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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5972 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in persona del Giudice,
Dott. Francesco Panchieri all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.p., del 26.11.2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7655/2023, promossa da:
nato il [...] a [...]/Brasile), cittadino brasiliano, Parte_1 codice fiscale/CPF n. , residente in [...]
n.162;
nato il [...] a [...]-Brasile), cittadino brasiliano, codice Parte_2 fiscale/CPF n. , residente in [...] Ed. N.SA da , C.F._2 Per_1
(BA-Brasile); Per_2
nata il [...] a [...]/Brasile), brasiliana, codice fiscale/CPF Controparte_1
n. , residente in [...], TO CA (RS- Brasile), C.F._3 rappresentata dai genitori e;
Parte_2 Persona_3
nata il [...] a [...]-Brasile), cittadina brasiliana, Parte_3 codice fiscale/CPF n. , residente in [...], Rio de Janeiro (RJ- C.F._4
Brasile;
nata il [...] a [...]-Brasile), brasiliana, codice Parte_4 fiscale/CPF n. , residente in [...] Portland Street, Edinburgh, EH 6 4AY, Scozia;
P.IVA_1
nato il [...] a [...]-Brasile), brasiliano, codice fiscale/CPF n. Parte_5
, residente in [...], casa 3, Rio de Janeiro (RJ-Brasile); C.F._5
nata il [...] a [...]-Brasile), brasiliana, codice fiscale/CPF n. Parte_6
, residente in [...] Salvador (BA- Brasile), C.F._6
1 tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Stefania Lazzarotto (C.F: , pec: C.F._7
e CA RA (C.F: , pec: Email_1 C.F._8
del Foro di Vicenza con domicilio eletto presso lo studio Email_2 della prima in Bassano del Grappa (VI), via Piave n.1
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza San Marco n. 63
RESISTENTE – NON COSTITUITO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “nel merito, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in favore dei signori nata a [...]_3
(RS-Brasile) in data 15.07.1960, nata a [...]-Brasile) Parte_7 in data 13.07.1986, nato a [...]-Brasile) in data 25.02.1993, Parte_5 Pt_6 nata a [...] in data [...], nato in [...]
[...] Parte_2
(RS-Brasile) in data 16.04.1981, ato a Porto Alegre (RS-Brasile) Parte_1 in data 26.01.1990 e nata a [...] il [...] stante la Controparte_1 sussistenza di tutti i presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Controparte_2
Consolare territorialmente competente ex art. 7 comma 1 D.lgs. 03.02.2011 n.71, di effettuare – in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.lgs. 03.02 2011 n.71, nonché́ dall'art.17 del D.P.R.
03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 – tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori , Parte_3 [...]
, , Parte_7 Parte_5 Parte_6 Parte_2
ad emettere – ove di Controparte_3 Parte_1 necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda ordinanza – la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In via istruttoria: a) nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse sufficientemente provato con la documentazione prodotta, il diritto dei ricorrenti, in conformità a quanto previsto dalla Circolare
Ministero Interno K 28.1 del 08.04.1991, ordinare al , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori
[...]
, Parte_3 Parte_7 Parte_5 CP_4
[...
[...] [
,
[...] Parte_2 Controparte_3 [...]
é quest'ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis Italiano, in conformità Parte_1
a quanto previsto dalla Circolare come previsto ai termini dell'art.7 della Legge Controparte_2
n.555 del 13.06.1912 e successive modifiche.
Spese e competenze di causa compensate”
Per il resistente: non costituito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 31.5.2023 e notificato il 9.9.2025, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e hanno agito per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in
[...] Parte_6 quanto discendenti in linea diretta da , cittadino italiano, nato a [...] Persona_4
(TV) il 26.8.1859 da genitori italiani (doc. 3), deceduto il 17.11.1939 ad FR ES (Brasile), doc.5, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana – acquisita nel 1866 con l'annessione del Veneto
– e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.6).
Più nello specifico, in relazione alla discendenza, i ricorrenti hanno esposto che:
- il 22.2.1892 a Lagoa Vermelha (RS-Brasile) si è unito in matrimonio con Persona_4 [...]
(doc.4); dalla coppia è nato il [...] ad [...]-Brasile) il figlio Per_5 [...]
(doc.7); Parte_8
- ha sposato il 9.12.1916 (doc.8); dall'unione è nata Parte_8 Controparte_5 il 19.1.1934 ad FR ES (doc.9); Persona_6
- il 9.5.1958 ha contratto matrimonio con (doc. 10) Persona_6 Controparte_6 generando: il 15.7.1960 – odierna ricorrente – (doc.11), il 25.10.1964 Parte_3 Pt_6
– odierna ricorrente – (doc.12);
[...]
- il 26.1.1990 si è sposata con (doc.13) con cui aveva Parte_3 Persona_7 già avuto la figlia (13.7.1986), doc.14, mentre il 25.2.1993 è nato , Parte_4 Parte_5 odierno ricorrente (doc.16);
- il 17.2.2017 si è unita in matrimonio con (doc.15); Parte_4 Persona_8
- il 16.4.1981 da è nato (doc.17 e 18), odierno ricorrente, che Parte_6 Parte_2 ha generato il 7.5.2011 a Porto Alegre (RS-Brasile) (doc.19); Controparte_3
- il 26.1.1990 a Porto Alegre (RS-Brasile) è nato – odierno ricorrente – Parte_1 figlio di (doc.20). Parte_6
I ricorrenti hanno proposto domanda in sede amministrativa di riconoscimento della cittadinanza sin dal 6.9.2022 (doc.21, 22, 23) che non ha trovato esito e che, come comunicato dal Consolato di Porto
Alegre, è destinata ad inserirsi in una lunghissima lista d'attesa.
Il non si è costituito in giudizio. Il P.M. non ha rassegnato conclusioni. Controparte_2
3 ***
2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della legge citata prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso in esame, l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza Persona_4 di questo Tribunale nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In termini generali, si deve ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla L. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione (il presente giudizio è stato introdotto in data anteriore al D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025). In particolare, l'art. 1 lett. a) della L.
91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è quindi necessario dimostrare, principalmente mediante certificati del registro di stato civile, la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente, ciò
a cui hanno provveduto gli odierni ricorrenti attraverso i documenti allegati all'atto introduttivo.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e non ha mai Persona_4 rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 6 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia che, a sua volta, l'ha comunicata ai suoi discendenti, sicché questi sono anch'essi cittadini italiani, pur se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
4. A tale conclusione non osta il passaggio per linea femminile, intervenuto in epoca precostituzionale, sebbene la legge vigente ratione temporis (L. n.555/1912) prevedesse la trasmissione per sola via paterna (salvo casi marginali) e stabilisse (art.10) la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n.
87 del 9 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della L. n. 555/1912
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n.
30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la normativa in questione generasse una palese disuguaglianza tra i coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
4 Le suddette pronunce, pertanto, hanno ricondotto ai valori sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
5. Tanto premesso, secondo una prima posizione, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca in quanto “rapporti esauriti”.
La disparità di trattamento che veniva a riproporsi sotto un diverso piano è stata però superata dalla giurisprudenza ormai consolidata che si richiama alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 4466 del 25 febbraio 2009) per affermare che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. La Suprema Corte, pur condividendo il principio secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ha però affermato che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo e quindi anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato. Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana non può ricondursi ai “rapporti esauriti”, essendo al contrario perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione e senza che possa esservi ostacolo nell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata poiché nati anteriormente al 1.1.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_2 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio: era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva
(quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n.
555 del 1912). Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie
5 acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Infine, non è di ostacolo all'accoglimento della domanda il non aver atteso la conclusione del procedimento amministrativo posto che la durata dello stesso, nettamente superiore ai limiti di legge,
è tale da vanificare il riconoscimento del diritto e giustifica, per consolidata giurisprudenza, l'azione giudiziaria.
Le spese di lite, come da richiesta dei ricorrenti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di
[...] Parte_6 discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_4
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, 26.11-1.12.2025
Depositato in Cancelleria il 1.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Panchieri
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione-Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in persona del Giudice,
Dott. Francesco Panchieri all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.p., del 26.11.2025, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 7655/2023, promossa da:
nato il [...] a [...]/Brasile), cittadino brasiliano, Parte_1 codice fiscale/CPF n. , residente in [...]
n.162;
nato il [...] a [...]-Brasile), cittadino brasiliano, codice Parte_2 fiscale/CPF n. , residente in [...] Ed. N.SA da , C.F._2 Per_1
(BA-Brasile); Per_2
nata il [...] a [...]/Brasile), brasiliana, codice fiscale/CPF Controparte_1
n. , residente in [...], TO CA (RS- Brasile), C.F._3 rappresentata dai genitori e;
Parte_2 Persona_3
nata il [...] a [...]-Brasile), cittadina brasiliana, Parte_3 codice fiscale/CPF n. , residente in [...], Rio de Janeiro (RJ- C.F._4
Brasile;
nata il [...] a [...]-Brasile), brasiliana, codice Parte_4 fiscale/CPF n. , residente in [...] Portland Street, Edinburgh, EH 6 4AY, Scozia;
P.IVA_1
nato il [...] a [...]-Brasile), brasiliano, codice fiscale/CPF n. Parte_5
, residente in [...], casa 3, Rio de Janeiro (RJ-Brasile); C.F._5
nata il [...] a [...]-Brasile), brasiliana, codice fiscale/CPF n. Parte_6
, residente in [...] Salvador (BA- Brasile), C.F._6
1 tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Stefania Lazzarotto (C.F: , pec: C.F._7
e CA RA (C.F: , pec: Email_1 C.F._8
del Foro di Vicenza con domicilio eletto presso lo studio Email_2 della prima in Bassano del Grappa (VI), via Piave n.1
RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza San Marco n. 63
RESISTENTE – NON COSTITUITO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “nel merito, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in favore dei signori nata a [...]_3
(RS-Brasile) in data 15.07.1960, nata a [...]-Brasile) Parte_7 in data 13.07.1986, nato a [...]-Brasile) in data 25.02.1993, Parte_5 Pt_6 nata a [...] in data [...], nato in [...]
[...] Parte_2
(RS-Brasile) in data 16.04.1981, ato a Porto Alegre (RS-Brasile) Parte_1 in data 26.01.1990 e nata a [...] il [...] stante la Controparte_1 sussistenza di tutti i presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Controparte_2
Consolare territorialmente competente ex art. 7 comma 1 D.lgs. 03.02.2011 n.71, di effettuare – in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.lgs. 03.02 2011 n.71, nonché́ dall'art.17 del D.P.R.
03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 – tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori , Parte_3 [...]
, , Parte_7 Parte_5 Parte_6 Parte_2
ad emettere – ove di Controparte_3 Parte_1 necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda ordinanza – la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In via istruttoria: a) nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse sufficientemente provato con la documentazione prodotta, il diritto dei ricorrenti, in conformità a quanto previsto dalla Circolare
Ministero Interno K 28.1 del 08.04.1991, ordinare al , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori
[...]
, Parte_3 Parte_7 Parte_5 CP_4
[...
[...] [
,
[...] Parte_2 Controparte_3 [...]
é quest'ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis Italiano, in conformità Parte_1
a quanto previsto dalla Circolare come previsto ai termini dell'art.7 della Legge Controparte_2
n.555 del 13.06.1912 e successive modifiche.
Spese e competenze di causa compensate”
Per il resistente: non costituito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 31.5.2023 e notificato il 9.9.2025, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e hanno agito per vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in
[...] Parte_6 quanto discendenti in linea diretta da , cittadino italiano, nato a [...] Persona_4
(TV) il 26.8.1859 da genitori italiani (doc. 3), deceduto il 17.11.1939 ad FR ES (Brasile), doc.5, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana – acquisita nel 1866 con l'annessione del Veneto
– e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.6).
Più nello specifico, in relazione alla discendenza, i ricorrenti hanno esposto che:
- il 22.2.1892 a Lagoa Vermelha (RS-Brasile) si è unito in matrimonio con Persona_4 [...]
(doc.4); dalla coppia è nato il [...] ad [...]-Brasile) il figlio Per_5 [...]
(doc.7); Parte_8
- ha sposato il 9.12.1916 (doc.8); dall'unione è nata Parte_8 Controparte_5 il 19.1.1934 ad FR ES (doc.9); Persona_6
- il 9.5.1958 ha contratto matrimonio con (doc. 10) Persona_6 Controparte_6 generando: il 15.7.1960 – odierna ricorrente – (doc.11), il 25.10.1964 Parte_3 Pt_6
– odierna ricorrente – (doc.12);
[...]
- il 26.1.1990 si è sposata con (doc.13) con cui aveva Parte_3 Persona_7 già avuto la figlia (13.7.1986), doc.14, mentre il 25.2.1993 è nato , Parte_4 Parte_5 odierno ricorrente (doc.16);
- il 17.2.2017 si è unita in matrimonio con (doc.15); Parte_4 Persona_8
- il 16.4.1981 da è nato (doc.17 e 18), odierno ricorrente, che Parte_6 Parte_2 ha generato il 7.5.2011 a Porto Alegre (RS-Brasile) (doc.19); Controparte_3
- il 26.1.1990 a Porto Alegre (RS-Brasile) è nato – odierno ricorrente – Parte_1 figlio di (doc.20). Parte_6
I ricorrenti hanno proposto domanda in sede amministrativa di riconoscimento della cittadinanza sin dal 6.9.2022 (doc.21, 22, 23) che non ha trovato esito e che, come comunicato dal Consolato di Porto
Alegre, è destinata ad inserirsi in una lunghissima lista d'attesa.
Il non si è costituito in giudizio. Il P.M. non ha rassegnato conclusioni. Controparte_2
3 ***
2. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della legge citata prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.6.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le sezioni specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso in esame, l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza Persona_4 di questo Tribunale nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In termini generali, si deve ricordare che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla L. n. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione (il presente giudizio è stato introdotto in data anteriore al D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025). In particolare, l'art. 1 lett. a) della L.
91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è quindi necessario dimostrare, principalmente mediante certificati del registro di stato civile, la linea diretta con l'antenato nato in [...] fino al richiedente, ciò
a cui hanno provveduto gli odierni ricorrenti attraverso i documenti allegati all'atto introduttivo.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e non ha mai Persona_4 rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 6 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia che, a sua volta, l'ha comunicata ai suoi discendenti, sicché questi sono anch'essi cittadini italiani, pur se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
4. A tale conclusione non osta il passaggio per linea femminile, intervenuto in epoca precostituzionale, sebbene la legge vigente ratione temporis (L. n.555/1912) prevedesse la trasmissione per sola via paterna (salvo casi marginali) e stabilisse (art.10) la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n.
87 del 9 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della L. n. 555/1912
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n.
30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la normativa in questione generasse una palese disuguaglianza tra i coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
4 Le suddette pronunce, pertanto, hanno ricondotto ai valori sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
5. Tanto premesso, secondo una prima posizione, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca in quanto “rapporti esauriti”.
La disparità di trattamento che veniva a riproporsi sotto un diverso piano è stata però superata dalla giurisprudenza ormai consolidata che si richiama alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 4466 del 25 febbraio 2009) per affermare che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. La Suprema Corte, pur condividendo il principio secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ha però affermato che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo e quindi anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato. Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana non può ricondursi ai “rapporti esauriti”, essendo al contrario perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione e senza che possa esservi ostacolo nell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata poiché nati anteriormente al 1.1.1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_2 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio: era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva
(quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n.
555 del 1912). Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie
5 acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Infine, non è di ostacolo all'accoglimento della domanda il non aver atteso la conclusione del procedimento amministrativo posto che la durata dello stesso, nettamente superiore ai limiti di legge,
è tale da vanificare il riconoscimento del diritto e giustifica, per consolidata giurisprudenza, l'azione giudiziaria.
Le spese di lite, come da richiesta dei ricorrenti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, come sopra generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di
[...] Parte_6 discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_4
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, 26.11-1.12.2025
Depositato in Cancelleria il 1.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Panchieri
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