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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 26-1/2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da (cf. ) nei confronti Parte_1 C.F._1
della (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore, con sede in Val della Torre (TO), via Volta n.3/b, società operante nel settore della meccanica di precisione (officina meccanica dedita all'assemblaggio di minuteria e utensileria rivendibili presso i negozi di ferramenta); ascoltato il relatore in camera di consiglio;
rilevato
-che il tentativo di notifica del ricorso a cura della Cancelleria non è andato a buon fine e, conseguentemente, alla stessa ha provveduto il ricorrente tramite UNEP con i seguenti esiti, risultanti dai documenti depositati nel fascicolo telematico:
➢ Notifica ai soci perfezionatasi in data 31.01.2025 presso la residenza (efficace dal
17.02.2025)
➢ Notifica alla snc eseguita presso la sede in data 05.02.25 ma non potuta perfezionarsi per irreperibilità, con conseguente affissione di avviso ex art 140 cpc da parte dell'ufficiale e spedizione di plico raccomandato in data 06.02.2025 la cui ricevuta non è ancora stata rilasciata dalle Poste;
-che all'udienza del 04.23.2025 è comparso il procuratore del ricorrente, dando atto del tempestivo perfezionamento della mancanza della ricevuta A/R relativa alla notifica alla snc insistendo nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre nessuno è comparso per la parte debitrice.
Quanto al perfezionamento della notifica nei confronti dei soci e alla sua estensione di validità anche nei confronti della snc, il GD ha rilevato l'applicabilità al caso di specie della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “qualora l'emananda declaratoria di fallimento riguardi una società in nome collettivo irregolare e comporti, quindi, il fallimento dei soci di fatto, il diritto di difesa della società risulta assicurato se le persone fisiche che, secondo la prospettazione, la costituiscono, siano convocate in camera di consiglio e siano rese edotte della eventualità del fallimento sociale, senza che sia necessaria una distinta convocazione o contestazione nei confronti della società, trovando applicazione anche in questa fase giudiziale la presunzione che tutti i soci della società irregolare abbiano la rappresentanza, anche processuale, della società stessa” (Cass.
22.2.1994 n.1721)
Quanto alla presenza di debiti erariali in capo alla società, il GD ha rilevato come le informazioni assunte presso riportino somme iscritte a ruolo per oltre euro 741.000. CP_2
Ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati, nel caso concreto, dalle prove documentali prodotte a corredo del ricorso nonché dall'istruttoria procedimentale, da cui è emerso che:
- la società debitrice ha maturato un debito nei confronti del ricorrente accertato con procedimento monitorio conclusosi con la concessione del decreto ingiuntivo prodotto sub doc.1, non opposto e, pertanto, divenuto esecutivo. Tale debito, portato da ultimo nell'atto di precetto di cui al doc. 2 del ricorso, ammonta ad euro 55.758,65;
- Il tentativo di pignoramento effettuato dal ricorrente ha avuto esito negativo (cfr. doc.3 ricorso);
- La società debitrice risulta inattiva da visura camerale;
- Dalle Informazioni richieste ed ottenute presso Ag. Entrate -Riscossione risultano iscritti a ruolo debiti erariali per oltre 741 mila euro;
- La società non possiede un domicilio digitale valido ed è risultata irreperibile anche presso la sede legale di Val della Torre (TO), sicché la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza si è validamente perfezionata solo presso le residenze dei soci, in
Alpignano (TO).
Rilevato, pertanto, che dall'istruttoria e dai documenti prodotti ed acquisiti risultano debiti superiori alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
( c.f. ) corrente in Val della Torre, via Volta n.3/b e dei soci
[...] P.IVA_1
illimitatamente responsabili nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._3
2 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17.6.2025 alle ore 16,00 nell'aula 65 del Tribunale (ingresso 8, piano I), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
3 cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 26-1/2025 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da (cf. ) nei confronti Parte_1 C.F._1
della (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore, con sede in Val della Torre (TO), via Volta n.3/b, società operante nel settore della meccanica di precisione (officina meccanica dedita all'assemblaggio di minuteria e utensileria rivendibili presso i negozi di ferramenta); ascoltato il relatore in camera di consiglio;
rilevato
-che il tentativo di notifica del ricorso a cura della Cancelleria non è andato a buon fine e, conseguentemente, alla stessa ha provveduto il ricorrente tramite UNEP con i seguenti esiti, risultanti dai documenti depositati nel fascicolo telematico:
➢ Notifica ai soci perfezionatasi in data 31.01.2025 presso la residenza (efficace dal
17.02.2025)
➢ Notifica alla snc eseguita presso la sede in data 05.02.25 ma non potuta perfezionarsi per irreperibilità, con conseguente affissione di avviso ex art 140 cpc da parte dell'ufficiale e spedizione di plico raccomandato in data 06.02.2025 la cui ricevuta non è ancora stata rilasciata dalle Poste;
-che all'udienza del 04.23.2025 è comparso il procuratore del ricorrente, dando atto del tempestivo perfezionamento della mancanza della ricevuta A/R relativa alla notifica alla snc insistendo nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre nessuno è comparso per la parte debitrice.
Quanto al perfezionamento della notifica nei confronti dei soci e alla sua estensione di validità anche nei confronti della snc, il GD ha rilevato l'applicabilità al caso di specie della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “qualora l'emananda declaratoria di fallimento riguardi una società in nome collettivo irregolare e comporti, quindi, il fallimento dei soci di fatto, il diritto di difesa della società risulta assicurato se le persone fisiche che, secondo la prospettazione, la costituiscono, siano convocate in camera di consiglio e siano rese edotte della eventualità del fallimento sociale, senza che sia necessaria una distinta convocazione o contestazione nei confronti della società, trovando applicazione anche in questa fase giudiziale la presunzione che tutti i soci della società irregolare abbiano la rappresentanza, anche processuale, della società stessa” (Cass.
22.2.1994 n.1721)
Quanto alla presenza di debiti erariali in capo alla società, il GD ha rilevato come le informazioni assunte presso riportino somme iscritte a ruolo per oltre euro 741.000. CP_2
Ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati, nel caso concreto, dalle prove documentali prodotte a corredo del ricorso nonché dall'istruttoria procedimentale, da cui è emerso che:
- la società debitrice ha maturato un debito nei confronti del ricorrente accertato con procedimento monitorio conclusosi con la concessione del decreto ingiuntivo prodotto sub doc.1, non opposto e, pertanto, divenuto esecutivo. Tale debito, portato da ultimo nell'atto di precetto di cui al doc. 2 del ricorso, ammonta ad euro 55.758,65;
- Il tentativo di pignoramento effettuato dal ricorrente ha avuto esito negativo (cfr. doc.3 ricorso);
- La società debitrice risulta inattiva da visura camerale;
- Dalle Informazioni richieste ed ottenute presso Ag. Entrate -Riscossione risultano iscritti a ruolo debiti erariali per oltre 741 mila euro;
- La società non possiede un domicilio digitale valido ed è risultata irreperibile anche presso la sede legale di Val della Torre (TO), sicché la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza si è validamente perfezionata solo presso le residenze dei soci, in
Alpignano (TO).
Rilevato, pertanto, che dall'istruttoria e dai documenti prodotti ed acquisiti risultano debiti superiori alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
( c.f. ) corrente in Val della Torre, via Volta n.3/b e dei soci
[...] P.IVA_1
illimitatamente responsabili nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._3
2 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17.6.2025 alle ore 16,00 nell'aula 65 del Tribunale (ingresso 8, piano I), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
3 cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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