Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2045/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BOMBARDIERE MARCELLO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 con la dott.ssa BALESTRIERI MARIA GRAZIA
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione Cont n.59/2023 emessa dall' di (o, in subordine, la riduzione dell'ammontare CP_1 della relativa sanzione), con cui le è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per asserita violazione dell'art.18 bis (co.3 e 4) d.lgs.66/2003, in relazione all'attività lavorativa subordinata espletata in suo favore nell'agosto 2019 dai dipendenti (distaccato), (distaccato) e Parte_2 Persona_1 Parte_3 per superamento del limite massimo di durata settimanale dell'orario di lavoro prevista dall'art.4 (co.2) d.lgs.66/2003, per mancata concessione del giorno di riposo settimanale previsto dall'art.9 (co.1) d.lgs.66/2003 e per mancata concessione del riposo giornaliero previsto dall'art.7 (co.1) d.lgs.66/2003. Cont L' di Catanzaro-Crotone ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta entro i seguenti limiti. Cont L'ordinanza-ingiunzione n.59/2023 in atti fu emessa dall' di sulla base del CP_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.KR00000/2021-261-01 del
15/9/2021 in atti, in cui la parte ricorrente fu ritenuta responsabile di aver impiegato nel suo ristorante -nell'agosto 2019- i lavoratori subordinati Parte_2
1
[...] responsabilità dell'opponente (onere che, a mente dell'art.6, d.lgs.150/2011, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato), emergendo dagli atti di causa la dimostrazione degli illeciti amministrativi (consistenti nella mancata concessione del giorno di riposo settimanale e del riposo giornaliero) addebitati alla parte ricorrente con l'ordinanza-ingiunzione opposta nel presente giudizio.
Vedasi, al riguardo, le dichiarazioni in atti rese agli ispettori da in Parte_3 data 13/7/2021, qui di seguito trascritte: “Ho conosciuto e Parte_2 [...] nell'estate 2019, in quanto ci ho lavorato insieme nel ristorante Annibale, sito Per_1 in località Le Castella, la cui titolare era . La mia mansione era Parte_1 quella di cameriera. Ho iniziato a lavorare nel ristorante il 6/8/2019 e vi ho lavorato fino al 31/8/2019 con contratto di lavoro a tempo determinato part-time. Quando ho iniziato a lavorare e già vi lavoravano, in Parte_2 Persona_1 Parte_2 sala mentre in cucina. […] Iniziavo a lavorare alle 10 fino alle 15 e dalle Persona_1
18 fino a[lla]chiusura, che era per lo meno [al]le 24. Vi ho lavorato tutti i giorni in quanto né io né i miei colleghi avevamo il giorno di riposo. Il ristorante era aperto tutti i giorni senza osservare la chiusura settimanale. I miei colleghi osservavano il mio stesso orario di lavoro [.]”.
Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni (la cui genuinità non può essere inficiata per il solo fatto di non essere state raccolte nell'immediatezza dei fatti), non smentite da prove contrarie e che trovano anzi riscontro nelle dichiarazioni in atti rilasciate agli ispettori da in Parte_2
2 data 16/12/2019, essendo del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia (contrariamente a quanto argomentato in ricorso) il fatto che i lavoratori interessati dall'ordinanza-ingiunzione sottoscrissero (tra l'altro, neanche per quietanza) le buste paga di agosto 2019 in atti, potendo tale circostanza al più dimostrare che gli stessi ricevettero le somme ivi indicate, ma non anche che avessero effettivamente osservato gli orari di lavoro utilizzati come base di calcolo per l'emissione delle busta paga medesime. Né può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente nelle note autorizzate depositate in data 12/5/2024, che: 1) le dichiarazioni di contrastino con Parte_3 quelle in atti rese agli ispettori da in data 16/12/2019, perché queste ultime Persona_1
(al contrario delle prime) non si riferiscono specificatamente al mese di agosto 2019 in cui il lavoratore in questione fu distaccato presso il ristorante della parte ricorrente;
2) abbia concertato le proprie dichiarazioni con , Parte_3 Parte_2 mancando qualsivoglia elemento probatorio che deponga in tal senso (elemento che non può evidentemente consistere nel mero fatto che entrambi risiedono a;
3) CP_1 potrebbe trarre qualche utilità pratica dall'esito del presente giudizio Parte_3
(avente ad oggetto soltanto l'accertamento della legittimità o meno dell'ordinanza- ingiunzione adottata nei confronti dell'opponente), del tutto ininfluente ai fini della valutazione della fondatezza o meno di eventuali pretese retributive astrattamente rivendicabili da nei riguardi della parte ricorrente (che sarebbero -tra Parte_3
l'altro- ormai abbondantemente prescritte, essendo il rapporto lavorativo della Pt_3 alle dipendenze dell'opponente cessato in data 31/8/2019: vedi contratto di lavoro in atti). Dunque, atteso che nell'agosto 2019 , e Parte_2 Persona_1 Parte_3 lavorarono per la parte ricorrente -nel suo ristorante- tutti i giorni della settimana dalle
10 alle 15 e dalle 18 alle 24, deve concludersi che in tale periodo gli stessi osservassero un orario lavorativo settimanale di 77 ore, non godendo del giorno di riposo settimanale né del riposo giornaliero di undici ore consecutive: ciò in quanto è evidente che, se i suddetti dipendenti cessavano di lavorare alle 24 e all'indomani tornavano a lavoro già alle 10, usufruivano di un riposo giornaliero di sole dieci ore consecutive. Cont Ne consegue la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione irrogata dall' di limitatamente agli illeciti amministrativi consistenti nella mancata CP_1 concessione del giorno di riposo settimanale e del riposo giornaliero, dovendosi per converso l'ordinanza-ingiunzione considerarsi illegittimamente emessa in relazione all'addebito consistente nel superamento del limite massimo di durata settimanale dell'orario lavorativo (pari a 48 ore), giacché gli ispettori hanno reputato superato tale limite prendendo in esame (erroneamente) soltanto il periodo dal 6/8/2019 al 31/8/2019, mentre invece avrebbero dovuto effettuare tale valutazione calcolando la durata settimanale media dell'orario di lavoro di , e Parte_2 Persona_1
in un arco temporale di 4 mesi (comprensivo chiaramente anche del Parte_3
3 periodo dal 6/8/2019 al 31/8/2019), a mente dell'art.4 (co.3) d.lgs.66/2003 (cogliendo nel segno la lagnanza sollevata al riguardo in ricorso e in relazione alla quale l'amministrazione resistente non ha preso alcuna posizione). Per quanto esposto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta entro i predetti limiti, Cont con conseguente modifica dell'ordinanza-ingiunzione n.59/2023 emessa dall' di (nel senso che l'importo della relativa sanzione amministrativa deve essere CP_1 ridotto a euro 3.150, dovendo essere defalcato l'importo di euro 630 riferibile all'illecito amministrativo -giudicato non sussistente con la presente pronuncia- del superamento del limite massimo di durata settimanale dell'orario lavorativo). La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, modifica l'ordinanza-ingiunzione Cont n.59/2023 adottata dall' di riducendo a euro 3.150 l'importo della relativa CP_1 sanzione amministrativa.
Spese compensate.
Crotone, 23/05/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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