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Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1529
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Legge 31 ottobre 1963, n. 1529
Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1529
Versione
12 dicembre 1963
Art. 4.
Le pagelle, i diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1963
Vedi fonte istituzionale
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