Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1223 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di r.g. 1223/2023, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso -
Cessazione effetti civili ” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CINITIEMPO MARIO, presso lo studio Parte_1 ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce del ricorso;
ricorrente
e
Controparte_1
Resistente contumace nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 24/02/2023, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Castel San Giorgio il Controparte_1
Comune, anno 1992, parte II, serie A, n. 20), dal quale nascevano i figli, il Per_1
16/12/1993 e il 14/8/1997, entrambi a Salerno, deducendo l'avvenuta disgregazione Per_2 materiale e spirituale già a far data dall'anno 2018, precisando come medio tempore, Per_2 fosse divenuto economicamente indipendente e, pertanto, formulando domanda di mantenimento solo in favore di , per euro 300,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
con vittoria di spese di lite.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del resistente, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.10.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e, de residuo, prevendendo un assegno di mantenimento per di euro 150,00 e Per_1 disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Non concretizzatasi l'attività istruttoria, per l'assenza di richieste di prova costituenda e stante la richiesta di rinvio della causa per la decisione, la causa, previa dichiarazione contumaciale del resistente, è stata rinviata all'udienza del 22.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come da nota telematica ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia dell'unica parte costituita.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1002/2021 del 27.05.2021), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie.
A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Presidente e, per l'effetto, vanno confermati le statuizioni di cui alla separazione giudiziale, con le precisazioni che seguono in ordine al mantenimento di , da quantificarsi in euro 150,00, come Per_1 previsto, in modifica, dalle suddette statuizioni presidenziali.
Quanto al mantenimento della figlia, infatti, detta riduzione trova la sua ragionevole giustificazione nel fatto che l'altro figlio sia diventato, medio tempore, autonomo (come Per_2 peraltro pur dedotto dalla madre nel ricorso introduttivo), tenuto conto di come, in sede di separazione, era stata prevista la complessiva somma di euro 300,00 per entrambi. inoltre, al netto del ridotto lasso di tempo intercorso tra la data dei provvedimenti provvisori
(emessi il 16.10.2023 e la presente statuizione), non risultano nemmeno allegate, né provate, circostanze sopravvenute tali da giustificare un aumento del mantenimento in favore della prole, come provvisoriamente previsto.
Infine, nemmeno risulta prodotta adeguata documentazione reddituale aggiornata, né, invero, risulta essere stata richiesta, sul punto, prova costituenda, anche allo scopo di dimostrare la consistenza patrimoniale e reddituale del resistente che, allo stato, è rimasto contumace.
Pertanto, vanno confermati i provvedimenti presidenziali e, per l'effetto, per quanto concerne il mantenimento della figlia, alla luce della comparata situazione reddituale delle parti (sulla base della documentazione agli atti di causa) e, in particolare, della domiciliazione della figlia presso la madre, valorizzando, al riguardo, quanto sul punto sopra precisato, si ritiene congruo, confermare l'assegno provvisorio di € 150,00, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della
Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n.
21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sul punto, peraltro ed in relazione alla tipologia, va richiamato il protocollo redatto dal CNF di previsione e disciplina delle spese straordinarie.
Sulle spese processuali
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto degli esiti del presente giudizio (con correlata conferma delle statuizioni provvisorie) e, di fatto, della conferma delle statuizioni di cui alla separazione giudiziale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 in Castel San Giorgio il 13.06.1992 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1992, parte II, serie A, n. 20),
- pone a carico di a titolo di assegno di mantenimento della figlia Parte_2
la somma di € 150,00, annualmente ed automaticamente rivalutata secondo Per_1 le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
- conferma, de residuo, le statuizioni di cui alla separazione giudiziale, non incompatibili con il presente decisum.
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
- compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire