Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 751/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele RIZZO (C.F. ) C.F._2
- opponente - contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe CALABRIA (C.F. ) C.F._3
e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro (C.F. P.IVA_3
- opposte -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.7.2020,
[...]
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
03420180000677439000, notificatagli il 12.5.2020 da Controparte_1
in nome e per conto del - Corte di Appello di Controparte_2
Catanzaro, con cui gli era stato ordinato il versamento del complessivo importo di €
2.183,60, a titolo di mancato pagamento di spese processuali e di competenze della
Cassa Depositi e Prestiti, relative al procedimento penale n. 3291/07 RGNR e 799/13
Reg. Gen..
A tal fine, ha eccepito: 1) la nullità della cartella impugnata per carenza di efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c. in quanto la sentenza n. 1723/2015, emessa dalla
Corte di Appello di Catanzaro in data 12.10.2015, citata nella medesima cartella, nulla statuisce in ordine alle somme indicate nella cartella stessa;
2) la nullità e inefficacia della cartella per violazione degli artt. 24 Cost., 7 della Legge n. 212/2000 e 3 della
Legge n. 241/1990 per l'omessa indicazione delle singole voci della pretesa creditoria e dell'Ufficio Giudiziario competente per il giudizio di opposizione.
Ha, quindi, chiesto di annullare la cartella opposta e di condannare le parti convenute al pagamento in solido di € 1.500,00 quale risarcimento del danno ex artt.
2043 e 1226 cod. civ. per la vicenda in esame.
1.2. – Si è costituito il , che ha eccepito Controparte_2
preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Paola ex artt. 7 e 17 cpc, in favore del Giudice di Pace di Paola, e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione per infondatezza in quanto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8798 del 24.11.2016, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto contro la sentenza n. 1723/2015 della
Corte d'Appello di Catanzaro, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
1.3. – Si è, poi, costituita che sollevato le Controparte_1
medesime eccezioni del MINISTERO in aggiunta a quella avente ad oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva.
2 2.1. – Ciò posto, occorre preliminarmente qualificare l'opposizione in esame come “all'esecuzione” ex art. 615, 1° comma, c.p.c. in relazione al primo motivo in quanto è contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata per difetto del titolo esecutivo, ed “agli atti esecutivi” ex art. 617, 1° comma, c.p.c. in relazione al secondo motivo in quanto è eccepito il difetto di motivazione sotto due diversi profili (cfr., quanto alla qualificazione della contestazione del difetto di motivazione come opposizione agli atti esecutivi, cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 4/4/2018).
2.2. – Conseguentemente, è infondata l'eccezione di incompetenza per valore.
Invero, per consolidata giurisprudenza, “a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, il tribunale è competente per materia sull'opposizione agli atti esecutivi, sia se proposta prima sia se proposta dopo l'esecuzione” (Sez. 6-3, Ordinanza n. 19051 del
28/9/2016; in precedenza, Sez. 3, Sentenza n. 6667 del 20/3/2007; Sez. 3, Sentenza n.
14725 del 21/11/2001).
Inoltre, “qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organo giudiziario superiore
è competente a conoscere dell'intera controversia” in applicazione delle norme di cui all'art. 10, secondo comma, e all'art. 104, cod. proc. civ., sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada, come nel caso di specie, nel circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1722 del 23/01/2017 con riferimento ad analogo cumulo soggettivo tra una opposizione agli atti esecutivi, di competenza ratione materiae del tribunale, ed una opposizione all'esecuzione di competenza ratione valoris del giudice di pace;
in precedenza, Sez. 6-3, Ordinanza n.
22782 del 6/11/2015 e Sez. 6-3, Ordinanza n. 17843 dell'8/8/2014).
2.3. – È, invece, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in quanto la cartella opposta è stata emessa da AGEZIA DELLE CP_1
ENTRATE E RISCOSSIONE, all'epoca già costituita.
2.4. – L'eccezione di difetto di motivazione per omessa indicazione delle voci del credito e di indicazione dell'autorità giudiziaria è innanzitutto inammissibile perché
è stata proposta con atto di citazione notificato in data 7.7.2020 e, dunque, ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella, il 12.5.2020.
3 In ogni caso, l'eccezione è manifestamente infondata atteso che:
- nella cartella è analiticamente precisato che il complessivo importo il totale di € 2.086,48 deriva dalla sommatoria di € 2.060,00 per “atti giudiziari anno
2015” – importo a sua volta ottenuto sommando € 2.000,00 per “cassa depositi e prestiti” ed € 60,00 per “spese processuali” –, € 20,60 per oneri di riscossione ed € 5,88 per oneri di notifica;
- la cartella contiene l'espresso e corretto avvertimento che “avverso la cartella esattoriale può essere proposta opposizione dinanzi al tribunale ordinario ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.”, con espressa indicazione, a pagina 3, dei termini.
2.5. – Infine, sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata perché, come evidenziato dalle parti opposte, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8798 del
24.11.2016, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto contro la sentenza n.
1723/2015 della Corte d'Appello di Catanzaro – specificamente citata nella cartella opposta –, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €
2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dunque, ricorre senza alcun dubbio il titolo esecutivo.
La circostanza che nella cartella sia citata esclusivamente la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro e non anche la sentenza della Suprema Corte che ha deciso il successivo il ricorso per cassazione avverso la medesima pronuncia di secondo grado non impedisce di individuare la fonte della pretesa creditoria che costituisce titolo esecutivo mentre potrebbe al più porre in astratto una questione di adeguatezza della motivazione, che non solo non è stata sollevata dall'opposta ma che non poteva essere proposta dopo la scadenza del termine di decadenza di 20 gironi ex art. 617, 1° comma,
c.p.c..
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplciità della causa) di cui al DM 55/2014 per le fasi studio, introduttiva e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore – in € 852,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ciascuna parte opposta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ciascun parte opposta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 19 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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