si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, “per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede” (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/04/2024, n.11389), occorrendo precisare che detta accettazione “può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, altresì identificabile nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (cfr. Corte App. Napoli sez. VI, 29.09.2023, n.4121). Nella fattispecie, parte ricorrente evidenziava che l'accettazione tacita dell'eredità del OR da parte del figlio, OR , fosse evincibile Persona_1 CP_6 dall'annoveramento delle due quote di comproprietà, pari a ¼ ciascuna, sui beni siti in Santhià (VC), tra i beni facenti parte dell'eredità morendo dismessa dal secondo, accettata con beneficio d'inventario dalla moglie e dai figli di quest'ultimo, come da relativo verbale. In particolare, videnziava che l'inclusione di tali quote di comproprietà CP_1 immobiliare nell'inventario del compendio ereditario morendo dismesso dal OR CP_6 costituisse indice dell'accettazione tacita da parte di quest'ultimo dell'eredità del
[...] defunto padre, “anche perché l'inclusione di tali quote è stata indicata come quote di beni immobili e non come diritto di accettare la quota dell'eredità del già defunto sig. R_
(cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso). Tale impostazione, tuttavia, non persuade: si osserva,
[...] infatti, che l'accettazione tacita d'eredità postula da parte dell'erede il compimento di un'attività personale positiva, concreta e incompatibile con un'eventuale volontà di rinuncia, presupposti non integrati, nella fattispecie, dall'inserimento da parte di terzi delle quote di comproprietà immobiliare, già facenti parte del compendio ereditario del OR
, nel verbale d'inventario dei beni dismessi dal figlio, che non risulta aver Persona_1 posto in essere alcuna condotta denotante la volontà d'accettare tacitamente l'eredità paterna. Pare, invece, fondata l'impostazione prospettata in via subordinata da parte ricorrente, secondo cui, in difetto d'accettazione, espressa e tacita, da parte del OR CP_6 dell'eredità paterna, il relativo diritto d'accettazione risulta essere stato trasmesso
[...] mortis causa dal primo agli odierni resistenti, che, accettando l'eredità morendo dismessa dal OR con beneficio d'inventario, hanno contestualmente accettato con CP_6 le stesse modalità anche il compendio ereditario dismesso dal OR . Si Persona_1 ritiene, pertanto, che, per effetto dell'accettazione con beneficio d'inventario ricavabile dal relativo verbale compiegato in atti, i resistenti siano divenuti eredi del OR R_
non potendosi, invece, accogliere la richiesta di dichiarare i predetti “eredi puri e
[...] semplici”. Infine, in punto spese di lite, esse si pongono, in considerazione della parziale soccombenza di parte ricorrente, nella misura di 1/2 a carico degli odierni resistenti in via solidale ex art. 97 c.p.c. in ragione della comunanza d'interesse in causa. Tali spese si determinano ai sensi del D.M. 55/2014, con riguardo alle cause dal valore indeterminabile a complessità bassa in ragione del circoscritto numero di questioni affrontate e della giurisprudenza consolidatasi sulle stesse, secondo i compensi minimi in
3 ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, anche in ragione della contumacia dei resistenti e così per i seguenti importi:
fase di studio € 851,00
fase introduttiva € 602,00
fase di trattazione € 903,00
fase decisionale €1.453,00 e così per la complessiva somma pari a € 3.809,00 per compensi, oltre a € 545,00 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende. Attesa la parziale soccombenza, si liquida l'importo pari a €
1.904,50 a titolo di compensi, oltre a € 272,50 per esposti, al 15% spese generali forfettarie,
a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RA , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 eredi del OR , così come meglio individuati in ricorso;
[...] Persona_1
CONDANNA i resistenti al pagamento in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. in favore della società ricorrente la somma pari a € 1.904,50 per compensi, oltre a € 272,50 per esposti, al
15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende.
Biella, 25.03.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. A. BULGARELLI, come da procura alle liti;
- RICORRENTE -
nei confronti di
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3
), (C.F. ) e C.F._2 Controparte_4 C.F._3 CP_5
(C.F. ),
[...] C.F._4
- RESISTENTI CONTUMACI-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.09.2023 adiva il Tribunale di Biella CP_1 nei confronti dei predetti resistenti, chiedendo “in via principale: Accertarsi che il sig.
, come sopra generalizzato, è erede puro e semplice e per legge del sig. CP_6
nato a [...] il [...], C.F. , Persona_1 C.F._5 deceduto in Biella (BI) in data 14/08/2006 senza testamento, per la quota di 1/4 (un quarto) della proprietà dei seguenti beni oggetto dell'ipoteca summenzionata: In Comune di Santhià (VC), Via Dante Alighieri: NCEU Foglio 36 partic. 851 Sub 2 nat A/2 cons. 7,5 vani piano T NCEU Foglio 36 partic. 851 Sub 1 nat C/6 cons 18 mq piano S1 NCT Foglio
36 partic. 724 EU are 2 centiare 55 In via subordinata: Accertarsi che i resistenti, sig.ri
, nata a [...] [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_6
, nata a [...] il giorno 22/09/2000, C.F. , CP_3 CodiceFiscale_7
, nato a [...] il giorno 17/08/2002, C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_8
e , nato a [...] il giorno 30/07/2004, C.F. , tutti CP_5 CodiceFiscale_9 residenti in [...], sono eredi puri e semplici e per legge del sig. nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, deceduto in Biella (BI) in data 14/08/2006 senza testamento, per la C.F._5 quota di 1/4 (un quarto) della proprietà dei seguenti beni oggetto dell'ipoteca summenzionata: In Comune di Santhià (VC), Via Dante Alighieri:NCEU Foglio 36 partic.
851 Sub 2 nat A/2 cons. 7,5 vani piano T NCEU Foglio 36 partic. 851 Sub 1 nat C/6 cons 18 mq piano S1 NCT Foglio 36 partic. 724 EU are 2 centiare 55” (cfr. conclusioni del ricorso).
A fondamento della propria domanda parte ricorrente allegava che i) in data 16.07.2018, nell'ambito di un'operazione di Controparte_7 cartolarizzazione cedeva a titolo oneroso alla società un portafoglio di CP_1
1 crediti pecuniari derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche e classificati come crediti in sofferenza in conformità alla normativa emanata da Banca d'Italia” (cfr. pag. 1 del ricorso); ii) “tra i crediti ceduti v'è il contratto di mutuo ipotecario n. 06/165/22015979 originariamente vantato da
[...] nei confronti dei sig.ri e Controparte_7 CP_6 CP_2
” (cfr. pag. 2 del ricorso); iii) in particolare, l'istituto di credito concedeva ai
[...] predetti, entrambi residenti in [...], un finanziamento pari a € 240.000,00 da rimborsarsi, compresi gli interessi, mediante il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate;
iv) a garanzia del prestito, il OR e la ORa Persona_1
concedevano ipoteca volontaria sui beni immobili meglio indicati in Parte_1 ricorso e siti nel Comune di Santhià, alla Via Dante Alighieri, di cui erano comproprietari nella misura del 50% ciascuno;
v) in data 14.08.2006, il OR decedeva Persona_1 senza lasciare testamento, per cui venivano chiamati a succedergli la moglie, cioè la predetta ORa , e il figlio, OR;
vi) “in data Parte_1 CP_6
02.07.2009 è altresì deceduto in Biella il debitore principale sig. , da ultimo CP_6 residente in [...], senza lasciare disposizioni di ultima volontà, la cui eredità morendo dismessa è stata accettata con il beneficio di inventario da parte della coniuge superstite sig.ra in proprio ed anche Controparte_2 CP_ per conto dei figli minori , e ” (cfr. pag. 3 del ricorso); vii) il CP_4 CP_5
Tribunale di Vercelli ha dichiarato la ORa erede pura e semplice e per legge Parte_1 del coniuge, OR per la quota di ½ (un mezzo), in concorso con il figlio Persona_1
, premorto;
viii) è interesse del creditore ricorrente procurarsi un titolo idoneo CP_6 alla trascrizione nei registri immobiliari o altrimenti far accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. per l'ulteriore quota vacante, da parte del OR Persona_1
e che ix) “il de cuius in vita, era proprietario, assieme alla R_ Persona_1 moglie sig.ra , per la quota di ½ ciascuno, di due immobili siti in Santhià Parte_1
(VC), sui quali è stata iscritta ipoteca volontaria (cifr. doc. 5) a garanzia del mutuo rilasciato in data 2004; - al decesso del sig. la sua quota di proprietà, pari Persona_1 ad ½ dei beni sopra citati, è caduta in eredità; - all'eredità del de cuius sig. Persona_1 erano chiamati due soggetti, ossia la moglie sig.ra ed il figlio sig. Parte_1 CP_6
- nell'ipotesi in cui l'eredità debba essere suddivisa tra coniuge ed un solo figlio,
[...] ai sensi dell'art. 581 c.c., la quota di eredità va divisa a metà tra i due chiamati;
- l'accettazione dell'eredità del de cuius sig. da parte del figlio Persona_1 CP_6
è avvenuta per accettazione tacita;
- tale statuizione si evince dalla circostanza per la quale, alla morte del sig. , nell'eredità di quest'ultimo, accettata con beneficio
CP_6 d'inventario, erano ricomprese le due quote, pari ad ¼ di proprietà ciascuna, relative ai beni siti in Santhià (VC), come si evince dal verbale d'inventario che si allega;
- l'inclusione di tali quote di proprietà nell'inventario dei beni caduti in eredità alla morte del sig. comporta che il medesimo avesse accettato tacitamente l'eredità del
CP_6 defunto padre sig. anche perché l'inclusione di tali quote è stata indicata Persona_1 come quote di beni immobili e non come diritto di accettare la quota dell'eredità del già defunto sig. 12. Laddove non si considerasse intervenuta l'accettazione Persona_1 tacita da parte del sig. , la circostanza dell'inclusione dei beni, in origine di
CP_6 proprietà del sig. all'interno dell'inventario di cui al punto n. 6 sopra Persona_1 citato, ha comportato l'accettazione implicita da parte degli eredi del sig.
CP_6 altresì dell'eredità del sig. in qualità di trasmissari del diritto di accettare Persona_1 la suddetta eredità, diritto trasmesso a tali soggetti a seguito della morte del sig.
CP_6
senza che quest'ultimo avesse posto in essere atti di accettazione espressa o tacita”
[...]
(cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso).
2 Ciò posto, si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, “per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede” (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/04/2024, n.11389), occorrendo precisare che detta accettazione “può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, altresì identificabile nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (cfr. Corte App. Napoli sez. VI, 29.09.2023, n.4121). Nella fattispecie, parte ricorrente evidenziava che l'accettazione tacita dell'eredità del OR da parte del figlio, OR , fosse evincibile Persona_1 CP_6 dall'annoveramento delle due quote di comproprietà, pari a ¼ ciascuna, sui beni siti in Santhià (VC), tra i beni facenti parte dell'eredità morendo dismessa dal secondo, accettata con beneficio d'inventario dalla moglie e dai figli di quest'ultimo, come da relativo verbale. In particolare, videnziava che l'inclusione di tali quote di comproprietà CP_1 immobiliare nell'inventario del compendio ereditario morendo dismesso dal OR CP_6 costituisse indice dell'accettazione tacita da parte di quest'ultimo dell'eredità del
[...] defunto padre, “anche perché l'inclusione di tali quote è stata indicata come quote di beni immobili e non come diritto di accettare la quota dell'eredità del già defunto sig. R_
(cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso). Tale impostazione, tuttavia, non persuade: si osserva,
[...] infatti, che l'accettazione tacita d'eredità postula da parte dell'erede il compimento di un'attività personale positiva, concreta e incompatibile con un'eventuale volontà di rinuncia, presupposti non integrati, nella fattispecie, dall'inserimento da parte di terzi delle quote di comproprietà immobiliare, già facenti parte del compendio ereditario del OR
, nel verbale d'inventario dei beni dismessi dal figlio, che non risulta aver Persona_1 posto in essere alcuna condotta denotante la volontà d'accettare tacitamente l'eredità paterna. Pare, invece, fondata l'impostazione prospettata in via subordinata da parte ricorrente, secondo cui, in difetto d'accettazione, espressa e tacita, da parte del OR CP_6 dell'eredità paterna, il relativo diritto d'accettazione risulta essere stato trasmesso
[...] mortis causa dal primo agli odierni resistenti, che, accettando l'eredità morendo dismessa dal OR con beneficio d'inventario, hanno contestualmente accettato con CP_6 le stesse modalità anche il compendio ereditario dismesso dal OR . Si Persona_1 ritiene, pertanto, che, per effetto dell'accettazione con beneficio d'inventario ricavabile dal relativo verbale compiegato in atti, i resistenti siano divenuti eredi del OR R_
non potendosi, invece, accogliere la richiesta di dichiarare i predetti “eredi puri e
[...] semplici”. Infine, in punto spese di lite, esse si pongono, in considerazione della parziale soccombenza di parte ricorrente, nella misura di 1/2 a carico degli odierni resistenti in via solidale ex art. 97 c.p.c. in ragione della comunanza d'interesse in causa. Tali spese si determinano ai sensi del D.M. 55/2014, con riguardo alle cause dal valore indeterminabile a complessità bassa in ragione del circoscritto numero di questioni affrontate e della giurisprudenza consolidatasi sulle stesse, secondo i compensi minimi in
3 ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, anche in ragione della contumacia dei resistenti e così per i seguenti importi:
fase di studio € 851,00
fase introduttiva € 602,00
fase di trattazione € 903,00
fase decisionale €1.453,00 e così per la complessiva somma pari a € 3.809,00 per compensi, oltre a € 545,00 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende. Attesa la parziale soccombenza, si liquida l'importo pari a €
1.904,50 a titolo di compensi, oltre a € 272,50 per esposti, al 15% spese generali forfettarie,
a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RA , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 eredi del OR , così come meglio individuati in ricorso;
[...] Persona_1
CONDANNA i resistenti al pagamento in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. in favore della società ricorrente la somma pari a € 1.904,50 per compensi, oltre a € 272,50 per esposti, al
15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta e alle successive occorrende.
Biella, 25.03.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
4