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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2025
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Anna Maria Pizzi Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere rel.
Nel procedimento civile n.r.g 1402/2025 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Perù, CUI 073ASKW, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.
Aurora Elena Passerini, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RECLAMANTE contro:
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 [...]
di NO. Controparte_3
RECLAMATO CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 35 bis comma 4bis D.Lgs 25/2008 avverso il decreto del Tribunale di
NO n. 5026/2025 del 02.05.2025 (notificato il 05.05.2025) che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione del provvedimento decisorio emesso dalla competente P_
in data 19.02.2025, con il quale non è stata accolta per manifesta infondatezza la domanda
[...] di protezione internazionale proposta da . Parte_1
DECRETO
1. Premesso che:
- in data 10.02.2025 ha formalizzato domanda di protezione Parte_1 internazionale con il mod. C3;
- il richiedente è stato sentito dalla C.T. competente in data 17.02.2025 e la C.T. ha provveduto in data 19.02.2025, con procedura accelerata di cui all'art. 28-bis co. 2, lett. c), d.lgs. n. 25/2008, applicata in forza della sua provenienza da Paese di origine sicuro;
- la C.T. ha dichiarato la manifesta infondatezza della domanda per la provenienza da Paese di origine sicuro, in assenza di “gravi motivi per cui quel paese non sia sicuro, in ragione della situazione particolare in cui il richiedente si trova”, ai sensi dell'art. 2 bis c. 5 d.lgs. n. 25/2008;
- avverso tale provvedimento, notificatogli in data 27.02.2025, ha Parte_1 proposto ricorso ex art. 35 bis D.lgs 25/08 avanti al Tribunale di NO in data 12.03.2025;
- nelle conclusioni del ricorso il richiedente asilo ha chiesto in via preliminare sospendersi gli effetti esecutivi della decisione ai sensi dell'art. art. 35-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, giusta il quale tale efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”;
- con decreto del 28.04.2025 il Tribunale di NO ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto provvedimento, rilevando che il provvedimento di diniego era stato notificato al ricorrente in data 27.02.2025 e che il ricorso era stato depositato il
12.03.2025: ha osservato il Tribunale che l'art. 35-bis co. 2-ter d.lgs. n. 25/2008, come modificato - con effetto dal 10/01/20251- dall'art. 17 co. 2 del D.L. n. 145/2024 convertito con modifiche dalla L.
n. 187/2024, dispone che “nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell', il termine per il deposito del ricorso articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è di sette giorni decorrenti dalla data di notificazione della decisione della ” e che l'art. 28-bis co. 2 lett. c) dispone l'accelerabilità Controparte_3 della procedura al richiedente che provenga da un Paese designato di origine sicura;
nel caso di specie ha rilevato il Tribunale che il Paese di origine del richiedente è il Perù, paese che rientra nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 2-bis d.lgs. n. 25/2008. Evidenziato che il ricorso era stato depositato dal richiedente interessato il tredicesimo giorno successivo alla notificazione del ricorso, e quindi oltre il termine super-abbreviato di legge sopra indicato e oggetto di specifico avviso nel provvedimento, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda incidentale di sospensione in esso proposta.
In questa sede lamenta in primo luogo il reclamante che il Tribunale non ha valutato la circostanza che il reclamante, entrato in territorio italiano nella seconda metà del 2023, era stato convocato dalla
Questura di NO in data 12.12.2024 ed in tale occasione la Questura di NO aveva proceduto al ritiro del passaporto dell'istante “poiché richiedente protezione internazionale” , come comprovato dal doc. 3 prodotto nel ricorso introduttivo. La formalizzazione della richiesta con la compilazione del modello C3 sarebbe poi avvenuta solo in data 10.2.2025 (doc. 4 – doc. 2 nel ricorso introduttivo).
Deduce la difesa del reclamante che l'Amministrazione procedente avrebbe violato i termini perentori previsti dall'art. 28 bis D.lvo 25/2008 per le procedure accelerate in quanto la domanda di protezione internazionale era stata presentata in data 12.12.2024 e che pertanto l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale non è da ritenersi tardiva dovendosi applicare la procedura ordinaria con termine di impugnazione di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento di diniego.
In secondo luogo, lamenta il reclamante che, considerata la poca chiarezza della novella legislativa in ordine alla distinzione delle due ipotesi preiste ai commi 2 bis e 2 ter dell'art 35bis D.lvo 25/2008,
l'impugnazione avvenuta nel tredicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento sia da considerarsi tempestiva, in armonia con il combinato disposto dall'art. 35 bis comma 2bis e dall'art. 28 bis comma 2 lett. d e 28 ter del D.lvo 25/2008.
2. Tutto ciò premesso:
- preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del che, nonostante la Controparte_1 regolarità della notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito;
- ritiene la Corte che il primo motivo dedotto dalla difesa sia fondato e che pertanto il reclamo debba essere accolto: va per l'effetto dichiarato che sussistono i presupposti per la sospensione ex lege ex art. 35 bis comma 3 d. lgs. n. 25/2008.
Invero, va considerato che la già in data 12.12.2024 aveva dato atto nel verbale prodotto CP_4 agli atti dal ricorrente che il ritiro del passaporto intestato , nato il Parte_1
14.01.1994 in Perù, era determinato dal fatto che il fosse “richiedente protezione Parte_1 internazionale nel territorio nazionale”. Ciò vale a dire che -quanto meno in data 12.12.2024- la
Pubblica Amministrazione aveva recepito la manifestazione della volontà dell'odierno reclamante di richiedere la protezione internazionale. Egli aveva quindi “presentato una domanda di protezione internazionale”: non è altrimenti interpretabile l'atto di ritiro del passaporto e la qualificazione in esso contenuto del destinatario dell'atto di ritiro del passaporto come “richiedente protezione internazionale nel territorio nazionale”. Osserva la Corte che la presentazione della domanda (ossia la manifestazione di volontà) di protezione internazionale è un comportamento materiale a forma libera, a cui l'ordinamento collega l'immediata acquisizione di uno statuto protettivo le cui principali manifestazioni sono la tempesta la temporanea inespellibilità e il diritto all'accesso alle misure di accoglienza: necessario corollario della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale è l'obbligo di ricezione da parte delle autorità statali.
Altra cosa è invece la registrazione della domanda, che deve avvenire entro 3 o 6 giorni, con possibile ulteriore estensione di 10 giorni lavorativi, dalla presentazione della stessa.
Occorre quindi verificare nel caso in esame il rispetto dei termini previsti per le procedure accelerate (art. 28 bis d. L.vo n. 25/2008); trattasi di questione rilevabile d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/20211; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dal reclamante.
La manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale è avvenuta il 12.12.2024; in data 10.02.2025 ha formalizzato domanda di protezione internazionale Parte_1 con il mod. C3; il richiedente è stato sentito dalla C.T. competente in data 17.02.2025 e la C.T. ha provveduto in data 19.02.2025.
Il verbale delle dichiarazioni del richiedente asilo risulta redatto ben oltre il termine di tre giorni - prorogabili a dieci - dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale previsto dall'art. 26 co 2 Dlgs 25/2008; peraltro né dagli atti né dal provvedimento impugnato si evince che il caso in esame rientri nell'ipotesi contemplata dall'art. 28 bis co 5 Dlgs 25/2008.
Orbene, ai sensi dell'art. 35 bis co 3 e 4 Dlgs cit., l'efficacia esecutiva di un provvedimento che, come quello in esame, ha dichiarato la manifesta infondatezza della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”; con specifico riferimento alla disciplina dettata in relazione alla manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale nell'ipotesi di Paesi di origine sicuri, l'art. 2 bis c. 5 d.lgs. 25/2008 dispone che “un Paese di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova” e che il
Bangladesh è un Paese designato sicuro ai sensi dell'art. 2 bis d.lgs. 25/2008.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza in data 30/01/2024 hanno affermato il seguente principio: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla il riconoscimento della Controparte_3 P_ internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la P_
abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di
[...] manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria e il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”. Controparte_3 Va rilevato altresì che rimane salvo il caso previsto dall'art. 28 bis co 5 Dlgs 25/2008, ovvero che “I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'art 27, commi 3 e 3 bis. Nei casi di cui al comma 1, lett b), e al comma 2, lett a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3
e 3 bis, sono ridotti a un terzo”. Per tali casi l'art. 27 prevede che “Qualora la P_
, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la
[...] decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la Questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando: a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda”;
Ritenuto pertanto che nel caso in esame, in forza di quanto sopra esposto, i termini per impugnare il provvedimento negativo non sono quelli dimidiati previsti per la procedura accelerata bensì quelli ordinari e che il provvedimento impugnato dovrà intendersi sospeso come nei casi ordinari, così come ha concluso la Suprema Corte nella pronuncia menzionata sopra.
Va dunque dichiarato che la sospensione richiesta da parte ricorrente è stabilita ex lege.
3. Attesa la contumacia del , nulla si dispone sulle spese. CP_1
P.Q.M.
ACCOGLIE il reclamo
e per l'effetto
DICHIARA sospesa fino al termine del procedimento di impugnazione innanzi al Tribunale di NO il provvedimento emesso in data 19.02.2025, con il quale la di NO ha Controparte_3 dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata da
[...]
nato il [...] in [...] - CUI 073ASKW. Parte_1
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
NO, 15.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Federico Botta dott.ssa Anna Maria Pizzi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «una simile verifica si presenta ineludibile ed officiosa, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini»),
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Anna Maria Pizzi Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere rel.
Nel procedimento civile n.r.g 1402/2025 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Perù, CUI 073ASKW, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv.
Aurora Elena Passerini, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RECLAMANTE contro:
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 [...]
di NO. Controparte_3
RECLAMATO CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 35 bis comma 4bis D.Lgs 25/2008 avverso il decreto del Tribunale di
NO n. 5026/2025 del 02.05.2025 (notificato il 05.05.2025) che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione del provvedimento decisorio emesso dalla competente P_
in data 19.02.2025, con il quale non è stata accolta per manifesta infondatezza la domanda
[...] di protezione internazionale proposta da . Parte_1
DECRETO
1. Premesso che:
- in data 10.02.2025 ha formalizzato domanda di protezione Parte_1 internazionale con il mod. C3;
- il richiedente è stato sentito dalla C.T. competente in data 17.02.2025 e la C.T. ha provveduto in data 19.02.2025, con procedura accelerata di cui all'art. 28-bis co. 2, lett. c), d.lgs. n. 25/2008, applicata in forza della sua provenienza da Paese di origine sicuro;
- la C.T. ha dichiarato la manifesta infondatezza della domanda per la provenienza da Paese di origine sicuro, in assenza di “gravi motivi per cui quel paese non sia sicuro, in ragione della situazione particolare in cui il richiedente si trova”, ai sensi dell'art. 2 bis c. 5 d.lgs. n. 25/2008;
- avverso tale provvedimento, notificatogli in data 27.02.2025, ha Parte_1 proposto ricorso ex art. 35 bis D.lgs 25/08 avanti al Tribunale di NO in data 12.03.2025;
- nelle conclusioni del ricorso il richiedente asilo ha chiesto in via preliminare sospendersi gli effetti esecutivi della decisione ai sensi dell'art. art. 35-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, giusta il quale tale efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”;
- con decreto del 28.04.2025 il Tribunale di NO ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto provvedimento, rilevando che il provvedimento di diniego era stato notificato al ricorrente in data 27.02.2025 e che il ricorso era stato depositato il
12.03.2025: ha osservato il Tribunale che l'art. 35-bis co. 2-ter d.lgs. n. 25/2008, come modificato - con effetto dal 10/01/20251- dall'art. 17 co. 2 del D.L. n. 145/2024 convertito con modifiche dalla L.
n. 187/2024, dispone che “nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell', il termine per il deposito del ricorso articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è di sette giorni decorrenti dalla data di notificazione della decisione della ” e che l'art. 28-bis co. 2 lett. c) dispone l'accelerabilità Controparte_3 della procedura al richiedente che provenga da un Paese designato di origine sicura;
nel caso di specie ha rilevato il Tribunale che il Paese di origine del richiedente è il Perù, paese che rientra nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 2-bis d.lgs. n. 25/2008. Evidenziato che il ricorso era stato depositato dal richiedente interessato il tredicesimo giorno successivo alla notificazione del ricorso, e quindi oltre il termine super-abbreviato di legge sopra indicato e oggetto di specifico avviso nel provvedimento, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda incidentale di sospensione in esso proposta.
In questa sede lamenta in primo luogo il reclamante che il Tribunale non ha valutato la circostanza che il reclamante, entrato in territorio italiano nella seconda metà del 2023, era stato convocato dalla
Questura di NO in data 12.12.2024 ed in tale occasione la Questura di NO aveva proceduto al ritiro del passaporto dell'istante “poiché richiedente protezione internazionale” , come comprovato dal doc. 3 prodotto nel ricorso introduttivo. La formalizzazione della richiesta con la compilazione del modello C3 sarebbe poi avvenuta solo in data 10.2.2025 (doc. 4 – doc. 2 nel ricorso introduttivo).
Deduce la difesa del reclamante che l'Amministrazione procedente avrebbe violato i termini perentori previsti dall'art. 28 bis D.lvo 25/2008 per le procedure accelerate in quanto la domanda di protezione internazionale era stata presentata in data 12.12.2024 e che pertanto l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale non è da ritenersi tardiva dovendosi applicare la procedura ordinaria con termine di impugnazione di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento di diniego.
In secondo luogo, lamenta il reclamante che, considerata la poca chiarezza della novella legislativa in ordine alla distinzione delle due ipotesi preiste ai commi 2 bis e 2 ter dell'art 35bis D.lvo 25/2008,
l'impugnazione avvenuta nel tredicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento sia da considerarsi tempestiva, in armonia con il combinato disposto dall'art. 35 bis comma 2bis e dall'art. 28 bis comma 2 lett. d e 28 ter del D.lvo 25/2008.
2. Tutto ciò premesso:
- preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del che, nonostante la Controparte_1 regolarità della notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito;
- ritiene la Corte che il primo motivo dedotto dalla difesa sia fondato e che pertanto il reclamo debba essere accolto: va per l'effetto dichiarato che sussistono i presupposti per la sospensione ex lege ex art. 35 bis comma 3 d. lgs. n. 25/2008.
Invero, va considerato che la già in data 12.12.2024 aveva dato atto nel verbale prodotto CP_4 agli atti dal ricorrente che il ritiro del passaporto intestato , nato il Parte_1
14.01.1994 in Perù, era determinato dal fatto che il fosse “richiedente protezione Parte_1 internazionale nel territorio nazionale”. Ciò vale a dire che -quanto meno in data 12.12.2024- la
Pubblica Amministrazione aveva recepito la manifestazione della volontà dell'odierno reclamante di richiedere la protezione internazionale. Egli aveva quindi “presentato una domanda di protezione internazionale”: non è altrimenti interpretabile l'atto di ritiro del passaporto e la qualificazione in esso contenuto del destinatario dell'atto di ritiro del passaporto come “richiedente protezione internazionale nel territorio nazionale”. Osserva la Corte che la presentazione della domanda (ossia la manifestazione di volontà) di protezione internazionale è un comportamento materiale a forma libera, a cui l'ordinamento collega l'immediata acquisizione di uno statuto protettivo le cui principali manifestazioni sono la tempesta la temporanea inespellibilità e il diritto all'accesso alle misure di accoglienza: necessario corollario della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale è l'obbligo di ricezione da parte delle autorità statali.
Altra cosa è invece la registrazione della domanda, che deve avvenire entro 3 o 6 giorni, con possibile ulteriore estensione di 10 giorni lavorativi, dalla presentazione della stessa.
Occorre quindi verificare nel caso in esame il rispetto dei termini previsti per le procedure accelerate (art. 28 bis d. L.vo n. 25/2008); trattasi di questione rilevabile d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/20211; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dal reclamante.
La manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale è avvenuta il 12.12.2024; in data 10.02.2025 ha formalizzato domanda di protezione internazionale Parte_1 con il mod. C3; il richiedente è stato sentito dalla C.T. competente in data 17.02.2025 e la C.T. ha provveduto in data 19.02.2025.
Il verbale delle dichiarazioni del richiedente asilo risulta redatto ben oltre il termine di tre giorni - prorogabili a dieci - dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale previsto dall'art. 26 co 2 Dlgs 25/2008; peraltro né dagli atti né dal provvedimento impugnato si evince che il caso in esame rientri nell'ipotesi contemplata dall'art. 28 bis co 5 Dlgs 25/2008.
Orbene, ai sensi dell'art. 35 bis co 3 e 4 Dlgs cit., l'efficacia esecutiva di un provvedimento che, come quello in esame, ha dichiarato la manifesta infondatezza della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”; con specifico riferimento alla disciplina dettata in relazione alla manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale nell'ipotesi di Paesi di origine sicuri, l'art. 2 bis c. 5 d.lgs. 25/2008 dispone che “un Paese di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova” e che il
Bangladesh è un Paese designato sicuro ai sensi dell'art. 2 bis d.lgs. 25/2008.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza in data 30/01/2024 hanno affermato il seguente principio: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla il riconoscimento della Controparte_3 P_ internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la P_
abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di
[...] manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria e il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”. Controparte_3 Va rilevato altresì che rimane salvo il caso previsto dall'art. 28 bis co 5 Dlgs 25/2008, ovvero che “I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'art 27, commi 3 e 3 bis. Nei casi di cui al comma 1, lett b), e al comma 2, lett a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3
e 3 bis, sono ridotti a un terzo”. Per tali casi l'art. 27 prevede che “Qualora la P_
, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la
[...] decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la Questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando: a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda”;
Ritenuto pertanto che nel caso in esame, in forza di quanto sopra esposto, i termini per impugnare il provvedimento negativo non sono quelli dimidiati previsti per la procedura accelerata bensì quelli ordinari e che il provvedimento impugnato dovrà intendersi sospeso come nei casi ordinari, così come ha concluso la Suprema Corte nella pronuncia menzionata sopra.
Va dunque dichiarato che la sospensione richiesta da parte ricorrente è stabilita ex lege.
3. Attesa la contumacia del , nulla si dispone sulle spese. CP_1
P.Q.M.
ACCOGLIE il reclamo
e per l'effetto
DICHIARA sospesa fino al termine del procedimento di impugnazione innanzi al Tribunale di NO il provvedimento emesso in data 19.02.2025, con il quale la di NO ha Controparte_3 dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata da
[...]
nato il [...] in [...] - CUI 073ASKW. Parte_1
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
NO, 15.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Federico Botta dott.ssa Anna Maria Pizzi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «una simile verifica si presenta ineludibile ed officiosa, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini»),