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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria RO Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 298/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Alessandro Cardillo e Rosario Pizzino, presso il cui studio, sito in Catania, v.
G. D'Annunzio n. 77, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina, ed elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Servizio legale dell'Azienda, in v. S.
Maria La Grande n. 5
Appellata
OGGETTO: indennità supplementare – integrazione retributiva ex art. 36 cost. – indennità ex art. 44 CCNL
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro RO
PA, dipendente dell con la qualifica di Controparte_1 infermiere professionale, inquadrata nella cat. D dall'1/9/2001 e, in precedenza, nella cat. C, ed in servizio presso il Presidio Territoriale di Emergenza/Postazione mobile
118, attivato dall presso il Comune di Randazzo nell'ambito del CP_2
Sistema di Urgenza-Emergenza S.U.E.S. 118, chiedeva il riconoscimento, in aggiunta allo stipendio tabellare, a decorrere dall'1/8/2004, della somma complessiva di €.
246.754,13, o della somma maggiore o minore determinata in corso di causa, a titolo di indennità supplementare, gettone orario o premio di incentivazione, e, in subordine la medesima somma a titolo di integrazione retributiva, anche quale trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, in applicazione dell'art.36 Cost., per non esserle stata riconosciuta la speciale remunerazione prevista dall'art.7 del CCNL Comparto sanità, parte economica 2008-2009, pur avendo la stessa operato in condizioni di disagio e di rischio sanitario in area critica a bordo dei mezzi di soccorso.
La ricorrente, per quanto di interesse, richiamava la disciplina istitutiva della rete
S.U.E.S. 118 e in particolare, il D.A. n. 21486/1997 e l'allegata circolare n. 913/1997, con cui la Regione Siciliana aveva attivato il servizio di Parte_2
, prevedendo il ricorso all'istituto dell'incentivazione per remunerare, in aggiunta
[...]
allo stipendio tabellare, l'attività svolta dal personale infermieristico presso i Presidi
Territoriali di Emergenza dotati di ambulanza o automedica.
Esponeva inoltre che con D.A. n. 34276/2001 la Regione aveva approvato le linee guida generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale
S.U.E.S. 118, nelle quali, con specifico riferimento agli infermieri professionali, era previsto che a regime il personale sarebbe stato fornito direttamente dall
[...]
competente per le postazioni ricadenti sul territorio e dalle AA.OO. sede Parte_3
di postazione, nonché, in relazione al trattamento economico, che nelle more dell'ampliamento degli organici il personale reclutato avrebbe percepito il trattamento economico previsto dal D.A. n. 21486/1997.
2 Aggiungeva altresì che, con nota prot. n. 3661/2005, l stabiliva ancora di CP_1
ricorrere all'incentivazione, come previsto dal D.A. 21486/1997, per sopperire alle carenze di personale infermieristico assegnato al sistema S.U.E.S. 118, provvedendo ad acquisire la disponibilità degli infermieri professionali.
Infine rilevava che le nuove linee guida emanate con D.A. del 25/3/2009 prevedevano ancora per gli infermieri professionali, nelle more della definitiva organizzazione del sistema, l'impiego ad incentivazione.
L , costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione dei presunti Controparte_2
crediti vantati dalla lavoratrice, maturati nel quinquennio antecedente al ricorso ai sensi dell'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., essendo privi di valore probatorio, non pertinenti e, comunque, tardivi gli atti interruttivi prodotti dalla ricorrente. Nel merito, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 4093 del 5.10.2021 il Tribunale adito dichiarava inammissibile il ricorso nella parte relativa alla domanda di riconoscimento della integrazione retributiva quale diretta applicazione della previsione di cui al D.A. n. 21486/1997 e succ. mod. con riferimento al periodo compreso tra l'1 agosto 2004 e il 29 novembre
2012. Dichiarava quindi estinte per prescrizione le pretese economiche relative al quinquennio anteriore alla data di notificazione del ricorso. Rigettava nel resto le domande formulate. Condannava la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della di Catania nella misura di ½, compensando per il resto. CP_3
In particolare il primo giudice, con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'integrazione retributiva quale diretta applicazione della previsione di cui al D.A. n.
21486/1997 e s.m.i., rilevava che per il periodo compreso tra l'1/8/2004 e il
29/11/2012 - già oggetto del procedimento introdotto dalla stessa ricorrente, unitamente ad altri infermieri professionali, con ricorso depositato in data 29/12/2012
- con sentenza n.196/2017 l'Ufficio si era già pronunciato sulla medesima domanda Contr proposta dalla ricorrente nei confronti dell e che pertanto, con riferimento al periodo compreso tra l'1.8.2004 e il 29.11.2012, la domanda era inammissibile per
3 violazione del principio del ne bis in idem. Indi riteneva fondata l'eccezione, tempestivamente sollevata dall resistente, di prescrizione delle pretese CP_1
economiche relative al quinquennio antecedente la proposizione del ricorso, non risultando documentato il compimento di atti interruttivi. Nel merito, ricostruito il quadro normativo di riferimento, essendo incontroverso tra le parti che la ricorrente avesse svolto la sua attività presso il Presidio Territoriale di Emergenza di
Randazzo/Postazione di Ambulanza 118, reputava insussistenti i presupposti per l'applicazione del trattamento incentivante previsto in favore del personale infermieristico del Servizio di urgenza-emergenza 118, riguardante il solo personale reclutato in regime di incentivazione, ovvero “con le modalità di cui al D.A. n. 21486 dell'8 febbraio 1997”, e che prestava il servizio al di fuori dell'attività istituzionale, e non spettante invece al personale infermieristico già alle dipendenze “dell CP_1
unità sanitaria locale”, presente stabilmente per ogni turno.
Osservava quindi che la ricorrente non risultava reclutata in regime di incentivazione, e che anzi risultava che avesse svolto il servizio in questione nell'ambito dei propri compiti d'istituto, negli ordinari orari di servizio e di turnazione, laddove invece il D.A. n. 21486/1997 e s.m.i., stabiliva, con riferimento agli strumenti straordinari, che le Aziende avrebbero potuto fare ricorso all'istituto dell'incentivazione “secondo i seguenti parametri calcolati per turni di sei ore”, aggiungendo che “Dette ore non saranno considerate ai fini del monte orario previsto dalla normativa vigente e pertanto in deroga ai relativi tetti…”.
Ritenendo inoltre l'insussistenza di profili di inadeguatezza della retribuzione erogata e di non corrispondenza alla quantità e qualità del lavoro prestato, alla stregua dell'art. 36 Cost., rigettava anche la domanda subordinata di riconoscimento della indennità di cui all'art. 7 (rectius, 44) CCNL Comparto Sanità 2008-2009, non essendo state allegate le particolari condizioni di disagio, pericolo o danno costituenti i presupposti per il conseguimento dell'indennità richiesta, tassativamente previsti dall'art.44 del CCNL.
4 Avverso la sentenza proponeva appello RO PA con ricorso del 5/4//2022, chiedendo, in accoglimento dell'interposto gravame, di annullare o riformare la sentenza nei capi oggetto di impugnazione e di accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
L , costituitasi in giudizio con Controparte_4
memoria depositata in data 12/10/2022, contestava gli avversi motivi di gravame chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione in data 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem la domanda volta ad ottenere l'integrazione retributiva in diretta applicazione della previsione di cui al D.A. n. 21486/1997 e s.m.i. per il periodo compreso dall'1/8/2004 al 29/11/2012. Sostiene in particolare che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che la sentenza del Tribunale di Catania n.196/2017, resa tra le parti, avesse efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. e che precludesse l'azione proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, rilevando sul punto che il ricorso precedentemente proposto dalla PA, iscritto al R.G. 11502/2012, era stato rigettato per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414, nn.3 e 4 c.p.c. nonché per difetto di allegazione e di prova del diritto rivendicato, e che pertanto la sentenza che lo aveva definito non conteneva alcuna statuizione nel merito, avendo un contenuto meramente processuale ed essendo perciò inidonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo azionato in giudizio (cfr. Cass. n.341/2015). Deduce pertanto che la domanda proposta deve essere considerata ammissibile, non potendosi ravvisare alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
1.1. Tale motivo di appello è infondato. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la domanda, proposta nel presente giudizio, di riconoscimento
5 della integrazione retributiva quale diretta applicazione del D.A. 21486/1997 per il periodo compreso tra l'1/8/2004 ed il 29/11/2012, per la corrispondenza di tale domanda con quella già proposta nel giudizio definito con sentenza dello stesso
Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, n. 196/2017 del 19/1/2017.
Invero la sentenza n. 196/2017, pronunciandosi sulla domanda di riconoscimento della indennità supplementare per il servizio prestato sin dal 2002 sulle unità mobili di primo soccorso 118, premettendo in termini generali che la domanda di differenze retributive da parte del lavoratore presuppone che sia assolto l'onere della prova, a suo carico, delle mansioni espletate e dell'orario di lavoro svolto, nonché dell'applicabilità del CCNL di settore, rilevava che era onere dei lavoratori “fornire la prova di avere prestato attività lavorativa presso le unità mobili di primo soccorso
e, soprattutto, in ossequio all'art. 414 c.p.c., di allegare in maniera specifica le circostanze di fatto (numero delle giornate e delle ore prestate) costitutive del diritto al pagamento della pretesa indennità”. Affermava quindi che il ricorso “si presenta del tutto generico” non contenendo alcuna allegazione circa i giorni e gli orari di lavoro la cui determinazione veniva demandata a una richiesta di ordine di esibizione
“di tutti i turni di servizio svolti dal 2002 ad oggi” affatto inammissibile in quanto
l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. rappresenta una deroga ai principi dell'onere probatorio e della disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.) e non può trovare ingresso quale mezzo sostitutivo dell'onere di parte non potendo supplire all'indicata carenza di allegazione”. Concludeva quindi affermando che “non risulta provato lo svolgimento di attività lavorativa presso il servizio 118”.
Ebbene, dalla motivazione della sentenza n. 196/2017, considerata nella sua interezza, oltre che dalle conseguenti conclusioni nel merito di “rigetto” dei ricorsi, si evince che la pronuncia in questione non ha carattere meramente processuale, atteso che il riferimento in motivazione alla genericità del ricorso per difetto di allegazione dei giorni e degli orari di lavoro tende ad evidenziare non che la pretesa fosse indefinita, ma che, sotto il profilo della prova, la parte non avesse assolto l'onere di
6 provare gli elementi fattuali necessari al riconoscimento della chiesta indennità supplementare. Conseguentemente, non risulta applicabile il principio della inidoneità della sentenza “dichiarativa della inammissibilità della domanda per genericità” invocato dalla parte appellante con richiamo della sentenza della Suprema
Corte Sez. L. n. 341/2015, poiché nel caso di specie la pronuncia del giudice non è di inammissibilità della domanda, ma di rigetto nel merito per carenza di prova.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice abbia errato nel dichiarare prescritte le pretese economiche relative al quinquennio anteriore alla proposizione del ricorso. Sul punto sostiene che, in relazione alla domanda avente ad oggetto l'incentivo di cui al D.A. n. 21486/1997, il giudice abbia errato nel ritenere prescritto il diritto avendo erroneamente considerato inammissibile la domanda in relazione alla chiesta integrazione retributiva fino al 29/11/2012, mentre in relazione alla domanda subordinata avente ad oggetto l'integrazione richiesta ai sensi dell'art. 36 Cost. assume che il giudice abbia errato non soltanto perché ha considerato tale domanda estranea al precedente giudizio (n. 11502/2012
R.G.), ma anche per avere omesso di esaminare gli atti interruttivi versati in atti (cfr. all. nn. 11-13 al ricorso di primo grado). Sostiene quindi che il precedente ricorso iscritto al n. 11502/2012 R.G. avesse anche ad oggetto rivendicazioni economiche a titolo di integrazione ex art. 36 cost. e che, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto azionato nel presente giudizio. Rileva altresì che il giudice ha omesso di considerare l'efficacia interruttiva delle diffide inoltrate all'Amministrazione il 23.07.2007 ed il 20.02.2012, documenti mai contestati o disconosciuti dall convenuta. Deduce pertanto che la CP_1
pronuncia risulta viziata da error facti in relazione all'omesso esame degli atti interruttivi ritualmente prodotti in giudizio (cfr. Cass n.11103/2020) e da error iuris in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. Cass n.5488/2006; Cass. n. 13830/2004).
2.1. Anche tale motivo di gravame risulta infondato.
7 Invero, posta l'indubbia applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 c.c., il ricorso introduttivo del procedimento n. 196/2017 R.G., promosso dalla PA unitamente ad altri infermieri, fa riferimento all'indennità supplementare pretesa per il servizio prestato sulle unità mobili di primo soccorso fino alla data di presentazione del ricorso, depositato il 29/11/2012. Ne consegue che, anche considerando la notifica del ricorso introduttivo del suddetto giudizio come valido atto interruttivo del termine prescrizionale, questo non può che riguardare i soli crediti azionati in quel giudizio, ovvero quelli maturati fino alla data di presentazione del ricorso promosso nel suddetto procedimento n. 11502/2012 - la cui domanda nel presente giudizio è stata correttamente ritenuta inammissibile secondo il principio del ne bis in idem -, e non anche i crediti successivi, pure oggetto della domanda proposta in questa sede.
Non inducono a diverse conclusioni gli atti interruttivi stragiudiziali allegati dalla parte appellante sub 11) e 12) del ricorso di primo grado - costituiti dalla diffida del
23/7/2007, notificata a mezzo del servizio postale il 26/10/2007, e dall'ulteriore diffida del 20/2/2012, inviata nel marzo 2012, aventi ad oggetto i crediti retributivi maturati a quella data, poiché – come pure evidenziato dal giudice di prime cure con valutazione non sottoposta a specifica censura in sede di gravame - non risultano prodotti successivi atti interruttivi posti in essere nel quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, di talché alla data della notifica del ricorso di primo grado, in data 17/10/2018, i crediti maturati oltre il quinquennio a decorrere da tale data sono estinti per intervenuta prescrizione.
3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il giudice abbia errato nel ritenere che il servizio a bordo dei mezzi di soccorso rientri tra i compiti istituzionali affidati al personale infermieristico in servizio presso l Controparte_5
ed assegnato ai , essendo incorso
[...] Parte_4
nell'errore di ritenere che tutti i siano anche Parte_4
“Postazione SUES – 118”.
8 Rileva in proposito che il Sistema di Urgenza- costituisce Parte_2
un Ente autonomo dotato di personale e mezzi propri, distinto dalle Aziende Sanitarie
Locali operanti sul territorio, che pertanto le postazioni 118 sono articolazioni periferiche della rete SUES 118, dotate di automedica e ambulanza, e che il servizio a bordo è reso dall'equipaggio del mezzo, formato in parte da personale del SUES Contr (almeno un medico ed un infermiere), in parte (un infermiere) da personale che, come la stessa appellante, ha aderito al reclutamento per incentivazione promosso dall di appartenenza. CP_6
Sostiene quindi di avere maturato il diritto agli incentivi retributivi avendo prestato il consenso all'invito al reclutamento inoltrato dall'Azienda appellata (con nota prot.
2893/2000), non rientrando il servizio a bordo dei mezzi di soccorso SUES 118 nelle mansioni tipiche della propria qualifica contrattuale.
Sul punto afferma che l'assegnazione di fatto a mansioni ultronee rispetto a quelle oggetto del contratto individuale di lavoro rileva ai fini della proporzionalità della retribuzione ordinariamente percepita alla stregua dell'art. 36 Cost., e che il diritto agli emolumenti accessori richiesti non può ritenersi subordinato allo svolgimento di prestazione extraoraria a bordo dei mezzi di soccorso SUES 118 attivi presso il
P.T.E. adibito a Postazione 118, non rientrando tale ulteriore servizio tra le mansioni proprie dell'infermiere professionale dell CP_6
3.1 Anche tale motivo di appello per come formulato risulta infondato.
Con circolare n. 913/1997, allegata al D.A. n. 21486/1997 - il cui contenuto, riportato nella sentenza di primo grado, non è sottoposto a censure - l CP_7
della Regione Siciliana ha inteso regolamentare l'attivazione, in via
[...]
sperimentale e provvisoria, del Servizio di Urgenza Emergenza 118, prevedendo “la natura assolutamente sperimentale e provvisoria del Servizio, che si differenzia perciò ontologicamente da quello che sarà reso a regime”, nonché l'individuazione di “parametri di costo provvisori, sulla base dei costi medi che si applicano in altre
9 Regioni”, ed ancora l'indicazione di quattro aziende sanitarie per l'attivazione in via sperimentale del servizio 118.
Il successivo decreto assessoriale n. 34276/2001 di approvazione delle “Linee guida generali sul funzionamento del servizio di Urgenza- Emergenza sanitaria regionale “SUES 118” (cfr. all. 3 al ricorso), al par. 2.3, nel prevedere l'impiego nel
SUES 118 di infermieri professionali come addetti alla centrale operativa o alla rete territoriale per l'emergenza, nell'uno e nell'altro caso dispone:
- in relazione alla centrale operativa, che “a regime, ogni centrale operativa deve essere dotata di infermieri professionali dedicati pari a 5 unità per ogni postazione
(consolle, ambulanza di rianimazione, auto medica, eliambulanza)”, e che, “a tal fine la pianta organica dell'unità operativa di dell Controparte_8 [...]
è implementata di un numero pari di unità”; CP_9
- in relazione al personale infermieristico addetto alla rete territoriale per l'emergenza, che “a regime tale personale sarà fornito rispettivamente: dall' Parte_3
competente per territorio per le postazioni (ambulanze A, PTE) ricadenti sul territorio e dalle AA.OO. sedi di postazione”, e che “a tal fine gli organici saranno potenziati in numero di 5 unità per ogni postazione”.
In entrambi i casi è previsto che “nelle more dell'ampliamento degli organici, il suddetto personale, per lo svolgimento di tali funzioni sarà reclutato e percepirà il trattamento economico con le modalità di cui al D.A. 21486 – 8/2/97 e relative modifiche”.
In tale contesto va dunque inquadrato il ricorso al sistema di incentivazione del personale da impiegare nel sistema SUES 118 fino alla compiuta definizione, a regime, dell'organico del servizio in conformità alle suindicate disposizioni assessoriali.
In merito al richiamo al sistema incentivante previsto dal D.A. 21486 dell'8/2/1997, non è oggetto di censura quanto osservato in proposito dal primo giudice, secondo il quale “tale ultimo decreto e la allegata circolare prevedevano ...
10 per quanto riguarda il personale infermieristico, che lo stesso doveva essere reperito interamente nelle Aziende delegate e nelle Aziende della provincia di pertinenza ed impiegato attraverso l'utilizzo di strumenti ordinari o straordinari previsti dalla normativa contrattuale vigente”, e che nell'ambito degli strumenti straordinari, “le
Aziende avrebbero potuto fare ricorso all'istituto dell'incentivazione”.
Ancora, secondo la richiamata circolare, “l' individuata, …provvederà a CP_1
redigere apposito piano di utilizzo del personale sulla base delle ambulanze utilizzate in via sperimentale. Detto piano dovrà prevedere: [..] le unità di personale medico, infermieristico ausiliario e di autista utilizzate con il ricorso agli strumenti ordinari, con indicazione per ogni qualifica delle ore di lavoro necessarie. Le unità di personale medico, infermieristico, ausiliario e di autista utilizzate con il ricorso agli strumenti straordinari, con indicazione per ogni qualifica delle ore di lavoro necessarie. In tale caso sarà cura dell quantificare il costo del ricorso CP_1
all'istituto dell'incentivazione, secondo i parametri sopra definiti e comunicarlo a questo Assessorato per la predisposizione della relativa copertura finanziaria”.
L'indennità supplementare richiesta dall'appellante nel motivo di appello qui esaminato rientra dunque con chiarezza nell'ambito di un sistema incentivante finalizzato al reclutamento di ulteriore personale da adibire alla rete SUES 118, nelle more dell'ampliamento degli organici mediante personale fornito dall'A.U.S.L. territorialmente competente e dalle AA.OO. sedi di postazione.
Sotto tale profilo il D.A. 21486/1997 è chiaro nel distinguere tra il personale infermieristico reperito tra i dipendenti dell della provincia interessata ed il CP_1
personale esterno reclutato appositamente ai fini della copertura del servizio nelle postazioni 118, riservando solo a quest'ultimo il trattamento economico incentivante richiesto dall'appellante.
Va altresì osservato sul punto che l'appellante deduce di avere prestato il consenso all'invito al reclutamento inoltrato dall appellata con la nota prot. 2893/2000 CP_1
(all. 2), che però, per la parte riservata al personale infermieristico addetto ai P.T.E.
11 sede di postazione 118, si limita ad invitare il personale ad ottemperare alle richieste della , e non contiene alcun espresso riferimento ad una campagna di Pt_5
reclutamento o di incentivazione. Né, tanto meno, la stessa produce prova della dichiarazione di adesione al reclutamento avviato dall'Azienda competente o dell'inserimento nella graduatoria formata ai fini del reclutamento del personale per la copertura del fabbisogno delle postazioni 118.
Va altresì evidenziato che l'appellante non muove alcuna censura alla sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando la nota dell n. 3661/2005, questa CP_2
viene riferita alla “diversa ipotesi” della remunerazione di prestazioni da effettuare,
“previa selezione e formulazione di apposita graduatoria”, al di fuori dell'orario di servizio e, quindi, in regime di incentivazione secondo il D.A. n. 21486/1997.
Non ricorrendo i presupposti per la liquidazione del trattamento incentivante richiesto dall'appellante, tale integrazione non può esserle riconosciuta per lo svolgimento di compiti “ulteriori ed esorbitanti” rispetto a quelli tipici dell'infermiere professionale, in virtù dei principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione espressi dall'art. 36 Cost. o dell'art. 2126 c.c., che non trovano applicazione a fronte della richiesta di un preciso emolumento retributivo in difetto dei presupposti previsti dalla contrattazione di settore.
4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice abbia errato nel rigettare la domanda di riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 44 del CCNL di settore, avendo allegato le particolari condizioni di disagio, pericolo o danno in cui versava nello svolgimento del servizio a bordo dei mezzi di soccorso (esposizione a qualsiasi condizione climatica o ambientale, incremento del rischio di contrarre malattie infettive, aggravio di lavoro conseguente alla dilatazione della fascia oraria di operatività dei mezzi di soccorso del SUES 118 e alla diminuzione delle unità di personale per equipaggio dovuta a pensionamenti ed al blocco del turnover). Rileva altresì che gli interventi sanitari resi a bordo dei mezzi di soccorso corrispondono a quelli resi nelle terapie intensive e subintensive e nelle sale operatorie, cui fa
12 riferimento l'art. 44 CCNL, del quale invoca dunque una interpretazione costituzionalmente orientata ai fini del riconoscimento in suo favore della chiesta indennità.
4.1 Le censure proposte sul punto sono pure infondate.
L'indennità regolata dall'art. 44 CCNL Comparto Sanità, volta a remunerare il lavoro svolto in condizioni di particolare disagio, è prevista in favore del personale infermieristico per l'effettivo servizio prestato nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, nelle terapie subintensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali, nei servizi di nefrologia e dialisi e nei servizi di malattie infettive.
Una interpretazione, sollecitata dall'appellante, che estenda tale speciale indennità anche a casi non contemplati dalla previsione contrattuale per l'apprezzamento in punto di fatto della sussistenza di analoghe condizioni di disagio o pericolo di danno nello svolgimento dell'attività lavorativa, è invero preclusa dal principio di diritto, espresso al riguardo dalla Suprema Corte, secondo il quale “l'art. 44, comma 6, lett.
c), c.c.n.l. comparto sanità personale non dirigenti, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995, prevede la corresponsione al personale infermieristico di una specifica indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato nei "servizi di malattie infettive". L'espressione indica un lavoro prestato in una struttura preposta alla cura delle malattie infettive (o di malattie affini o equipollenti), in quanto "servizio" è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario identificabile come parti della organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie. Pertanto, il senso letterale dell'espressione utilizzata dalle parti stipulanti non consente di riconoscere l'indennità prevista per gli infermieri che operano nei sevizi di malattie infettive anche a infermieri che operano in altri segmenti dell'organizzazione sanitaria non finalizzate alla cura delle malattie infettive "ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria del reparto malattie infettive". Il senso letterale delle parole viene confermato dalla lettura complessiva dell'atto e del comportamento
13 successivo delle parti, escludendo ogni possibile dubbio interpretativo” (Cass. sez. lav., 09/04/2008, n.9248). Tale indirizzo è stato in seguito ribadito da altra pronuncia della Suprema Corte, che al riguardo così si è espressa: “12. Va premesso che la volontà delle parti si desume dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui "clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363 c.c.).
13. Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 - 1370 c.c., le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli artt. 1362 - 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure).14. In via ulteriormente sussidiaria, e del tutto residuale, si può ricorrere alle regole finali fissate dall'art. 1371 c.c..15. Il senso letterale delle parole è sufficientemente chiaro e la lettura complessiva dell'atto, nonchè il comportamento successivo delle parti, lo chiariscono ulteriormente, escludendo ogni possibile dubbio interpretativo. 16. Il senso letterale dell'espressione lavoro prestato
"nei servizi di malattie infettive" indica un lavoro prestato in una struttura preposta alla cura delle malattie infettive (o di malattie affini o equipollenti). 17. "Servizio" è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario denominabili in modo diverso (divisione, reparto, dipartimento, ecc.) ma comunque sempre identificabili come parti della organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie. 18. Il senso letterale dell'espressione utilizzata dalla parti stipulanti pertanto non può dirsi ambiguo e non consente di riconoscere l'indennità prevista per gli infermieri che operano nei servizi di terapia intensive e sub-intensive anche a infermieri che operano in altri segmenti dell'organizzazione sanitaria non
14 finalizzate alle terapie intensive e sub-intensive ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria dei reparti di terapia intensive e sub-intensive” (Cass. sez. lav., 11/03/2014 n.5566).
A tale orientamento la Corte intende dare continuità, non ravvisando alcun motivo per discostarsene.
Ne consegue che l'appellante, non avendo prestato servizio nelle strutture o articolazioni del servizio sanitario indicate nella previsione contrattuale pure invocata, non ha diritto a percepire l'indennità ex art. 44 CCNL di comparto.
5.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato.
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M.
13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 7160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7160,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
15 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Maria RO Carlà dott.ssa Elvira Maltese
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria RO Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 298/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Alessandro Cardillo e Rosario Pizzino, presso il cui studio, sito in Catania, v.
G. D'Annunzio n. 77, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina, ed elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Servizio legale dell'Azienda, in v. S.
Maria La Grande n. 5
Appellata
OGGETTO: indennità supplementare – integrazione retributiva ex art. 36 cost. – indennità ex art. 44 CCNL
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro RO
PA, dipendente dell con la qualifica di Controparte_1 infermiere professionale, inquadrata nella cat. D dall'1/9/2001 e, in precedenza, nella cat. C, ed in servizio presso il Presidio Territoriale di Emergenza/Postazione mobile
118, attivato dall presso il Comune di Randazzo nell'ambito del CP_2
Sistema di Urgenza-Emergenza S.U.E.S. 118, chiedeva il riconoscimento, in aggiunta allo stipendio tabellare, a decorrere dall'1/8/2004, della somma complessiva di €.
246.754,13, o della somma maggiore o minore determinata in corso di causa, a titolo di indennità supplementare, gettone orario o premio di incentivazione, e, in subordine la medesima somma a titolo di integrazione retributiva, anche quale trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, in applicazione dell'art.36 Cost., per non esserle stata riconosciuta la speciale remunerazione prevista dall'art.7 del CCNL Comparto sanità, parte economica 2008-2009, pur avendo la stessa operato in condizioni di disagio e di rischio sanitario in area critica a bordo dei mezzi di soccorso.
La ricorrente, per quanto di interesse, richiamava la disciplina istitutiva della rete
S.U.E.S. 118 e in particolare, il D.A. n. 21486/1997 e l'allegata circolare n. 913/1997, con cui la Regione Siciliana aveva attivato il servizio di Parte_2
, prevedendo il ricorso all'istituto dell'incentivazione per remunerare, in aggiunta
[...]
allo stipendio tabellare, l'attività svolta dal personale infermieristico presso i Presidi
Territoriali di Emergenza dotati di ambulanza o automedica.
Esponeva inoltre che con D.A. n. 34276/2001 la Regione aveva approvato le linee guida generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale
S.U.E.S. 118, nelle quali, con specifico riferimento agli infermieri professionali, era previsto che a regime il personale sarebbe stato fornito direttamente dall
[...]
competente per le postazioni ricadenti sul territorio e dalle AA.OO. sede Parte_3
di postazione, nonché, in relazione al trattamento economico, che nelle more dell'ampliamento degli organici il personale reclutato avrebbe percepito il trattamento economico previsto dal D.A. n. 21486/1997.
2 Aggiungeva altresì che, con nota prot. n. 3661/2005, l stabiliva ancora di CP_1
ricorrere all'incentivazione, come previsto dal D.A. 21486/1997, per sopperire alle carenze di personale infermieristico assegnato al sistema S.U.E.S. 118, provvedendo ad acquisire la disponibilità degli infermieri professionali.
Infine rilevava che le nuove linee guida emanate con D.A. del 25/3/2009 prevedevano ancora per gli infermieri professionali, nelle more della definitiva organizzazione del sistema, l'impiego ad incentivazione.
L , costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione dei presunti Controparte_2
crediti vantati dalla lavoratrice, maturati nel quinquennio antecedente al ricorso ai sensi dell'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., essendo privi di valore probatorio, non pertinenti e, comunque, tardivi gli atti interruttivi prodotti dalla ricorrente. Nel merito, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 4093 del 5.10.2021 il Tribunale adito dichiarava inammissibile il ricorso nella parte relativa alla domanda di riconoscimento della integrazione retributiva quale diretta applicazione della previsione di cui al D.A. n. 21486/1997 e succ. mod. con riferimento al periodo compreso tra l'1 agosto 2004 e il 29 novembre
2012. Dichiarava quindi estinte per prescrizione le pretese economiche relative al quinquennio anteriore alla data di notificazione del ricorso. Rigettava nel resto le domande formulate. Condannava la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della di Catania nella misura di ½, compensando per il resto. CP_3
In particolare il primo giudice, con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'integrazione retributiva quale diretta applicazione della previsione di cui al D.A. n.
21486/1997 e s.m.i., rilevava che per il periodo compreso tra l'1/8/2004 e il
29/11/2012 - già oggetto del procedimento introdotto dalla stessa ricorrente, unitamente ad altri infermieri professionali, con ricorso depositato in data 29/12/2012
- con sentenza n.196/2017 l'Ufficio si era già pronunciato sulla medesima domanda Contr proposta dalla ricorrente nei confronti dell e che pertanto, con riferimento al periodo compreso tra l'1.8.2004 e il 29.11.2012, la domanda era inammissibile per
3 violazione del principio del ne bis in idem. Indi riteneva fondata l'eccezione, tempestivamente sollevata dall resistente, di prescrizione delle pretese CP_1
economiche relative al quinquennio antecedente la proposizione del ricorso, non risultando documentato il compimento di atti interruttivi. Nel merito, ricostruito il quadro normativo di riferimento, essendo incontroverso tra le parti che la ricorrente avesse svolto la sua attività presso il Presidio Territoriale di Emergenza di
Randazzo/Postazione di Ambulanza 118, reputava insussistenti i presupposti per l'applicazione del trattamento incentivante previsto in favore del personale infermieristico del Servizio di urgenza-emergenza 118, riguardante il solo personale reclutato in regime di incentivazione, ovvero “con le modalità di cui al D.A. n. 21486 dell'8 febbraio 1997”, e che prestava il servizio al di fuori dell'attività istituzionale, e non spettante invece al personale infermieristico già alle dipendenze “dell CP_1
unità sanitaria locale”, presente stabilmente per ogni turno.
Osservava quindi che la ricorrente non risultava reclutata in regime di incentivazione, e che anzi risultava che avesse svolto il servizio in questione nell'ambito dei propri compiti d'istituto, negli ordinari orari di servizio e di turnazione, laddove invece il D.A. n. 21486/1997 e s.m.i., stabiliva, con riferimento agli strumenti straordinari, che le Aziende avrebbero potuto fare ricorso all'istituto dell'incentivazione “secondo i seguenti parametri calcolati per turni di sei ore”, aggiungendo che “Dette ore non saranno considerate ai fini del monte orario previsto dalla normativa vigente e pertanto in deroga ai relativi tetti…”.
Ritenendo inoltre l'insussistenza di profili di inadeguatezza della retribuzione erogata e di non corrispondenza alla quantità e qualità del lavoro prestato, alla stregua dell'art. 36 Cost., rigettava anche la domanda subordinata di riconoscimento della indennità di cui all'art. 7 (rectius, 44) CCNL Comparto Sanità 2008-2009, non essendo state allegate le particolari condizioni di disagio, pericolo o danno costituenti i presupposti per il conseguimento dell'indennità richiesta, tassativamente previsti dall'art.44 del CCNL.
4 Avverso la sentenza proponeva appello RO PA con ricorso del 5/4//2022, chiedendo, in accoglimento dell'interposto gravame, di annullare o riformare la sentenza nei capi oggetto di impugnazione e di accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
L , costituitasi in giudizio con Controparte_4
memoria depositata in data 12/10/2022, contestava gli avversi motivi di gravame chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione in data 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem la domanda volta ad ottenere l'integrazione retributiva in diretta applicazione della previsione di cui al D.A. n. 21486/1997 e s.m.i. per il periodo compreso dall'1/8/2004 al 29/11/2012. Sostiene in particolare che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che la sentenza del Tribunale di Catania n.196/2017, resa tra le parti, avesse efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. e che precludesse l'azione proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, rilevando sul punto che il ricorso precedentemente proposto dalla PA, iscritto al R.G. 11502/2012, era stato rigettato per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414, nn.3 e 4 c.p.c. nonché per difetto di allegazione e di prova del diritto rivendicato, e che pertanto la sentenza che lo aveva definito non conteneva alcuna statuizione nel merito, avendo un contenuto meramente processuale ed essendo perciò inidonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo azionato in giudizio (cfr. Cass. n.341/2015). Deduce pertanto che la domanda proposta deve essere considerata ammissibile, non potendosi ravvisare alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
1.1. Tale motivo di appello è infondato. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la domanda, proposta nel presente giudizio, di riconoscimento
5 della integrazione retributiva quale diretta applicazione del D.A. 21486/1997 per il periodo compreso tra l'1/8/2004 ed il 29/11/2012, per la corrispondenza di tale domanda con quella già proposta nel giudizio definito con sentenza dello stesso
Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, n. 196/2017 del 19/1/2017.
Invero la sentenza n. 196/2017, pronunciandosi sulla domanda di riconoscimento della indennità supplementare per il servizio prestato sin dal 2002 sulle unità mobili di primo soccorso 118, premettendo in termini generali che la domanda di differenze retributive da parte del lavoratore presuppone che sia assolto l'onere della prova, a suo carico, delle mansioni espletate e dell'orario di lavoro svolto, nonché dell'applicabilità del CCNL di settore, rilevava che era onere dei lavoratori “fornire la prova di avere prestato attività lavorativa presso le unità mobili di primo soccorso
e, soprattutto, in ossequio all'art. 414 c.p.c., di allegare in maniera specifica le circostanze di fatto (numero delle giornate e delle ore prestate) costitutive del diritto al pagamento della pretesa indennità”. Affermava quindi che il ricorso “si presenta del tutto generico” non contenendo alcuna allegazione circa i giorni e gli orari di lavoro la cui determinazione veniva demandata a una richiesta di ordine di esibizione
“di tutti i turni di servizio svolti dal 2002 ad oggi” affatto inammissibile in quanto
l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. rappresenta una deroga ai principi dell'onere probatorio e della disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.) e non può trovare ingresso quale mezzo sostitutivo dell'onere di parte non potendo supplire all'indicata carenza di allegazione”. Concludeva quindi affermando che “non risulta provato lo svolgimento di attività lavorativa presso il servizio 118”.
Ebbene, dalla motivazione della sentenza n. 196/2017, considerata nella sua interezza, oltre che dalle conseguenti conclusioni nel merito di “rigetto” dei ricorsi, si evince che la pronuncia in questione non ha carattere meramente processuale, atteso che il riferimento in motivazione alla genericità del ricorso per difetto di allegazione dei giorni e degli orari di lavoro tende ad evidenziare non che la pretesa fosse indefinita, ma che, sotto il profilo della prova, la parte non avesse assolto l'onere di
6 provare gli elementi fattuali necessari al riconoscimento della chiesta indennità supplementare. Conseguentemente, non risulta applicabile il principio della inidoneità della sentenza “dichiarativa della inammissibilità della domanda per genericità” invocato dalla parte appellante con richiamo della sentenza della Suprema
Corte Sez. L. n. 341/2015, poiché nel caso di specie la pronuncia del giudice non è di inammissibilità della domanda, ma di rigetto nel merito per carenza di prova.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice abbia errato nel dichiarare prescritte le pretese economiche relative al quinquennio anteriore alla proposizione del ricorso. Sul punto sostiene che, in relazione alla domanda avente ad oggetto l'incentivo di cui al D.A. n. 21486/1997, il giudice abbia errato nel ritenere prescritto il diritto avendo erroneamente considerato inammissibile la domanda in relazione alla chiesta integrazione retributiva fino al 29/11/2012, mentre in relazione alla domanda subordinata avente ad oggetto l'integrazione richiesta ai sensi dell'art. 36 Cost. assume che il giudice abbia errato non soltanto perché ha considerato tale domanda estranea al precedente giudizio (n. 11502/2012
R.G.), ma anche per avere omesso di esaminare gli atti interruttivi versati in atti (cfr. all. nn. 11-13 al ricorso di primo grado). Sostiene quindi che il precedente ricorso iscritto al n. 11502/2012 R.G. avesse anche ad oggetto rivendicazioni economiche a titolo di integrazione ex art. 36 cost. e che, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto azionato nel presente giudizio. Rileva altresì che il giudice ha omesso di considerare l'efficacia interruttiva delle diffide inoltrate all'Amministrazione il 23.07.2007 ed il 20.02.2012, documenti mai contestati o disconosciuti dall convenuta. Deduce pertanto che la CP_1
pronuncia risulta viziata da error facti in relazione all'omesso esame degli atti interruttivi ritualmente prodotti in giudizio (cfr. Cass n.11103/2020) e da error iuris in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. Cass n.5488/2006; Cass. n. 13830/2004).
2.1. Anche tale motivo di gravame risulta infondato.
7 Invero, posta l'indubbia applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 c.c., il ricorso introduttivo del procedimento n. 196/2017 R.G., promosso dalla PA unitamente ad altri infermieri, fa riferimento all'indennità supplementare pretesa per il servizio prestato sulle unità mobili di primo soccorso fino alla data di presentazione del ricorso, depositato il 29/11/2012. Ne consegue che, anche considerando la notifica del ricorso introduttivo del suddetto giudizio come valido atto interruttivo del termine prescrizionale, questo non può che riguardare i soli crediti azionati in quel giudizio, ovvero quelli maturati fino alla data di presentazione del ricorso promosso nel suddetto procedimento n. 11502/2012 - la cui domanda nel presente giudizio è stata correttamente ritenuta inammissibile secondo il principio del ne bis in idem -, e non anche i crediti successivi, pure oggetto della domanda proposta in questa sede.
Non inducono a diverse conclusioni gli atti interruttivi stragiudiziali allegati dalla parte appellante sub 11) e 12) del ricorso di primo grado - costituiti dalla diffida del
23/7/2007, notificata a mezzo del servizio postale il 26/10/2007, e dall'ulteriore diffida del 20/2/2012, inviata nel marzo 2012, aventi ad oggetto i crediti retributivi maturati a quella data, poiché – come pure evidenziato dal giudice di prime cure con valutazione non sottoposta a specifica censura in sede di gravame - non risultano prodotti successivi atti interruttivi posti in essere nel quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, di talché alla data della notifica del ricorso di primo grado, in data 17/10/2018, i crediti maturati oltre il quinquennio a decorrere da tale data sono estinti per intervenuta prescrizione.
3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il giudice abbia errato nel ritenere che il servizio a bordo dei mezzi di soccorso rientri tra i compiti istituzionali affidati al personale infermieristico in servizio presso l Controparte_5
ed assegnato ai , essendo incorso
[...] Parte_4
nell'errore di ritenere che tutti i siano anche Parte_4
“Postazione SUES – 118”.
8 Rileva in proposito che il Sistema di Urgenza- costituisce Parte_2
un Ente autonomo dotato di personale e mezzi propri, distinto dalle Aziende Sanitarie
Locali operanti sul territorio, che pertanto le postazioni 118 sono articolazioni periferiche della rete SUES 118, dotate di automedica e ambulanza, e che il servizio a bordo è reso dall'equipaggio del mezzo, formato in parte da personale del SUES Contr (almeno un medico ed un infermiere), in parte (un infermiere) da personale che, come la stessa appellante, ha aderito al reclutamento per incentivazione promosso dall di appartenenza. CP_6
Sostiene quindi di avere maturato il diritto agli incentivi retributivi avendo prestato il consenso all'invito al reclutamento inoltrato dall'Azienda appellata (con nota prot.
2893/2000), non rientrando il servizio a bordo dei mezzi di soccorso SUES 118 nelle mansioni tipiche della propria qualifica contrattuale.
Sul punto afferma che l'assegnazione di fatto a mansioni ultronee rispetto a quelle oggetto del contratto individuale di lavoro rileva ai fini della proporzionalità della retribuzione ordinariamente percepita alla stregua dell'art. 36 Cost., e che il diritto agli emolumenti accessori richiesti non può ritenersi subordinato allo svolgimento di prestazione extraoraria a bordo dei mezzi di soccorso SUES 118 attivi presso il
P.T.E. adibito a Postazione 118, non rientrando tale ulteriore servizio tra le mansioni proprie dell'infermiere professionale dell CP_6
3.1 Anche tale motivo di appello per come formulato risulta infondato.
Con circolare n. 913/1997, allegata al D.A. n. 21486/1997 - il cui contenuto, riportato nella sentenza di primo grado, non è sottoposto a censure - l CP_7
della Regione Siciliana ha inteso regolamentare l'attivazione, in via
[...]
sperimentale e provvisoria, del Servizio di Urgenza Emergenza 118, prevedendo “la natura assolutamente sperimentale e provvisoria del Servizio, che si differenzia perciò ontologicamente da quello che sarà reso a regime”, nonché l'individuazione di “parametri di costo provvisori, sulla base dei costi medi che si applicano in altre
9 Regioni”, ed ancora l'indicazione di quattro aziende sanitarie per l'attivazione in via sperimentale del servizio 118.
Il successivo decreto assessoriale n. 34276/2001 di approvazione delle “Linee guida generali sul funzionamento del servizio di Urgenza- Emergenza sanitaria regionale “SUES 118” (cfr. all. 3 al ricorso), al par. 2.3, nel prevedere l'impiego nel
SUES 118 di infermieri professionali come addetti alla centrale operativa o alla rete territoriale per l'emergenza, nell'uno e nell'altro caso dispone:
- in relazione alla centrale operativa, che “a regime, ogni centrale operativa deve essere dotata di infermieri professionali dedicati pari a 5 unità per ogni postazione
(consolle, ambulanza di rianimazione, auto medica, eliambulanza)”, e che, “a tal fine la pianta organica dell'unità operativa di dell Controparte_8 [...]
è implementata di un numero pari di unità”; CP_9
- in relazione al personale infermieristico addetto alla rete territoriale per l'emergenza, che “a regime tale personale sarà fornito rispettivamente: dall' Parte_3
competente per territorio per le postazioni (ambulanze A, PTE) ricadenti sul territorio e dalle AA.OO. sedi di postazione”, e che “a tal fine gli organici saranno potenziati in numero di 5 unità per ogni postazione”.
In entrambi i casi è previsto che “nelle more dell'ampliamento degli organici, il suddetto personale, per lo svolgimento di tali funzioni sarà reclutato e percepirà il trattamento economico con le modalità di cui al D.A. 21486 – 8/2/97 e relative modifiche”.
In tale contesto va dunque inquadrato il ricorso al sistema di incentivazione del personale da impiegare nel sistema SUES 118 fino alla compiuta definizione, a regime, dell'organico del servizio in conformità alle suindicate disposizioni assessoriali.
In merito al richiamo al sistema incentivante previsto dal D.A. 21486 dell'8/2/1997, non è oggetto di censura quanto osservato in proposito dal primo giudice, secondo il quale “tale ultimo decreto e la allegata circolare prevedevano ...
10 per quanto riguarda il personale infermieristico, che lo stesso doveva essere reperito interamente nelle Aziende delegate e nelle Aziende della provincia di pertinenza ed impiegato attraverso l'utilizzo di strumenti ordinari o straordinari previsti dalla normativa contrattuale vigente”, e che nell'ambito degli strumenti straordinari, “le
Aziende avrebbero potuto fare ricorso all'istituto dell'incentivazione”.
Ancora, secondo la richiamata circolare, “l' individuata, …provvederà a CP_1
redigere apposito piano di utilizzo del personale sulla base delle ambulanze utilizzate in via sperimentale. Detto piano dovrà prevedere: [..] le unità di personale medico, infermieristico ausiliario e di autista utilizzate con il ricorso agli strumenti ordinari, con indicazione per ogni qualifica delle ore di lavoro necessarie. Le unità di personale medico, infermieristico, ausiliario e di autista utilizzate con il ricorso agli strumenti straordinari, con indicazione per ogni qualifica delle ore di lavoro necessarie. In tale caso sarà cura dell quantificare il costo del ricorso CP_1
all'istituto dell'incentivazione, secondo i parametri sopra definiti e comunicarlo a questo Assessorato per la predisposizione della relativa copertura finanziaria”.
L'indennità supplementare richiesta dall'appellante nel motivo di appello qui esaminato rientra dunque con chiarezza nell'ambito di un sistema incentivante finalizzato al reclutamento di ulteriore personale da adibire alla rete SUES 118, nelle more dell'ampliamento degli organici mediante personale fornito dall'A.U.S.L. territorialmente competente e dalle AA.OO. sedi di postazione.
Sotto tale profilo il D.A. 21486/1997 è chiaro nel distinguere tra il personale infermieristico reperito tra i dipendenti dell della provincia interessata ed il CP_1
personale esterno reclutato appositamente ai fini della copertura del servizio nelle postazioni 118, riservando solo a quest'ultimo il trattamento economico incentivante richiesto dall'appellante.
Va altresì osservato sul punto che l'appellante deduce di avere prestato il consenso all'invito al reclutamento inoltrato dall appellata con la nota prot. 2893/2000 CP_1
(all. 2), che però, per la parte riservata al personale infermieristico addetto ai P.T.E.
11 sede di postazione 118, si limita ad invitare il personale ad ottemperare alle richieste della , e non contiene alcun espresso riferimento ad una campagna di Pt_5
reclutamento o di incentivazione. Né, tanto meno, la stessa produce prova della dichiarazione di adesione al reclutamento avviato dall'Azienda competente o dell'inserimento nella graduatoria formata ai fini del reclutamento del personale per la copertura del fabbisogno delle postazioni 118.
Va altresì evidenziato che l'appellante non muove alcuna censura alla sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando la nota dell n. 3661/2005, questa CP_2
viene riferita alla “diversa ipotesi” della remunerazione di prestazioni da effettuare,
“previa selezione e formulazione di apposita graduatoria”, al di fuori dell'orario di servizio e, quindi, in regime di incentivazione secondo il D.A. n. 21486/1997.
Non ricorrendo i presupposti per la liquidazione del trattamento incentivante richiesto dall'appellante, tale integrazione non può esserle riconosciuta per lo svolgimento di compiti “ulteriori ed esorbitanti” rispetto a quelli tipici dell'infermiere professionale, in virtù dei principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione espressi dall'art. 36 Cost. o dell'art. 2126 c.c., che non trovano applicazione a fronte della richiesta di un preciso emolumento retributivo in difetto dei presupposti previsti dalla contrattazione di settore.
4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice abbia errato nel rigettare la domanda di riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 44 del CCNL di settore, avendo allegato le particolari condizioni di disagio, pericolo o danno in cui versava nello svolgimento del servizio a bordo dei mezzi di soccorso (esposizione a qualsiasi condizione climatica o ambientale, incremento del rischio di contrarre malattie infettive, aggravio di lavoro conseguente alla dilatazione della fascia oraria di operatività dei mezzi di soccorso del SUES 118 e alla diminuzione delle unità di personale per equipaggio dovuta a pensionamenti ed al blocco del turnover). Rileva altresì che gli interventi sanitari resi a bordo dei mezzi di soccorso corrispondono a quelli resi nelle terapie intensive e subintensive e nelle sale operatorie, cui fa
12 riferimento l'art. 44 CCNL, del quale invoca dunque una interpretazione costituzionalmente orientata ai fini del riconoscimento in suo favore della chiesta indennità.
4.1 Le censure proposte sul punto sono pure infondate.
L'indennità regolata dall'art. 44 CCNL Comparto Sanità, volta a remunerare il lavoro svolto in condizioni di particolare disagio, è prevista in favore del personale infermieristico per l'effettivo servizio prestato nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, nelle terapie subintensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali, nei servizi di nefrologia e dialisi e nei servizi di malattie infettive.
Una interpretazione, sollecitata dall'appellante, che estenda tale speciale indennità anche a casi non contemplati dalla previsione contrattuale per l'apprezzamento in punto di fatto della sussistenza di analoghe condizioni di disagio o pericolo di danno nello svolgimento dell'attività lavorativa, è invero preclusa dal principio di diritto, espresso al riguardo dalla Suprema Corte, secondo il quale “l'art. 44, comma 6, lett.
c), c.c.n.l. comparto sanità personale non dirigenti, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995, prevede la corresponsione al personale infermieristico di una specifica indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato nei "servizi di malattie infettive". L'espressione indica un lavoro prestato in una struttura preposta alla cura delle malattie infettive (o di malattie affini o equipollenti), in quanto "servizio" è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario identificabile come parti della organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie. Pertanto, il senso letterale dell'espressione utilizzata dalle parti stipulanti non consente di riconoscere l'indennità prevista per gli infermieri che operano nei sevizi di malattie infettive anche a infermieri che operano in altri segmenti dell'organizzazione sanitaria non finalizzate alla cura delle malattie infettive "ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria del reparto malattie infettive". Il senso letterale delle parole viene confermato dalla lettura complessiva dell'atto e del comportamento
13 successivo delle parti, escludendo ogni possibile dubbio interpretativo” (Cass. sez. lav., 09/04/2008, n.9248). Tale indirizzo è stato in seguito ribadito da altra pronuncia della Suprema Corte, che al riguardo così si è espressa: “12. Va premesso che la volontà delle parti si desume dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui "clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363 c.c.).
13. Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 - 1370 c.c., le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli artt. 1362 - 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure).14. In via ulteriormente sussidiaria, e del tutto residuale, si può ricorrere alle regole finali fissate dall'art. 1371 c.c..15. Il senso letterale delle parole è sufficientemente chiaro e la lettura complessiva dell'atto, nonchè il comportamento successivo delle parti, lo chiariscono ulteriormente, escludendo ogni possibile dubbio interpretativo. 16. Il senso letterale dell'espressione lavoro prestato
"nei servizi di malattie infettive" indica un lavoro prestato in una struttura preposta alla cura delle malattie infettive (o di malattie affini o equipollenti). 17. "Servizio" è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario denominabili in modo diverso (divisione, reparto, dipartimento, ecc.) ma comunque sempre identificabili come parti della organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie. 18. Il senso letterale dell'espressione utilizzata dalla parti stipulanti pertanto non può dirsi ambiguo e non consente di riconoscere l'indennità prevista per gli infermieri che operano nei servizi di terapia intensive e sub-intensive anche a infermieri che operano in altri segmenti dell'organizzazione sanitaria non
14 finalizzate alle terapie intensive e sub-intensive ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria dei reparti di terapia intensive e sub-intensive” (Cass. sez. lav., 11/03/2014 n.5566).
A tale orientamento la Corte intende dare continuità, non ravvisando alcun motivo per discostarsene.
Ne consegue che l'appellante, non avendo prestato servizio nelle strutture o articolazioni del servizio sanitario indicate nella previsione contrattuale pure invocata, non ha diritto a percepire l'indennità ex art. 44 CCNL di comparto.
5.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato.
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M.
13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 7160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7160,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
15 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Maria RO Carlà dott.ssa Elvira Maltese
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